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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine fissato fino alle ore 9,00 del 3 aprile 2025, nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 R.G.A.C., di opposizione al d.i. n. 242 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, promossa da (C.F.: ) in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri ed elettivamente domiciliato al domicilio digitale pec: Email_1 attore, contro (C.F. e p.iva: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Lamezia Terme, piazza 5 Dicembre, n. 1 presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0968433333
o al seguente indirizzo pec Email_2 convenuta, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 2 aprile 2025. Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 8 ottobre 2024, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.893,65 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, oltre successivi interessi anatocistici maturandi sino al soddisfo, oltre l'indennizzo asseritamente dovuto ex art. 6 citato D.lgs. 231/2002, derivanti dal ritardato pagamento della UR , emessa in data 10 Pt_2 febbraio 2023, integralmente liquidata quanto alla sorte capitale (pari ad euro 187.110,00 compresa IVA) in data 18 dicembre 2023 e certificata dall'Ente Comunale mediante la procedura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. L'attore ha eccepito che: il contratto d'appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2023 tra la società cedente ed il , all'art. 8 (rubricato Pagamento della Rata di Saldo), Parte_1 prevedeva che “il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo […]”; il certificato di collaudo, nella fattispecie, era stato emesso dal in data 29 dicembre Parte_1
2023, ovvero 9 mesi dopo l'emissione, da parte della società cedente, della UR n. 1/PA del 10 febbraio 2023 sottesa al decreto opposto;
il pagamento delle sorte capitale portata dalla medesima fattura, era stato effettuato con Mandato di Pagamento n. 1770 del 18 dicembre 2023. Il Comune opponente ha, pertanto, dedotto che nel caso in esame, nessun interesse di mora poteva mai maturare rispetto ad una fattura (quella oggetto di cessione) che, per espressa previsione contrattuale non poteva essere emessa se non dopo il decorso di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo, rilasciato in data 29 dicembre 2023. È stata, pertanto, eccepita l'inapplicabilità dei termini di pagamento di cui all'art. 4 c. 2 e 3 del d. Lgs. 231/2002 per deroga ex art. 4 c. 4, lgs. 231/2002, nonché l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.. Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di risposta depositata in data 27 dicembre 2024, si è costituita chiedendo la conferma della condanna del Controparte_1 Pt_1 opponente al pagamento in suo favore delle somme ingiunte con rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 14 marzo 2025, il giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. In primo luogo, occorre precisare che avendo rinviato la causa per la discussione ordinando che la stessa discussione avvenisse a trattazione scritta, con termine per il deposito di note conclusive, non appare necessario rimettere la causa in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Ciò posto, l'opposizione appare fondata. L'attore ha eccepito che: il contratto d'appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2023 tra la società cedente ed il all'art. 8 (rubricato Parte_1
Pagamento della Rata di Saldo), prevedeva che “il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo […]”; il certificato di collaudo, nella fattispecie, era stato emesso dal Comune di in data 29 dicembre 2023, ovvero 9 mesi dopo l'emissione, da parte Pt_1 della società cedente, della UR n. 1/PA del 10 febbraio 2023 sottesa al decreto opposto;
il pagamento delle sorte capitale portata dalla medesima fattura, era stato effettuato con Mandato di Pagamento n. 1770 del 18 dicembre 2023, prima ancora dell'emissione del certificato di collaudo e, dunque, prima che potesse maturare un qualche ritardo nel pagamento. Il Comune opponente ha, pertanto, dedotto che nel caso in esame, nessun interesse di mora poteva mai maturare rispetto ad una fattura (quella oggetto di cessione) che, per espressa previsione contrattuale non poteva essere emessa se non dopo il decorso di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo, rilasciato in data 29 dicembre 2023. L'eccezione appare fondata. È pacifico perché non oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il certificato di collaudo è stato emesso in data 29 dicembre 2023 e che il mandato di pagamento della rata saldo è del 18 dicembre 2023, precedente, dunque, all'emissione dello stesso certificato di collaudo. Pertanto, nella specie, non potevano decorrere gli interessi di mora contabilizzati nella fattura oggetto di cessione. Invero, la decorrenza automatica degli interessi moratori è applicabile salvo diverso accordo tra le parti che, nella specie, deriva dalla clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto del 23 gennaio 2023, intercorso tra la società cedente ed il Pt_1
