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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1917/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8452/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJR2200048 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente - sig. Ricorrente_1 – ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento n. TJR–22000438, per l'insufficiente pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd. Superbollo) per € 2.880,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente all'anno di imposta 2022 (scadenza 31.05.2022) in relazione al veicolo di proprietà del ricorrente tg. Targa_1 avente una potenza di 545/ KW, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma.
Parte attrice ha dedotto:
- la nullità per violazione dell'art.6 comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) relativo alla notifica atti sul domicilio digitale del cittadino;
- la nullità per errato calcolo dell'anzianità di costruzione nullità per incertezza della quantificazione dell'importo della tassa. L'Agenzia ha calcolato il superbollo 2022 come se l'auto fosse entro 5 anni (tariffa
€20/kW eccedenti). Per legge (art. 16, co. 15-ter DL 201/2011), il calcolo deve riferirsi all'anno di costruzione, non alla prima immatricolazione. Dal libretto (campo V9: 136/2014) risulta che il motore è stato omologato nel 2014, quindi la costruzione è iniziata almeno nel 2014–2016. Nel 2022 la vettura aveva più di 6 anni, quindi la tariffa corretta era €12/kW, non €20;
- la nullità per errato calcolo della vetustà dell'autovettura basato su caso analogo già trattato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e con condanna dall'A.F. al pagamento dell'indennizzo da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- che anche se la notifica non fosse digitale, sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha presentato il ricorso. L'art.
6-quater CAD non obbliga l'Agenzia delle Entrate alla notifica via PEC. In ambito tributario, la notifica telematica è facoltà ma non obbligo (art. 60-ter DPR 600/73);
- in ordine alla censura di calcolo erroneo, che Il contribuente non ha prodotto documentazione valida per provare l'anno di costruzione (necessaria attestazione della casa madre o Motorizzazione). In assenza di prova contraria, per legge (art. 63 L. 342/2000) l'anno di costruzione si presume coincidere con la prima immatricolazione (05/05/2017). Di conseguenza, nel 2022 l'auto non ha superato i 5 anni di vetustà tariffa piena 20 €/kW. Quindi essendo dovuto l'importo di 7.200 € e versati dal contribuente 4.320 €, corretta sarebbe la differenza accertata di 2.880 € (+ sanzioni 30% e interessi);
- che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguarderebbe casi diversi;
- che per “anno di costruzione” si dovrebbe intendere fine produzione, non inizio né anno della normativa;
- che per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancano sia l'elemento soggettivo (mala fede/colpa grave) sia quello oggettivo (danno concreto).
3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è passato in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.In ossequio al principio della “ragione più liquida” - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata la censura di merito di erroneo calcolo della somma dovuta a titolo di superbollo.
Al riguardo autorevole giurisprudenza tributaria ( CTR sentenza 115/2022 ) ha precisato che “… l'anzianità della vettura deve farsi decorrere dall'anno di "costruzione" e non da quello di prima immatricolazione della medesima, in quanto l'art. 16, comma 15 ter, del DL 6 dicembre 2011, convertito in Legge n.214 del 22 dicembre 211 (relativo alle modalità di calcolo della tassa "superbollo"), fissa quale termine di riduzione dell'addizionale di cui al comma 1, quello di cinque, dieci e quindici anni dalla data di "costruzione" del veicolo, riportando, quindi, la modalità interpretativa del suddetto calcolo dell'anzianità dell'autovettura che fa riferimento al primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione della stessa e non a quello di prima immatricolazione, normalmente successivo al primo”.
Posto che ai sensi dell'art. 16, c. 15-ter, d.l. 201/2011 le soglie di 5, 10, 15 anni si calcolano dalla data di costruzione, non da quella di immatricolazione, e nella fattispecie il motore è stato omologato nel 2014, e la vettura nel 2022 aveva più di 6 anni, si reputa che la tariffa corretta – come indicato dal ricorrente - era
€ 12/kW, non €20.
L'atto di accertamento dovrà, quindi, essere rimodulato, dovendosi procedere ad un ricalcolo della addizionale dovuta e delle somme da versarsi a titolo di sanzioni e interessi.
