Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2025, proposto da
Impresa LI LV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0350190/2024 del 6.11.2024 a mezzo della quale la SA ha opposto diniego all’istanza di compensazione del 9.10.2024 inoltrata ai sensi dell’art. 26, comma 6 ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 dall’Impresa LI LV in relazione alla procedura di gara per l’appalto DI ME_29570 Messina « Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata in incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso» - CIG n. 94325892B0;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
- del silenzio – diniego serbato dall’Amministrazione in merito alla diffida inoltrata con nota del 13.11.2024 dalla ricorrente, a mezzo della quale si invitava e diffidava la SA all’adozione di tutti gli atti necessari al pagamento delle somme precedentemente richieste a titolo di compensazione.
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto dell’Impresa LI LV a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la Committente ha opposto diniego
E PER LA CONSEGUENTE NN
dell’Amministrazione a corrispondere alla odierna ricorrente l’importo vantato
E, COMUNQUE, PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELL’IMPRESA VA AT E PER LA NN
del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana a risarcire i danni subiti dall’Impresa LI LV per effetto dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario del Governo Contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AG LA UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di essere risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta dal Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto « Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata in incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso».
A seguito della stipula del contratto ha eseguito i lavori ivi previsti.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, tuttavia, a causa dell’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, con nota del 9 ottobre 2024, ha presentato apposita istanza ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1 a tutto il 27.02.2023, nel SAL n. 2 a tutto il 22.12.2023 e nel SAL n. 3 a tutto il 19.09.2024, per un importo quantificato in € 36.402,60.
Con nota prot. n. 0351161 del 7.11.2024, il Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha rigettato la richiesta così formulata.
La ricorrente ha impugnato tale diniego lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione di legge nonché dell’eccesso di potere e della violazione dei principi di ragionevolezza, della proporzionalità, della leale cooperazione e del buon andamento.
Osserva, in particolare, che le determinazioni assunte dall’Amministrazione sono del tutto irragionevoli, essendo evidente il suo diritto a vedersi corrisposte le somme di denaro richieste a titolo di compensazione, secondo quanto previsto dall’invocato art. 26 del d.l. n. 50/2022 che impone all’amministrazione di applicare l’ultimo prezziario regionale.
L’impresa ricorrente chiede, altresì, che l’amministrazione sia condannata al pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a. attesa la natura sostanzialmente vincolata del procedimento di determinazione del quantum debeatur .
2. Si è costituito in giudizio il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con ordinanza n. 559 del 26 febbraio 2026 il Collegio, rilevata la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di giorni dieci per presentare memorie vertenti su tale questione, riservando la decisione ad una successiva camera di consiglio riconvocata senza la presenza delle parti.
5. Con memoria depositata il 27 febbraio 2026 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ritenendo che la pretesa azionata rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a., riguardando l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
La ricorrente ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, tra le altre, le sentenze di questo Tribunale n. 728/2023 (I sezione) e n. 535/2026 (IV sezione).
6. Ritiene il Collegio che l’orientamento fatto proprio dalle richiamate sentenze debba ritenersi superato alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza.
Tale più recente orientamento, peraltro, è stato già condiviso da questo Tribunale in fattispecie, del tutto sovrapponibili a quella in esame, in cui la pretesa avanzata aveva ad oggetto l’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2026 (cfr. Sez. I n. 714 del 4 marzo 2026 e Sez. V n. 488 del 16 febbraio 2026).
Ed invero, pur dovendo darsi atto di un orientamento, anche recente, che riconduce il meccanismo di adeguamento automatico del prezzo previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 alla revisione dei prezzi disciplinata dal Codice dei Contratti e, dunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 c.p.a. (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV ter, sentenza n. 23690 del 24 dicembre 2025; Tar Palermo, sez. I , sentenza n. 3088 del 18 ottobre 2023 e n. 1313 del 20 aprile 2023; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1844 del 23 febbraio 2023; Tar Lecce, sez. II sentenza n. 1068 del 20 settembre 2023), ritiene il Collegio di dover aderire al diverso orientamento, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 9568 del 4 dicembre 2025, con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia afferente al meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, così statuendo: «Come noto, l’art. 103, primo comma, della Costituzione, conferisce agli organi di giustizia amministrativa “ giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi ”.
L’attribuzione di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in determinate materie, che affonda le sue radici nel r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, nasce e si spiega storicamente in ragione dell’intimo intreccio tra diritti e interessi che connota tali materie, risultando la commistione delle due posizioni giuridiche così stretta da rendere ardua e inopportuna, sul piano della concentrazione dei rimedi e dell’effettività delle tutele, la scissione dell’una dall’altra.
La natura “ BR ” della situazione giuridica di cui è titolare il privato giustifica il suo ricadere in una delle “ particolari materie ” affidate al giudice amministrativo, oggi contenute nell’art. 133 del c.p.a.
Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale (vedi, in particolare sentenza Corte Cost nn- 204/2004, 191/2006 e 140/2007), il citato art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un’assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.
Tale necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - è espresso dall'art. 103, laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo. […]
Ne deriva l’incoerenza con il dettato costituzionale di una scelta legislativa o di un’opzione esegetica che includa nella giurisdizione amministrativa un campo d’azione in cui sia assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità e, quindi, non sia giustificabile, per connessione, l’attrazione a tale giurisdizione di comportamenti ex se privatistici, non qualificabili, neanche in ragione del rapporto in cui si iscrivono e dell’orbita alla quale si ricollegano, alla stregua di forme di esercizio mediato, o, se si preferisce, indiretto, del potere amministrativo.
In definitiva, condizione ineludibile perché si configuri la giurisdizione amministrativa è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell’esercizio del potere in concreto, almeno in forma mediata o indiretta (sulla stessa linea si pongono le successive sentenze della Corte Costituzionale 5 febbraio 2010 n. 35 e 15 luglio 2016 n. 179)».
Si impone, dunque, come sottolineato dal Consiglio di Stato, «un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 133 c.p.a.,» che porta ad escludere che si possano ricomprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo materie che non riguardano l’esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione, non potendo ritenersi sufficiente “ l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della Pubblica amministrazione … perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende – allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice ” (Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2019, n. 18267; cfr . anche Cass. Civ., SS.UU., 17 marzo 2025, n. 7152, Cass. Civ., SS.UU., 3 luglio 2023, n. 18669 e ord. 29 ottobre 2020, n. 23908).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con specifico riferimento al tema della revisione dei prezzi nei contratti pubblici e nel solco dei principi tracciati dal Giudice delle leggi, hanno osservato come l’art. 133, co. 1, n. 2, lett. e) , c.p.a., “ logicamente non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un'applicazione (peraltro non del tutto uniforme, ma sovente plasmata dai casi specifici) del criterio fondato sulla sussistenza o meno di esistenza ed esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi” (Cass. Civ., SS.UU., n. 21990/2020).
6.1. Nel caso di specie, la società ricorrente invoca l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, ossia dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
La disposizione, come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza 9567/2025 cit.), «è chiara nella sua portata, prescrivendo che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3” (art. 26, co. 1, d.l. n. 50/2022).
Quello descritto è un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è comunque dovuto (ed è pertanto vincolato nell’ an ) e, in riferimento al quantum , è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26).
Esso, pertanto, […] non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità consiste nell’esigenza “ di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni ” (cfr. ex multis , Cons. St., Sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023; sulla funzione “ integrativa ” della revisione prezzi vedasi anche Cons. St., Ad. Plen., 6 agosto 2021, n. 14). Diversamente, il d.l. n. 50/2022 (c.d. “ decreto-aiuti ”) ha previsto l’adeguamento quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia».
L’atto di aggiornamento del corrispettivo, che attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, costituisce, dunque, atto pienamente paritetico con esclusione, si ribadisce, di ogni profilo di discrezionalità dell’amministrazione sia in ordine all’ an che in ordine al quantum , in quanto tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo.
6.2. Da ultimo, con ordinanza n. 3177 del 12 febbraio 2026, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di giurisdizione sulla pretesa avente ad oggetto l’applicazione del meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2016.
Le Sezioni Unite, richiamando - in assenza di precedenti specifici della Corte di cassazione in materia di riparto di giurisdizione derivante dalla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 - i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e dal Consiglio di Stato , hanno ritenuto che tale disposizione «non attribuisc(a) alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvi(i) espressamente all’applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Si tratta, quindi, di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. La puntualità di tale disposizione circoscrive rigorosamente l’ambito di applicazione dell’adeguamento dei prezzi, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto ( an ) che alla determinazione del relativo importo ( quantum )».
La Suprema Corte ha ritenuto, al riguardo, «significativa la stessa terminologia usata dal legislatore “il SAL è adottato” ad indicare che, in presenza di determinate condizioni, l’adeguamento prezzi è vincolante. Il calcolo è, inoltre, determinato, sulla base di un prezziario regionale. L’applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un’operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo di adeguamento prezzi, ma in un SAL. Infatti, il criterio di calcolo del quantum consegue non ad un atto amministrativo discrezionale, ma al prezziario regionale, che costituisce una ricognizione di tutti i prezzi dei materiali da costruzione in una regione».
La Corte ha, inoltre, chiarito, che la natura obbligatoria ed automatica del meccanismo di adeguamento del prezzo (come tale da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinaria) non viene meno allorché singoli prezzi non siano presenti nel prezziario regionale, costituendo lo stesso «una mera semplificazione probatoria di calcolo nel senso che, laddove i costi di determinati materiali non siano previsti nel prezzario, l’accertamento può essere svolto con indagini di mercato».
Pertanto, non agendo la P.A. «nell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale ma come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice […] la controversia attiene all’esecuzione di obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con la conseguenza che va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria».
6.3. Non è ultroneo rilevare, inoltre, che l’art. 26 del d.l. n. 50/2022, che attiene alla vicenda in esame, si differenzia anche dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022 per il quale questo Tribunale (con sentenza della Quinta Sezione n. 737 del 27 febbraio 2025, confermata, anche in punto di giurisdizione, dal CGARS con sentenza n. 728 del 2 ottobre 2025) ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il richiamato articolo 29, invero - a differenza dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (che, come visto, non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante né in relazione all’ an dell’adeguamento né in relazione al quantum dello stesso, ancorato al prezziario regionale aggiornato) – prevede l’inserimento della clausola revisionale negli atti pubblicistici di gara, rimettendo alla pubblica amministrazione la fissazione del contenuto della prescrizione, senza stabilire i parametri di riferimento stringenti e oggettivi, ma rinviando all’art. 106 comma 1 lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il quale, a sua volta, conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo in ordine al contenuto delle clausole di modifica.
L’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, presuppone, quindi, l’intermediazione di un potere autoritativo dell’amministrazione a fronte del quale la posizione del privato non può che essere di interesse legittimo, con conseguente configurazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
7. In conclusione, in ragione di quanto fin qui osservato, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo quest’ultima al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio 2026, 25 febbraio 2026 e 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IU LE SI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG LA UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG LA UL | IU LE SI |
IL SEGRETARIO