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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5312/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5312/2023, riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Luigi Mennella
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Claudio Orabona
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 12.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e per essa quale mandataria - giusta procura Controparte_2 CP_1
per atto del notaio dr. di Milano, autenticata in data 20.5.2020, n. 24583 di repertorio e n. Persona_1
14732 di raccolta, in atti nel fascicolo telematico della fase monitoria - otteneva decreto ingiuntivo n.
1023/2023, depositato in data 05.6.2023, nei confronti di nonché, in solido, Parte_1
di e , dell'importo di € 78.849,72, e nei limiti di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
€ 21.481,09 nei riguardi di e (vista la correzione di errore Controparte_3 Controparte_5
materiale, come da provvedimento del 20.7.2023), oltre interessi e spese, con accessori di legge.
Gli ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione proposta dalla società Parte_1
Con ordinanza del 24.4.2024, la scrivente G.I., rilevato che la società opponente aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto a mezzo PEC del 25.7.2023 ed aveva notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data 07.10.2023 (si cfr. prova della notifica del decreto ingiuntivo, depositata dall'opposta in data 15.02.2024 e prova della notifica dell'opposizione depositata nel fascicolo telematico di parte opponente), concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei soli confronti della disponendo la separazione, ex art. 103, 2° co., c.p.c., Parte_1
della domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione facenti capo agli ingiunti
[...]
e e disponeva la costituzione di autonomo CP_3 Controparte_4 Controparte_5
fascicolo, rinviando per la precisazione delle conclusioni in merito alla questione, rilevata d'ufficio, di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore del Tribunale delle Imprese;
mentre, al contempo, il presente procedimento - avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla società debitrice principale - in caso di mancata conciliazione della lite in sede di mediazione (per la quale veniva assegnato il termine per la relativa instaurazione), veniva rinviato all'udienza del 12.12.2024 per precisazione delle conclusioni.
2 In primis, va rilevato che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria (si cfr. verbale negativo di mediazione, depositato da parte opposta in data
14.5.2024).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di tardività dell'opposizione sia fondata e vada accolta.
Ed infatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla società opponente in data 25.7.2023;
l'atto di citazione in opposizione risulta, invece, notificato a mezzo PEC solo in data 07.10.2023 e, cioè, oltre la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., cadente infatti nella data del 04.10.2023.
Non è condivisibile, infatti, l'argomentazione addotta dalla società opponente - invero del tutto tardivamente, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale: si cfr.no le note di trattazione scritta depositate da parte opponente successivamente all'ordinanza del 24.4.2024, ove sul punto nulla veniva argomentato - secondo la quale “sebbene la notifica del decreto ingiuntivo alla sia avvenuta Parte_1
via PEC in data 25.07.2023 ad essa è seguita una successiva notifica a mezzo servizio postale in data 31.07.2023 al sig. amministratore della società, cha ha proposto tempestivamente opposizione entro i successivi 40 Controparte_3
giorni decorrente da tale ultima notifica. Quindi l'opposizione proposta dal sig. è stata Controparte_3
tempestivamente proposta anche per la (si cfr. comparsa conclusionale depositata Parte_1
dall'opponente in data 07.02.2025).
Invero, nel caso in esame oltre ad essere il legale rappresentante della società Controparte_3 [...]
è altresì destinatario in proprio del decreto ingiuntivo, in qualità di garante, e Parte_1
come tale riceveva la notifica a lui indirizzata.
Ed infatti, alcuna incertezza poteva ingenerarsi a seguito della notifica del decreto ingiuntivo indirizzato alla società a mezzo PEC, vista la relata di notifica, specifica e chiaramente intelliggibile, ove veniva indicata quale destinataria della notifica proprio la società oggi opponente, laddove nella relata di notifica a mezzo posta la notifica al in proprio era resa palese dalla mancata Controparte_3
indicazione della sua qualifica di legale rappresentante della società, essendo il suo nominativo accostato
3 a quello delle altre persone fisiche ( e ) pure garanti della società e, Controparte_4 Controparte_5
come tali, destinatarie della medesima notifica.
Per tutte le esposte ragioni, l'opposizione proposta da in quanto tardiva, Parte_1
deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, applicando i valori tabellari medi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con la riduzione ai sensi dell'art. 4, co. 9, del citato D.M., per la pronuncia in rito e con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'opposizione proposta da improcedibile poiché tardiva e, Parte_1
per l'effetto, conferma nei suoi riguardi il decreto ingiuntivo n. 1023/2023, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti della suddetta società opponente;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore di e per essa Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 6.479,10 per CP_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 17.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5312/2023, riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Luigi Mennella
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Claudio Orabona
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 12.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e per essa quale mandataria - giusta procura Controparte_2 CP_1
per atto del notaio dr. di Milano, autenticata in data 20.5.2020, n. 24583 di repertorio e n. Persona_1
14732 di raccolta, in atti nel fascicolo telematico della fase monitoria - otteneva decreto ingiuntivo n.
1023/2023, depositato in data 05.6.2023, nei confronti di nonché, in solido, Parte_1
di e , dell'importo di € 78.849,72, e nei limiti di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
€ 21.481,09 nei riguardi di e (vista la correzione di errore Controparte_3 Controparte_5
materiale, come da provvedimento del 20.7.2023), oltre interessi e spese, con accessori di legge.
Gli ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione proposta dalla società Parte_1
Con ordinanza del 24.4.2024, la scrivente G.I., rilevato che la società opponente aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto a mezzo PEC del 25.7.2023 ed aveva notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data 07.10.2023 (si cfr. prova della notifica del decreto ingiuntivo, depositata dall'opposta in data 15.02.2024 e prova della notifica dell'opposizione depositata nel fascicolo telematico di parte opponente), concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei soli confronti della disponendo la separazione, ex art. 103, 2° co., c.p.c., Parte_1
della domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione facenti capo agli ingiunti
[...]
e e disponeva la costituzione di autonomo CP_3 Controparte_4 Controparte_5
fascicolo, rinviando per la precisazione delle conclusioni in merito alla questione, rilevata d'ufficio, di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore del Tribunale delle Imprese;
mentre, al contempo, il presente procedimento - avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla società debitrice principale - in caso di mancata conciliazione della lite in sede di mediazione (per la quale veniva assegnato il termine per la relativa instaurazione), veniva rinviato all'udienza del 12.12.2024 per precisazione delle conclusioni.
2 In primis, va rilevato che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria (si cfr. verbale negativo di mediazione, depositato da parte opposta in data
14.5.2024).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di tardività dell'opposizione sia fondata e vada accolta.
Ed infatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla società opponente in data 25.7.2023;
l'atto di citazione in opposizione risulta, invece, notificato a mezzo PEC solo in data 07.10.2023 e, cioè, oltre la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., cadente infatti nella data del 04.10.2023.
Non è condivisibile, infatti, l'argomentazione addotta dalla società opponente - invero del tutto tardivamente, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale: si cfr.no le note di trattazione scritta depositate da parte opponente successivamente all'ordinanza del 24.4.2024, ove sul punto nulla veniva argomentato - secondo la quale “sebbene la notifica del decreto ingiuntivo alla sia avvenuta Parte_1
via PEC in data 25.07.2023 ad essa è seguita una successiva notifica a mezzo servizio postale in data 31.07.2023 al sig. amministratore della società, cha ha proposto tempestivamente opposizione entro i successivi 40 Controparte_3
giorni decorrente da tale ultima notifica. Quindi l'opposizione proposta dal sig. è stata Controparte_3
tempestivamente proposta anche per la (si cfr. comparsa conclusionale depositata Parte_1
dall'opponente in data 07.02.2025).
Invero, nel caso in esame oltre ad essere il legale rappresentante della società Controparte_3 [...]
è altresì destinatario in proprio del decreto ingiuntivo, in qualità di garante, e Parte_1
come tale riceveva la notifica a lui indirizzata.
Ed infatti, alcuna incertezza poteva ingenerarsi a seguito della notifica del decreto ingiuntivo indirizzato alla società a mezzo PEC, vista la relata di notifica, specifica e chiaramente intelliggibile, ove veniva indicata quale destinataria della notifica proprio la società oggi opponente, laddove nella relata di notifica a mezzo posta la notifica al in proprio era resa palese dalla mancata Controparte_3
indicazione della sua qualifica di legale rappresentante della società, essendo il suo nominativo accostato
3 a quello delle altre persone fisiche ( e ) pure garanti della società e, Controparte_4 Controparte_5
come tali, destinatarie della medesima notifica.
Per tutte le esposte ragioni, l'opposizione proposta da in quanto tardiva, Parte_1
deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, applicando i valori tabellari medi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con la riduzione ai sensi dell'art. 4, co. 9, del citato D.M., per la pronuncia in rito e con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'opposizione proposta da improcedibile poiché tardiva e, Parte_1
per l'effetto, conferma nei suoi riguardi il decreto ingiuntivo n. 1023/2023, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti della suddetta società opponente;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore di e per essa Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 6.479,10 per CP_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 17.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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