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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/42649
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR NC E' AN,
a scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025,
letti gli scritti conclusivi,
esaminate le note di trattazione scritta depositate solo da Controparte_1
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
AR NC E' AN
N.R.G. 42649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR NC E' AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 42649/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Lanfranchi del Foro di Pavia (C.F. ) CodiceFiscale_2 presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliato in Voghera (PV), Via De Pretis 37
ATTORE/I contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Responsabile pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore della Funzione Legale e Contenzioso avv. Francesco Cento, rappresentata e difesa dall'avv.
RI RO EL (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Roma, Via Lima n. 5 A.
(C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
nonché
, in persona del Direttore pro-tempore, Controparte_3
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F.
), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domiciliano ope legis (FAX 025468004, PEC P.IVA_3
, Email_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2023, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio unitamente all' e al Controparte_1 Controparte_3
, per vedere annullare il preavviso di fermo amministrativo relativo alla sua Controparte_2 autovettura Fiat Tipo tg FP 039BM, preavviso n. 06880202300011620000, notificato in data 16.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 06820150012013736000, n.
06820210071883483000, n. 068201900776586691000.
In particolare, parte attrice ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con riferimento alla cartella di pagamento 06820150012013736000, l'abnormità della pretesa erariale, l'insussistenza della pretesa creditoria di cui alle cartelle n.ri 06820210071883483000 e 068201900776586691000 per intervenuta revocazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2504/2017.
Ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito di accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza della pretesa creditoria sottesa alle tre cartelle di pagamento dichiarando l'estinzione del diritto alla riscossione e in subordine di ridurre secondo giustizia il credito per spese di custodia dei beni in sequestro.
Si è costituita nei termini la convenuta eccependo che la liquidazione delle Controparte_1 spettanze al custode del bene sequestrato è avvenuta con autonomo e separato decreto del giudice, nel caso di specie in data 11.06.2008, decreto comunicato anche alla parte e non opposto;
ha poi eccepito il mancato compimento di qualsiasi termine attinente alla pretesa prescrizione del credito azionato. Ha, infine, dedotto, quanto al quantum rappresentato dalle spese di giustizia per custodia, che l'ammontare delle stesse è determinato dal giudice con apposito decreto, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita ad , che si è limitata a provvede alla Controparte_1 quantificazione attenendosi ai dati e alle informazioni trasmesse dall'Ufficio Recupero Crediti competente.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Si sono costituiti nei termini il e L' (di seguito Controparte_2 Controparte_3
, con l'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di competenza del Tribunale civile a favore CP_4 del Giudice penale per tutto ciò che riguarda l'an delle spese di giustizia, ossia la fase di formazione del titolo esecutivo, il difetto di legittimazione passiva del e di con Controparte_2 CP_4 riferimento alla struttura e contenuto della cartella esattoriale e all'indicazione del quantum debitorio richiesto, temi sui quali sussiste la legittimazione passiva del solo concessionario per la riscossione, la regolarità formale e sostanziale delle cartelle sottese all'atto impugnato.
La difesa di parti convenute ha pertanto concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza funzionale in luogo della competenza del Tribunale Penale di Milano;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e di a seguito di iscrizione a ruolo da parte di Controparte_5 CP_4 [...] ; di rigettare l'istanza di sospensione per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, Controparte_1 nel merito di rigettare le domande di parte opponente in quanto destituite di fondamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.02.2024, il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, differiva la prima udienza alla data del 28.05.2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.; l'udienza veniva posticipata su richiesta del legale di parte attrice, che ha dedotto gravi motivazioni familiari, ad all'esito dell'udienza del 26.11.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti, fissava termine per il deposito di memoria esplicativa, in particolare sulla regolarità delle notifiche del decreto di liquidazione spese giudiziali e dei successivi atti (cartelle esattoriali e atti di preavviso) al 31 gennaio 2025 e rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025, riservando all'esito delle allegazioni integrative il provvedimento sulla richiesta CTU. All'esito dell'udienza indicata il giudice non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la remissione in decisione secondo il combinato disposto degli artt. 281 quinques e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito delle note sostitutive d'udienza al 26.06.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025 il giudice verificato il deposito delle comparse conclusive e delle note d'udienza (depositate solo dalla difesa di ) CP_1 ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione proposta dal è in parte fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202300011620000, notificata in data 16.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 06820150012013736000, n. 06820210071883483000, n. 068201900776586691000.
Preliminarmente occorre osservare che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati (e a maggior ragione, il suo preavviso) ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (così Cass. S.U. n. 10261/2018 e S.U. n. 15354/2015; n. 18041/2019).
L'impugnazione de quo si configura, pertanto, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo, con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa, in base agli ordinari criteri di riparto di competenza per valore, materia territorio. Tale qualificazione dell'azione resta ferma sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
Ciò posto, innanzitutto è da rilevare la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad
[...]
alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte: “benchè Controparte_6
l'azione avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto fermo amministrativo integri un'azione ordinaria di accertamento negativo (Cass. S.U. n. 15354/2015), la peculiarità del suo oggetto mediato e l'identità della causa petendi consentono di estendere ad essa i principi elaborati in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali, in base ai quali necessario legittimato passivo è proprio l'agente di riscossione, il quale ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, alla procedura di fermo con l'iscrizione della relativa formalità; (….) dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (Cass. civ., n. 10854/2018).
Venendo all'esame del merito della controversia, dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Non è fondata e non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. n. 06820150012013736000, formulata dalla difesa del . Parte_1 Si osserva, infatti, che la cartella, relativa a spese processuali per indennità di custodia è il risultato del seguente iter formativo: la liquidazione dell'indennità di custodia è stata effettuata con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede;
il decreto è stato comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo, avverso il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. Posto che il non ha proposto impugnazione, il Tribunale di Milano ha trasmesso, in data 16.05.2014, alla Parte_1 la nota A n. 9073/2014 e successivamente, in data 17.10.2014, ad Controparte_7 integrazione, la nota B n. 20340/2014 a seguito delle quali, in data 28.10.2014, veniva aperta la partita di credito n. 17604/2014, alla quale conseguiva la cartella di pagamento n. 06820150012013736000 notificata, in data 12.03.2015, dall' , agente della riscossione. Controparte_3
Il ha omesso d'impugnare nei termini di legge anche la suddetta cartella, che è pertanto Parte_1 divenuta definitiva.
Sul punto si rileva che il non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella nel marzo 2015; Parte_1 l'odierno attore avrebbe dovuto impugnare la cartella nei termini di legge sollevando in quella sede, l'eccezione di prescrizione del credito azionato;
la mancata impugnazione comporta la definitività della cartella di pagamento e l'intangibilità del credito azionato.
La giurisprudenza, del resto è costante nell'affermare che il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ma ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Dalla ricostruzione dei fatti e dalla cronologia degli stessi emerge che nessun termine di prescrizione può intendersi decorso.
Inoltre, la definitività del credito portato dalla cartella indicata esonera questo giudice dal pronunciarsi sull'asserita erronea quantificazione delle spese di custodia, che sono integralmente dovute.
Per quanto concerne i crediti azionati con le due cartelle n.ri n. 06820210071883483000 e
068201900776586691000, si osserva quanto segue.
Le spese processuali, la multa e il contributo unificato portati dalla cartella di pagamento n.
06820190076586691000, scaturivano dalla pronuncia del Tribunale di Milano n. 2504/2017, irrevocabile in data 24.04.2017, come pure il credito portato dalla cartella n. 06820210071883483000 dovuto a titolo di imposta di registro atti giudiziari.
Tuttavia, risulta che con la sentenza n. 43947/2019 (doc. 8 di parte attrice) la seconda sezione della
Cassazione penale ha revocato la sentenza n. 2504/2017 nei confronti del , Parte_1 sospendendone l'esecuzione. Conseguentemente, il Tribunale di Milano ha trasmesso, solo in data 19.01.2024, ad integrazione della trasmissione atti, il Modello B n. 1438/2024 (doc. 9 di ) per il discarico della cartella cui è CP_1 collegata anche la cartella n. 06820210071883483000.
I difensori di parti convenute hanno chiesto in via piuttosto fumosa che questo giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti azionati relativamente alla sentenza revocata.
Va, tuttavia, osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore (in questo caso la revoca della sentenza n. 2504/2017 e il discarico delle somme di cui alle cartelle n.ri n. 06820210071883483000 e 068201900776586691000), ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento, quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass
n. 16150/2010).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (così Cass. n. 16150/2010).
