TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
UDIENZA del 03/12/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 10.15 compaiono:
l'Avv. Mirko Bonari, in sostituzione dell'Avv. Franco Fabiani, per la convenuta opposta, riportandosi integralmente alle note conclusive depositate, contesta l'inconferenza della giurisprudenza ex adverso menzionata con l'odierna fattispecie, avendo essa ad oggetto decisioni sul merito delle domande ripetitorie della correntista e non sulla consegna documentale ingiunta all'istituto di credito con specifico riferimento ai contratti di apertura di conto corrente. Sul punto si deposita, ex multis, sentenza n.580/2024 del 14.06.2024 del Tribunale di Grosseto.
E si ricorda anche Tribunale di Potenza, sentenza n.1028/2025 Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza n.311/2025, Tribunale di Benevento sentenza n.
158/2023 che hanno sottolineato che, rappresentando il contratto la genesi costitutiva del rapporto, la prescrizione decennale di cui al combinato disposto del
TUB e del codice civile, non decorre dalla data di redazione, bensì, dalla data di estinzione del rapporto di conto e quindi in termini coerenti con lo spirare dei diritti potenzialmente vantati dal correntista e/o dalla banca. Contesta altresì che l'opposta ha fornito ampia prova della esistenza delle linee di credito di cui ha chiesto copia della fonte contrattuale. Chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna della banca al pagamento delle spese di soccombenza, ivi incluse quelle di mediazione, come da nota spese che è stata allegata;
Per Parte_1 in sostituzione dell' Avv. Giuseppe Faccendi
l'avvocato Luca Faccendi, il quale contesta quanto extra verso dedotto, nonché le note avversarie depositate e conclude come l'atto di opposizione I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GROSSETO
CONTENZIOSO
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Claudia Frosini
nella causa n° 704/2021 tra le parti:
Attore:
(P.IVA P.IVA 1 ) con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1
FACCENDI
Convenuto:
(P. IVA. Controparte_2
con l'avv. FRANCO FABIANI. P.IVA_2
all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 112/2021 con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto all'istituto bancario la consegna della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 119 TUB dalla società Parte_2
[...] e, in particolare: la copia del contratto di conto corrente bancario contraddistinto con il n. 880, la copia dei contratti relativi ai conti anticipi n.
280011 e n. 290034, nonché la copia dei contratti di apertura di credito in conto corrente. La banca opponente ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la consegna della copia dei contratti, riferendosi l'articolo 119 TUB unicamente alla documentazione relativa alle singole operazioni bancarie e, in ogni caso, ha dedotto l'insussistenza del diritto di ottenere copia della documentazione di formazione anteriore al decennio, termine previsto dall'articolo
119 TUB quale periodo massimo di conservazione della documentazione bancaria.
Ed infine ha rilevato l'inammissibilità della domanda monitoria riferita ai contratti di affidamento in conto corrente, essendo del tutto genericamente formulata e non potendo ritenersi riferita a cosa determinata nella prospettiva di cui all'articolo 633
c.p.c. La convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e rimessa in decisone all'udienza odierna nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata. Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (norme sulla trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: "Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue:
"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Con la disposizione da ultimo citata nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla legge sulla trasparenza bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni -e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione. Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all'articolo 117 TUB. Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 119 TUB – dettata
-
con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni" non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti;
diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto dell'art. 117 TUB, oltre che nel generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Va, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite dell'intermediario finanziario;
diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione. Dunque, la banca è tenuta a fornire, oltre alla documentazione propriamente indicata nell'articolo 119 altresì copia dei contratti bancari stipulati con il cliente. In un
,
contesto di tal tipo, il “cliente-attore", avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c.
(o, come nella specie di altra iniziativa giudiziaria quale il ricorso allo strumento monitorio), quando deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. In tal senso si
è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che "il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati (cfr. Cass. 24641/2021). Ed infatti, l'istanza rivolta in giudizio alla banca ex art. 119 TUB si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta non quando l'inadempimento non si è
—
ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun ancora-
senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex articolo 119 TUB, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. anche Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le altre). In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all'articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori. In applicazione del suindicato principio e venendo al caso di specie, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'ingiunzione di pagamento riferita al contratto di conto corrente e ai contratti inerenti ai rapporti di conto anticipi, essendo infatti documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato preceduto dalla relativa richiesta ex articolo 119 TUB, con la quale infatti il ricorrente aveva espressamente chiesto alla convenuta opposta, con la pec in atti regolarmente da quest'ultima ricevuta, la consegna della documentazione contrattuale per cui è causa (cfr. pec ricevuta dalla banca in data 9.9.2020- doc n. 3 allegato al fascicolo monitorio), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
11.02.2021 ( come si evince dall'esame del fascicolo monitorio) e, dunque, ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto ex lege. Ciò premesso e venendo al merito della decisione e, in particolare, al profilo attinente al periodo di conservazione della documentazione contrattuale questo Giudice ritiene, pur consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, di aderire a quello che ritiene che per la consegna della documentazione contrattuale non debba applicarsi il termine decennale previsto dall'articolo 119 TUB deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale dell'articolo 119 comma 4 TUB che riferisce
" infatti il predetto obbligo di conservazione decennale unicamente alla “ copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"
(quali ad esempio, la richiesta di copia di assegni, di bonifici, di prelievi allo sportello o degli estratti conto), tale non essendo certamente il contratto, come è avvenuto nel caso di specie. Tali conclusioni non possono essere inficiate dalla pronuncia della Cassazione n.35039/2022 citata dall' opponente, che si riferisce unicamente al periodo di conservazione degli estratti conto, ritenendolo condivisibilmente limitato al decennio. Ed infatti dalla lettura della sentenza emerge il chiaro riferimento alla documentazione di cui all'articolo 119 comma 4
TUB (id est a quella relativa alle singole operazioni e agli estratti conto) e al relativo obbligo di conservazione decennale, obbligo che opera anche con riferimento ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del TUB. È dunque in tal senso che deve intendersi il riferimento ai contratti contenuto in sentenza e non nel senso che anche per i contratti vi è un obbligo di conservazione di dieci anni, trattandosi di aspetto non direttamente trattato nel caso de quo. Testualmente, infatti, si legge nella parte motiva della sentenza, che “in tema di rapporti bancari la limitazione, entro il limite del decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria oggi espressa nell'articolo 119 comma 4 d ultimo citato, corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c), che in quanto tale non può non trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi all'entrata in vigore del menzionato d.lgs e, ancor prima, della legge n. 154/1992, in quest'ultimo poi trasfusa). Pur ribadendo che si tratta di questione controversa, non vi è dunque alcun riferimento diretto, nella suindicata pronuncia, alla disciplina applicabile all'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale che, come già detto, trova la sua fonte diretta nell'articolo 117 TUB. Quanto, infine, ai rapporti di apertura di credito in conto corrente la domanda avanzata in sede monitoria non può essere ritenuta inammissibile, trattandosi di richiesta -all'evidenza- riferita ai soli contratti di apertura di credito collegati ed accessori rispetto al contratto di conto corrente per cui è causa, potendosi dunque anche in questo caso ritenere determinato l'oggetto dell'ingiunzione opposta. Conclusivamente, dunque,
l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod. e integr. (per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità), ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, considerata la natura documentale della causa e l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti. Le stesse devono essere liquidate direttamente al difensore della parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice designato, dott.ssa Claudia
Frosini, decidendo nella causa R.G n. 704/2021, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
,al pagamento delle CONDANNA l'opponente Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.261,00, oltre rimborso forfetario delle spese del 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che le stesse siano corrisposte direttamente al difensore della convenuta opposta, società Parte_2 dichiaratosi antistatario
Si comunichi. Grosseto, 3.12.2025
Il Giudice- dott.ssa Claudia Frosini
UDIENZA del 03/12/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 10.15 compaiono:
l'Avv. Mirko Bonari, in sostituzione dell'Avv. Franco Fabiani, per la convenuta opposta, riportandosi integralmente alle note conclusive depositate, contesta l'inconferenza della giurisprudenza ex adverso menzionata con l'odierna fattispecie, avendo essa ad oggetto decisioni sul merito delle domande ripetitorie della correntista e non sulla consegna documentale ingiunta all'istituto di credito con specifico riferimento ai contratti di apertura di conto corrente. Sul punto si deposita, ex multis, sentenza n.580/2024 del 14.06.2024 del Tribunale di Grosseto.
