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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5089 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente rel dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5089 /2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PUTIGNANO NICOLA , Parte_1
OPPONENTE contro
contumace Controparte_1
OPPOSTA
il Tribunale, letti gli atti, premesso che:
con domanda del 24.7.2019, chiedeva di essere ammesso al Parte_1
passivo del fallimento per il suo credito di €. 11.534,02,in via privilegiata di cui:
a) € 7.922,70, di cui € 428,98 a titolo di TFR, , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il privilegio di cui agli artt. 2751 bis, n. 1, e 2777, secondo comma, lett. a) e b),
c.c.;
b) € 3.611,32, a titolo di spese e competenze professionali, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. quale addetto allo svolgimento del servizio di facchinaggio dato in appalto alla
[...]
da (incorporata nella Controparte_2 Controparte_3 [...]
giusta delibera di fusione del 13.06.2017, e poi dichiarata fallita dal Controparte_1
Tribunale di Bari con sentenza n. 94/2018); riferiva di avere svolto le mansioni di magazziniere, addetto alla guida di muletti e carrelli elevatori retrattili presso il magazzino appartenente all' Controparte_3
con sede di lavoro in Bitonto (BA) alla Strada Provinciale 231, km 2;
il rapporto di lavoro veniva formalizzato con contratto di lavoro a tempo determinato full-time a far data dal 12.10.2013 e fine rapporto fissato al 31.03.2014, con inquadramento nel VI livello Junior del CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE
MERCI (Artigianato), come risultante dalle buste paga in atti;
aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 senza alcuna pausa, nonché il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 15.00: in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto, non aveva mai percepito alcuna maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario prestato, né aveva goduto di ferie e permessi, con diritto alla relativa indennità sostitutiva;
era, creditore, delle retribuzioni per le mensilità di novembre e dicembre 2013 non corrisposte, nonché alla tredicesima e quattordicesima mensilità non percepite;
il rapporto di lavoro subordinato cessava in data 31.12.2013 (anticipatamente rispetto alla scadenza preventivata del contratto di lavoro a termine: 31.03.2014), per intervenuto licenziamento “per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale”, comminato e formalizzato con lettera raccomandata a mani trasmessa in pari data;
alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente non percepiva il TFR;
in virtù di tali circostanze, con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale di
Bari, Sezione Lavoro, in data 9.09.2015, iscritto sub R.G.L. n. 10224/2015, chiedeva:
- “Accertare e dichiarare che il ha svolto attività lavorativa subordinata alle Parte_1
dipendenze di LTD Trasporti Società Cooperativa a r.l. continuativamente nel periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, addetto allo svolgimento del servizio di facchinaggio dato in appalto alla da Controparte_2 Controparte_3
- Accertare e dichiarare il diritto di nei confronti di Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 c.c. ed art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'art. 1, comma 911, Legge Finanziaria 2007, nonché dall'art. 4, comma
31, lett. a) e b), della Legge n. 92/2012), al pagamento in proprio favore della somma di € 7.922,70, per le causali siccome dedotte in narrativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., dal giorno di maturazione del credito sino al soddisfo;
- Condannare le resistenti, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, ed in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, in solido tra loro ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 c.c. ed art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'art. 1, comma 911, Legge
Finanziaria 2007, nonché dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della Legge n. 92/2012), al pagamento in proprio favore della somma di € 7.922,70, per le causali siccome dedotte in narrativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dal giorno di maturazione del credito sino al soddisfo;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”; nelle more del giudizio, la – mutata la propria forma giuridica Controparte_5
da a – veniva incorporata alla questa poi CP_3 CP_1 Controparte_1
dichiarata fallita con sentenza n. 94/2018; il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, già intervenuto il fallimento, definiva il giudizio iscritto sub R.G.L. n. 10224/2015, con sentenza n. 3302/2020, passata in giudicato, con cui condannava LTD Trasporti Società Cooperativa a r.l. e in Controparte_3
solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma lorda di € 3.295,98 (di cui €
227,31 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.501,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA, ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Nicola PUTIGNANO;
rilevato che, la curatela ritualmente citata, non si costituiva in giudizio;
ritenuto che
, l'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e l'inquadramento, così come richiesto, grava interamente sul ricorrente;
considerato che
nella fattispecie, la sentenza resa da giudice del lavoro quando era già
intervenuto il fallimento della , non è opponibile alla curatela Controparte_1
fallimentare;
che, se è pur vero che, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti” (Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008) e: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018), tuttavia, nella specie, non vi è prova che la prestazione lavorativa sia stata prestata dal ricorrente in favore della società fallita in virtù della esistenza di un appalto con la società datrice di lavoro;
che, nel caso, il ricorrente invoca l'ammissione al passivo in virtù del disposto dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, secondo cui, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
che la esistenza dell'appalto tra le due società non emerge né dai documenti prodotti in questa sede (tutti riferibili alla ) né dalle prove raccolte durante Controparte_4
il giudizio innanzi il giudice del lavoro;
che, se dall'esame dei documenti prodotti anche in questa fase (sentenza del Giudice del lavoro, verbali di causa, buste paga, la Comunicazione obbligatoria UNI-LAV che indica quale sede di lavoro la unità locale indicata nella relativa Controparte_3
visura camerale, sita in Bitonto, Strada Provinciale 231 – km 2), e della unica testimonianza raccolta in quel giudizio (v. verbale di udienza, teste dipendente Tes_1
di altra e diversa soc. coop. datrice di lavoro del , si è sì raggiunta la prova Parte_1
sia della diversa data di inizio del rapporto di lavoro (1.10.2013 e non dal 12.10.2013), della effettività della prestazione resa e dell'orario di lavoro svolto in favore della P_
, tuttavia non vi è prova che la prestazione lavorativa sia stata resa in virtù
[...]
