Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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- 1. Quando la P.A. può limitare l'insediamento di nuovi esercizi commerciali?Accesso limitatoMaurizio De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/09/2025, n. 7237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7237 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07237/2025REG.PROV.COLL.
N. 09201/2023 REG.RIC.
N. 09212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9201 del 2023, proposto da PA Concetta, in proprio e quale legale rappresentante della New Golden Market s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caiazzo, non costituito in giudizio;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ipervolturno II s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UC AN, GI AN, DA De AR, VE ER AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Caserta, La Taverna degli Amici s.r.l., Carlo De Magistris, Luigi De Magistris, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9212 del 2023, proposto dalla Ipervolturno II s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caiazzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
PA Concetta, in proprio e quale del legale rappresentante della New Golden Market s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9201 del 2023:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la NI (Sezione Terza) n. 4484/2023, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 9212 del 2023:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la NI (Sezione Terza) n. 04483/2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ipervolturno II s.r.l., di PA Concetta, in proprio e quale legale rappresentante della New Golden Market s.r.l., di UC AN, GI AN, DA De AR ed VE ER AN, nonché del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra PA, premesso di essere titolare di una autorizzazione commerciale n. 01/2017 del 21 giugno 2017 per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio (in Caiazzo, via Caduti del lavoro, n. 42), ha agito in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante della New Golden Market s.r.l., dinanzi al T.a.r. (ricorso n. 4620 del 2022) chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione commerciale dell’11 luglio 2022, prot. n. 10627 rilasciata dal Comune di Caiazzo in favore della società concorrente Ipervolturno II s.r.l., avente ad oggetto l’apertura di una media struttura di vendita per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e non (in Caiazzo, via Giovannizzi), oltre ad impugnare i presupposti titoli edilizi.
2. – Con analogo ricorso (n. 3139 del 2021), la società Ipervolturno II s.r.l. aveva già impugnato l’autorizzazione commerciale n. 01/2017 del 21 giugno 2017 della New Golden s.r.l.
3. – Con due omologhe sentenze del T.a.r. NI, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
3.1. – Con la prima sentenza del 26 luglio 2023, n. 4484, il ricorso della New Golden s.r.l. (n. 4620 del 2022) è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse in relazione alla c.d. vicinitas commerciale, non essendo stato dimostrato con idonei mezzi di prova “ la coincidenza anche parziale del bacino di utenza e l’incidenza negativa sul proprio fatturato dell’apertura dell’esercizio commerciale concorrente ”, trattandosi, peraltro, di esercizi commerciali ubicati ad una “ distanza considerevole tra loro ” (superiore al chilometro) ed essendo serviti da “ differenti sistemi viari, il che esclude il ricorso ad indici presuntivi desumibili dalla stretta contiguità spaziale ” (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.2. – Con la seconda sentenza del 26 luglio 2023, n. 4483, anche il ricorso della Ipervolturno II s.r.l. (n. 3139 del 2021) è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse per le medesime ragioni, con la precisazione che “ il non elevato numero degli abitanti di Caiazzo non si traduce necessariamente nella coincidenza del bacino di utenza e, soprattutto, non è idoneo a sopperire alla carenza di analisi di impatto economico, senza contare che la cittadina caiatina è ben collegata ad altri comuni viciniori delle province di Caserta e Benevento, da cui risulta agevolmente raggiungibile anche per finalità commerciali ” (pag. 3 della sentenza impugnata).
4. – Con atto di appello (r.g.n. 9201 del 2023), la New Golden s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 4484 del 2023, proponendo preliminarmente un’istanza di riunione con l’analogo giudizio di appello instaurato dalla Ipervolturno II s.r.l. (r.g.n. 9212 del 2023) e lamentando, con un unico motivo di appello (pag. 9 e 10 dell’appello), un difetto assoluto di istruttoria, con conseguente riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati (pag. 10-12 dell’appello).
5. – Con distinto atto di appello (n. 9212 del 2023), la società Ipervolturno II s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 4483 del 2023, proponendo un unico motivo di appello (pag. 3-8 dell’appello) al fine di contestare la carenza di interesse ad agire, oltre a riproporre i motivi di primo grado non esaminati (pag. 8-15 dell’appello).
6. – All’udienza pubblica del 29 maggio 2025, le cause sono state trattenute in decisione.
7. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter riunire di due appelli, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di due ricorsi incrociati da parte di due concorrenti volti ad impugnare le rispettive autorizzazioni commerciali, con conseguente identità sia delle parti in causa che delle questioni giuridiche trattate nelle due sentenze impugnate, aventi identico tenore.
8. – Nel merito, gli appelli sono entrambi infondati.
8.1. – Invero, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato in tema di c.d. vicinitas commerciale, secondo cui affinché un imprenditore sia legittimato a impugnare l'autorizzazione commerciale, ovvero un titolo abilitativo ampiamente inteso, rilasciato ad altro imprenditore in concorrenza, occorre che: 1) sussista la vicinitas commerciale, basata sul fatto che entrambi gli insediamenti attingono al medesimo bacino di utenza, la cui individuazione implica l'utilizzo di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice; 2) sia invocata la lesione di interessi concernenti la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali per evitare che l'interesse oppositivo del terzo che agisce in giudizio si risolva in un interesse anticoncorrenziale, di natura emulativa, dovendo piuttosto qualificarsi come interesse commerciale al corretto dispiegamento della dinamica concorrenziale; 3) sia fornita in modo rigoroso la prova di un pregiudizio significativo derivante dal contestato insediamento della nuova impresa (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11367; Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7627; Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2025, n. 3307).
8.2. – Nel caso di specie, le parti appellanti non hanno fornito una adeguata prova in ordine alla sussistenza di un interesse concernente la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, venendo piuttosto in rilievo un reciproco interesse commerciale in funzione anticoncorrenziale.
8.2.1. – Invero, con riferimento all’appello della sig.ra PA e della New Golden s.r.l. (r.g.n. 9201 del 2023), la parte si è limitata ad allegare che “ lo stabile collegamento territoriale risulta rispettato, a fronte della dimostrata coincidenza anche parziale del bacino d’utenza, e la prova della flessione del fatturato è documentabile solo in epoca successiva all’apertura dell’esercizio commerciale ”, aggiungendo che l’interesse al ricorso sarebbe determinato “ dall’evidente contrazione dei margini di utile necessari per continuare l’attività ” (pag. 9 e 10 dell’appello).
Si tratta di allegazioni del tutto insufficienti ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire secondo le suindicate coordinate giurisprudenziali.
8.2.2. – Allo stesso modo, la società Ipervolturno II s.r.l. (appello n. 9212 del 2023), con un unico motivo di appello (pag. 3-8 dell’appello) ha ribadito che, nonostante i 2 km che separano le due attività, sarebbero le uniche della medesima tipologia che insistono nello stesso Comune che consta di circa 5.000 abitanti, con la precisazione che l’identità del bacino di utenza sarebbe dimostrato anche dagli innumerevoli giudizi incardinati dalla New Golden s.r.l. contro la Ipervolturno II s.r.l. al fine di eliminare l’unico concorrente commerciale della zona, nonché da uno specifico precedente intercorso tra le medesime parti (T.a.r. NI, sez. VIII, n. 3608 del 2020, confermata in appello da Cons. Stato n. 2636 del 29 marzo 2021).
Anche in questo caso, si tratta di allegazioni insufficienti ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire secondo le suindicate coordinate giurisprudenziali.
9. – Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto degli appelli, con la conseguente conferma dell’inammissibilità dei ricorsi di primo grado.
10. – I motivi di merito riproposti in grado di appello (pag. 10-12 dell’appello n. 9201 del 2023 e pag. 8-15 dell’appello n. 9212 del 2023) sono conseguentemente assorbiti in ragione della definizione del giudizio in rito.
11. – Le spese di lite tra la sig.ra PA e la New Golden Market s.r.l., da un lato, e la Ipervolturno II s.r.l., dall’altro, devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza, mentre seguono la soccombenza nei confronti delle altre parti controinteressate, evocate in giudizio dalla sig.ra PA e dalla New Golden Market s.r.l., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.
Compensa le spese di lite tra la sig.ra PA e la New Golden Market s.r.l. e la Ipervolturno II s.r.l.
Condanna la sig.ra PA e la New Golden Market s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli altri controinteressati costituiti che si liquidano in complessivi € 6.000,00 ed in ragione di € 3.000.00 per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO