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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10434 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 41915/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 16 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 20 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41915/2024 R.G.A.C., promossa
DA
- Avv.ti C. Palma e P. De Vincenti Parte_1 ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. R. Ciamarra
[...] resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, già dipendente della resistente, ha chiesto la condanna la società resistente al pagamento a titolo CP_3 di compensi per lavoro straordinario in proprio favore della somma indicata in ricorso, oltre accessori e spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In atti consta una transazione giudiziale intercorsa tra le parti in data 8 marzo
2023 (all. 5 alla memoria) con la quale è stato definito un giudizio incardinato in data 8 gennaio 2021, cioè dopo l'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, cessato in data 25 marzo 2020. Sebbene l'oggetto di quel giudizio fosse diverso da quello incardinato col ricorso introduttivo del presente giudizio, i diritti ivi vantati derivavano dallo stesso rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ciò premesso, in tale transazione giudiziale si legge testualmente, all'art. 2:
“Allo scopo di eliminare l'alea del giudizio e nell'ottica della bonaria definizione del contenzioso le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono definire transattivamente ogni questione intercorsa tra la ed il Sig. ; e CP_2 Parte_1 all'art. 7: “Avvenuto il pagamento della somma indicata, null'altro sarà dovuto da una parte all'altra”.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 1965 c. c., che la transazione sottoscritta dalle parti concerna l'intero rapporto lavorativo intercorso tra le parti e non solo quello oggetto di quel giudizio, così dovendosi interpretare la frase “le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono definire transattivamente ogni questione intercorsa tra la ed il Sig. , anche alla luce del fatto CP_2 Parte_1 che quando venne incardinato il giudizio culminato in quella transazione il rapporto di lavoro tra le parti era già terminato, e dunque la società resistente, sottoscrivendo quell'accordo transattivo, certamente fece affidamento sul fatto che nessun'altra controversia avente ad oggetto quel rapporto di lavoro sarebbe stata incardinata.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 16 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 20 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41915/2024 R.G.A.C., promossa
DA
- Avv.ti C. Palma e P. De Vincenti Parte_1 ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. R. Ciamarra
[...] resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, già dipendente della resistente, ha chiesto la condanna la società resistente al pagamento a titolo CP_3 di compensi per lavoro straordinario in proprio favore della somma indicata in ricorso, oltre accessori e spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In atti consta una transazione giudiziale intercorsa tra le parti in data 8 marzo
2023 (all. 5 alla memoria) con la quale è stato definito un giudizio incardinato in data 8 gennaio 2021, cioè dopo l'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, cessato in data 25 marzo 2020. Sebbene l'oggetto di quel giudizio fosse diverso da quello incardinato col ricorso introduttivo del presente giudizio, i diritti ivi vantati derivavano dallo stesso rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ciò premesso, in tale transazione giudiziale si legge testualmente, all'art. 2:
“Allo scopo di eliminare l'alea del giudizio e nell'ottica della bonaria definizione del contenzioso le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono definire transattivamente ogni questione intercorsa tra la ed il Sig. ; e CP_2 Parte_1 all'art. 7: “Avvenuto il pagamento della somma indicata, null'altro sarà dovuto da una parte all'altra”.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 1965 c. c., che la transazione sottoscritta dalle parti concerna l'intero rapporto lavorativo intercorso tra le parti e non solo quello oggetto di quel giudizio, così dovendosi interpretare la frase “le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono definire transattivamente ogni questione intercorsa tra la ed il Sig. , anche alla luce del fatto CP_2 Parte_1 che quando venne incardinato il giudizio culminato in quella transazione il rapporto di lavoro tra le parti era già terminato, e dunque la società resistente, sottoscrivendo quell'accordo transattivo, certamente fece affidamento sul fatto che nessun'altra controversia avente ad oggetto quel rapporto di lavoro sarebbe stata incardinata.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE