CASS
Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2024, n. 34044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34044 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. FE IC, nato a [...] il [...] 2. NN IG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 aprile 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi sentiti i difensori dei due ricorrenti, sostituiti come da verbale, che si sono richiamati ai motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19 giugno 2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto, tra gli altri, IC FE e IG NN partecipi dell'associazione ex art 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica e responsabili anche per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen loro ascritto al capo 5); il solo RR è stato condannato anche per il capo 3), punito ai sensi dell'ad 353 cod. pen e ritenuto in continuazione con i primi due fatti allo stesso ascritti, oltre che per il capo 10), una volta riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 480 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34044 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 27/06/2024 2. Interposto appello, la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità reso dalla decisione appellata riducendo tuttavia il trattamento sanzionatorio irrogato. In particolare, al FE è stata irrogata la pena finale di anni otto di reclusione di cui anni sette per il reato associativo, aumentata per la continuazione di mesi sei ciascuno per i capi 3) e 5), e di mesi uno per il capo 10), autonomamente considerato;
allo NN è stata irrogata la pena di anni sette e mesi tre, di cui anni sette per il capo 1), il resto per la continuazione per il capo 3). 3. Con sentenza del 10/12/2020, la seconda sezione di questa Corte, definendo i ricorsi proposti dai predetti imputati, ha annullato la decisione resa in appello limitatamente al capo 1) della rubrica, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto e rigettando nel resto le relative impugnazioni. 4. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha riqualificato la condotta descritta al capo 1), ascritta ad entrambi i ricorrenti, in termini di concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche seppur non nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena irrogata in misura di sei anni per FE (di cui anni sette per il capo 1, ridotti ad anni cinque per le generiche, aumentati di un anno per la continuazione con i capi 3 e 5, cui sono stati aggiunti trenta giorni di reclusione, ridotti a venti per le generiche, relativamente al capo 10) e di anni cinque e mesi tre di reclusione per NN ( muovendo da anni sette di reclusione per il capo 1, ridotti ad anni cinque per le generiche e aumentati di mesi tre per il capo 5). 5. Per il tramite dei rispettivi difensori, i detti imputati hanno proposto due nuovi ricorsi in cassazione. 6. Nell'interesse di IC FE si contesta la decisione assunta limitatamente alla motivazione spesa in relazione alla congruità degli aumenti apportati per la continuazione. Pur essendo la Corte territoriale tenuta a rivalutare complessivamente il trattamento sanzionatorio, così come imposto dalla sentenza rescindente, con la sentenza impugnata vengono ribaditi gli aumenti apportati in precedenza facendo peraltro leva su un parametro di riferimento laconicamente descritto, quello della gravità dei fatti, valorizzato in termini di evidente contraddittorietà se letto guardando alla pena irrogata allo NN per lo stesso fatto ( tre mesi), malgrado la costante equiparazione delle due posizioni sistematicamente operata dai giudici del merito. 7. Nell'interesse di IG NN si adducono tre diversi motivi di impugnazione. 7.1. Con il primo motivo si adduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 129 cod. proc. pen. e 110 e 416 bis cod. pen. Male interpretando il portato della sentenza rescindente, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla qualificazione delle condotte a giudizio in termini di concorso esterno piuttosto che 2 di intraneità associativa, originariamente contestata e ritenuta, senza valutare a monte i tratti costitutivi della possibile responsabilità a tale titolo ascritta al ricorrente, che andavano comunque scrutinati e confermati perché non coperti dalle precedenti statuizioni rese. 7.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa in relazione alla misura della riduzione di pena che, ad avviso della difesa, andrebbe apportata, per ragioni di "razionalità ed equilibrio" in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche, nella massima espansione consentita ex lege. 7.3. Con il terzo motivo si contesta la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto all'aumento apportato per la continuazione in riferimento al capo 5), da ritenersi eccessivo alla luce delle caratteristiche proprie del fatto a giudizio i cui contenuti materiali finivano per sovrapporsi alle condotte valorizzate nel riconoscere il concorso esterno oltre a risultare di dubbia tipicità rispetto alla fattispecie contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che, nel perimetrare il portato del devoluto attinente al giudizio di rinvio, non può prescindersi da una lettura del dispositivo della sentenza di annullamento (che, nel caso, apparentemente mette in discussione l'intera valutazione sottesa alla responsabilità per il capo 1) sinergicamente resa alla luce della relativa motivazione, che ne delinea e chiarisce l'effettivo contenuto (con particolare riguardo, per quel che qui interessa, ai punti 10. 2 per FE e 11.2. e 11.3 per NN del relativo considerato in diritto). Così operando, emerge con immediata evidenza che a differenza da quanto sostenuto dalla difesa di IG NN, la Corte di legittimità non ha rimesso al giudice del merito una rivalutazione degli estremi fondanti la relativa responsabilità penale, già consolidata dalla sentenza rescindente;
piuttosto, ha esclusivamente sollecitato una diversa qualificazione da assegnare alla detta regiudicanda muovendo da una base di partenza incontrovertibile ( la certa configurabilità degli estremi tipici propri del concorso esterno: si veda in particolare con riguardo a NN il primo capoverso del punto 11.3.), finendo per chiedere, alla luce di ben puntualizzate indicazioni di principio, una nuova valutazione dei profili inerenti all'affectio societatis diretta a sostenere la intraneità associativa, in origine ritenuta dai giudici del merito in linea con l'imputazione. Rigettati i motivi inerenti agli altri temi afferenti alla responsabilità proposti dagli originari ricorsi di legittimità, la sentenza di annullamento rimandava altresì al merito anche i temi riguardanti il trattamento sanzionatorio, logicamente subordinati alla decisione da rendere rispetto alla corretta qualificazione da operare rispetto al capo 1). 3. Sulla base di queste coordinate, il ricorso nell'interesse di FE è inammissibile per più concorrenti ragioni. 3 Malgrado l'indicazione nominale contenuta nella relativa rubrica, il ricorso attinge la decisione gravata solo con riguardo al tema degli aumenti apportati per la continuazione (si veda dal primo capoverso di pagina 4). È a dirsi, tuttavia, che l'originario ricorso in cassazione non conteneva motivi legati all'aumento per la continuazione che possano oggi riprendere vigore perché assorbiti e dunque non scrutinati in occasione della valutazione resa in sede di legittimità con la sentenza rescindente. Lungo questa via, non può del resto non rimarcarsi che le doglianze ora mosse dal ricorso prescindono integralmente dal portato della qualificazione ascritta al capo 1) e riguardano vizi parimenti riferibili alla decisione assunta sul punto dalla originaria sentenza di appello (che in particolare conteneva già una differenziazione tra i due odierni ricorrenti quanto alla misura dell'aumento di pena apportato per il capo 5, non contrastata dall'originario devoluto in sede di legittimità). A ciò si aggiunga che, per quanto sintetica, la motivazione svolta dalla Corte del merito nel giudizio rescissorio appare correttamente correlata alla gravità dei fatti a giudizio;
di contro, il ricorso adduce ma non argomenta in alcun modo l'asserita analogia di posizioni tra NN e FE con specifico riguardo al capo 5) che qui immediatamente interessa, sulla quale riposa la doglianza. 4.Venendo al ricorso proposto nell'interesse di IG NN, è di tutta evidenza la marcata inconferenza del primo profilo di doglianza: sia perché mette in discussione temi già definiti dalla sentenza rescindente, rimasti estranei al devoluto proprio del giudizio di rinvio, il cui perimetro valutativo era delimitato alla sola possibilità di assegnare ai fatti la diversa configurazione della intraneità associativa a fronte di un concorso esterno già consolidato dalle indicazioni rese con l'annullamento; sia perché, in ogni caso/ la sentenza, nell'operare la qualificazione sollecitata dalla Corte di legittimità, ripercorre e valorizza gli estremi tipici del concorso esterno utili a fondare il giudizio di responsabilità, apprezzando con adeguata puntualità le situazioni in fatto cristallizzate dalle relative acquisizioni, in linea con le indicazioni di principio tracciate dalla sentenza rescindente. 4.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sollecita la Corte a verificare il tema inerente alla misura della riduzione accordata per le attenuanti generiche secondo parametri di scrutinio estranei al controllo di legittimità. E ciò a fronte di un complessivo contesto argomentativo svolto dalla Corte del merito che da adeguato conto delle ragioni giustificative della riduzione apportata nel caso, riconosciuta non nella massima estensione possibile, senza incorrere in vizi censurabili in questa sede. 4.2. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché, anche nel caso, contrasta il giudizio inerente alla gravità del fatto valorizzata a sostegno dell'aumento apportato per il capo 5) con generiche considerazioni di merito, che mal si attagliano allo scrutinio di legittimità, vieppiù 4 considerando l'adeguatezza della traccia giustificativa svolta sul tema dalla sentenza gravata, anche alla luce della modesta misura della pena aggiuntiva irrogata. Né, ancora, la decisione impugnata può essere sindacata, in parte qua, sul versante della effettiva sussistenza dei tratti costitutivi del reato contestato al ricorrente, già assorbiti dalla definitività del relativo giudizio di responsabilità ed eccentrici al tema devoluto dal motivo. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce ex art 616 comma 1 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il 'r-isente
