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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CICCO DEBORAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO SIGONIO, 125 41124 MODENA presso il difensore avv.
DE CICCO DEBORAH
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GEMIGNANI Controparte_1 C.F._2 ELENA e dell'avv. REGGIANI PAOLA ( ) VIA FARINI 39 41100 MODENA;
C.F._3
, elettivamente domiciliato in via Farini 39 41121 MODENA presso il difensore avv. GEMIGNANI
ELENA
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le parti hanno avuto una relazione sentimentale da cui sono nati i figli a Modena il Persona_1
22/07/2011, e , a Carpi il 02/08/2016. Per_2
2. Cessato il rapporto di convivenza, esse si sono rivolte al Tribunale perché fosse disciplinato l'affidamento e il mantenimento dei minori. Il giudizio è stato definito con decreto del 7/7/2021 che ha disposto:
- l'affidamento condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la madre in Nonantola;
- frequentazioni con il padre secondo il seguente calendario: “il padre potrà stare con i figli due giorni alla settimana, recandosi a prenderli presso l'abitazione della madre e pernottando con gli stessi presso la propria abitazione in Ravarino alla Via Ferruccio Parri 297. Per quanto riguarda i fine settimana, i genitori hanno concordato che verranno trascorsi alternativamente con entrambi: quando
i figli trascorreranno il week end con il padre, quest'ultimo si recherà a prenderli presso l'abitazione della madre il sabato mattina, per poi ricondurli sempre presso l'abitazione della madre il lunedì mattina presto in tempo utile per farli andare a scuola”;
- un contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della prole di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie.
3. Con ricorso del 25/06/2024, ha radicato procedura per ottenere la modifica del decreto Parte_1
del 7/7/2021, chiedendo:
- l'aumento del contributo paterno previsto per il mantenimento dei figli da 400 a 550 €. mensili;
- disporsi che la madre percepisca per intero l'assegno unico universale per i figli;
- disporsi la consegna alla madre del libretto Banco Posta intestato al minore;
Per_2
- disporsi che il padre tenga presso di sé i figli per un solo giorno infrasettimanale con pernottamento
(anziché due attuali);
- disporsi che il padre partecipi più attivamente alla didattica scolastica dei bambini e alle attività ricreative e sportive degli stessi.
4. si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate, nonchè, in Controparte_1
via riconvenzionale, il collocamento prevalente di presso di sé, con diversa regolamentazione Per_2
della frequentazione materna.
5. Udita la discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza dell'11/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473bis.22 c.p.c.
§ pagina 2 di 5 Preliminarmente si rileva, da un lato, l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data
4.12.2024, essendo consentito il deposito della memoria di cui all'art. 473bis.17, comma 3, c.p.c., “per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”, memoria, quest'ultima, che il convenuto non ha depositato;
l'infondatezza, dall'altro, dell'istanza, depositata dal convenuto solamente il 12.12.24, dunque il giorno dopo l'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, per essere autorizzato a depositare una memoria di replica rispetto alla predetta, ritenuta, come detto, inammissibile, e di cui pertanto non può tenersi conto.
Nel merito, si osserva che al fine di ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare facenti stato tra le parti è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze di entità non marginale che rendano non più equilibrato l'assetto vigente.
E' questo, in sintesi, in significato dell'inciso “qualora sopravvengano giustificati motivi” con cui si apre l'art. 473 bis. 29 c.p.c., coerente con il disposto degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
L'istante deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
Ciò debitamente premesso, si rileva come nel procedimento in esame, radicato a nemmeno tre anni dall'accordo raggiunto dai genitori, e recepito dal Tribunale, per la regolamentazione dell'affido e mantenimento dei figli, un simile onere non sia stato in alcun modo assolto, già solo a livello di allegazioni.
Per tale ragione è stato omesso l'ascolto dei minori, valutato manifestamente superfluo in assenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande qui avanzate.
La ricorrente, infatti, lamenta anzitutto, onde ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento stabilito concordemente a carico del padre per i figli minori, nonché l'assegnazione dell'intero assegno unico universale, un “drastico peggioramento” delle proprie condizioni economiche, che non le consentirebbe di far fronte alle esigenze dei figli;
tuttavia, non vi è prova di tale peggioramento, tenuto conto che la posizione lavorativa della è sempre stata caratterizzata da una mancanza di Pt_1
stabilità, con periodi di disoccupazione intervallati da impieghi saltuari, stagionali o a tempo parziale
(docc. 5 e 6 ric.), di talchè non è ravvisabile oggi (alla data dell'udienza ella era impiegata a tempo determinato in un bar pasticceria a Modena) un peggioramento della sua condizione economica determinato dalla allegata impossibilità di reperire un impiego stabile, a causa della necessità di seguire, in misura maggiore rispetto al padre, i figli minori.
pagina 3 di 5 Tale allegazione, d'altro canto è in palese contraddizione con la richiesta di ridurre i tempi di permanenza dei minori presso il padre: la , infatti, da un lato lamenta di non avere la possibilità Pt_1
di reperire un lavoro stabile dovendo provvedere “in prima persona ed in presenza” ai bisogni dei bambini, stante anche il rifiuto del di usufruire dei permessi ex legge 104 per prendersene cura;
CP_1
dall'altro, chiede di tenerli presso di sé per maggior tempo rispetto a quanto previsto nel decreto, così di fatto rinunciando ad avvalersi dell'aiuto del padre, anche dal punto di vista economico per il tramite del mantenimento diretto, nella gestione dei medesimi.
La situazione abitativa dei minori presso il padre, del resto, non è mutata a seguito della separazione, ed era ben nota alla madre al momento della sottoscrizione dell'accordo sulle frequentazioni paterne, di talchè nemmeno sotto tale aspetto sono ravvisabili circostanze sopravvenute rispetto al decreto di cui è chiesta la modifica.
La richiesta consegna del libretto Banco Posta di esula da questo giudizio;
in ogni caso, è Per_2
pacifico che il padre è tenuto a fornire alla madre il relativo rendiconto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal resistente, anch'essa è da rigettare, non risultando dalle allegazioni della stessa parte che il padre avrebbe la reale disponibilità di seguire maggiormente il minore nello svolgimento dei compiti, a fronte del suo lavoro caratterizzato anche da trasferte (essendo anzi sua espressa intenzione affidarlo in quei frangenti alla compagna), ed apparendo assolutamente inopportuna la separazione dei due fratelli che, secondo quanto riferito dalla madre, hanno manifestato la volontà di restare insieme.
Il principio di causalità, nonché la prevalente soccombenza, giustificano, ex art. 91, primo comma,
c.p.c., la condanna della ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite al convenuto, compensandosi tra le parti il restante 50%.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori nei medi tariffari.
La ricorrente verserà pertanto al convenuto a tale titolo euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale del convenuto;
2. condanna la ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite al convenuto, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
pagina 4 di 5 6. compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CICCO DEBORAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARLO SIGONIO, 125 41124 MODENA presso il difensore avv.
DE CICCO DEBORAH
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GEMIGNANI Controparte_1 C.F._2 ELENA e dell'avv. REGGIANI PAOLA ( ) VIA FARINI 39 41100 MODENA;
C.F._3
, elettivamente domiciliato in via Farini 39 41121 MODENA presso il difensore avv. GEMIGNANI
ELENA
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le parti hanno avuto una relazione sentimentale da cui sono nati i figli a Modena il Persona_1
22/07/2011, e , a Carpi il 02/08/2016. Per_2
2. Cessato il rapporto di convivenza, esse si sono rivolte al Tribunale perché fosse disciplinato l'affidamento e il mantenimento dei minori. Il giudizio è stato definito con decreto del 7/7/2021 che ha disposto:
- l'affidamento condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la madre in Nonantola;
- frequentazioni con il padre secondo il seguente calendario: “il padre potrà stare con i figli due giorni alla settimana, recandosi a prenderli presso l'abitazione della madre e pernottando con gli stessi presso la propria abitazione in Ravarino alla Via Ferruccio Parri 297. Per quanto riguarda i fine settimana, i genitori hanno concordato che verranno trascorsi alternativamente con entrambi: quando
i figli trascorreranno il week end con il padre, quest'ultimo si recherà a prenderli presso l'abitazione della madre il sabato mattina, per poi ricondurli sempre presso l'abitazione della madre il lunedì mattina presto in tempo utile per farli andare a scuola”;
- un contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della prole di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie.
3. Con ricorso del 25/06/2024, ha radicato procedura per ottenere la modifica del decreto Parte_1
del 7/7/2021, chiedendo:
- l'aumento del contributo paterno previsto per il mantenimento dei figli da 400 a 550 €. mensili;
- disporsi che la madre percepisca per intero l'assegno unico universale per i figli;
- disporsi la consegna alla madre del libretto Banco Posta intestato al minore;
Per_2
- disporsi che il padre tenga presso di sé i figli per un solo giorno infrasettimanale con pernottamento
(anziché due attuali);
- disporsi che il padre partecipi più attivamente alla didattica scolastica dei bambini e alle attività ricreative e sportive degli stessi.
4. si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate, nonchè, in Controparte_1
via riconvenzionale, il collocamento prevalente di presso di sé, con diversa regolamentazione Per_2
della frequentazione materna.
5. Udita la discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza dell'11/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473bis.22 c.p.c.
§ pagina 2 di 5 Preliminarmente si rileva, da un lato, l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data
4.12.2024, essendo consentito il deposito della memoria di cui all'art. 473bis.17, comma 3, c.p.c., “per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”, memoria, quest'ultima, che il convenuto non ha depositato;
l'infondatezza, dall'altro, dell'istanza, depositata dal convenuto solamente il 12.12.24, dunque il giorno dopo l'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, per essere autorizzato a depositare una memoria di replica rispetto alla predetta, ritenuta, come detto, inammissibile, e di cui pertanto non può tenersi conto.
Nel merito, si osserva che al fine di ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare facenti stato tra le parti è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze di entità non marginale che rendano non più equilibrato l'assetto vigente.
E' questo, in sintesi, in significato dell'inciso “qualora sopravvengano giustificati motivi” con cui si apre l'art. 473 bis. 29 c.p.c., coerente con il disposto degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
L'istante deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
Ciò debitamente premesso, si rileva come nel procedimento in esame, radicato a nemmeno tre anni dall'accordo raggiunto dai genitori, e recepito dal Tribunale, per la regolamentazione dell'affido e mantenimento dei figli, un simile onere non sia stato in alcun modo assolto, già solo a livello di allegazioni.
Per tale ragione è stato omesso l'ascolto dei minori, valutato manifestamente superfluo in assenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande qui avanzate.
La ricorrente, infatti, lamenta anzitutto, onde ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento stabilito concordemente a carico del padre per i figli minori, nonché l'assegnazione dell'intero assegno unico universale, un “drastico peggioramento” delle proprie condizioni economiche, che non le consentirebbe di far fronte alle esigenze dei figli;
tuttavia, non vi è prova di tale peggioramento, tenuto conto che la posizione lavorativa della è sempre stata caratterizzata da una mancanza di Pt_1
stabilità, con periodi di disoccupazione intervallati da impieghi saltuari, stagionali o a tempo parziale
(docc. 5 e 6 ric.), di talchè non è ravvisabile oggi (alla data dell'udienza ella era impiegata a tempo determinato in un bar pasticceria a Modena) un peggioramento della sua condizione economica determinato dalla allegata impossibilità di reperire un impiego stabile, a causa della necessità di seguire, in misura maggiore rispetto al padre, i figli minori.
pagina 3 di 5 Tale allegazione, d'altro canto è in palese contraddizione con la richiesta di ridurre i tempi di permanenza dei minori presso il padre: la , infatti, da un lato lamenta di non avere la possibilità Pt_1
di reperire un lavoro stabile dovendo provvedere “in prima persona ed in presenza” ai bisogni dei bambini, stante anche il rifiuto del di usufruire dei permessi ex legge 104 per prendersene cura;
CP_1
dall'altro, chiede di tenerli presso di sé per maggior tempo rispetto a quanto previsto nel decreto, così di fatto rinunciando ad avvalersi dell'aiuto del padre, anche dal punto di vista economico per il tramite del mantenimento diretto, nella gestione dei medesimi.
La situazione abitativa dei minori presso il padre, del resto, non è mutata a seguito della separazione, ed era ben nota alla madre al momento della sottoscrizione dell'accordo sulle frequentazioni paterne, di talchè nemmeno sotto tale aspetto sono ravvisabili circostanze sopravvenute rispetto al decreto di cui è chiesta la modifica.
La richiesta consegna del libretto Banco Posta di esula da questo giudizio;
in ogni caso, è Per_2
pacifico che il padre è tenuto a fornire alla madre il relativo rendiconto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal resistente, anch'essa è da rigettare, non risultando dalle allegazioni della stessa parte che il padre avrebbe la reale disponibilità di seguire maggiormente il minore nello svolgimento dei compiti, a fronte del suo lavoro caratterizzato anche da trasferte (essendo anzi sua espressa intenzione affidarlo in quei frangenti alla compagna), ed apparendo assolutamente inopportuna la separazione dei due fratelli che, secondo quanto riferito dalla madre, hanno manifestato la volontà di restare insieme.
Il principio di causalità, nonché la prevalente soccombenza, giustificano, ex art. 91, primo comma,
c.p.c., la condanna della ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite al convenuto, compensandosi tra le parti il restante 50%.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori nei medi tariffari.
La ricorrente verserà pertanto al convenuto a tale titolo euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale del convenuto;
2. condanna la ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite al convenuto, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
pagina 4 di 5 6. compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
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