TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 804
TAR
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale, aderendo a un più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisca una misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri oggettivi e vincolanti (i prezzari regionali), che non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione. Pertanto, l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria e la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale, aderendo a un più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisca una misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri oggettivi e vincolanti (i prezzari regionali), che non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione. Pertanto, l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria e la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale, aderendo a un più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisca una misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri oggettivi e vincolanti (i prezzari regionali), che non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione. Pertanto, l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria e la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale, aderendo a un più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisca una misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri oggettivi e vincolanti (i prezzari regionali), che non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione. Pertanto, l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria e la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 804
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 804
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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