E si ricorda anche Tribunale di Potenza, sentenza n.1028/2025 Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza n.311/2025, Tribunale di Benevento sentenza n.
158/2023 che hanno sottolineato che, rappresentando il contratto la genesi costitutiva del rapporto, la prescrizione decennale di cui al combinato disposto del
TUB e del codice civile, non decorre dalla data di redazione, bensì, dalla data di estinzione del rapporto di conto e quindi in termini coerenti con lo spirare dei diritti potenzialmente vantati dal correntista e/o dalla banca. Contesta altresì che l'opposta ha fornito ampia prova della esistenza delle linee di credito di cui ha chiesto copia della fonte contrattuale. Chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna della banca al pagamento delle spese di soccombenza, ivi incluse quelle di mediazione, come da nota spese che è stata allegata;
Per Parte_1 in sostituzione dell' Avv. Giuseppe Faccendi
l'avvocato Luca Faccendi, il quale contesta quanto extra verso dedotto, nonché le note avversarie depositate e conclude come l'atto di opposizione I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GROSSETO
CONTENZIOSO
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Claudia Frosini
nella causa n° 704/2021 tra le parti:
Attore:
(P.IVA P.IVA 1 ) con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1
FACCENDI
Convenuto:
(P. IVA. Controparte_2
con l'avv. FRANCO FABIANI. P.IVA_2
all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 112/2021 con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto all'istituto bancario la consegna della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 119 TUB dalla società Parte_2
[...] e, in particolare: la copia del contratto di conto corrente bancario contraddistinto con il n. 880, la copia dei contratti relativi ai conti anticipi n.
280011 e n. 290034, nonché la copia dei contratti di apertura di credito in conto corrente. La banca opponente ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la consegna della copia dei contratti, riferendosi l'articolo 119 TUB unicamente alla documentazione relativa alle singole operazioni bancarie e, in ogni caso, ha dedotto l'insussistenza del diritto di ottenere copia della documentazione di formazione anteriore al decennio, termine previsto dall'articolo
119 TUB quale periodo massimo di conservazione della documentazione bancaria.
Ed infine ha rilevato l'inammissibilità della domanda monitoria riferita ai contratti di affidamento in conto corrente, essendo del tutto genericamente formulata e non potendo ritenersi riferita a cosa determinata nella prospettiva di cui all'articolo 633
c.p.c. La convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e rimessa in decisone all'udienza odierna nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata. Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (norme sulla trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: "Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue:
"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Con la disposizione da ultimo citata nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla legge sulla trasparenza bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni -e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione. Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all'articolo 117 TUB. Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 119 TUB – dettata
-
con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni" non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti;
diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto dell'art. 117 TUB, oltre che nel generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Va, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite dell'intermediario finanziario;
diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione. Dunque, la banca è tenuta a fornire, oltre alla documentazione propriamente indicata nell'articolo 119 altresì copia dei contratti bancari stipulati con il cliente. In un
,
contesto di tal tipo, il “cliente-attore", avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c.
