Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.910/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Delia Cernigliaro.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Walter Gulotta. CP_1
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 9.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato l'11.05.2021 titolare della prestazione Parte_2 assistenziale n.04914604 categoria AS, ha agito dinanzi al G.L del Tribunale di Palermo impugnando la nota del 13.4.2021, con la quale l' gli aveva chiesto la Pt_1 Pt_1 restituzione dell'importo di euro 7.730,82 indebitamente erogato dall'1.01.2011 al 31.05.2021 per avere egli riscosso sia “rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”, sia “la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso dichiarava non dovuta da parte del ricorrente la somma di euro 7.730,82, all'esito di un percorso motivazionale così ripreso nei suoi passaggi essenziali:
- “nel caso in esame, la prestazione cui accede è la pensione sociale e la L. n.88 del 1989, art.52, comma 1, esplicitamente assoggetta alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n.153, art.26”;
- “Conseguentemente, stante la diversità tra la vecchia pensione sociale e l'assegno sociale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 2/07/2021, n. 18820), si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 13 della L. 412/91, quale disposizione d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. 88/1989, in quanto norma di carattere speciale afferente le prestazioni pensionistiche tra cui, come sopra precisato, è espressamente ricompresa la pensione sociale”.
- “Invero, il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021,
n.13918; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n.15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n.3802) ha reiteratamente puntualizzato che «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n.412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno Pt_1 successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la Pt_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso»” e che « Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto
l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di Pt_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico»;
- “Ovviamente, com'è ben noto, il termine annuale decorreva dalla data in cui l'Istituto poteva conoscere il contenuto della dichiarazione dei redditi del ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono”;
- “E' di palmare evidenza che l'unica comunicazione dell'ente previdenziale è quella del 13.04.2021 e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello l con ricorso depositato Pt_1 il 9.8.2022, lamentando che, per consolidata giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto è a suo esclusivo carico.
Onere probatorio, a detta dell' , inosservato dal il quale, nel ricorso Pt_1 CP_1 introduttivo del giudizio di prime cure, si è limitato alla generica affermazione dell'insussistenza dell'avverso diritto ad agire in ripetizione, contestualmente richiamando il principio della “irrepetibilità anteriore alla comunicazione dell'indebito”.
Censura poi l'appellante la scelta del giudicante di ritenere, in ragione di un'erronea applicazione dell'art.13 L.412/91, l'Istituto decaduto dall'azione di recupero dell'indebito per l'intempestività della richiesta di pagamento a fronte di una situazione patrimoniale dell'accipiens agevolmente verificabile attraverso un esame delle dichiarazioni dei redditi annualmente presentate.
Deduce, invece, l' l'assenza di prova, ancora una volta ricadente sul beneficiario, Pt_1 dell'avvenuta tempestiva comunicazione da parte di quest'ultimo della propria dichiarazione dei redditi (e di quella della di lui coniuge) all'Agenzia delle Entrate.
Rileva ancora l'inoperativa nella vicenda del principio dell'affidamento sia “perché la misura dell'assegno è nel tempo variabile in funzione della misura dei redditi effettivamente percepiti”, sia “perché anche l'affidamento avrebbe dovuto essere comprovato allegando la regolare e corretta autocertificazione dei redditi propri e del coniuge” ovvero “la tempestiva dichiarazione dei redditi e la conoscibilità degli stessi da parte dell' ”, sia perché è configurabile “un atteggiamento latu sensu doloso” nella Pt_1 sistematica inosservanza agli obblighi di comunicazione prescritti dalle specifiche norme di legge.
Argomenta, infine, in ragione dell'eventuale applicazione dell'art.13, comma 2, L.412/1991 (a detta del quale l' “procede annualmente alla verifica delle Pt_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), la tempestività della richiesta (del 13.04.2021) di ripetizione quantomeno per gli anni dal 2018 al 2021.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 2.01.2025 chiedendo la CP_1 conferma della sentenza, ribadendo la tardività dell'avversa azione di recupero, evidenziando la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento, rilevando l'assenza di prova (ricadente sull'Ente erogatore) della sussistenza di un comportamento doloso del ricorrente, ed eccependo l'inosservanza da parte dell' della sequenza Pt_1 procedimentale prevista dall'art.13 comma 6 D.L. n.78/2010 non avendo l'Istituto sospeso il pagamento della prestazione o dimostrato di aver comunicato al pensionato l'omissione della trasmissione dei redditi così da consentirgli di adempiervi nei termini di legge .
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 9.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato nei limiti di cui in seguito.
Occorre, preliminarmente, dare (e prendere) atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato
o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di Pt_1 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' Pt_1 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art. 13 della legge n.412/91.
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del
1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto Pt_1 differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non Pt_1 soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atto del 13.04.2021, la declaratoria di tardività della richiesta di restituzione dell'indebito – originata dall'esame da parte dell' dei redditi del beneficiario Controparte_2
– avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale negli anni dal 2011 al 2018, mentre è legittima l'istanza dell' con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, Pt_1 per essersi l'Istituto attivato nel termine ex art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, destinato a scadere, rispettivamente il 31.07.2021, il 31.07.2022 e il 31.07.2023).
Va, infatti, osservato che, i redditi del 2019 erano conoscibili dall' nel 2020 e Pt_1
l'azione di recupero andava promossa entro il 31 luglio 2021 circostanza questa avvenuta e documentalmente provata dalla nota del 13 aprile 2021; va da sé che Pt_1 deve ritenersi tempestiva l'azione dell relativamente agli anni 2020 e 2021. Pt_1
Il parziale accoglimento dell'appello e l'esito complessivo della lite inducono a compensare fra le parti le spese del doppio grado nella misura di un terzo, con condanna dell' a rifondere a controparte la residua quota, liquidata come in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2121/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 20 giugno 2022, dichiara la sussistenza del diritto dell alla ripetizione delle somme corrisposte Pt_1 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2021, sulla pensione categoria AS
n.04914604 corrisposta a . CP_1
Compensa nella misura di 1/3 (un terzo) le spese doppio grado e condanna l al Pt_1 pagamento in favore di della residua quota, che liquida, per il primo CP_1 grado, in 670,00 e per il presente grado in euro 750,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Conferma nel resto la predetta sentenza.
Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo