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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151/2024 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Nunzio Pinzone,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bronte, Corso Umberto n. 495
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. – P.IVA ) nella Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avvocato Antonino Lanza, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania,
Viale XX Settembre n. 45
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3376/2023 pubblicata il 26.7.2023, resa nel procedimento n. 17937/2018 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda risarcitoria da incidente stradale avanzata da e lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7.2.2024. Parte_1
Si è costituita quale F.G.V.S. e domandato il rigetto dell'appello, in CP_1
subordine ritenere comunque l'esclusiva responsabilità dell'appellante nel determinismo causale del sinistro ovvero la responsabilità paritetica, spese vinte.
All'udienza del 30.6.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha ammesso i mezzi istruttori e laddove ha erroneamente valutato il file relativo alla registrazione di chiamata al 118.
Tra gli argomenti posti a fondamento della decisione il Tribunale rileva la telefonata al 118 del sig. , il quale ha riferito all'operatore che “abbiamo sbattuto a Pt_3
terra”, che si trovavano sotto il Ponte di Graci e che il ferito era uno solo, forse morto. Da ciò il primo giudice inferisce che si è trattato di uno scontro tra scooter.
Peraltro, prosegue si tratta di dichiarazioni non passibili di verifica da parte Pt_1
del medesimo e quindi allo stesso non opponibile.
2 Aggiunge l'appellante che all'epoca dei fatti era poco più che un Pt_3
adolescente, che erano le 2 di notte circa e quindi si tratta di dichiarazioni certamente approssimative, non dettate da lucidità.
Il motivo è infondato.
Il chiaro tenore della registrazione della telefonata tra e la centrale del 118 Pt_3
contrasta chiaramente, a mente della Corte, con la ricostruzione offerta dall'odierno appellante ed induce a ritenere che il sinistro sia avvenuto per uno scontro tra due scooter e non già a cagione di un veicolo “pirata”.
Invero, , pure in possesso di scooter come ha riferito all'addetto Pt_3 Pt_1
del 118 che egli e hanno “sbattuto”, lasciando chiaramente intendere, Pt_1
appunto, una collisione tra i due motoveicoli.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado laddove ha valutato le dichiarazioni di e rilasciate ai Tes_1 Tes_2
Carabinieri di Belpasso in sede di sommarie informazioni.
Laudani deduce altresì che gli atti di indagine dei Carabinieri di Belpasso risultano lacunosi e non volti a ricercare il reale colpevole del fatto.
Gli elementi evidenziati dalle forze dell'ordine concernono pretese incoerenze tra dichiarazioni e versione dei fatti sostenuta dal In sentenza si legge che il Pt_1
sinistro venne denunziato al 118 dal sig. e non dal sig. Persona_1 [...]
, nonostante lo stesso abbia sempre affermato di aver contattato il 118: Per_2
secondo l'appellante di frequente gli operatori registrano una sola chiamata anche se ve ne sono più di una.
3 Inoltre i Carabinieri hanno scritto che , padre dell'appellante, non Persona_3
presente al momento del sinistro, contattato telefonicamente subito dopo il sinistro,
avrebbe riferito che si trattava di incidente autonomo.
In realtà ciò si giustifica, sostiene con il fatto che il detto genitore ancora Pt_1
non conosceva la versione dei fatti offerta dai testi e comunque non era presente sui luoghi del sinistro, né assume significato un'eventuale dichiarazione fatta “de relato”
e non diretta, per cui il convincimento del giudice non poteva basarsi su quanto recepito dai Carabinieri di Belpasso.
Prosegue l'appellante nel senso che le dichiarazioni di e non sono Tes_1 Tes_2
incompatibili tra esse ed il Tribunale ha errato nella loro valutazione.
Invero, ebbe a dichiarare in sede di sommarie informazioni ai Persona_4
Carabinieri che alle due della notte, dopo avere sorpassato un gruppo di veicoli a due ruote che procedeva in fila indiana si avvide, attraverso lo specchietto retrovisore,
che sopraggiungeva una vettura a forte velocità e urtava, o meglio “strisciava” uno degli scooter facendolo cadere a terra. Giunto sul posto si avvide che il corpo del ragazzo era posizionato più o meno al centro della carreggiata con la testa rivolta verso Catania e i piedi verso Paternò. Lo stesso aveva il volto coperto di sangue e gli abiti strappati e ansimava tremando. Lo scooter era posizionato in prossimità del margine destro della carreggiata a circa 8/10 mt dal corpo del ragazzo. L'indomani mattina, ha dichiarato ancora il teste, egli si recò al per sincerarsi delle CP_2
condizioni del e riferisce che non ha mai sentito dire che il sinistro fosse Pt_1
stato causato da un'auto pirata.
4 ha poi riferito che veniva superato da due scooter che precedevano Persona_2
appaiati a forte velocità e dopo qualche secondo da un'autovettura di colore scuro anch'essa a velocità sostenuta, quindi notava in lontananza uno scooter a terra con il faro rivolto verso di sé, quindi si avvicinava, scorgeva il corpo di una persona che era quasi al cento della carreggiata, accendeva le quattro frecce per segnalare il pericolo e telefonava al 118 ed ai Carabinieri. Quindi sono sopraggiunti diversi ragazzi a bordo di scooter, i quali volevano spostare il ragazzo, togliergli il casco,
cose che ha sconsigliato di fare. Quindi è giunta l'ambulanza e non ricorda alcun particolare sull'auto di colore scuro che procedeva a velocità sostenuta e lo superava.
L'indomani si è recato all'Ospedale per avere notizie.
Prosegue nel senso che tra le due versioni emergono circostanze Pt_1
concordanti, tra le quali l'orario del sinistro, la presenza di altri scooter e di un'autovettura scura, altra auto che si è fermata per soccorrere e proteggerne Pt_1
il corpo riverso sull'asfalto, e quindi il convincimento del primo giudice è fondato su preconcetti e su un'errata dinamica del sinistro: in ogni caso le sommarie informazioni rese non possono avere rilevanza nel procedimento civile in quanto la prova si acquisisce in corso di causa. Né alcuna rilevanza può essere attribuita all'archiviazione del procedimento penale in quanto i due procedimenti sono nettamente distinti.
Sostiene di avere ampiamente documentato il sinistro ed è del tutto Pt_1
irrilevante la circostanza che essa non abbia documentato il danno al mezzo benché il primo giudice affermi che molto probabilmente si è trattato di incidente: ma non si comprende come sia possibile che solo ed il suo mezzo siano gli unici ad Pt_1
5 aver riportato danni. Ribadisce infine l'appellante che il Tribunale doveva ammettere i testimoni e la CTU medico legale e solo all'esito emettere la sentenza.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che il giudice civile può avvalersi delle prove c.d.
"atipiche", quali ad esempio gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale o le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali ritualmente acquisite, non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato espresso giuramento (Cass., I, 16/9/2024, n.24748;
4/7/2019, n.18025; 20/1/2017, n.1593).
Inoltre, la valutazione delle prove, in subiecta materia, deve essere particolarmente rigorosa attesa la particolare posizione del FG (Cass. III, 10.6.2005 n. 12304).
Orbene, osserva la Corte che dall'insieme delle dichiarazioni emerse in sede di sommarie informazioni, oltre che sulla base della telefonata al 118, di cui sopra,
emerge la convinzione che è inverosimile che nel caso a mani il sinistro sia stato cagionato da un'auto pirata, prova posta a carico dell'attore.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che in caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando le modalità
dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (Cass., III, 15/2/2024, n.4213; 10540 del 2023).
Prosegue la Corte nel senso che se si pongono a confronto le sommarie informazioni rese dai signori e si notano, effettivamente, molte divergenze sì che Tes_1 Tes_2
6 comunque non si può dire raggiunta la prova che il sinistro è avvenuto a cagione di un'auto pirata non identificata.
Invero, in primo luogo risulta che il sinistro venne denunziato al 118 da Per_1
e non da , il quale ultimo ha espressamente riferito ai
[...] Persona_2
Carabinieri di Belpasso di non avere assistito ad alcun urto tra il motociclo di e una vettura non identificata, né di averne sentito parlare da alcuno Pt_1
Ancora, ha precisato di essere stato superato prima da due scooter e poi da Tes_2
una vettura scura e infine che, giunto all'altezza del rifornimento aveva scorto il CP_3
corpo dell'attore sulla carreggiata, intervenendo per segnalarne la presenza alle altre auto, senza riferire alcunchè di utile sulla dinamica del sinistro.
Non verosimile appare poi quanto affermato da , il quale ha riferito che Per_4
mentre percorreva la SS 121 ha superato alcuni scooter che procedevano ordinatamente e di aver poi visto dallo specchietto retrovisore una vettura che sopraggiungeva ad alta velocità e “strisciava” uno di tali motorini facendogli perdere il controllo: quindi superava anche la propria vettura e si dileguava.
La non verosimiglianza, osserva ancora la Corte, appare evidente sol che si consideri che l'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte in una strada completamente al buio, come riferito dallo stesso , e quindi non appare ragionevolmente Tes_1
possibile che lo stesso possa aver visto una vettura scura che urtava strisciava un motorino. A ciò si aggiunga la distanza che separava il teste dai mezzi in questione,
tanto che, al momento in cui si era accostato, ha dichiarato trovarsi a circa Per_4
7 Per altro verso, osserva ancora la Corte, ha riferito che la macchina che si era Per_4
fermata per aiutare il ragazzo era una Mercedes nera, mentre il sig. ha riferito Tes_2
di essere in possesso di una Renault Clio di colore bianco.
Le versioni dei due informatori non coincidono neppure quanto alle condizioni del ha riferito ai Carabinieri che era disteso per terra, privo di sensi, Pt_1 Per_4
poggiato sull'asfalto sul fianco con il casco indossato e senza sangue, mentre secondo aveva il volto coperto di sangue, gli abiti strappati e Persona_5
ansimava tremando. A ciò si aggiunga che , con la telefonata al 118, ha Pt_3
riferito che non si muoveva e sembrava morto. Pt_1
Infine, come acutamente osservato dal primo giudice, non ha offerto alcuna Pt_1
prova in ordine alla circostanza che i danni allo scooter siano derivanti dall'urto con un'autovettura, ma ha prodotto soltanto un elenco dei pezzi danneggiati ed i relativi costi.
Per l'insieme di queste ragioni, dunque, l'appello deve essere rigettato.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di quale F.G.V.S. Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile (vedi Cass., 6350/2010 e 10984/2021) complessità bassa (tra
26.001,00 e 52.000,00 euro) compensi medi (minimi per la fase di
8 trattazione/istruttoria, atteso che non si è svolta alcuna attività istruttoria), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 151/2024 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 3376/2023 pubblicata il 26.7.2023.
Condanna a pagare a quale F.G.V.S. Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di lite quantificate in complessivi euro 8.469,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
250 metri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151/2024 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Nunzio Pinzone,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bronte, Corso Umberto n. 495
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. – P.IVA ) nella Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avvocato Antonino Lanza, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania,
Viale XX Settembre n. 45
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3376/2023 pubblicata il 26.7.2023, resa nel procedimento n. 17937/2018 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda risarcitoria da incidente stradale avanzata da e lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7.2.2024. Parte_1
Si è costituita quale F.G.V.S. e domandato il rigetto dell'appello, in CP_1
subordine ritenere comunque l'esclusiva responsabilità dell'appellante nel determinismo causale del sinistro ovvero la responsabilità paritetica, spese vinte.
All'udienza del 30.6.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha ammesso i mezzi istruttori e laddove ha erroneamente valutato il file relativo alla registrazione di chiamata al 118.
Tra gli argomenti posti a fondamento della decisione il Tribunale rileva la telefonata al 118 del sig. , il quale ha riferito all'operatore che “abbiamo sbattuto a Pt_3
terra”, che si trovavano sotto il Ponte di Graci e che il ferito era uno solo, forse morto. Da ciò il primo giudice inferisce che si è trattato di uno scontro tra scooter.
Peraltro, prosegue si tratta di dichiarazioni non passibili di verifica da parte Pt_1
del medesimo e quindi allo stesso non opponibile.
2 Aggiunge l'appellante che all'epoca dei fatti era poco più che un Pt_3
adolescente, che erano le 2 di notte circa e quindi si tratta di dichiarazioni certamente approssimative, non dettate da lucidità.
Il motivo è infondato.
Il chiaro tenore della registrazione della telefonata tra e la centrale del 118 Pt_3
contrasta chiaramente, a mente della Corte, con la ricostruzione offerta dall'odierno appellante ed induce a ritenere che il sinistro sia avvenuto per uno scontro tra due scooter e non già a cagione di un veicolo “pirata”.
Invero, , pure in possesso di scooter come ha riferito all'addetto Pt_3 Pt_1
del 118 che egli e hanno “sbattuto”, lasciando chiaramente intendere, Pt_1
appunto, una collisione tra i due motoveicoli.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado laddove ha valutato le dichiarazioni di e rilasciate ai Tes_1 Tes_2
Carabinieri di Belpasso in sede di sommarie informazioni.
