Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 2093/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Stefania Sielo, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Francesco Battaglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Fabio Mirante, per delega avv. Stefania
Sielo,
per parte appellata, nessuno compare alle ore 10.00
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sentenza appellata;
discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, formulato ai sensi dell'art. 615, c. I. c.p.c.,
conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
l' e la CP_2 Controparte_4 Controparte_2
A fondamento della propria domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120110220711783, della somma di euro 4.648,68, relativa a contravvenzioni del Codice della Strada elevate all'anno 2011, atteso che né
la cartella, né i verbali ad essa sottesi, erano mai stati validamente notificati.
Sostenendo, altresì, che quand'anche tali notificazioni fossero state eseguite,
fosse ormai decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L.
689/81, domandava al Giudice di Pace l'accertamento della nullità del ruolo e della cartella e di inesistenza del diritto di credito, con refusione delle spese di lite.
Pagina 2 di 9 Si costituiva l' domandando il Controparte_4
rigetto dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e, nel merito,
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, alla luce della regolare notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, di cui produceva le relate di notifica.
La restava contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 28351/22, pubblicata in CP_2
data 28.7.22, ha preliminarmente rilevato l'autonoma impugnabilità
dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale.
Nel merito, non ritenendo perfezionata la procedura notificatoria dell'intimazione di pagamento, ha rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione e ha, pertanto, dichiarato la nullità della cartella esattoriale e del diritto di credito, con condanna del concessionario alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 20.1.23, ha proposto appello l'
[...]
, la quale, lamentando in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e, nel merito, la regolarità degli adempimenti notificatori dell'intimazione di pagamento, sospensivi del decorso della prescrizione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
, resistendo all'impugnazione, ha domandato il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
La sebbene validamente citata, è rimasta Controparte_2
contumace, così come rilevato all'esito dell'udienza del 5.6.23.
Pagina 3 di 9 2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pagina 4 di 9 La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua
Pagina 5 di 9 i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n.
602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, dunque, così formulata, si appalesa invero inammissibile,
come sostenuto nel gravame.
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, riportata nell'estratto di ruolo come
Pagina 6 di 9 avvenuta in data 21.8.2012, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Pagina 7 di 9 Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte dell'attrice, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione in appello, né il suo interesse all'impugnazione del ruolo può desumersi aliunde.
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile.
4. Parte attrice ha, come detto, opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada,
poste a base della stessa.
In tal modo, essa ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. All'accoglimento dell'appello consegue la restituzione di quanto eventualmente pagato in adempimento della sentenza gravata;
la relativa
Pagina 8 di 9 domanda di indebito formulata dall'appellante deve essere pertanto accolta,
nelle forme dell'art. 278 c.p.c.
6. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., e della avverso la sentenza n. 28351/22, Controparte_2
pubblicata il 28.7.22, emessa dal Giudice di Pace di con citazione CP_2
notificata il 20.1.23, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
3. condanna l'appellato alla refusione, in Controparte_1
favore dell'appellante, di quanto da quest'ultimo pagato in adempimento della sentenza gravata.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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