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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.11/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 28 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Renivaldo Lagreca ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Rosa Pepe ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.506/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 14 novembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.11.539,10 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo rimborso somma. CP_1
Pag. 2 A sostegno della opposizione eccepiva, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e conseguente improcedibilità della domanda monitoria e, nel merito, “l'inesistenza del prestito e contestazione della scrittura del 13.03.2010 con conseguente inesistenza del credito in essa riportato”.
Sottolineava che “nella scrittura del 13.04.2010, il signor Pt_1 manifestava semplicemente la volontà di richiedere un prestito di euro
15.480,00 al signor indicando le eventuali modalità di CP_1 restituzione della somma. In nessun punto della suddetta scrittura si legge che il signor abbia effettivamente ricevuto l'importo di cui Pt_1 sopra”.
Specificava, inoltre, “che la somma di euro 5.000,00, che il signor
ha versato in data 03.07.2010, per il tramite dell'Avv. Carmela Pt_1
Garone, era a titolo di acconto per la restituzione di un prestito concessogli nel 2000 dallo stesso ”. CP_1
Contestava, infine, l'importo ingiunto essendo stati applicati interessi non dovuti.
Alla luce di tanto, concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1) accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 506/2019 del 14.11.2019 e notificato in data 28.11.2019;
2) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. con condanna di controparte al risarcimento dei danni nella misura che riterrà di giustizia, per i motivi di cui in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto che, in via preliminare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per la mancata attivazione del procedimento di negoziazione
Pag. 3 assistita e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione e a tal fine evidenziava che la scrittura in base alla quale aveva agito, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, trovava origine dalla scrittura dell'anno
2000 citata dall'opponente.
Sottolineava, inoltre, l'esistenza di un riconoscimento di debito nella missiva, a firma anche dell'opponente, datata 28.03.2018.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.. Depositate le conseguenziali memorie, con la prima memoria ex art. 183, c.6, c.p.c. parte opposta specificava che la scrittura dell'anno 2000 era stata sostituita con quella del 13.04.2010 nel quale l'opponente riconosceva il credito e si definiva debitore.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale. Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va sottolineato che alcun procedimento di negoziazione assistita andava azionato nel caso di specie. In particolare, in tema di negoziazione assistita si osserva che la procedura è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per questo motivo, deve essere esperita anche se le parti non riescono a siglare un accordo, perché in caso contrario non potranno sottoporre al giudice le loro questioni. La declaratoria di improcedibilità è, però, prevista esclusivamente nei casi nei quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando è facoltativa e volontaria. Va, quindi, precisato che la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali,
Pag. 4 oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti "procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che il caso in esame, pur trattandosi di azione rivolta al recupero dei crediti, avente ad oggetto il pagamento di somme fino a 50 mila euro per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non rientra nei casi per i quali è prevista la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimenti di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo il creditore ha la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n.
132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione «inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata in quanto infondata (ex multis, Trib. Napoli, n. 2834/2023 del 16 marzo 2023).
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
Pag. 5 sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie, non risulta contestato da parte opponente l'esistenza del rapporto tra le parti, quanto la dazione della somma e l'importo eventualmente da restituire.
La scrittura privata del 13 aprile 2010, a detta dell'opponente, non contiene una espressa e univoca dichiarazione in ordine alla dazione della somma di danaro. Per parte opposta, invece, il fatto della dazione della somma indicata nella scrittura è rappresentata dalla intestazione del documento che “riporta in alto la dicitura consegna 01” (cfr. prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di parte opposta), oltre che dalle espressioni, sempre contenute nella scrittura, “debitore TO Pt_1
ed in cale “Per ricevuta TO ”.
[...] Parte_1
L'opposto ha, poi, specificato e sottolineato sin dalla costituzione in giudizio ed ancora nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., la sostituzione dell'accordo del settembre 2000, anche con la materiale distruzione del documento, con quella del 13 aprile 2010 in base alla quale ha agito con il monitorio.
A fronte di questa specifica dichiarazione, parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione, né specifica né, quanto meno, generica.
Alla luce dell'applicazione del principio di cui all'art. 115, c. 1, c.p.c., il fatto può ritenersi non contestato.
Pag. 6 In particolare, la giurisprudenza, tenendo conto dell'ultimo inciso del richiamato comma («fatti non specificamente contestati»), sottolinea che per i fatti allegati dalla controparte vale il principio relevatio ab onere probandi, così che lo stesso produce effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis, Cass., 5 marzo 2009, n. 5356).
Invero, per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione, così che il deducente viene esonerato dall'onere della prova (ex multis, Cass., n. 27596/2008 del 20 novembre 2008).
Infine, per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative. Deve, cioè, trattarsi di una contestazione specifica, il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere tempestiva e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (ex multis, Cass.,
27 febbraio 2008 n. 5191; Cass., 21 maggio 2008 n. 13079).
Nel caso di specie, alcuna contestazione rispetto al fatto sopra richiamato
è stata avanzata da parte opponente.
Inoltre, l'elemento della non contestazione della esistenza della precedente scrittura del settembre 2000, “distrutta” e sostituita con la scrittura del 13 aprile 2010, già elemento di per sé idoneo a provare il fatto, trova riscontro anche attraverso il confronto e collegamento con le ulteriori risultanze istruttorie.
Pag. 7 Invero, il teste avv. Carmela Garone, escusso all'udienza del 4 aprile
2022, pur affermando “Non ero presente al momento della rinnovazione della scrittura, come ho appena riferito le parti vennero nel mio studio in un secondo momento”, comunque specifica che “il e lo CP_1
vennero nel mio studio e mi dissero che la predetta scrittura era Pt_1 stata già rinnovata e l'importo convertito in euro”. Il teste, inoltre, specifica: “ricordo che le parti decisero che la restituzione dovesse avvenire entro due anni e dipendeva anche dall'esito di un giudizio che stavo curando nell'interesse di relativo ad un pignoramento su Pt_1
Bologna, il cui ricavato sarebbe andato in parte a ripagare la somma di cui alla scrittura”. Il teste, poi, nel confermare il capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di parte opposta, specifica: “preciso tuttavia che il versamento è avvenuto nel 2010; ricordo la circostanza perché il pignoramento a Bologna ebbe esito positivo e riuscimmo ad ottenere la somma di euro 20,000,00 circa, tuttavia ebbe Pt_1 problemi per l'incasso poiché non aveva alcun conto corrente, motivo per cui mi chiese la cortesia se la somma poteva transitare su un mio conto, cosa che poi effettivamente è avvenuta;
dopodiché ho provveduto
a liquidare la predetta somma ed ho quindi eseguito il versamento di euro 5.000,00 sul libretto del . Dopo tale avvenimento ho quindi CP_1 restituito il libretto a perché non aveva portato più CP_1 Pt_1 nulla”.
La stessa consegna e versamento di euro 5.000,00 risultano documentati dalla quietanza a firma del 3 luglio 2010, allegata alla Parte_1 produzione di parte opposta.
Ancora, la stessa parte opposta con la comunicazione del 28.03.2018 fa riferimento al prestito dell'anno 2000 e rappresenta che il bonifico di euro 5.000,00, legato alla procedura esecutiva innanzi il Tribunale di
Bologna, riguarda quel rapporto e non la scrittura dell'aprile 2010. Ad
Pag. 8 ogni modo riconosce l'esistenza di un suo debito nei confronti di
[...]
CP_1
Dall'insieme degli elementi, anche facendo ricorso alle presunzioni ed al di là del fatto non contestato sopra specificato, si ricava che la scrittura del 13 aprile 2010 è stata redatta in rinnovazione di quella del settembre
2000 con il conseguente collegamento negoziale tra le stesse. Ne deriva che è comunque dimostrato che vi è stata dazione di danaro, sia che si Con faccia riferimento all'anno 2000 (cfr. dichiarazioni testimoniali di rese all'udienza del 18 ottobre 2022), sia che si Testimone_1 faccia riferimento alla scrittura del 13 aprile 2010 che, ad ogni buon conto, risulta contenente gli elementi atti a giustificare la richiesta monitoria.
Inoltre, l'opponente ha, comunque, riconosciuto, con la missiva del
28.03.2018, l'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'opposto, seppur in misura inferiore.
Ne deriva che la dichiarazione soprarichiamata risulta avere tutte le caratteristiche del riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c..
In particolare, nella dichiarazione vi è la prova sia del rapporto che del quantum, anche se parzialmente divergente con le pretese azionate col monitorio.
In particolare, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto o è stata estinta qualsivoglia obbligazione
(ex multis, Cass., 10 dicembre 2024, n. 31818). Ed ancora, che la ricognizione del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, da
Pag. 9 cui deriva una relevatio oneri probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (ex multis, Cass., 21-09-2020, n. 19707; Cass.
25544/2018).
Nello specifico, parte opponente non ha dimostrato, né documentalmente né attraverso prova orale, né ha contestato il fatto della sostituzione della precedente scrittura con quella dell'aprile 2010.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e non provata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.11/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.506/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 14 novembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.11.539,10 oltre interessi ed accessori in favore di CP_1 dichiarandolo esecutivo;
- condanna , a pagare in favore di parte opposta le Parte_1 spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Rosa Pepe dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro il 28 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
SEZIONE CIVILE
R.G.11/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 28 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Renivaldo Lagreca ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Rosa Pepe ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.506/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 14 novembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.11.539,10 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo rimborso somma. CP_1
Pag. 2 A sostegno della opposizione eccepiva, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e conseguente improcedibilità della domanda monitoria e, nel merito, “l'inesistenza del prestito e contestazione della scrittura del 13.03.2010 con conseguente inesistenza del credito in essa riportato”.
Sottolineava che “nella scrittura del 13.04.2010, il signor Pt_1 manifestava semplicemente la volontà di richiedere un prestito di euro
15.480,00 al signor indicando le eventuali modalità di CP_1 restituzione della somma. In nessun punto della suddetta scrittura si legge che il signor abbia effettivamente ricevuto l'importo di cui Pt_1 sopra”.
Specificava, inoltre, “che la somma di euro 5.000,00, che il signor
ha versato in data 03.07.2010, per il tramite dell'Avv. Carmela Pt_1
Garone, era a titolo di acconto per la restituzione di un prestito concessogli nel 2000 dallo stesso ”. CP_1
Contestava, infine, l'importo ingiunto essendo stati applicati interessi non dovuti.
Alla luce di tanto, concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1) accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 506/2019 del 14.11.2019 e notificato in data 28.11.2019;
2) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. con condanna di controparte al risarcimento dei danni nella misura che riterrà di giustizia, per i motivi di cui in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto che, in via preliminare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per la mancata attivazione del procedimento di negoziazione
Pag. 3 assistita e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione e a tal fine evidenziava che la scrittura in base alla quale aveva agito, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, trovava origine dalla scrittura dell'anno
2000 citata dall'opponente.
Sottolineava, inoltre, l'esistenza di un riconoscimento di debito nella missiva, a firma anche dell'opponente, datata 28.03.2018.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.. Depositate le conseguenziali memorie, con la prima memoria ex art. 183, c.6, c.p.c. parte opposta specificava che la scrittura dell'anno 2000 era stata sostituita con quella del 13.04.2010 nel quale l'opponente riconosceva il credito e si definiva debitore.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale. Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va sottolineato che alcun procedimento di negoziazione assistita andava azionato nel caso di specie. In particolare, in tema di negoziazione assistita si osserva che la procedura è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per questo motivo, deve essere esperita anche se le parti non riescono a siglare un accordo, perché in caso contrario non potranno sottoporre al giudice le loro questioni. La declaratoria di improcedibilità è, però, prevista esclusivamente nei casi nei quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando è facoltativa e volontaria. Va, quindi, precisato che la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali,
Pag. 4 oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti "procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che il caso in esame, pur trattandosi di azione rivolta al recupero dei crediti, avente ad oggetto il pagamento di somme fino a 50 mila euro per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non rientra nei casi per i quali è prevista la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimenti di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo il creditore ha la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n.
132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione «inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata in quanto infondata (ex multis, Trib. Napoli, n. 2834/2023 del 16 marzo 2023).
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
Pag. 5 sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie, non risulta contestato da parte opponente l'esistenza del rapporto tra le parti, quanto la dazione della somma e l'importo eventualmente da restituire.
La scrittura privata del 13 aprile 2010, a detta dell'opponente, non contiene una espressa e univoca dichiarazione in ordine alla dazione della somma di danaro. Per parte opposta, invece, il fatto della dazione della somma indicata nella scrittura è rappresentata dalla intestazione del documento che “riporta in alto la dicitura consegna 01” (cfr. prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di parte opposta), oltre che dalle espressioni, sempre contenute nella scrittura, “debitore TO Pt_1
ed in cale “Per ricevuta TO ”.
[...] Parte_1
L'opposto ha, poi, specificato e sottolineato sin dalla costituzione in giudizio ed ancora nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., la sostituzione dell'accordo del settembre 2000, anche con la materiale distruzione del documento, con quella del 13 aprile 2010 in base alla quale ha agito con il monitorio.
A fronte di questa specifica dichiarazione, parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione, né specifica né, quanto meno, generica.
Alla luce dell'applicazione del principio di cui all'art. 115, c. 1, c.p.c., il fatto può ritenersi non contestato.
Pag. 6 In particolare, la giurisprudenza, tenendo conto dell'ultimo inciso del richiamato comma («fatti non specificamente contestati»), sottolinea che per i fatti allegati dalla controparte vale il principio relevatio ab onere probandi, così che lo stesso produce effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis, Cass., 5 marzo 2009, n. 5356).
Invero, per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione, così che il deducente viene esonerato dall'onere della prova (ex multis, Cass., n. 27596/2008 del 20 novembre 2008).
Infine, per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative. Deve, cioè, trattarsi di una contestazione specifica, il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere tempestiva e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (ex multis, Cass.,
27 febbraio 2008 n. 5191; Cass., 21 maggio 2008 n. 13079).
Nel caso di specie, alcuna contestazione rispetto al fatto sopra richiamato
è stata avanzata da parte opponente.
Inoltre, l'elemento della non contestazione della esistenza della precedente scrittura del settembre 2000, “distrutta” e sostituita con la scrittura del 13 aprile 2010, già elemento di per sé idoneo a provare il fatto, trova riscontro anche attraverso il confronto e collegamento con le ulteriori risultanze istruttorie.
Pag. 7 Invero, il teste avv. Carmela Garone, escusso all'udienza del 4 aprile
2022, pur affermando “Non ero presente al momento della rinnovazione della scrittura, come ho appena riferito le parti vennero nel mio studio in un secondo momento”, comunque specifica che “il e lo CP_1
vennero nel mio studio e mi dissero che la predetta scrittura era Pt_1 stata già rinnovata e l'importo convertito in euro”. Il teste, inoltre, specifica: “ricordo che le parti decisero che la restituzione dovesse avvenire entro due anni e dipendeva anche dall'esito di un giudizio che stavo curando nell'interesse di relativo ad un pignoramento su Pt_1
Bologna, il cui ricavato sarebbe andato in parte a ripagare la somma di cui alla scrittura”. Il teste, poi, nel confermare il capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di parte opposta, specifica: “preciso tuttavia che il versamento è avvenuto nel 2010; ricordo la circostanza perché il pignoramento a Bologna ebbe esito positivo e riuscimmo ad ottenere la somma di euro 20,000,00 circa, tuttavia ebbe Pt_1 problemi per l'incasso poiché non aveva alcun conto corrente, motivo per cui mi chiese la cortesia se la somma poteva transitare su un mio conto, cosa che poi effettivamente è avvenuta;
dopodiché ho provveduto
a liquidare la predetta somma ed ho quindi eseguito il versamento di euro 5.000,00 sul libretto del . Dopo tale avvenimento ho quindi CP_1 restituito il libretto a perché non aveva portato più CP_1 Pt_1 nulla”.
La stessa consegna e versamento di euro 5.000,00 risultano documentati dalla quietanza a firma del 3 luglio 2010, allegata alla Parte_1 produzione di parte opposta.
Ancora, la stessa parte opposta con la comunicazione del 28.03.2018 fa riferimento al prestito dell'anno 2000 e rappresenta che il bonifico di euro 5.000,00, legato alla procedura esecutiva innanzi il Tribunale di
Bologna, riguarda quel rapporto e non la scrittura dell'aprile 2010. Ad
Pag. 8 ogni modo riconosce l'esistenza di un suo debito nei confronti di
[...]
CP_1
Dall'insieme degli elementi, anche facendo ricorso alle presunzioni ed al di là del fatto non contestato sopra specificato, si ricava che la scrittura del 13 aprile 2010 è stata redatta in rinnovazione di quella del settembre
2000 con il conseguente collegamento negoziale tra le stesse. Ne deriva che è comunque dimostrato che vi è stata dazione di danaro, sia che si Con faccia riferimento all'anno 2000 (cfr. dichiarazioni testimoniali di rese all'udienza del 18 ottobre 2022), sia che si Testimone_1 faccia riferimento alla scrittura del 13 aprile 2010 che, ad ogni buon conto, risulta contenente gli elementi atti a giustificare la richiesta monitoria.
Inoltre, l'opponente ha, comunque, riconosciuto, con la missiva del
28.03.2018, l'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'opposto, seppur in misura inferiore.
Ne deriva che la dichiarazione soprarichiamata risulta avere tutte le caratteristiche del riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c..
In particolare, nella dichiarazione vi è la prova sia del rapporto che del quantum, anche se parzialmente divergente con le pretese azionate col monitorio.
In particolare, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto o è stata estinta qualsivoglia obbligazione
(ex multis, Cass., 10 dicembre 2024, n. 31818). Ed ancora, che la ricognizione del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, da
Pag. 9 cui deriva una relevatio oneri probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (ex multis, Cass., 21-09-2020, n. 19707; Cass.
25544/2018).
Nello specifico, parte opponente non ha dimostrato, né documentalmente né attraverso prova orale, né ha contestato il fatto della sostituzione della precedente scrittura con quella dell'aprile 2010.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e non provata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.11/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.506/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 14 novembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.11.539,10 oltre interessi ed accessori in favore di CP_1 dichiarandolo esecutivo;
- condanna , a pagare in favore di parte opposta le Parte_1 spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Rosa Pepe dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro il 28 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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