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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29329/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29329/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 CARIGNANO il 01/07/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.07.2006 e il 20.02.2008. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Persona_3 impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in pieno accordo tra loro nel superiore interesse del figlio con residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento diretto rispettivamente nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa al figlio ed al figlio Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_4
DISPONE che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con il figlio minore a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola, al lunedì successivo, salvo diversi accordi. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore durante le festività secondo accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
ciascuno dei genitori, in occasione delle ferie estive, trascorrerà con il figlio minorenne un periodo consecutivo di tre settimane, da concordarsi entro la fine del mese di maggio dell'anno in corso.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
PRENDE ATTO che la signora si è già allontanata dalla casa coniugale prima d'ora; la casa Pt_1 coniugale sita in Carignano, di proprietà esclusiva del signor anche mediante Parte_2 l'accensione di un mutuo ipotecario per la copertura delle spese di ristrutturazione della stessa viene posta in vendita alla cifra di euro 317.000 ; il marito contestualmente all'atto definitivo di compravendita s'impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la somma di euro 60.000 di cui euro 16.000 Pt_1 già percepiti prima d'ora dalla signora Pt_1
PRENDE ATTO che, nell'ottica della definizione dei rapporti patrimoniali, i coniugi entrambi autosufficienti economicamente, si danno reciprocamente atto di non più avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29329/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 CARIGNANO il 01/07/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.07.2006 e il 20.02.2008. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Persona_3 impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in pieno accordo tra loro nel superiore interesse del figlio con residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento diretto rispettivamente nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa al figlio ed al figlio Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_4
DISPONE che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con il figlio minore a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola, al lunedì successivo, salvo diversi accordi. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore durante le festività secondo accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
ciascuno dei genitori, in occasione delle ferie estive, trascorrerà con il figlio minorenne un periodo consecutivo di tre settimane, da concordarsi entro la fine del mese di maggio dell'anno in corso.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
PRENDE ATTO che la signora si è già allontanata dalla casa coniugale prima d'ora; la casa Pt_1 coniugale sita in Carignano, di proprietà esclusiva del signor anche mediante Parte_2 l'accensione di un mutuo ipotecario per la copertura delle spese di ristrutturazione della stessa viene posta in vendita alla cifra di euro 317.000 ; il marito contestualmente all'atto definitivo di compravendita s'impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la somma di euro 60.000 di cui euro 16.000 Pt_1 già percepiti prima d'ora dalla signora Pt_1
PRENDE ATTO che, nell'ottica della definizione dei rapporti patrimoniali, i coniugi entrambi autosufficienti economicamente, si danno reciprocamente atto di non più avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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