Articolo 3 della Legge 3 aprile 1957, n. 233
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 maggio 1957
Art. 3.
Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione dia cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. 1, qualora abbiano, a tale data, gia' compiuto il periodo di servizio prescritto.
Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.
Entrata in vigore il 12 maggio 1957