Laudani deduce altresì che gli atti di indagine dei Carabinieri di Belpasso risultano lacunosi e non volti a ricercare il reale colpevole del fatto.
Gli elementi evidenziati dalle forze dell'ordine concernono pretese incoerenze tra dichiarazioni e versione dei fatti sostenuta dal In sentenza si legge che il Pt_1
sinistro venne denunziato al 118 dal sig. e non dal sig. Persona_1 [...]
, nonostante lo stesso abbia sempre affermato di aver contattato il 118: Per_2
secondo l'appellante di frequente gli operatori registrano una sola chiamata anche se ve ne sono più di una.
3 Inoltre i Carabinieri hanno scritto che , padre dell'appellante, non Persona_3
presente al momento del sinistro, contattato telefonicamente subito dopo il sinistro,
avrebbe riferito che si trattava di incidente autonomo.
In realtà ciò si giustifica, sostiene con il fatto che il detto genitore ancora Pt_1
non conosceva la versione dei fatti offerta dai testi e comunque non era presente sui luoghi del sinistro, né assume significato un'eventuale dichiarazione fatta “de relato”
e non diretta, per cui il convincimento del giudice non poteva basarsi su quanto recepito dai Carabinieri di Belpasso.
Prosegue l'appellante nel senso che le dichiarazioni di e non sono Tes_1 Tes_2
incompatibili tra esse ed il Tribunale ha errato nella loro valutazione.
Invero, ebbe a dichiarare in sede di sommarie informazioni ai Persona_4
Carabinieri che alle due della notte, dopo avere sorpassato un gruppo di veicoli a due ruote che procedeva in fila indiana si avvide, attraverso lo specchietto retrovisore,
che sopraggiungeva una vettura a forte velocità e urtava, o meglio “strisciava” uno degli scooter facendolo cadere a terra. Giunto sul posto si avvide che il corpo del ragazzo era posizionato più o meno al centro della carreggiata con la testa rivolta verso Catania e i piedi verso Paternò. Lo stesso aveva il volto coperto di sangue e gli abiti strappati e ansimava tremando. Lo scooter era posizionato in prossimità del margine destro della carreggiata a circa 8/10 mt dal corpo del ragazzo. L'indomani mattina, ha dichiarato ancora il teste, egli si recò al per sincerarsi delle CP_2
condizioni del e riferisce che non ha mai sentito dire che il sinistro fosse Pt_1
stato causato da un'auto pirata.
4 ha poi riferito che veniva superato da due scooter che precedevano Persona_2
appaiati a forte velocità e dopo qualche secondo da un'autovettura di colore scuro anch'essa a velocità sostenuta, quindi notava in lontananza uno scooter a terra con il faro rivolto verso di sé, quindi si avvicinava, scorgeva il corpo di una persona che era quasi al cento della carreggiata, accendeva le quattro frecce per segnalare il pericolo e telefonava al 118 ed ai Carabinieri. Quindi sono sopraggiunti diversi ragazzi a bordo di scooter, i quali volevano spostare il ragazzo, togliergli il casco,
cose che ha sconsigliato di fare. Quindi è giunta l'ambulanza e non ricorda alcun particolare sull'auto di colore scuro che procedeva a velocità sostenuta e lo superava.
L'indomani si è recato all'Ospedale per avere notizie.
Prosegue nel senso che tra le due versioni emergono circostanze Pt_1
concordanti, tra le quali l'orario del sinistro, la presenza di altri scooter e di un'autovettura scura, altra auto che si è fermata per soccorrere e proteggerne Pt_1
il corpo riverso sull'asfalto, e quindi il convincimento del primo giudice è fondato su preconcetti e su un'errata dinamica del sinistro: in ogni caso le sommarie informazioni rese non possono avere rilevanza nel procedimento civile in quanto la prova si acquisisce in corso di causa. Né alcuna rilevanza può essere attribuita all'archiviazione del procedimento penale in quanto i due procedimenti sono nettamente distinti.
Sostiene di avere ampiamente documentato il sinistro ed è del tutto Pt_1
irrilevante la circostanza che essa non abbia documentato il danno al mezzo benché il primo giudice affermi che molto probabilmente si è trattato di incidente: ma non si comprende come sia possibile che solo ed il suo mezzo siano gli unici ad Pt_1
5 aver riportato danni. Ribadisce infine l'appellante che il Tribunale doveva ammettere i testimoni e la CTU medico legale e solo all'esito emettere la sentenza.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che il giudice civile può avvalersi delle prove c.d.