2.La particolare complessità della presente controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
GI Di ED
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8452/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJR2200048 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente - sig. Ricorrente_1 – ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento n. TJR–22000438, per l'insufficiente pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (cd. Superbollo) per € 2.880,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente all'anno di imposta 2022 (scadenza 31.05.2022) in relazione al veicolo di proprietà del ricorrente tg. Targa_1 avente una potenza di 545/ KW, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma.
Parte attrice ha dedotto:
- la nullità per violazione dell'art.6 comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) relativo alla notifica atti sul domicilio digitale del cittadino;
- la nullità per errato calcolo dell'anzianità di costruzione nullità per incertezza della quantificazione dell'importo della tassa. L'Agenzia ha calcolato il superbollo 2022 come se l'auto fosse entro 5 anni (tariffa
€20/kW eccedenti). Per legge (art. 16, co. 15-ter DL 201/2011), il calcolo deve riferirsi all'anno di costruzione, non alla prima immatricolazione. Dal libretto (campo V9: 136/2014) risulta che il motore è stato omologato nel 2014, quindi la costruzione è iniziata almeno nel 2014–2016. Nel 2022 la vettura aveva più di 6 anni, quindi la tariffa corretta era €12/kW, non €20;
- la nullità per errato calcolo della vetustà dell'autovettura basato su caso analogo già trattato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e con condanna dall'A.F. al pagamento dell'indennizzo da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- che anche se la notifica non fosse digitale, sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha presentato il ricorso. L'art.
6-quater CAD non obbliga l'Agenzia delle Entrate alla notifica via PEC. In ambito tributario, la notifica telematica è facoltà ma non obbligo (art. 60-ter DPR 600/73);
- in ordine alla censura di calcolo erroneo, che Il contribuente non ha prodotto documentazione valida per provare l'anno di costruzione (necessaria attestazione della casa madre o Motorizzazione). In assenza di prova contraria, per legge (art. 63 L. 342/2000) l'anno di costruzione si presume coincidere con la prima immatricolazione (05/05/2017). Di conseguenza, nel 2022 l'auto non ha superato i 5 anni di vetustà tariffa piena 20 €/kW. Quindi essendo dovuto l'importo di 7.200 € e versati dal contribuente 4.320 €, corretta sarebbe la differenza accertata di 2.880 € (+ sanzioni 30% e interessi);
- che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguarderebbe casi diversi;
- che per “anno di costruzione” si dovrebbe intendere fine produzione, non inizio né anno della normativa;
- che per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancano sia l'elemento soggettivo (mala fede/colpa grave) sia quello oggettivo (danno concreto).
3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è passato in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.In ossequio al principio della “ragione più liquida” - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata la censura di merito di erroneo calcolo della somma dovuta a titolo di superbollo.
Al riguardo autorevole giurisprudenza tributaria ( CTR sentenza 115/2022 ) ha precisato che “… l'anzianità della vettura deve farsi decorrere dall'anno di "costruzione" e non da quello di prima immatricolazione della medesima, in quanto l'art. 16, comma 15 ter, del DL 6 dicembre 2011, convertito in Legge n.214 del 22 dicembre 211 (relativo alle modalità di calcolo della tassa "superbollo"), fissa quale termine di riduzione dell'addizionale di cui al comma 1, quello di cinque, dieci e quindici anni dalla data di "costruzione" del veicolo, riportando, quindi, la modalità interpretativa del suddetto calcolo dell'anzianità dell'autovettura che fa riferimento al primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione della stessa e non a quello di prima immatricolazione, normalmente successivo al primo”.
Posto che ai sensi dell'art. 16, c. 15-ter, d.l. 201/2011 le soglie di 5, 10, 15 anni si calcolano dalla data di costruzione, non da quella di immatricolazione, e nella fattispecie il motore è stato omologato nel 2014, e la vettura nel 2022 aveva più di 6 anni, si reputa che la tariffa corretta – come indicato dal ricorrente - era
€ 12/kW, non €20.
L'atto di accertamento dovrà, quindi, essere rimodulato, dovendosi procedere ad un ricalcolo della addizionale dovuta e delle somme da versarsi a titolo di sanzioni e interessi.
2.La particolare complessità della presente controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
GI Di ED