In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 231/2002, nelle transazioni commerciali, le parti possono pattuire termini per il pagamento superiori rispetto a quelli legali indicata dalla medesima norma. Nella specie, nel contratto del 23 gennaio 2023, era stato previsto un termine di pagamento di 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo avvenuta in data 29 dicembre 2023. Pertanto, tenuto conto che il pagamento del saldo è avvenuto con mandato del 18 dicembre 2023 (all. 4 del fascicolo dell'opponente), non poteva decorrere alcun interesse di mora né potevano scaturire le altre conseguenze sanzionatorie conteggiate dall'opposta a titolo di ritardato pagamento del saldo. Non rileva neanche l'eventuale certificazione del credito. In particolare, si precisa che: il certificato emesso dal Comune di ai Pt_1 sensi dell'art. 37 d.l. n. 66/2014, riferito all'importo di cui alla fattura ceduta fa, invero, esclusivo riferimento alla sorte capitale correttamente liquidata dall'Ente alla Banco opposta e non anche agli eventuali interessi di mora;
il credito pecuniario vantato verso una Pubblica Amministrazione non è né liquido né esigibile – e, quindi, risulta improduttivo di interessi – sino a che la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa. Infatti, secondo la disciplina sulla contabilità pubblica (art. 270 R.D. 827/1924), i crediti sono inesigibili e illiquidi prima dell'emissione del mandato di pagamento che, nel caso di specie, è stato emesso in data 18 dicembre 2023 (Cfr., in questo senso, Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023 n. 118). In ogni caso, la certificazione del credito ha la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.) operano su due piani diversi: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili (in questi termini, v. Trib. Palermo nn. 2943/2020 e 3017/2020). Alla luce di quanto esposto, ritenuta l'infondatezza della domanda dell'opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione di attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1082/2024 R.G.A.C., di opposizione al d.i. n. 242 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda di
[...]
CP_1
- condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre
[...] al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Patti, 4 aprile 2025 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
o al seguente indirizzo pec Email_2 convenuta, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 2 aprile 2025. Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 8 ottobre 2024, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.893,65 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, oltre successivi interessi anatocistici maturandi sino al soddisfo, oltre l'indennizzo asseritamente dovuto ex art. 6 citato D.lgs. 231/2002, derivanti dal ritardato pagamento della UR , emessa in data 10 Pt_2 febbraio 2023, integralmente liquidata quanto alla sorte capitale (pari ad euro 187.110,00 compresa IVA) in data 18 dicembre 2023 e certificata dall'Ente Comunale mediante la procedura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. L'attore ha eccepito che: il contratto d'appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2023 tra la società cedente ed il , all'art. 8 (rubricato Pagamento della Rata di Saldo), Parte_1 prevedeva che “il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo […]”; il certificato di collaudo, nella fattispecie, era stato emesso dal in data 29 dicembre Parte_1
2023, ovvero 9 mesi dopo l'emissione, da parte della società cedente, della UR n. 1/PA del 10 febbraio 2023 sottesa al decreto opposto;
il pagamento delle sorte capitale portata dalla medesima fattura, era stato effettuato con Mandato di Pagamento n. 1770 del 18 dicembre 2023. Il Comune opponente ha, pertanto, dedotto che nel caso in esame, nessun interesse di mora poteva mai maturare rispetto ad una fattura (quella oggetto di cessione) che, per espressa previsione contrattuale non poteva essere emessa se non dopo il decorso di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo, rilasciato in data 29 dicembre 2023. È stata, pertanto, eccepita l'inapplicabilità dei termini di pagamento di cui all'art. 4 c. 2 e 3 del d. Lgs. 231/2002 per deroga ex art. 4 c. 4, lgs. 231/2002, nonché l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.. Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di risposta depositata in data 27 dicembre 2024, si è costituita chiedendo la conferma della condanna del Controparte_1 Pt_1 opponente al pagamento in suo favore delle somme ingiunte con rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 14 marzo 2025, il giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. In primo luogo, occorre precisare che avendo rinviato la causa per la discussione ordinando che la stessa discussione avvenisse a trattazione scritta, con termine per il deposito di note conclusive, non appare necessario rimettere la causa in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Ciò posto, l'opposizione appare fondata. L'attore ha eccepito che: il contratto d'appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2023 tra la società cedente ed il all'art. 8 (rubricato Parte_1
Pagamento della Rata di Saldo), prevedeva che “il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo […]”; il certificato di collaudo, nella fattispecie, era stato emesso dal Comune di in data 29 dicembre 2023, ovvero 9 mesi dopo l'emissione, da parte Pt_1 della società cedente, della UR n. 1/PA del 10 febbraio 2023 sottesa al decreto opposto;
il pagamento delle sorte capitale portata dalla medesima fattura, era stato effettuato con Mandato di Pagamento n. 1770 del 18 dicembre 2023, prima ancora dell'emissione del certificato di collaudo e, dunque, prima che potesse maturare un qualche ritardo nel pagamento. Il Comune opponente ha, pertanto, dedotto che nel caso in esame, nessun interesse di mora poteva mai maturare rispetto ad una fattura (quella oggetto di cessione) che, per espressa previsione contrattuale non poteva essere emessa se non dopo il decorso di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo, rilasciato in data 29 dicembre 2023. L'eccezione appare fondata. È pacifico perché non oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il certificato di collaudo è stato emesso in data 29 dicembre 2023 e che il mandato di pagamento della rata saldo è del 18 dicembre 2023, precedente, dunque, all'emissione dello stesso certificato di collaudo. Pertanto, nella specie, non potevano decorrere gli interessi di mora contabilizzati nella fattura oggetto di cessione. Invero, la decorrenza automatica degli interessi moratori è applicabile salvo diverso accordo tra le parti che, nella specie, deriva dalla clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto del 23 gennaio 2023, intercorso tra la società cedente ed il Pt_1
In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 231/2002, nelle transazioni commerciali, le parti possono pattuire termini per il pagamento superiori rispetto a quelli legali indicata dalla medesima norma. Nella specie, nel contratto del 23 gennaio 2023, era stato previsto un termine di pagamento di 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo avvenuta in data 29 dicembre 2023. Pertanto, tenuto conto che il pagamento del saldo è avvenuto con mandato del 18 dicembre 2023 (all. 4 del fascicolo dell'opponente), non poteva decorrere alcun interesse di mora né potevano scaturire le altre conseguenze sanzionatorie conteggiate dall'opposta a titolo di ritardato pagamento del saldo. Non rileva neanche l'eventuale certificazione del credito. In particolare, si precisa che: il certificato emesso dal Comune di ai Pt_1 sensi dell'art. 37 d.l. n. 66/2014, riferito all'importo di cui alla fattura ceduta fa, invero, esclusivo riferimento alla sorte capitale correttamente liquidata dall'Ente alla Banco opposta e non anche agli eventuali interessi di mora;
il credito pecuniario vantato verso una Pubblica Amministrazione non è né liquido né esigibile – e, quindi, risulta improduttivo di interessi – sino a che la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa. Infatti, secondo la disciplina sulla contabilità pubblica (art. 270 R.D. 827/1924), i crediti sono inesigibili e illiquidi prima dell'emissione del mandato di pagamento che, nel caso di specie, è stato emesso in data 18 dicembre 2023 (Cfr., in questo senso, Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023 n. 118). In ogni caso, la certificazione del credito ha la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.) operano su due piani diversi: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili (in questi termini, v. Trib. Palermo nn. 2943/2020 e 3017/2020). Alla luce di quanto esposto, ritenuta l'infondatezza della domanda dell'opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione di attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1082/2024 R.G.A.C., di opposizione al d.i. n. 242 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda di
[...]
CP_1
- condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre
[...] al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Patti, 4 aprile 2025 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)