Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2026, proposto da
Antonio Lorito, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli”, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza, notificata in forma esecutiva in data 29.07.2025, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il precedentemente adottato decreto ingiuntivo n. 265/2017;
nonché per
- la adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata;
- la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. TA GI RO CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza, notificata in forma esecutiva in data 29.07.2025, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il precedentemente adottato decreto ingiuntivo n. 265/2017, e per gli effetti l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre accessori di legge, e distratte in favore dell’avv. Antonio Lorito.
Nonostante la notifica della sentenza in data 29.07.2025, l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’avv. Antonio Lorito., con ricorso notificato in data 27 gennaio 2026, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il giorno 26/03/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 29/07/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 27/01/2026, dopo più di cinque mesi dall’avvenuta notifica della sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 29/07/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dal ricorrente trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini di procedere al pagamento al ricorrente della somma di euro 2.695,00, oltre accessori di legge, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Tenuto conto del fatto che, pur in assenza, all’interno della ottemperanda sentenza, di una clausola di implementazione delle somme a debito nella misura degli interessi legali sino alla data effettivo soddisfo a tutela del valore reale del credito del ricorrente, la nomina di un Commissario ad acta ne tuteli comunque adeguatamente la posizione giuridica, il Collegio respinge la richiesta di adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini di procedere al pagamento al ricorrente della somma di euro 2.695,00, oltre accessori di legge, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
TA GI RO CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA GI RO CU | LE EL |
IL SEGRETARIO