(o, come nella specie di altra iniziativa giudiziaria quale il ricorso allo strumento monitorio), quando deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. In tal senso si
è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che "il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati (cfr. Cass. 24641/2021). Ed infatti, l'istanza rivolta in giudizio alla banca ex art. 119 TUB si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta non quando l'inadempimento non si è
—
ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun ancora-
senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex articolo 119 TUB, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. anche Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le altre). In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all'articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori. In applicazione del suindicato principio e venendo al caso di specie, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'ingiunzione di pagamento riferita al contratto di conto corrente e ai contratti inerenti ai rapporti di conto anticipi, essendo infatti documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato preceduto dalla relativa richiesta ex articolo 119 TUB, con la quale infatti il ricorrente aveva espressamente chiesto alla convenuta opposta, con la pec in atti regolarmente da quest'ultima ricevuta, la consegna della documentazione contrattuale per cui è causa (cfr. pec ricevuta dalla banca in data 9.9.2020- doc n. 3 allegato al fascicolo monitorio), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
11.02.2021 ( come si evince dall'esame del fascicolo monitorio) e, dunque, ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto ex lege. Ciò premesso e venendo al merito della decisione e, in particolare, al profilo attinente al periodo di conservazione della documentazione contrattuale questo Giudice ritiene, pur consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, di aderire a quello che ritiene che per la consegna della documentazione contrattuale non debba applicarsi il termine decennale previsto dall'articolo 119 TUB deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale dell'articolo 119 comma 4 TUB che riferisce
" infatti il predetto obbligo di conservazione decennale unicamente alla “ copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"
(quali ad esempio, la richiesta di copia di assegni, di bonifici, di prelievi allo sportello o degli estratti conto), tale non essendo certamente il contratto, come è avvenuto nel caso di specie. Tali conclusioni non possono essere inficiate dalla pronuncia della Cassazione n.35039/2022 citata dall' opponente, che si riferisce unicamente al periodo di conservazione degli estratti conto, ritenendolo condivisibilmente limitato al decennio. Ed infatti dalla lettura della sentenza emerge il chiaro riferimento alla documentazione di cui all'articolo 119 comma 4
TUB (id est a quella relativa alle singole operazioni e agli estratti conto) e al relativo obbligo di conservazione decennale, obbligo che opera anche con riferimento ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del TUB. È dunque in tal senso che deve intendersi il riferimento ai contratti contenuto in sentenza e non nel senso che anche per i contratti vi è un obbligo di conservazione di dieci anni, trattandosi di aspetto non direttamente trattato nel caso de quo. Testualmente, infatti, si legge nella parte motiva della sentenza, che “in tema di rapporti bancari la limitazione, entro il limite del decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria oggi espressa nell'articolo 119 comma 4 d ultimo citato, corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c), che in quanto tale non può non trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi all'entrata in vigore del menzionato d.lgs e, ancor prima, della legge n. 154/1992, in quest'ultimo poi trasfusa). Pur ribadendo che si tratta di questione controversa, non vi è dunque alcun riferimento diretto, nella suindicata pronuncia, alla disciplina applicabile all'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale che, come già detto, trova la sua fonte diretta nell'articolo 117 TUB. Quanto, infine, ai rapporti di apertura di credito in conto corrente la domanda avanzata in sede monitoria non può essere ritenuta inammissibile, trattandosi di richiesta -all'evidenza- riferita ai soli contratti di apertura di credito collegati ed accessori rispetto al contratto di conto corrente per cui è causa, potendosi dunque anche in questo caso ritenere determinato l'oggetto dell'ingiunzione opposta. Conclusivamente, dunque,
l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod. e integr. (per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità), ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, considerata la natura documentale della causa e l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti. Le stesse devono essere liquidate direttamente al difensore della parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice designato, dott.ssa Claudia
Frosini, decidendo nella causa R.G n. 704/2021, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
,al pagamento delle CONDANNA l'opponente Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.261,00, oltre rimborso forfetario delle spese del 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che le stesse siano corrisposte direttamente al difensore della convenuta opposta, società Parte_2 dichiaratosi antistatario
Si comunichi. Grosseto, 3.12.2025
Il Giudice- dott.ssa Claudia Frosini