dell'appalto con l'allora denominata CP_3
che, non vi sono emergenze probatorie da cui desumere che la prestazione, sì svolta nella sede di era dovuta in virtù dell'appalto stipulato tra la coop. datrice CP_3 di lavoro del ricorrente e la fallita così da poter far ricorso alla solidarietà di cui al cit.
art. 29; che l'affermazione resa al teste escusso circa il pagamento delle retribuzioni “da parte della stessa persona” appare generica, non circonstanziata, senza che sia stata indicata quale persona di fatto procedeva ai pagamenti e, soprattutto, se si trattava di dipendente della Europrogea;
che, alla luce di quanto dedotto, la domanda di ammissione al passivo del ricorrente va rigettata;
Parte_1
che, di conseguenza va rigettata anche la domanda di ammissione avanzata dal difensore distrattario, al di là del rilievo di inammissibilità non avendo il difensore mai avanzato autonoma domanda di ammissione al passivo sin dalla fase innanzi G.D.
trattandosi di credito proprio del difensore e non della parte assistita;
considerato che, alla luce di quanto dedotto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, scaglione nei limiti di valore, nei minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Curatela Controparte_6
che liquida in complessivi € 2500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari, il dì nella Camera di Consiglio del 22.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente rel dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5089 /2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PUTIGNANO NICOLA , Parte_1
OPPONENTE contro
contumace Controparte_1
OPPOSTA
il Tribunale, letti gli atti, premesso che:
con domanda del 24.7.2019, chiedeva di essere ammesso al Parte_1
passivo del fallimento per il suo credito di €. 11.534,02,in via privilegiata di cui:
a) € 7.922,70, di cui € 428,98 a titolo di TFR, , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il privilegio di cui agli artt. 2751 bis, n. 1, e 2777, secondo comma, lett. a) e b),
c.c.;
b) € 3.611,32, a titolo di spese e competenze professionali, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. quale addetto allo svolgimento del servizio di facchinaggio dato in appalto alla
[...]
da (incorporata nella Controparte_2 Controparte_3 [...]
giusta delibera di fusione del 13.06.2017, e poi dichiarata fallita dal Controparte_1
Tribunale di Bari con sentenza n. 94/2018); riferiva di avere svolto le mansioni di magazziniere, addetto alla guida di muletti e carrelli elevatori retrattili presso il magazzino appartenente all' Controparte_3
con sede di lavoro in Bitonto (BA) alla Strada Provinciale 231, km 2;
il rapporto di lavoro veniva formalizzato con contratto di lavoro a tempo determinato full-time a far data dal 12.10.2013 e fine rapporto fissato al 31.03.2014, con inquadramento nel VI livello Junior del CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE
MERCI (Artigianato), come risultante dalle buste paga in atti;
aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 senza alcuna pausa, nonché il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 15.00: in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto, non aveva mai percepito alcuna maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario prestato, né aveva goduto di ferie e permessi, con diritto alla relativa indennità sostitutiva;
era, creditore, delle retribuzioni per le mensilità di novembre e dicembre 2013 non corrisposte, nonché alla tredicesima e quattordicesima mensilità non percepite;
il rapporto di lavoro subordinato cessava in data 31.12.2013 (anticipatamente rispetto alla scadenza preventivata del contratto di lavoro a termine: 31.03.2014), per intervenuto licenziamento “per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale”, comminato e formalizzato con lettera raccomandata a mani trasmessa in pari data;
alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente non percepiva il TFR;
in virtù di tali circostanze, con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale di
Bari, Sezione Lavoro, in data 9.09.2015, iscritto sub R.G.L. n. 10224/2015, chiedeva:
- “Accertare e dichiarare che il ha svolto attività lavorativa subordinata alle Parte_1
dipendenze di LTD Trasporti Società Cooperativa a r.l. continuativamente nel periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, addetto allo svolgimento del servizio di facchinaggio dato in appalto alla da Controparte_2 Controparte_3
- Accertare e dichiarare il diritto di nei confronti di Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 c.c. ed art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'art. 1, comma 911, Legge Finanziaria 2007, nonché dall'art. 4, comma
31, lett. a) e b), della Legge n. 92/2012), al pagamento in proprio favore della somma di € 7.922,70, per le causali siccome dedotte in narrativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., dal giorno di maturazione del credito sino al soddisfo;