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi sentiti i difensori dei due ricorrenti, sostituiti come da verbale, che si sono richiamati ai motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19 giugno 2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto, tra gli altri, IC FE e IG NN partecipi dell'associazione ex art 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica e responsabili anche per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen loro ascritto al capo 5); il solo RR è stato condannato anche per il capo 3), punito ai sensi dell'ad 353 cod. pen e ritenuto in continuazione con i primi due fatti allo stesso ascritti, oltre che per il capo 10), una volta riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 480 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34044 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 27/06/2024 2. Interposto appello, la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità reso dalla decisione appellata riducendo tuttavia il trattamento sanzionatorio irrogato. In particolare, al FE è stata irrogata la pena finale di anni otto di reclusione di cui anni sette per il reato associativo, aumentata per la continuazione di mesi sei ciascuno per i capi 3) e 5), e di mesi uno per il capo 10), autonomamente considerato;
allo NN è stata irrogata la pena di anni sette e mesi tre, di cui anni sette per il capo 1), il resto per la continuazione per il capo 3). 3. Con sentenza del 10/12/2020, la seconda sezione di questa Corte, definendo i ricorsi proposti dai predetti imputati, ha annullato la decisione resa in appello limitatamente al capo 1) della rubrica, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto e rigettando nel resto le relative impugnazioni. 4. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha riqualificato la condotta descritta al capo 1), ascritta ad entrambi i ricorrenti, in termini di concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche seppur non nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena irrogata in misura di sei anni per FE (di cui anni sette per il capo 1, ridotti ad anni cinque per le generiche, aumentati di un anno per la continuazione con i capi 3 e 5, cui sono stati aggiunti trenta giorni di reclusione, ridotti a venti per le generiche, relativamente al capo 10) e di anni cinque e mesi tre di reclusione per NN ( muovendo da anni sette di reclusione per il capo 1, ridotti ad anni cinque per le generiche e aumentati di mesi tre per il capo 5). 5. Per il tramite dei rispettivi difensori, i detti imputati hanno proposto due nuovi ricorsi in cassazione. 6. Nell'interesse di IC FE si contesta la decisione assunta limitatamente alla motivazione spesa in relazione alla congruità degli aumenti apportati per la continuazione. Pur essendo la Corte territoriale tenuta a rivalutare complessivamente il trattamento sanzionatorio, così come imposto dalla sentenza rescindente, con la sentenza impugnata vengono ribaditi gli aumenti apportati in precedenza facendo peraltro leva su un parametro di riferimento laconicamente descritto, quello della gravità dei fatti, valorizzato in termini di evidente contraddittorietà se letto guardando alla pena irrogata allo NN per lo stesso fatto ( tre mesi), malgrado la costante equiparazione delle due posizioni sistematicamente operata dai giudici del merito. 7. Nell'interesse di IG NN si adducono tre diversi motivi di impugnazione. 7.1. Con il primo motivo si adduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 129 cod. proc. pen. e 110 e 416 bis cod. pen. Male interpretando il portato della sentenza rescindente, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla qualificazione delle condotte a giudizio in termini di concorso esterno piuttosto che 2 di intraneità associativa, originariamente contestata e ritenuta, senza valutare a monte i tratti costitutivi della possibile responsabilità a tale titolo ascritta al ricorrente, che andavano comunque scrutinati e confermati perché non coperti dalle precedenti statuizioni rese. 7.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa in relazione alla misura della riduzione di pena che, ad avviso della difesa, andrebbe apportata, per ragioni di "razionalità ed equilibrio" in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche, nella massima espansione consentita ex lege. 7.3. Con il terzo motivo si contesta la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto all'aumento apportato per la continuazione in riferimento al capo 5), da ritenersi eccessivo alla luce delle caratteristiche proprie del fatto a giudizio i cui contenuti materiali finivano per sovrapporsi alle condotte valorizzate nel riconoscere il concorso esterno oltre a risultare di dubbia tipicità rispetto alla fattispecie contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che, nel perimetrare il portato del devoluto attinente al giudizio di rinvio, non può prescindersi da una lettura del dispositivo della sentenza di annullamento (che, nel caso, apparentemente mette in discussione l'intera valutazione sottesa alla responsabilità per il capo 1) sinergicamente resa alla luce della relativa motivazione, che ne delinea e chiarisce l'effettivo contenuto (con particolare riguardo, per quel che qui interessa, ai punti 10. 2 per FE e 11.2. e 11.3 per NN del relativo considerato in diritto). Così operando, emerge con immediata evidenza che a differenza da quanto sostenuto dalla difesa di IG NN, la Corte di legittimità non ha rimesso al giudice del merito una rivalutazione degli estremi fondanti la relativa responsabilità penale, già consolidata dalla sentenza rescindente;
piuttosto, ha esclusivamente sollecitato una diversa qualificazione da assegnare alla detta regiudicanda muovendo da una base di partenza incontrovertibile ( la certa configurabilità degli estremi tipici propri del concorso esterno: si veda in particolare con riguardo a NN il primo capoverso del punto 11.3.), finendo per chiedere, alla luce di ben puntualizzate indicazioni di principio, una nuova valutazione dei profili inerenti all'affectio societatis diretta a sostenere la intraneità associativa, in origine ritenuta dai giudici del merito in linea con l'imputazione. Rigettati i motivi inerenti agli altri temi afferenti alla responsabilità proposti dagli originari ricorsi di legittimità, la sentenza di annullamento rimandava altresì al merito anche i temi riguardanti il trattamento sanzionatorio, logicamente subordinati alla decisione da rendere rispetto alla corretta qualificazione da operare rispetto al capo 1). 3. Sulla base di queste coordinate, il ricorso nell'interesse di FE è inammissibile per più concorrenti ragioni. 3 Malgrado l'indicazione nominale contenuta nella relativa rubrica, il ricorso attinge la decisione gravata solo con riguardo al tema degli aumenti apportati per la continuazione (si veda dal primo capoverso di pagina 4). È a dirsi, tuttavia, che l'originario ricorso in cassazione non conteneva motivi legati all'aumento per la continuazione che possano oggi riprendere vigore perché assorbiti e dunque non scrutinati in occasione della valutazione resa in sede di legittimità con la sentenza rescindente. Lungo questa via, non può del resto non rimarcarsi che le doglianze ora mosse dal ricorso prescindono integralmente dal portato della qualificazione ascritta al capo 1) e riguardano vizi parimenti riferibili alla decisione assunta sul punto dalla originaria sentenza di appello (che in particolare conteneva già una differenziazione tra i due odierni ricorrenti quanto alla misura dell'aumento di pena apportato per il capo 5, non contrastata dall'originario devoluto in sede di legittimità). A ciò si aggiunga che, per quanto sintetica, la motivazione svolta dalla Corte del merito nel giudizio rescissorio appare correttamente correlata alla gravità dei fatti a giudizio;
di contro, il ricorso adduce ma non argomenta in alcun modo l'asserita analogia di posizioni tra NN e FE con specifico riguardo al capo 5) che qui immediatamente interessa, sulla quale riposa la doglianza. 4.Venendo al ricorso proposto nell'interesse di IG NN, è di tutta evidenza la marcata inconferenza del primo profilo di doglianza: sia perché mette in discussione temi già definiti dalla sentenza rescindente, rimasti estranei al devoluto proprio del giudizio di rinvio, il cui perimetro valutativo era delimitato alla sola possibilità di assegnare ai fatti la diversa configurazione della intraneità associativa a fronte di un concorso esterno già consolidato dalle indicazioni rese con l'annullamento; sia perché, in ogni caso/ la sentenza, nell'operare la qualificazione sollecitata dalla Corte di legittimità, ripercorre e valorizza gli estremi tipici del concorso esterno utili a fondare il giudizio di responsabilità, apprezzando con adeguata puntualità le situazioni in fatto cristallizzate dalle relative acquisizioni, in linea con le indicazioni di principio tracciate dalla sentenza rescindente. 4.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sollecita la Corte a verificare il tema inerente alla misura della riduzione accordata per le attenuanti generiche secondo parametri di scrutinio estranei al controllo di legittimità. E ciò a fronte di un complessivo contesto argomentativo svolto dalla Corte del merito che da adeguato conto delle ragioni giustificative della riduzione apportata nel caso, riconosciuta non nella massima estensione possibile, senza incorrere in vizi censurabili in questa sede. 4.2. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché, anche nel caso, contrasta il giudizio inerente alla gravità del fatto valorizzata a sostegno dell'aumento apportato per il capo 5) con generiche considerazioni di merito, che mal si attagliano allo scrutinio di legittimità, vieppiù 4 considerando l'adeguatezza della traccia giustificativa svolta sul tema dalla sentenza gravata, anche alla luce della modesta misura della pena aggiuntiva irrogata. Né, ancora, la decisione impugnata può essere sindacata, in parte qua, sul versante della effettiva sussistenza dei tratti costitutivi del reato contestato al ricorrente, già assorbiti dalla definitività del relativo giudizio di responsabilità ed eccentrici al tema devoluto dal motivo. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi seguono le pronunce ex art 616 comma 1 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il 'r-isente