Art. 3. 1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneita' tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 , ancorche' non piu' in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta' e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Note all'art. 3:
- Per il richiamo alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge n. 482/1968 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 861/1982 si veda la nota all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 3/1957 si veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 3:
- Per il richiamo alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge n. 482/1968 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 861/1982 si veda la nota all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 3/1957 si veda nelle note all'art. 1.