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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 595/2024 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. E. M. Cirillo, come da procura in atti
APPELLANTE E in persona del legale rappr.p.t. Controparte_1
rappr. e difeso dagli Avv. R. Pessi, G. Sigillò Massara e R. Fabozzi, come da procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.3.2024 la società proponeva appello avverso la sentenza Controparte_1 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli del 25.9.2023, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del suo diritto Parte_1 all'inquadramento nel superiore V livello del CCNL di riferimento, con la qualifica di specialista di attività tecniche integrate, a decorrere però dall'agosto 2016, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rivalutazione contributiva. La parte appellante lamentava in primo luogo l'errata valutazione della prova testimoniale riguardo alla data di decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento, insistendo sul riconoscimento del diritto azionato già dal 1.6.2009. Deduceva, inoltre, che in caso di accertata decorrenza da tale data non aveva fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado dalla società convenuta, attuale appellata. La società appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, insistendo nell'eccezione di prescrizione. All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ed invero l'unico motivo di gravame attiene alla data di decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento. Deve preliminarmente rilevarsi, trattandosi di un giudizio relativo a mansioni superiori, che in applicazione dei principi generali in materia di art. 2103 cc. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Nel caso di specie, il lavoratore odierno appellante era stato inquadrato dalla società datrice di lavoro nel livello 4° del CCNL di categoria, ma lamentava di svolgere di fatto mansioni confacenti al superiore 5° livello CCNL vigente. Pertanto, al fine di accertare il suo diritto ad un inquadramento nel livello superiore è stato necessario, in primo luogo, confrontare quanto stabilito dal CCNL di categoria rispettivamente per i lavoratori appartenenti al 4° e al 5° livello. In particolare, rientrano nel 4° livello “... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”. Poi, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica. Tra i profili del 4° livello c'è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla “...Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”. Appartengono invece al 5° livello “... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo “specialista di attività tecniche integrate” è la “Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)”. Come correttamente evidenziato nella gravata sentenza ciò che contraddistingue la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello) è l'adeguata autonomia impiegata in attività, quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto presuppone, come prescritto dal CCNL, che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia, abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati). Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° livello riconosciuto dall'azienda, richiede essenzialmente: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie, ma anche attivazione e assistenza di servizi/prodotti; Cont b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza;
c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° livello. È necessaria, quindi, non solo una maggiore autonomia operativa, che è pur sempre tecnica, ma un'autonomia che deriva da elevate conoscenze specialistiche possedute, ovvero, acquisite. In considerazione di quanto esposto ed a seguito di un'attenta analisi dell'istruttoria espletata in primo grado il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello del CCNL, con qualifica di Specialista di attività tecniche integrate, però a decorrere dall'agosto 2016 anziché dal 1.6.2009, come era stato richiesto nell'atto introduttivo. In particolare nella sentenza gravata, riguardo a tale profilo si legge
“In merito alla decorrenza di tale inquadramento, si rileva che la parte resistente ha dedotto che il ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico on field solo dal febbraio 2016. Orbene, si rileva che i testi di parte ricorrente non hanno precisato la decorrenza delle mansioni riconducibili al quinto livello. In mancanza di altri elementi probatori, idonei a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente, delle mansioni descritte da data antecedente al febbraio 2016, si ritiene che solo da tale data può dirsi che il ricorrente abbia conseguito il livello rivendicato”. Sul punto la parte appellante ha incentrato il motivo di gravame lamentando che, viceversa, dalla prova testimoniale sarebbe emerso il diritto al superiore inquadramento già dal 1.6.2009. Orbene, osserva il Collegio che i testi e Tes_1 Tes_2 hanno effettivamente fornito la prova della diversa decorrenza del diritto azionato.
In particolare il teste ha dichiarato di aver lavorato con il Tes_1 ricorrente dal 2007 al 2012 nella Centrale al Corso Europa e poi nella Centrale di Pietravalle. Ha altresì dichiarato “Io ed il ricorrente ci occupavamo di realizzare l'impianto, costruivamo linee telefoniche all'ingresso dei palazzi fino alla casa del cliente, anche linee internet con configurazione di modem. Quindi ci occupavamo di attivazione di linee ed installazione dei prodotti… Sia nel primo che nel secondo periodo rilasciavamo un certificato sul collaudo. Presso la casa del cliente ci recavamo personalmente… Noi seguivamo direttive assegnate a monte da un responsabile anche se abbiamo una certa autonomia nell'individuazione e nella risoluzione del guasto. Gli analisti formano dei protocolli di attività che individua il problema ma la risoluzione è demandata a noi”
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente 2011 e Tes_2 ha affermato “Svolgevano la stessa mansione Ci occupavamo di installazione di linee telefoniche, ADSL, manutenzione e IPTV… Dal 2007 al 2014 siamo andati presso le case dei clienti a fare installazione di ADSL e di prime linee fibra, con installazione di modem, decoder, ecc.; la fibra è intervenuta dall'anno 2014. Il ricorrente si occupava anche di guasti tra le case e la cabina… Le linee tecniche che noi conosciamo sono una sorta di protocollo ma noi lavoriamo autonomamente. Ci siamo occupati di linee di case private, attività commerciali e imprenditoriali.”
Ad avviso della Corte trattasi di dichiarazioni testimoniali che consentono di provare l'assunto della parte appellante, anche riguardo alla data di decorrenza dell'inquadramento, come indicata in ricorso, trattandosi di testi, colleghi di lavoro, a diretta conoscenza delle modalità relative all'attività lavorativa dell'appellante. Né rilevano le circostanze, evidenziate nella memoria difensiva in appello dalla società appellata, secondo cui il ha un Tes_2 medesimo contenzioso nei confronti della TIM ed il ha Tes_1 rapporti di parentela con il essendo cognati. Parte_1
Tali circostanze, infatti, non scalfiscono l'attendibilità dei testi che hanno riferito di circostanze precise, sia riguardo al lavoro svolto – tanto che il Giudice di prime cure ha accolto la domanda al superiore inquadramento e sul punto la sentenza è passata in giudicato - che alla data cui tale lavoro si riferisce.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto al superiore inquadramento a decorrere dall'1.6.2009.
Quanto, infine alla questione relativa alla prescrizione deve rilevarsi che il ricorrente è dipendente della dal Controparte_1
3.10.2007 con contratto a tempo indeterminato e ha dedotto di aver svolto mansioni superiori dal 1.6.2009.
Occorre allora accertare, per stabilire se il rapporto di lavoro dedotto in giudizio fosse o meno garantito dalla c.d. stabilità reale, quale sia la disciplina allo stesso applicabile.
Sul punto, infatti, è intervenuta di recente la Suprema Corte che ha espresso il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro… Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c., (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (cfr. sent. n. 26242/2022 e n. 30957/2022). Nel caso di specie il diritto azionato attiene al periodo dal 1.6.2009 motivo per cui alla data del 18.7.2012, di entrata in vigore della suddetta normativa, i crediti non erano prescritti e per i crediti successivi - in forza della· disciplina sopravvenuta che ha reso residuale il rimedio della reintegrazione – la prescrizione non è maturata atteso che inizierà a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e nella fattispecie in esame è ancora in atto il rapporto di lavoro.
L'appello va, pertanto, accolto, con riconoscimento del diritto del all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore dal Parte_1
1.6.2009 e con condanna alle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, così parzialmente riformata la gravata sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che per il resto conferma, dichiara il diritto di Parte_1 ad essere inquadrato nel 5° livello del CCNL di settore
[...] con qualifica di “Specialista di Attività Tecniche Integrate” con decorrenza dall'1.6.2009.
- Condanna la società appellata al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
- Condanna la società appellata al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in € 2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali e per il secondo in
€ 2.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione all'Avv. Ernesto Maria Cirillo.
Napoli 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 595/2024 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. E. M. Cirillo, come da procura in atti
APPELLANTE E in persona del legale rappr.p.t. Controparte_1
rappr. e difeso dagli Avv. R. Pessi, G. Sigillò Massara e R. Fabozzi, come da procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.3.2024 la società proponeva appello avverso la sentenza Controparte_1 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli del 25.9.2023, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del suo diritto Parte_1 all'inquadramento nel superiore V livello del CCNL di riferimento, con la qualifica di specialista di attività tecniche integrate, a decorrere però dall'agosto 2016, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rivalutazione contributiva. La parte appellante lamentava in primo luogo l'errata valutazione della prova testimoniale riguardo alla data di decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento, insistendo sul riconoscimento del diritto azionato già dal 1.6.2009. Deduceva, inoltre, che in caso di accertata decorrenza da tale data non aveva fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado dalla società convenuta, attuale appellata. La società appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, insistendo nell'eccezione di prescrizione. All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ed invero l'unico motivo di gravame attiene alla data di decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento. Deve preliminarmente rilevarsi, trattandosi di un giudizio relativo a mansioni superiori, che in applicazione dei principi generali in materia di art. 2103 cc. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Nel caso di specie, il lavoratore odierno appellante era stato inquadrato dalla società datrice di lavoro nel livello 4° del CCNL di categoria, ma lamentava di svolgere di fatto mansioni confacenti al superiore 5° livello CCNL vigente. Pertanto, al fine di accertare il suo diritto ad un inquadramento nel livello superiore è stato necessario, in primo luogo, confrontare quanto stabilito dal CCNL di categoria rispettivamente per i lavoratori appartenenti al 4° e al 5° livello. In particolare, rientrano nel 4° livello “... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”. Poi, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica. Tra i profili del 4° livello c'è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla “...Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”. Appartengono invece al 5° livello “... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo “specialista di attività tecniche integrate” è la “Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)”. Come correttamente evidenziato nella gravata sentenza ciò che contraddistingue la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello) è l'adeguata autonomia impiegata in attività, quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto presuppone, come prescritto dal CCNL, che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia, abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati). Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° livello riconosciuto dall'azienda, richiede essenzialmente: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie, ma anche attivazione e assistenza di servizi/prodotti; Cont b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza;
c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° livello. È necessaria, quindi, non solo una maggiore autonomia operativa, che è pur sempre tecnica, ma un'autonomia che deriva da elevate conoscenze specialistiche possedute, ovvero, acquisite. In considerazione di quanto esposto ed a seguito di un'attenta analisi dell'istruttoria espletata in primo grado il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello del CCNL, con qualifica di Specialista di attività tecniche integrate, però a decorrere dall'agosto 2016 anziché dal 1.6.2009, come era stato richiesto nell'atto introduttivo. In particolare nella sentenza gravata, riguardo a tale profilo si legge
“In merito alla decorrenza di tale inquadramento, si rileva che la parte resistente ha dedotto che il ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico on field solo dal febbraio 2016. Orbene, si rileva che i testi di parte ricorrente non hanno precisato la decorrenza delle mansioni riconducibili al quinto livello. In mancanza di altri elementi probatori, idonei a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente, delle mansioni descritte da data antecedente al febbraio 2016, si ritiene che solo da tale data può dirsi che il ricorrente abbia conseguito il livello rivendicato”. Sul punto la parte appellante ha incentrato il motivo di gravame lamentando che, viceversa, dalla prova testimoniale sarebbe emerso il diritto al superiore inquadramento già dal 1.6.2009. Orbene, osserva il Collegio che i testi e Tes_1 Tes_2 hanno effettivamente fornito la prova della diversa decorrenza del diritto azionato.
In particolare il teste ha dichiarato di aver lavorato con il Tes_1 ricorrente dal 2007 al 2012 nella Centrale al Corso Europa e poi nella Centrale di Pietravalle. Ha altresì dichiarato “Io ed il ricorrente ci occupavamo di realizzare l'impianto, costruivamo linee telefoniche all'ingresso dei palazzi fino alla casa del cliente, anche linee internet con configurazione di modem. Quindi ci occupavamo di attivazione di linee ed installazione dei prodotti… Sia nel primo che nel secondo periodo rilasciavamo un certificato sul collaudo. Presso la casa del cliente ci recavamo personalmente… Noi seguivamo direttive assegnate a monte da un responsabile anche se abbiamo una certa autonomia nell'individuazione e nella risoluzione del guasto. Gli analisti formano dei protocolli di attività che individua il problema ma la risoluzione è demandata a noi”
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente 2011 e Tes_2 ha affermato “Svolgevano la stessa mansione Ci occupavamo di installazione di linee telefoniche, ADSL, manutenzione e IPTV… Dal 2007 al 2014 siamo andati presso le case dei clienti a fare installazione di ADSL e di prime linee fibra, con installazione di modem, decoder, ecc.; la fibra è intervenuta dall'anno 2014. Il ricorrente si occupava anche di guasti tra le case e la cabina… Le linee tecniche che noi conosciamo sono una sorta di protocollo ma noi lavoriamo autonomamente. Ci siamo occupati di linee di case private, attività commerciali e imprenditoriali.”
Ad avviso della Corte trattasi di dichiarazioni testimoniali che consentono di provare l'assunto della parte appellante, anche riguardo alla data di decorrenza dell'inquadramento, come indicata in ricorso, trattandosi di testi, colleghi di lavoro, a diretta conoscenza delle modalità relative all'attività lavorativa dell'appellante. Né rilevano le circostanze, evidenziate nella memoria difensiva in appello dalla società appellata, secondo cui il ha un Tes_2 medesimo contenzioso nei confronti della TIM ed il ha Tes_1 rapporti di parentela con il essendo cognati. Parte_1
Tali circostanze, infatti, non scalfiscono l'attendibilità dei testi che hanno riferito di circostanze precise, sia riguardo al lavoro svolto – tanto che il Giudice di prime cure ha accolto la domanda al superiore inquadramento e sul punto la sentenza è passata in giudicato - che alla data cui tale lavoro si riferisce.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto al superiore inquadramento a decorrere dall'1.6.2009.
Quanto, infine alla questione relativa alla prescrizione deve rilevarsi che il ricorrente è dipendente della dal Controparte_1
3.10.2007 con contratto a tempo indeterminato e ha dedotto di aver svolto mansioni superiori dal 1.6.2009.
Occorre allora accertare, per stabilire se il rapporto di lavoro dedotto in giudizio fosse o meno garantito dalla c.d. stabilità reale, quale sia la disciplina allo stesso applicabile.
Sul punto, infatti, è intervenuta di recente la Suprema Corte che ha espresso il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro… Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c., (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (cfr. sent. n. 26242/2022 e n. 30957/2022). Nel caso di specie il diritto azionato attiene al periodo dal 1.6.2009 motivo per cui alla data del 18.7.2012, di entrata in vigore della suddetta normativa, i crediti non erano prescritti e per i crediti successivi - in forza della· disciplina sopravvenuta che ha reso residuale il rimedio della reintegrazione – la prescrizione non è maturata atteso che inizierà a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e nella fattispecie in esame è ancora in atto il rapporto di lavoro.
L'appello va, pertanto, accolto, con riconoscimento del diritto del all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore dal Parte_1
1.6.2009 e con condanna alle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, così parzialmente riformata la gravata sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, che per il resto conferma, dichiara il diritto di Parte_1 ad essere inquadrato nel 5° livello del CCNL di settore
[...] con qualifica di “Specialista di Attività Tecniche Integrate” con decorrenza dall'1.6.2009.
- Condanna la società appellata al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
- Condanna la società appellata al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in € 2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali e per il secondo in
€ 2.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione all'Avv. Ernesto Maria Cirillo.
Napoli 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro