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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 661 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f.: nato ad [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente, rappresentato e difeso dall' Alberto Fadda (C.F.:
) domiciliato Aversa (CE), alla via J.F. Kennedy n. 49, C.F._2
presso il suo studio
OPPONENTE
E
(P. IVA ), con sede legale in Venezia Me- Controparte_1 P.IVA_1
stre, via Terraglio n.63 - e per essa quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Ugo Maria Chirico (CF:
), domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16 C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/01/2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n.3538/2023 notificato in data 18/12/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 16.844,43 euro oltre interessi, in virtù del rapporto di finanziamento n. 20201123940911 del
05/04/2018 originariamente intrattenuto con OM CA Spa.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
a) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione in violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 128 T.U.B.;
b) mancata prova del credito azionato. In particolare, la domanda monitoria sa- rebbe sfornita di un valido supporto probatorio con riferimento alla effettiva sus- sistenza e consistenza del credito azionato;
c) intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria;
d) le clausole contrattuali espressive degli interessi, contenute nel contratto di fi- nanziamento oggetto di esame, erano nulle ex art. 1815, comma 2, c.c. in quanto superiori al tasso soglia e contrastanti con l'art. 1 della L. n. 108/1996;
Con comparsa di costituzione del 29/03/2024, si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di , impugnava ogni Controparte_2 Controparte_1
avversa deduzione e istanza, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da
[...]
in quanto generiche e destituite di fondamento. Parte_2
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutività, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice, all'udienza del 11.06.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo e rilevato il mancato preventivo esperimento del tentativo di con- ciliazione, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come da verbale negativo presente in atti e il Giudice assegnava i termini ex art. 189, co. 1 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
2
R.g.a.c.c. 661/2024 ****
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. ver- bale in atti). All'incontro non prendeva parte l'opponente, senza giustificato mo- tivo, del che si trarranno le conseguenze di cui all'art. 12 bis, secondo comma,
d.lgs. 28/2010.
3. L'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanzia- le, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti im- peditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di prova dell'inadem- pimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avve- nuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ebbene, in forza del detto principio, si reputa che, nel caso in esame, la parte op- posta abbia adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Il credito ingiunto per l'ammontare di 16.844,43 euro è esistente, in quanto l'odierna opposta ne ha fornito ampia prova riproducendo: - copia del contratto di finanziamento n. 20201123940911 sottoscritto dall'opponente con Findome-
3
R.g.a.c.c. 661/2024 stic CA S.p.a. in data 05/04/2018 (Cfr. all. 2 Atto di cost. e risp.); - copia dell'estratto conto e scalari certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50
T.U.B. relativo al conto corrente n. 20201123940911 (all.7 Atto di cost. e risp.).
Invero, a fronte di tale documentazione parte opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla finanziaria né di avere ricevuto la somma di cui ai finanziamenti. In relazione al quantum era, infatti, onere dell'opponete sollevare specifiche e circostanziate contestazioni, al fine di provare che il conteggio depositato dalla ricorrente non fosse corretto, ovvero dare prova degli avvenuti pagamenti asseritamente non conteggiati dalla stessa. Ne segue che, in difetto di deduzioni di segno contrario, le risultanze contabili prodotte dall'opposta possano ritenersi idonee a rappresentare fedelmente l'andamento del predetto rapporto ed il saldo debitore degli stessi alla data della relativa estinzione.
La legittimazione ad agire dell'odierna opposta sussiste, in quanto è divenuta tito- lare del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da OM CA S.p.a (originaria creditrice) mediante contratto in data 20/06/2019. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in oc- casione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U.
L'opponente eccepisce la mancata notificazione della predetta cessione. Come è noto, La notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fatti- specie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le par- ti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. In mancan- za di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in al-
4
R.g.a.c.c. 661/2024 cun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti.
L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al ces- sionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, indi- viduando il legittimo contraddittore del rapporto, ma la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015,
n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto è, pertanto, una vicenda che precede la sua comuni- cazione e la sua pubblicità.
3. È infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rap- porti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, per- tanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferi- mento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione nel piano di ammor- tamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore, e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del
30/11/2017).
Nella fattispecie in esame, la documentazione in atti attesta che il finanziamento, stipulato con OM CA S.p.a., prevedeva la restituzione del capitale fi- nanziato, in 96 rate mensili di € 212,10 ciascuna, con decorrenza dal 5 aprile
2018.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale non risulta spirato alla data di presentazione della domanda giudiziale, intervenuta nell'anno 2023.
4. Altresì infondata risulta l'eccezione riguardante l'illegittimità degli interessi ap- plicati in quanto nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica, oltre che prima di riscontri probatori, che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i pe-
5
R.g.a.c.c. 661/2024 riodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calco- lo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed in- dicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è sta- to confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del
18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla de- benza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria de- gli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto mi- nisteriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e prova- re i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
6. Va disposta la condanna dell'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, dlgs.
28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta, liquidandole in 5.077,00 € per compensi oltre al 155 per rimborso spese forfettarie, e cp ed iva se dovute;
6
R.g.a.c.c. 661/2024 - condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, d. lgs. 28/2010.
Aversa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 661/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 661 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f.: nato ad [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente, rappresentato e difeso dall' Alberto Fadda (C.F.:
) domiciliato Aversa (CE), alla via J.F. Kennedy n. 49, C.F._2
presso il suo studio
OPPONENTE
E
(P. IVA ), con sede legale in Venezia Me- Controparte_1 P.IVA_1
stre, via Terraglio n.63 - e per essa quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Ugo Maria Chirico (CF:
), domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16 C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/01/2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n.3538/2023 notificato in data 18/12/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 16.844,43 euro oltre interessi, in virtù del rapporto di finanziamento n. 20201123940911 del
05/04/2018 originariamente intrattenuto con OM CA Spa.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
a) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione in violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 128 T.U.B.;
b) mancata prova del credito azionato. In particolare, la domanda monitoria sa- rebbe sfornita di un valido supporto probatorio con riferimento alla effettiva sus- sistenza e consistenza del credito azionato;
c) intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria;
d) le clausole contrattuali espressive degli interessi, contenute nel contratto di fi- nanziamento oggetto di esame, erano nulle ex art. 1815, comma 2, c.c. in quanto superiori al tasso soglia e contrastanti con l'art. 1 della L. n. 108/1996;
Con comparsa di costituzione del 29/03/2024, si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di , impugnava ogni Controparte_2 Controparte_1
avversa deduzione e istanza, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da
[...]
in quanto generiche e destituite di fondamento. Parte_2
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutività, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice, all'udienza del 11.06.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo e rilevato il mancato preventivo esperimento del tentativo di con- ciliazione, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come da verbale negativo presente in atti e il Giudice assegnava i termini ex art. 189, co. 1 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
2
R.g.a.c.c. 661/2024 ****
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. ver- bale in atti). All'incontro non prendeva parte l'opponente, senza giustificato mo- tivo, del che si trarranno le conseguenze di cui all'art. 12 bis, secondo comma,
d.lgs. 28/2010.
3. L'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanzia- le, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti im- peditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di prova dell'inadem- pimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avve- nuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ebbene, in forza del detto principio, si reputa che, nel caso in esame, la parte op- posta abbia adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Il credito ingiunto per l'ammontare di 16.844,43 euro è esistente, in quanto l'odierna opposta ne ha fornito ampia prova riproducendo: - copia del contratto di finanziamento n. 20201123940911 sottoscritto dall'opponente con Findome-
3
R.g.a.c.c. 661/2024 stic CA S.p.a. in data 05/04/2018 (Cfr. all. 2 Atto di cost. e risp.); - copia dell'estratto conto e scalari certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50
T.U.B. relativo al conto corrente n. 20201123940911 (all.7 Atto di cost. e risp.).
Invero, a fronte di tale documentazione parte opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla finanziaria né di avere ricevuto la somma di cui ai finanziamenti. In relazione al quantum era, infatti, onere dell'opponete sollevare specifiche e circostanziate contestazioni, al fine di provare che il conteggio depositato dalla ricorrente non fosse corretto, ovvero dare prova degli avvenuti pagamenti asseritamente non conteggiati dalla stessa. Ne segue che, in difetto di deduzioni di segno contrario, le risultanze contabili prodotte dall'opposta possano ritenersi idonee a rappresentare fedelmente l'andamento del predetto rapporto ed il saldo debitore degli stessi alla data della relativa estinzione.
La legittimazione ad agire dell'odierna opposta sussiste, in quanto è divenuta tito- lare del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da OM CA S.p.a (originaria creditrice) mediante contratto in data 20/06/2019. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in oc- casione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U.
L'opponente eccepisce la mancata notificazione della predetta cessione. Come è noto, La notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fatti- specie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le par- ti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. In mancan- za di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in al-
4
R.g.a.c.c. 661/2024 cun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti.
L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al ces- sionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, indi- viduando il legittimo contraddittore del rapporto, ma la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015,
n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto è, pertanto, una vicenda che precede la sua comuni- cazione e la sua pubblicità.
3. È infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rap- porti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, per- tanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferi- mento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione nel piano di ammor- tamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore, e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del
30/11/2017).
Nella fattispecie in esame, la documentazione in atti attesta che il finanziamento, stipulato con OM CA S.p.a., prevedeva la restituzione del capitale fi- nanziato, in 96 rate mensili di € 212,10 ciascuna, con decorrenza dal 5 aprile
2018.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale non risulta spirato alla data di presentazione della domanda giudiziale, intervenuta nell'anno 2023.
4. Altresì infondata risulta l'eccezione riguardante l'illegittimità degli interessi ap- plicati in quanto nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica, oltre che prima di riscontri probatori, che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i pe-
5
R.g.a.c.c. 661/2024 riodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calco- lo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed in- dicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è sta- to confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del
18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla de- benza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria de- gli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto mi- nisteriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e prova- re i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
6. Va disposta la condanna dell'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, dlgs.
28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta, liquidandole in 5.077,00 € per compensi oltre al 155 per rimborso spese forfettarie, e cp ed iva se dovute;
6
R.g.a.c.c. 661/2024 - condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, d. lgs. 28/2010.
Aversa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 661/2024