Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23975 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s in persona del legale rappresentante -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Serena Mei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto prot. usc.-OMISSIS- Area I Ter OSP
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. IG ED IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2019 e depositato l’8 gennaio 2020, -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l.s., ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, affidando il gravame a un unico motivo, così rubricato: “ Violazione di legge degli artt. 8-13 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 per eccesso di potere e carenza di motivazione ”.
1.1. Parte ricorrente rappresenta di aver richiesto il trasferimento della propria attività dall’ambito territoriale di competenza della Prefettura - U.T.G. di Perugia a quello della Prefettura – U.T.G. di Roma e di essersi visto opporre un diniego basato sulla seguente motivazione: “ vista […] la sussistenza delle seguenti condizioni ostative al rilascio: sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 16 ottobre 2015 con dispositivo di reclusione per anni 1 e mesi 5 per violazione degli artt. 319, 321, 110 e 81 comma 2, 326 e 315 del c.p. – Giudizio pendente in appello; […] Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza non è necessario un giudizio di colpevolezza definitivo, potendo comunque l’autorità amministrativa a prescindere da ogni valutazione penale che è di competenza dell’Autorità Giudiziaria desumere dai fatti sopra descritti la non completa affidabilità del richiedente che costituisce presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione di polizia ed in particolare di quelle relative all’esercizio dell’attività di investigazioni; […] Ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nei confronti del Sig. -OMISSIS- ricorrano i pregiudizi ostativi al rilascio per l’autorizzazione in esame previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S., in quanto l’interessato non offre le necessarie garanzie di affidabilità e correttezza per il legittimo uso dell’autorizzazione richiesta e per la regolare conduzione di un istituto di investigazioni provate ”.
1.2. Con l’unico mezzo di impugnazione, parte ricorrente lamenta, per un verso, la violazione del proprio legittimo affidamento (avendo la Prefettura di Perugia, pur informata dal 2008 della pendenza del procedimento penale nei confronti del ricorrente, rinnovato di anno in anno l’autorizzazione a quest’ultimo già rilasciata) e, per l’altro verso, la carenza di motivazione del gravato provvedimento, basato sul mero rinvio a una pronuncia del Tribunale di Roma e non sul vaglio di “fatti oggettivi e ragionevoli” (così il ricorso a p. 8).
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza il 17 marzo 2020.
3. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
4.1. Va rammentato che non ricade sul privato l’onere della prova della “buona condotta”, ma spetta all’amministrazione indicare gli specifici fatti impeditivi ed i concreti elementi rivelatori di un’apprezzabile possibilità di abuso della licenza di pubblica sicurezza: tra questi, assumono un rilievo particolarmente significativo i fatti penalmente rilevanti che riguardano la gestione dell’impresa, tanto più se attinenti direttamente all’attività per la quale viene richiesta l’autorizzazione e se indicativi di una pregressa condotta non conforme alle norme che ne regolano l’esercizio; peraltro, non è d’altra parte necessario un giudizio penale di colpevolezza – e cioè un accertamento definito con sentenza – stante l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia e la rilevanza degli interessi in gioco, con il solo limite di una valutazione che deve essere fondata su parametri logici e non travisati (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5181).
4.2. Orbene, il provvedimento impugnato è basato sul mero richiamo della sentenza di condanna resa in sede penale in primo grado (sentenza del Tribunale di Roma del 16 ottobre 2015, non prodotta in causa), che è stata riformata da App. Roma n. -OMISSIS-/2020, depositata il 12 gennaio 2021 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), con cui l’odierno ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto.
4.2.1. Ai fini civili, la statuizione è stata riformata da Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2022, n. -OMISSIS- per difetto di motivazione, ma non a quelli penali, essendo mancata l’impugnazione del P.M. (cfr. doc. 8 di parte ricorrente, in particolare p. 4).
4.3. Ne deriva che, avendo ritenuto l’amministrazione di per sé significativa l’intervenuta condanna in primo grado dell’odierno ricorrente (senza un’autonoma valutazione delle condotte allo stesso attribuite), la motivazione del gravato provvedimento – censurata con l’atto introduttivo del presente giudizio anche in ragione dell’intervenuta impugnazione della sentenza di primo grado (cfr. p. 9 del gravame) – si palesa carente alla luce della successiva riforma in appello (ove è stata pronunciata l’assoluzione con formula piena), nonché dell’esito del giudizio reso dalla Corte di Cassazione, dove si è preso atto della mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero della citata pronuncia della Corte d’Appello.
5. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
6. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, tenuto conto che le richiamate pronunce della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione sono sopravvenute nella pendenza del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IG ED IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG ED IO | RD SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.