Nella fattispecie in esame, tale disinteresse reciproco alla sentenza non è stato manifestato da parte attrice opponente, né in udienza, né negli atti conclusivi. Si osserva infatti che la difesa del ha rilevato che due dei titoli sottesi all'atto impugnato sono “tamquam non esset” a causa Parte_1 della revoca della pronuncia del 2017 e, come tali, inidonei a supportare un'azione di riscossione coattiva, come pure quella cautelare di fermo amministrativo dell'auto del , insistendo per Parte_1 una pronuncia che accerti tale inidoneità e non manifestando mai uno specifico e preciso disinteresse alla stessa. Pertanto, in mancanza di accordo, questo giudice rileva che l'allegazione del fatto sopravvenuto importi la pronuncia di una sentenza di accertamento negativo di parte del credito azionato.
Dall'accertamento dell'inesistenza di parte del credito azionato deriva l'invalidità del fermo amministrativo illegittimamente posto da Sul punto la giurisprudenza di merito ha chiarito CP_4 che: “...Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" ( Trib. Milano n. 3958/35/2016; T
Frosinone n. 111/2020; T. Brindisi n. 1045/2021).
Quindi, stante l'accertata inesistenza parziale del credito azionato, il preavviso di fermo amministrativo non può conservare validità in relazione alla voce di credito ancora dovuta.
Per quanto attiene alle spese di lite, nel caso di specie sussistono le condizioni per procedere alla compensazione, ex art. 92 c.p.c..
Il comma 2 della norma citata stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca.
Nello specifico, parte attrice ha agito in giudizio impugnando la comunicazione preventiva di fermo, pertanto con un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo e con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa.
Proprio in merito alla pretesa sottesa al fermo amministrativo, le parti resistenti sono risultate parzialmente soccombenti, in quanto parte del credito azionato è risultato inesigibile per l'intervenuta revoca della sentenza n. 2504/2017. Inoltre, si osserva che la sentenza di revoca della pronuncia è dell'ottobre 2019, quindi emessa in epoca ben anteriore alla notifica del preavviso di fermo che il ha poi impugnato, ma che il Tribunale di Milano ha trasmesso il Modello 1438/2024 per Parte_1 il discarico delle cartelle solo in data 19.01.2024, quindi dopo l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione di parte attrice e, accertato che le somme sottese alle cartelle Parte_1
n.ri 06820190076586691000 e 06820210071883483000 non sono dovute, essendo dovuto solo il credito di cui alla cartella n.ro 06820150012013736000, per l'effetto dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 06880202300011620000;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
AR NC E' AN
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR NC E' AN,
a scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025,
letti gli scritti conclusivi,
esaminate le note di trattazione scritta depositate solo da Controparte_1
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
AR NC E' AN
N.R.G. 42649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR NC E' AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 42649/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Lanfranchi del Foro di Pavia (C.F. ) CodiceFiscale_2 presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliato in Voghera (PV), Via De Pretis 37
ATTORE/I contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Responsabile pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore della Funzione Legale e Contenzioso avv. Francesco Cento, rappresentata e difesa dall'avv.
RI RO EL (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Roma, Via Lima n. 5 A.
(C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
nonché
, in persona del Direttore pro-tempore, Controparte_3
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F.
), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domiciliano ope legis (FAX 025468004, PEC P.IVA_3
, Email_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2023, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio unitamente all' e al Controparte_1 Controparte_3
, per vedere annullare il preavviso di fermo amministrativo relativo alla sua Controparte_2 autovettura Fiat Tipo tg FP 039BM, preavviso n. 06880202300011620000, notificato in data 16.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 06820150012013736000, n.
06820210071883483000, n. 068201900776586691000.
In particolare, parte attrice ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con riferimento alla cartella di pagamento 06820150012013736000, l'abnormità della pretesa erariale, l'insussistenza della pretesa creditoria di cui alle cartelle n.ri 06820210071883483000 e 068201900776586691000 per intervenuta revocazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2504/2017.
Ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito di accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza della pretesa creditoria sottesa alle tre cartelle di pagamento dichiarando l'estinzione del diritto alla riscossione e in subordine di ridurre secondo giustizia il credito per spese di custodia dei beni in sequestro.
Si è costituita nei termini la convenuta eccependo che la liquidazione delle Controparte_1 spettanze al custode del bene sequestrato è avvenuta con autonomo e separato decreto del giudice, nel caso di specie in data 11.06.2008, decreto comunicato anche alla parte e non opposto;
ha poi eccepito il mancato compimento di qualsiasi termine attinente alla pretesa prescrizione del credito azionato. Ha, infine, dedotto, quanto al quantum rappresentato dalle spese di giustizia per custodia, che l'ammontare delle stesse è determinato dal giudice con apposito decreto, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita ad , che si è limitata a provvede alla Controparte_1 quantificazione attenendosi ai dati e alle informazioni trasmesse dall'Ufficio Recupero Crediti competente.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Si sono costituiti nei termini il e L' (di seguito Controparte_2 Controparte_3
, con l'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di competenza del Tribunale civile a favore CP_4 del Giudice penale per tutto ciò che riguarda l'an delle spese di giustizia, ossia la fase di formazione del titolo esecutivo, il difetto di legittimazione passiva del e di con Controparte_2 CP_4 riferimento alla struttura e contenuto della cartella esattoriale e all'indicazione del quantum debitorio richiesto, temi sui quali sussiste la legittimazione passiva del solo concessionario per la riscossione, la regolarità formale e sostanziale delle cartelle sottese all'atto impugnato.
La difesa di parti convenute ha pertanto concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza funzionale in luogo della competenza del Tribunale Penale di Milano;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e di a seguito di iscrizione a ruolo da parte di Controparte_5 CP_4 [...] ; di rigettare l'istanza di sospensione per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, Controparte_1 nel merito di rigettare le domande di parte opponente in quanto destituite di fondamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.02.2024, il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, differiva la prima udienza alla data del 28.05.2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.; l'udienza veniva posticipata su richiesta del legale di parte attrice, che ha dedotto gravi motivazioni familiari, ad all'esito dell'udienza del 26.11.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti, fissava termine per il deposito di memoria esplicativa, in particolare sulla regolarità delle notifiche del decreto di liquidazione spese giudiziali e dei successivi atti (cartelle esattoriali e atti di preavviso) al 31 gennaio 2025 e rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025, riservando all'esito delle allegazioni integrative il provvedimento sulla richiesta CTU. All'esito dell'udienza indicata il giudice non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la remissione in decisione secondo il combinato disposto degli artt. 281 quinques e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito delle note sostitutive d'udienza al 26.06.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025 il giudice verificato il deposito delle comparse conclusive e delle note d'udienza (depositate solo dalla difesa di ) CP_1 ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione proposta dal è in parte fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202300011620000, notificata in data 16.10.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 06820150012013736000, n. 06820210071883483000, n. 068201900776586691000.
Preliminarmente occorre osservare che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati (e a maggior ragione, il suo preavviso) ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (così Cass. S.U. n. 10261/2018 e S.U. n. 15354/2015; n. 18041/2019).
L'impugnazione de quo si configura, pertanto, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo, con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa, in base agli ordinari criteri di riparto di competenza per valore, materia territorio. Tale qualificazione dell'azione resta ferma sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
Ciò posto, innanzitutto è da rilevare la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad
[...]
alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte: “benchè Controparte_6
l'azione avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto fermo amministrativo integri un'azione ordinaria di accertamento negativo (Cass. S.U. n. 15354/2015), la peculiarità del suo oggetto mediato e l'identità della causa petendi consentono di estendere ad essa i principi elaborati in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali, in base ai quali necessario legittimato passivo è proprio l'agente di riscossione, il quale ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, alla procedura di fermo con l'iscrizione della relativa formalità; (….) dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (Cass. civ., n. 10854/2018).
Venendo all'esame del merito della controversia, dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Non è fondata e non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. n. 06820150012013736000, formulata dalla difesa del . Parte_1 Si osserva, infatti, che la cartella, relativa a spese processuali per indennità di custodia è il risultato del seguente iter formativo: la liquidazione dell'indennità di custodia è stata effettuata con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede;
il decreto è stato comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo, avverso il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. Posto che il non ha proposto impugnazione, il Tribunale di Milano ha trasmesso, in data 16.05.2014, alla Parte_1 la nota A n. 9073/2014 e successivamente, in data 17.10.2014, ad Controparte_7 integrazione, la nota B n. 20340/2014 a seguito delle quali, in data 28.10.2014, veniva aperta la partita di credito n. 17604/2014, alla quale conseguiva la cartella di pagamento n. 06820150012013736000 notificata, in data 12.03.2015, dall' , agente della riscossione. Controparte_3
Il ha omesso d'impugnare nei termini di legge anche la suddetta cartella, che è pertanto Parte_1 divenuta definitiva.
Sul punto si rileva che il non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella nel marzo 2015; Parte_1 l'odierno attore avrebbe dovuto impugnare la cartella nei termini di legge sollevando in quella sede, l'eccezione di prescrizione del credito azionato;
la mancata impugnazione comporta la definitività della cartella di pagamento e l'intangibilità del credito azionato.
La giurisprudenza, del resto è costante nell'affermare che il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ma ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Dalla ricostruzione dei fatti e dalla cronologia degli stessi emerge che nessun termine di prescrizione può intendersi decorso.
Inoltre, la definitività del credito portato dalla cartella indicata esonera questo giudice dal pronunciarsi sull'asserita erronea quantificazione delle spese di custodia, che sono integralmente dovute.
Per quanto concerne i crediti azionati con le due cartelle n.ri n. 06820210071883483000 e
068201900776586691000, si osserva quanto segue.
Le spese processuali, la multa e il contributo unificato portati dalla cartella di pagamento n.
06820190076586691000, scaturivano dalla pronuncia del Tribunale di Milano n. 2504/2017, irrevocabile in data 24.04.2017, come pure il credito portato dalla cartella n. 06820210071883483000 dovuto a titolo di imposta di registro atti giudiziari.
Tuttavia, risulta che con la sentenza n. 43947/2019 (doc. 8 di parte attrice) la seconda sezione della
Cassazione penale ha revocato la sentenza n. 2504/2017 nei confronti del , Parte_1 sospendendone l'esecuzione. Conseguentemente, il Tribunale di Milano ha trasmesso, solo in data 19.01.2024, ad integrazione della trasmissione atti, il Modello B n. 1438/2024 (doc. 9 di ) per il discarico della cartella cui è CP_1 collegata anche la cartella n. 06820210071883483000.
I difensori di parti convenute hanno chiesto in via piuttosto fumosa che questo giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti azionati relativamente alla sentenza revocata.
Va, tuttavia, osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore (in questo caso la revoca della sentenza n. 2504/2017 e il discarico delle somme di cui alle cartelle n.ri n. 06820210071883483000 e 068201900776586691000), ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento, quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass
n. 16150/2010).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (così Cass. n. 16150/2010).
Nella fattispecie in esame, tale disinteresse reciproco alla sentenza non è stato manifestato da parte attrice opponente, né in udienza, né negli atti conclusivi. Si osserva infatti che la difesa del ha rilevato che due dei titoli sottesi all'atto impugnato sono “tamquam non esset” a causa Parte_1 della revoca della pronuncia del 2017 e, come tali, inidonei a supportare un'azione di riscossione coattiva, come pure quella cautelare di fermo amministrativo dell'auto del , insistendo per Parte_1 una pronuncia che accerti tale inidoneità e non manifestando mai uno specifico e preciso disinteresse alla stessa. Pertanto, in mancanza di accordo, questo giudice rileva che l'allegazione del fatto sopravvenuto importi la pronuncia di una sentenza di accertamento negativo di parte del credito azionato.
Dall'accertamento dell'inesistenza di parte del credito azionato deriva l'invalidità del fermo amministrativo illegittimamente posto da Sul punto la giurisprudenza di merito ha chiarito CP_4 che: “...Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" ( Trib. Milano n. 3958/35/2016; T
Frosinone n. 111/2020; T. Brindisi n. 1045/2021).
Quindi, stante l'accertata inesistenza parziale del credito azionato, il preavviso di fermo amministrativo non può conservare validità in relazione alla voce di credito ancora dovuta.
Per quanto attiene alle spese di lite, nel caso di specie sussistono le condizioni per procedere alla compensazione, ex art. 92 c.p.c..
Il comma 2 della norma citata stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca.
Nello specifico, parte attrice ha agito in giudizio impugnando la comunicazione preventiva di fermo, pertanto con un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di eseguire il fermo e con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa.
Proprio in merito alla pretesa sottesa al fermo amministrativo, le parti resistenti sono risultate parzialmente soccombenti, in quanto parte del credito azionato è risultato inesigibile per l'intervenuta revoca della sentenza n. 2504/2017. Inoltre, si osserva che la sentenza di revoca della pronuncia è dell'ottobre 2019, quindi emessa in epoca ben anteriore alla notifica del preavviso di fermo che il ha poi impugnato, ma che il Tribunale di Milano ha trasmesso il Modello 1438/2024 per Parte_1 il discarico delle cartelle solo in data 19.01.2024, quindi dopo l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione di parte attrice e, accertato che le somme sottese alle cartelle Parte_1
n.ri 06820190076586691000 e 06820210071883483000 non sono dovute, essendo dovuto solo il credito di cui alla cartella n.ro 06820150012013736000, per l'effetto dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 06880202300011620000;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
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