"atipiche", quali ad esempio gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale o le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali ritualmente acquisite, non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato espresso giuramento (Cass., I, 16/9/2024, n.24748;
4/7/2019, n.18025; 20/1/2017, n.1593).
Inoltre, la valutazione delle prove, in subiecta materia, deve essere particolarmente rigorosa attesa la particolare posizione del FG (Cass. III, 10.6.2005 n. 12304).
Orbene, osserva la Corte che dall'insieme delle dichiarazioni emerse in sede di sommarie informazioni, oltre che sulla base della telefonata al 118, di cui sopra,
emerge la convinzione che è inverosimile che nel caso a mani il sinistro sia stato cagionato da un'auto pirata, prova posta a carico dell'attore.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che in caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando le modalità
dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (Cass., III, 15/2/2024, n.4213; 10540 del 2023).
Prosegue la Corte nel senso che se si pongono a confronto le sommarie informazioni rese dai signori e si notano, effettivamente, molte divergenze sì che Tes_1 Tes_2
6 comunque non si può dire raggiunta la prova che il sinistro è avvenuto a cagione di un'auto pirata non identificata.
Invero, in primo luogo risulta che il sinistro venne denunziato al 118 da Per_1
e non da , il quale ultimo ha espressamente riferito ai
[...] Persona_2
Carabinieri di Belpasso di non avere assistito ad alcun urto tra il motociclo di e una vettura non identificata, né di averne sentito parlare da alcuno Pt_1
Ancora, ha precisato di essere stato superato prima da due scooter e poi da Tes_2
una vettura scura e infine che, giunto all'altezza del rifornimento aveva scorto il CP_3
corpo dell'attore sulla carreggiata, intervenendo per segnalarne la presenza alle altre auto, senza riferire alcunchè di utile sulla dinamica del sinistro.
Non verosimile appare poi quanto affermato da , il quale ha riferito che Per_4
mentre percorreva la SS 121 ha superato alcuni scooter che procedevano ordinatamente e di aver poi visto dallo specchietto retrovisore una vettura che sopraggiungeva ad alta velocità e “strisciava” uno di tali motorini facendogli perdere il controllo: quindi superava anche la propria vettura e si dileguava.
La non verosimiglianza, osserva ancora la Corte, appare evidente sol che si consideri che l'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte in una strada completamente al buio, come riferito dallo stesso , e quindi non appare ragionevolmente Tes_1
possibile che lo stesso possa aver visto una vettura scura che urtava strisciava un motorino. A ciò si aggiunga la distanza che separava il teste dai mezzi in questione,
tanto che, al momento in cui si era accostato, ha dichiarato trovarsi a circa Per_4
7 Per altro verso, osserva ancora la Corte, ha riferito che la macchina che si era Per_4
fermata per aiutare il ragazzo era una Mercedes nera, mentre il sig. ha riferito Tes_2
di essere in possesso di una Renault Clio di colore bianco.
Le versioni dei due informatori non coincidono neppure quanto alle condizioni del ha riferito ai Carabinieri che era disteso per terra, privo di sensi, Pt_1 Per_4
poggiato sull'asfalto sul fianco con il casco indossato e senza sangue, mentre secondo aveva il volto coperto di sangue, gli abiti strappati e Persona_5
ansimava tremando. A ciò si aggiunga che , con la telefonata al 118, ha Pt_3
riferito che non si muoveva e sembrava morto. Pt_1
Infine, come acutamente osservato dal primo giudice, non ha offerto alcuna Pt_1
prova in ordine alla circostanza che i danni allo scooter siano derivanti dall'urto con un'autovettura, ma ha prodotto soltanto un elenco dei pezzi danneggiati ed i relativi costi.
Per l'insieme di queste ragioni, dunque, l'appello deve essere rigettato.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di quale F.G.V.S. Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile (vedi Cass., 6350/2010 e 10984/2021) complessità bassa (tra
26.001,00 e 52.000,00 euro) compensi medi (minimi per la fase di
8 trattazione/istruttoria, atteso che non si è svolta alcuna attività istruttoria), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 151/2024 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 3376/2023 pubblicata il 26.7.2023.
Condanna a pagare a quale F.G.V.S. Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di lite quantificate in complessivi euro 8.469,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
250 metri.