- Condannare le resistenti, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, ed in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, in solido tra loro ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 c.c. ed art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'art. 1, comma 911, Legge
Finanziaria 2007, nonché dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della Legge n. 92/2012), al pagamento in proprio favore della somma di € 7.922,70, per le causali siccome dedotte in narrativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dal giorno di maturazione del credito sino al soddisfo;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”; nelle more del giudizio, la – mutata la propria forma giuridica Controparte_5
da a – veniva incorporata alla questa poi CP_3 CP_1 Controparte_1
dichiarata fallita con sentenza n. 94/2018; il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, già intervenuto il fallimento, definiva il giudizio iscritto sub R.G.L. n. 10224/2015, con sentenza n. 3302/2020, passata in giudicato, con cui condannava LTD Trasporti Società Cooperativa a r.l. e in Controparte_3
solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma lorda di € 3.295,98 (di cui €
227,31 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.501,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA, ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Nicola PUTIGNANO;
rilevato che, la curatela ritualmente citata, non si costituiva in giudizio;
ritenuto che
, l'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e l'inquadramento, così come richiesto, grava interamente sul ricorrente;
considerato che
nella fattispecie, la sentenza resa da giudice del lavoro quando era già
intervenuto il fallimento della , non è opponibile alla curatela Controparte_1
fallimentare;
che, se è pur vero che, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti” (Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008) e: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018), tuttavia, nella specie, non vi è prova che la prestazione lavorativa sia stata prestata dal ricorrente in favore della società fallita in virtù della esistenza di un appalto con la società datrice di lavoro;
che, nel caso, il ricorrente invoca l'ammissione al passivo in virtù del disposto dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, secondo cui, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
che la esistenza dell'appalto tra le due società non emerge né dai documenti prodotti in questa sede (tutti riferibili alla ) né dalle prove raccolte durante Controparte_4
il giudizio innanzi il giudice del lavoro;
che, se dall'esame dei documenti prodotti anche in questa fase (sentenza del Giudice del lavoro, verbali di causa, buste paga, la Comunicazione obbligatoria UNI-LAV che indica quale sede di lavoro la unità locale indicata nella relativa Controparte_3
visura camerale, sita in Bitonto, Strada Provinciale 231 – km 2), e della unica testimonianza raccolta in quel giudizio (v. verbale di udienza, teste dipendente Tes_1
di altra e diversa soc. coop. datrice di lavoro del , si è sì raggiunta la prova Parte_1
sia della diversa data di inizio del rapporto di lavoro (1.10.2013 e non dal 12.10.2013), della effettività della prestazione resa e dell'orario di lavoro svolto in favore della P_
, tuttavia non vi è prova che la prestazione lavorativa sia stata resa in virtù
[...]
dell'appalto con l'allora denominata CP_3
che, non vi sono emergenze probatorie da cui desumere che la prestazione, sì svolta nella sede di era dovuta in virtù dell'appalto stipulato tra la coop. datrice CP_3 di lavoro del ricorrente e la fallita così da poter far ricorso alla solidarietà di cui al cit.
art. 29; che l'affermazione resa al teste escusso circa il pagamento delle retribuzioni “da parte della stessa persona” appare generica, non circonstanziata, senza che sia stata indicata quale persona di fatto procedeva ai pagamenti e, soprattutto, se si trattava di dipendente della Europrogea;
che, alla luce di quanto dedotto, la domanda di ammissione al passivo del ricorrente va rigettata;
Parte_1
che, di conseguenza va rigettata anche la domanda di ammissione avanzata dal difensore distrattario, al di là del rilievo di inammissibilità non avendo il difensore mai avanzato autonoma domanda di ammissione al passivo sin dalla fase innanzi G.D.
trattandosi di credito proprio del difensore e non della parte assistita;
considerato che, alla luce di quanto dedotto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, scaglione nei limiti di valore, nei minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Curatela Controparte_6
che liquida in complessivi € 2500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari, il dì nella Camera di Consiglio del 22.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone