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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1145/2023 trattenuta in riserva all'udienza ex art 352 c.p.c. del 06.05.2025, rimessa la collegio per la decisione con ordinanza del 21 maggio 2025.
promossa da:
con l'avvocato TANZI SAVINO con domicilio eletto in V.LE Parte_1 BOLOGNESI N. 19 47100 FORLI'
- appellante –
contro con l'avvocato e CESARE MENOTTO ZAULI con CP_1 CP_1 domicilio eletto in VIA BIONDINI N. 1 47121 FORLI'
- appellata – contro con l'avvocato MAURO BRIGHI e domicilio eletto presso lo Controparte_2 studio del medesimo procuratore in RAVENNA – PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ
N. 34.
- appellata -
in punto di: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. emessa dal Tribunale di
Ravenna in R.G. 2543/2020 in data 17.06.2023
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. ha proposto ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 nei confronti di CP_1
al fine di sentir accertare l'inadempimento contrattuale del Parte_1
medesimo e sentirlo condannare al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di compenso professionale non corrisposto, oltre interessi ed oltre risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento.
Assumeva che il credito derivava dall'attività professionale svolta in favore di in relazione alle controversie civili di cui: 1) giudizio di primo Parte_2
grado avanti al Tribunale di Ravenna R.G. 743/2016, avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare applicata dal datore di lavoro, instaurato inizialmente con il patrocinio dell'avv. Fabbri, cui l'avv. era subentrato a seguito di rinuncia al mandato CP_1
della prima, definito dalla sentenza n. 170/2018 con cui era stato rigettato il ricorso del
2) giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 170/2018 R.G. 876/2018 Pt_1 avanti alla Corte d'Appello di Bologna) definito con sentenza n. 112/2020, che respingeva l'appello; 3) studio di fattibilità del giudizio di legittimità, richiesto dal il quale Pt_1
aveva poi conferito incarico a tal fine ad altro professionista.
Indicava l'importo complessivamente dovuto in € 9.056,82 (detratto l'acconto di €
1.497,00 corrisposto all'avv. Guerri, anch'essa in mandato) per il giudizio di primo grado, in € 11.59,27 per il giudizio di secondo grado e in € 1.772,00 per lo studio di fattibilità del ricorso per cassazione;
Assumeva altresì di aver prestato attività professionale in favore di Parte_1
in relazione ai seguenti procedimenti penali: 1) procedimento penale per
[...]
diffamazione distinto al n. R.G.N.R. 1520/2019 avanti al Tribunale di Bologna, avviato a seguito di denuncia/querela redatta dall'avv. nei confronti del direttore del CP_1
giornale di Bologna e del giornalista autore di un articolo ritenuto Controparte_3 diffamatorio. Nell'ambito di tale procedimento, il PM richiedeva l'archiviazione e l'avv.
2 roponeva opposizione. Relativamente a tale attività, ed il legale avevano CP_1 Pt_1
sottoscritto un contratto con cui si pattuiva il compenso: quantum richiesto 1.050,57;
2) procedimento penale per abuso d'ufficio distinto al n. R.G. 6653/2019 avanti al
Tribunale di Ravenna, avviato a seguito di denuncia/querela redatta dall'avv. ei CP_1
confronti di relativamente al quale il PM chiedeva l'archiviazione: Controparte_4
quantum richiesto € 2.188,68;
Assumeva di aver svolto altresì attività stragiudiziale sia penale sia civile in favore di consistita in: istanza di accesso agli atti presso la Procura di Parte_1
Ravenna; istanza di accesso agli atti presso il Tribunale di Ravenna;
comunicazione da inviare all'assicurazione per conoscere la posizione circa la liquidazione dei compensi legali per l'attività richiesta;
istanza di astensione del direttore (che Controparte_4
faceva parte di un concorso a cui era intenzionato a partecipare), attività per le Pt_1
quali è dovuto un totale di € 4.826,77.
Indicava quanto dovuto da nella minor somma, comprensiva di Parte_1
accessori, determinata per spirito conciliativo in € 25.000,00, anziché in € 30.414,94, come altrimenti dovuto.
Si costituiva contestando la domdna ed eccependo: Parte_1
a) l'incompetenza del Tribunale di Ravenna in favore della Corte d'Appello di Bologna;
b) l'inammissibilità delle richieste economiche afferenti alle competenze penali e alle attività stragiudiziali;
c) l'eccessività della somma richiesta in relazione al primo grado innanzi al Tribunale di
Ravenna, nonché l'assenza di prova dell'espletamento dell'attività;
d) l'eccessività della somma richiesta in relazione al giudizio di impugnazione innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, nonché l'assenza di prova dell'espletamento dell'attività
e) il mancato conferimento di incarico relativamente al parere in ordine ad un eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna;
f) la non debenza di metà del quantum richiesto in relazione all'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento RGNR 1520/2019, dal momento che il mandato professionale era stato conferito sia all'avv. Guerri, sia all'avv. CP_1
g) il mancato conferimento dell'incarico in ordine alla redazione della querela da cui è scaturito il procedimento RGNR 6653/2019;
h) che le istanze di accesso agli atti sono state redatte e depositate da egli stesso e non dall'avv. CP_1
i) che le altre attività stragiudiziali non sono state realizzate dall'avv. CP_1
3 Proponeva domanda riconvenzionale per responsabilità professionale in relazione alla richiesta di archiviazione nell'ambito del procedimento penale n. 6653/2019 senza avvisare il cliente, deduceva che la mancata opposizione all'archiviazione, che ove proposta ne assumeva l'esito positivo, era, infatti, dipesa non dalla volontà del ma Pt_1 dal fatto che l'avv. aveva lasciato spirare i termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p. CP_1
Concludeva per la declaratoria di l'estinzione del diritto al compenso ex art. 1460 c.c stante l'eccepito inadempimento contrattatale, nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, quantificato come da conclusioni sopra riportate.
A seguito delle domanda riconvenzionale l'avv. chiamava in manleva CP_1
. Controparte_2
Costituendosi, la Compagnia chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo l'insussistenza del nesso causale tra l'omissione dell'avv. e il danno CP_1
evento, nonché la mancanza di allegazione di un danno conseguenza e della relativa prova.
Con ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c. emessa il Tribunale di Ravenna in R.G.
2543/2020 in data 17.06.2023 ha così deciso:
a) accertato l'inadempimento di lo condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'avv. della somma di € € 5.958,57 oltre accessori di legge e CP_1
oltre interessi ex art. 1284, comma 4 e d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1 dell'avv. CP_1
c) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 5.077, oltre accessori, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre accessori, oltre interessi dalla
[...]
presente sentenza al soddisfo.
L'ordinanza del Tribunale di Ravenna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e il rigetto Parte_1 della domanda principale e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposte in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1- Erronea motivazione in punto di condanna alle spese del resistente nei confronti del ricorrente;
4 2- Erronea motivazione in punto di condanna alle spese del resistente nei confronti della terza chiamata;
Si costituiva l'avv. hiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Proponeva appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di liquidazione della somma per l'attività espletata;
2 – Erronea motivazione in tema di liquidazione delle spese d'appello nei parametri minimi anziché nei parametri medi;
3- Erronea motivazione in punto di conferimento dell'incarico all'avv. CP_1
avente oggetto lo studio di fattibilità del ricorso per Cassazione;
4- Erronea motivazione in ordine alla determinazione delle spese di lite a favore dell'avv.
CP_1
5- Omessa o erronea motivazione in tema di violazione dell'art. 88 c.p.c.
6- Omessa o erronea motivazione in tema di violazione dell'art 96 I comma c.p.c.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 06.05.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo l'appellante principale si duole dell'erronea motivazione in punto di condanna alle spese del resistente nei confronti del ricorrente.
Deduce che l'accoglimento della domanda di rideterminazione per difetto delle pretese di controparte avrebbe dovuto avere per effetto la compensazione integrale delle spese.
In tema di spese giudiziali, è intervenuta S.U. n. n. 32061 del 31/10/2022 stabilendo che
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente..”
Rientrando il caso di specie in tale previsione, né ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. – nemmeno potendosi ritenere ammissibile la contestazione circa la violazione dell'art 88 c.p.c. da parte dell'avv. per la prima CP_1
volta sollevata in questa sede, condivisibilmente il primo giudice non ha ritenuto procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
5 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in punto di condanna alle spese del resistente nei confronti della terza chiamata, deducendo che alcuna domanda era stata svolta dal resistente nei confronti della medesima.
In tema di spese del terzo chiamato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia” (da ultimo Cass. Ord. n. 6144 del 07/03/2024).
Di conseguenza, in difetto di argomentazione di segno diverso, il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
L'appello principale va rigettato, le spese seguono la soccombenza come più oltre specificato.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'avv. in riferimento alla CP_1
causa RG 743/2016 dinanzi al Tribunale di Ravenna, si duole: a) dell'applicazione impropria dei parametri minimi in luogo di quelli medi;
b) del frazionamento al 50% con l'Avv. Elena Guerri che non ha mai rivendicato nulla;
c) del mancato riconoscimento della somma richiesta per la fase di studio in relazione al momento in cui l'Avv. è CP_1
stato designato come difensore.
Il giudice di prime cure ha dato ponderatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congruo il ricorso all'applicazione dei parametri minimi dello scaglione, di talché, ad avviso del Collegio, la relativa statuizione non è meritevole di riconsiderazione.
Sotto tale profilo il motivo non merita accoglimento ed è rigettato.
b) La lamentata riduzione al 50% delle spettanze, trova ragione nel conferimento del mandato congiunto ai due professionisti.
In applicazione della normativa della legge professionale, la presunzione di partecipazione in egual misura alla stesura degli atti e all'attività processuale dei codifensori, non è stata superata dalle argomentazioni e dalle prove documentali allegate dal ricorrente.
In tale ottica, il relativo capo di sentenza va confermato, e il motivo rigettato c) Quanto alla fase di studio della controversia a seguito del subentro dell'avv. n CP_1
seguito alla rinuncia al mandato del precedente difensore, la circostanza che il nuovo difensore si sia limitato a richiamare “integralmente mediante comparsa di costituzione di nuovo difensore, le conclusioni così come prospettate dal precedente difensore che di seguito si riportano” (cfr. ricorso introduttivo), unitamente alla mancanza di ulteriori
6 argomentazioni, militano per la condivisibilità delle ragioni del giudice di primo grado, che non ha ritenuto di riconoscere alcunché per la fase di studio della controversia.
Il motivo sotto tale profilo non può essere accolto ed è rigettato.
Il secondo motivo incidentale con cui l'avv. lamenta l'erronea motivazione in CP_1
tema di liquidazione delle spese d'appello nei parametri minimi anziché nei parametri medi, deve ritenersi assorbito dalle considerazioni di cui al paragrafo a) suesposto.
Con il terzo motivo incidentale, l'appellato lamenta l'erronea motivazione in punto di conferimento dell'incarico all'avv. avente oggetto lo studio di fattibilità CP_1
del ricorso per Cassazione.
Osserva il Collegio, che le evidenze istruttorie evidenziano la presa in considerazione del lla valutazione dell'opportunità di proporre ricorso per Cassazione. Pt_1
La documentazione agli atti è indicativa di tale proposito, tuttavia dal nutrito scambio epistolare non si ricava alcun elemento idoneo a far ritenere l'avvenuto conferimento da parte del all'avv. dell'incarico di procedere allo studio di Pt_1 CP_1
fattibilità del ricorso per Cassazione.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non appaiono idonee a contrastare e confutare le ragioni del primo giudice, che pertanto vanno confermate.
Il motivo non merita accoglimento ed è respinto.
Con il quarto motivo l'appellante incidentale si duole della liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale senza tenere conto del valore complessivo della causa derivante dalla somma di quanto richiesto da parte attrice e da quanto richiesto in via riconvenzionale.
E' posizione consolidata del S.C. in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, che “per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, la domanda riconvenzionale, non essendo
C proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare
l'applicazione dello scaglione superiore poiché Ia proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile” (Cass. n. 14691 del
14/07/2015, Cass. Ord. n. 23406 del 01/08/2023).
Nel solco di tale orientamento, la liquidazione operata prime cure appare dunque congrua,
7 in quanto il valore della domanda riconvenzionale rientra nello scaglione € 26.001,00 - €
52.000,00.
Il motivo è infondato e d è rigettato.
Con il quinto motivo l'appellante incidentale si duole dell' omessa o erronea motivazione in tema di violazione dell'art. 88 c.p.c.
In disparte dell'inammissibilità del motivo siccome dedotto soltanto in sede d'impugnazione, la doglianza non è meritevole di accoglimento, siccome non suffragata dalla prova di condotte riconducibili alla fattispecie dell'art 88 c.p.c. da parte del
Pt_1
In definitiva l'appello incidentale è respinto.
Le spese del grado, stante la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis CP_1
e ss c.p.c. emessa dal Tribunale di Ravenna in R.G. 2543/2020 in data 17.06.2023 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del grado di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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