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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6629/ 2022
TRA
nata a [...] Parte_1
a e difesa dall'avv. LAURETTA
ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 80040 TRECASE ITALIA Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 dall' avv.to PETRILLO CONCETTA con il quale elettivamente domicilia in VIA NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO 80131 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente, premesso che a seguito del contagio da COVID 19 ed al successivo decesso del de cuius, l' non aveva concesso né l'assegno CP_1 funerario, né una pensione ai superstiti, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell'Istituto al pagamento delle prestazioni in esame, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
1 Fissata la comparizione delle parti l' nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare risultano descritti: l'attività svolta, le ragioni di esposizione al contagio ed il nesso di causalità fra il contagio e l' exitus. Ancora in via pregiudiziale, non appare poter essere ostativa all'accoglimento del ricorso, l'omissione della denuncia dell'infortunio in sede amministrativa da parte del de cuius, per ragioni logiche prima che giuridiche, né da parte dell'EN (la cui inadempienza non può evidentemente pregiudicare dei terzi). Innanzitutto appare opportuno premettere che la natura gratuita del rapporto non osta al riconoscimento della copertura assicurativa. Al riguardo dal contratto versato in atti si evince chiaramente che si tratta di un rapporto di collaborazione, non autonomo. Dal carattere di collaborazione del rapporto ( e non quindi, si sottolinea, di lavoro autonomo), a parere del presente giudice e pur riconoscendosi la controversia della questione che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, discende il diritto alla copertura assicurativa. Infatti, la normativa secondaria e le disposizioni contrattuali sono pur sempre soggette alla normativa vigente ed ai principi dalla stessa desumibili. Al riguardo, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che garantisce la copertura assicurativa dell' , e del principio di ragionevolezza, CP_1 non apparirebbe appunto, ragionevole, ritenere che un soggetto che esplica gratuitamente una prestazione lavorativa possa risultare, in concreto, non coperto in modo idoneo dal punto di vista assicurativo. Al riguardo non è stato nemmeno (non solo provato) ma nemmeno allegato che il de cuius abbia ricevuto, in concreto, appunto un'idonea copertura assicurativa. Il lavoratore doveva quindi ritenersi assoggettato all'assicurazione
. Innanzitutto, si deve rilevare che l' esposizione al rischio di CP_1 contagio emerge dall'istruttoria espletata (cfr. la deposizione di e nell'udienza del 18/10/2023). Inoltre Tes_1 Tes_2 dalla prova testimoniale è emersa in modo univoco la presenza sul luogo di lavoro. Il rapporto, inoltre, risulta iniziato in virtù di un contratto di collaborazione gratuita, previsto dalla normativa vigente. Al riguardo vista la natura del rapporto e la successiva assenza in
2 conseguenza della malattia, non appare decisiva la mancanza di ulteriori attestazioni formali della presenza.
In particolare è emerso che il lavoro comportava il contatto con il pubblico e che prima è risultato positivo al COVID un soggetto dell'ufficio e poi, successivamente, il de cuius. Il fatto che dei soggetti che erano impiegati nell'ufficio siano risultati contagiati, porta elementi nel senso di ritenere le misure di protezione non sufficienti a prevenire il contagio (che quindi può ritenersi avvenuto in ufficio). Inoltre, dalla prova testimoniale (cfr. la deposizione di nell'udienza del 21/02/2024), emerge che la positività al Tes_3
COVID dei familiari del de cuius è risultata in un momento successivo di quella del predetto de cuius, tali dichiarazioni trovano un riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente. Orbene seppur, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con cautela, anche in considerazione dei vari rapporti che i testi hanno o hanno avuto con le parti (di parentela e di lavoro), la stessa appare nel complesso attendibile. Infatti, fra l'altro, i testi hanno reso dichiarazioni in linea di massima concordanti e che trovano dei riscontri nella documentazione depositata.
Infine il verificarsi di un contagio causalmente ricollegabile all'attività lavorativa, emerge non solo dall'istruttoria testimoniale espletata (cfr. le deposizioni di cui sopra) ma dalla CTU espletata. Preliminarmente, questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati, sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. La stessa appare, inoltre, conforme all'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile un giudizio di tipo probabilistico in relazione al nesso di causalità . In particolare il CTU ha evidenziato che si può ragionevolmente ritenere probabile che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro.. Il CTU, infine, a conclusione delle indagini effettuate, accerta che la morte del de cuius è stata causata dal c. d. COVID 19. Nel merito, il verificarsi di un contagio, assimilabile ad un infortunio sul lavoro, causalmente ricollegabile all'attività prestata, emerge non solo dalla CTU espletata, ma anche dalla documentazione prodotta che ne conferma le conclusioni La predetta CTU infatti, si ripete, ha chiaramente affermato la sussistenza del nesso di causalità fra il contagio e la morte, saldandosi, come accennato, con la documentazione versata in atti. Sono quindi dovute: 1) la rendita ai superstiti da attribuire solo al coniuge, 2) l'assegno funerario.
3 In relazione a queste prestazioni fra l'altro, i requisiti previsti, ed in particolare la sussistenza di un rapporto di coniugio, una volta accertato il nesso di causalità del decesso con il contagio , emergono dai documenti versati in atti. La decorrenza di quest'ultima prestazione dovrà individuarsi dal giorno successivo al decesso in base al disposto del DPR 1124/1965 il quale all'art. 105 recita:” Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85. Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte. In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente”. (cfr. anche Cass. 8249/2011:” In tema di rendite da infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 105, comma 2,
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — per la quale le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte — è previsione di carattere speciale, che come tale deroga al principio di carattere generale della decorrenza delle prestazioni previdenziali dalla proposizione della relativa domanda;
né rileva che il termine di prescrizione decorra dal momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto e consenta la valida proposizione della domanda oltre i termini previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, poiché la disciplina della prescrizione non incide sulla decorrenza della prestazione.”). Dovrà altresì riconoscersi l'assegno funerario per le motivazioni sopra esposte. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Ovviamente la predetta liquidazione dovrà tenere conto anche dell'eventuale versamento di prestazioni incompatibili.
Le spese delle CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t.. La novità e controversia di alcune problematiche relative alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento al ri e dell'assegno funerario oltre accessori come per legge dal 05/03/2021; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento al ricorrente della rendita ai superstiti, dal 05/03/2021, oltre accessori di legge;
a) compensa le spese di lite;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 23/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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