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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 101 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ottavia Murro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Potenza alla via Pretoria n. 23, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta Determina Dirigenziale n. 09 del 28/01/2019 e procura speciale, dall'avv. Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune in P.zza Giacomo Matteotti;
CONVENUTO
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro
n. 102, presso e nello studio dell'avv. Luca Di Mase, che la rappresentata e difende unitamente all'avv. Stefania Marinelli, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 21/12/2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, il e la ditta Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, liquidandoli nella somma di € 17.573,50 … o in altra diversa somma ritenuta di giustizia … con vittoria di spese e compensi di causa”.
In particolare, l'istante esponeva che il giorno 03/09/2016 alle ore 10,00 circa, in Potenza nel percorrere via Giordano Bruno, giunta in prossimità della Sala Parrocchiale della
Chiesa di San Michele, inciampava a causa di un avvallamento del marciapiede e rovinava a terra. L'attrice veniva soccorsa da alcune persone presenti sul posto, tra cui dell'impresa che stava eseguendo lavori di Controparte_3 Controparte_2 rifacimento del tratto stradale, infatti, afferma l'attrice che in prossimità del luogo della caduta, ma sul lato opposto della strada, vi erano operai che eseguivano lavori di scavo e smantellamento dei marciapiedi e della strada di via Giordano Bruno.
L'attrice veniva soccorsa dal marito che allertato è intervenuto sul posto per accompagnarla al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo ove le veniva diagnosticata una frattura della metafisi distale del radio sinistro. Con raccomandata a/r del
08/09/2016 l'attrice denunciava il sinistro sia al che alla Controparte_1
ai quali chiedeva il risarcimento del danno. In assenza di Controparte_2
ristoro e ritendo la responsabilità dei convenuti, adiva il Tribunale per sentirne la loro condanna al risarcimento danni.
2) La si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 26/03/2019, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva, nel merito, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità a carico della per non aver Controparte_2 avuto la custodia dell'area nel momento in cui è avvenuto il sinistro, in ogni caso, accertare l'infondatezza di ogni domanda con rigetto delle stesse, in subordine, ex art. 1227 c.c. ridurre qualsiasi eventuale risarcimento dovesse riconoscersi, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
A sostegno deduceva che la non era l'affidatario dei lavori ma Controparte_2 solo l'esecutore, quindi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, mancando in capo alla convenuta l'obbligo di custodia, inoltre, affermava l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo all'attrice per non aver prestato sufficiente attenzione nel percorrere il marciapiede.
3) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP_1
chiedendo all'adito Tribunale di rigettare la domanda proposta dall'attrice per
[...] infondatezza, stante la sua esclusiva responsabilità nella determinazione dell'occorso. Deduceva il la genericità dell'atto di citazione dal quale non è dato capire se il CP_1
danno fosse imputabile ad un difetto strutturale del marciapiede ovvero ai lavori in corso. Evidenziava l'assenza di nesso tra la cosa in custodia ed il danno in quanto l'occorso si verificava alle ore 10,00, di un giorno di settembre e la sconnessione del cordolo era visibile e non occulta.
***
Espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 25/10/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 03/09/2016, verso le ore 10.00 circa in Potenza, stava Parte_1
percorrendo via Giordano Bruno ed a causa di un avvallamento del marciapiede rovinava a terra. L'attrice non offre ulteriori particolari nemmeno se il marciapiede fosse stato già interessato dai lavori che erano in corso in detta strada.
4.1) I testi escussi in corso di causa riferivano quanto in appresso viene riportato.
All'udienza del 25/09/2020, la EL dell'attrice riferiva Parte_2 che la mattina dell'incidente si trovava all'interno dell'ufficio parrocchiale ed apprese della caduta della EL da una signora che verso le ore 10,00 era entrata nell'ufficio per chiamarla, inoltre, ricordava “che vi era del materiale edile sul marciapiede opposto
a quello dove si trovava mia EL … vi era una piccola macchina da scavo sempre sul lato opposto … il marciapiede … era percorribile e quindi utilizzato regolarmente dai pedoni … quando sono uscita per soccorrere mia EL non vi erano strisce di plastica che delimitassero l'area del marciapiede ove mia EL è caduta … preciso che il marciapiede indicatomi da mia EL quale luogo della caduta era rovinato da tempo in corrispondenza della tappezzeria … preciso che il marciapiede è rovinato nella parte del cordolo …”.
Quindi, la teste non ha assistito alla caduta ed ha evidenziato che il marciapiede non era interessato dai lavori, presenti sul lato opposto della strada e che era rovinato il cordolo e non il marciapiede.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste Ing. , dipendente del Testimone_1
il quale riferiva che i lavori di riqualificazione urbana che Controparte_1 interessavano i vicoli del centro storico erano stati affidati al ed Controparte_4
eseguiti dalla consociata Inoltre, dichiarava che il traffico Controparte_2 pedonale era consentito per garantire l'accesso ai residenti ed alle attività commerciali, mentre il traffico carrabile era chiuso a tratti.
Nulla riferisce sulla dinamica dell'incidente occorso all'attrice.
All'udienza del 28/10/2022 veniva escusso il teste , marito Testimone_2 dell'attrice che non presente all'atto della caduta, ma intervenuto solo successivamente, accompagnava la moglie in Ospedale;
lo stesso riferiva di essere ritornato sul luogo della caduta e di aver constatato la presenza di nastro bianco e rosso e di pannelli, prima non presenti, che delimitavano il marciapiede con la sede carrabile e non consentivano l'attraversamento da un lato all'altro della strada. Quindi, una mera descrizione dei luoghi ma nessun apporto sulla dinamica dell'occorso.
Alla successiva udienza del 21/04/2023 veniva escusso l'arch. , Persona_1
dipendente del che riferiva in merito ai lavori di rifacimento, al loro Controparte_1
affidamento ed al divieto di transito era relativo alle macchine e non anche ai pedoni.
All'udienza del 24/11/2023 veniva escusso il IG. , dipendente della Testimone_3
che riferiva: “quella mattina ho visto la IG.ra Controparte_2 Parte_1
percorrere via Giordano Bruno verso via Pretoria e nel mentre leggeva un libro
[...]
… posso riferire di non aver visto cadere la IG.ra però l'ho vista per Parte_1 terra tra il marciapiede e la strada a pancia in giù … la IG.ra camminava nella Pt_1 parte esterna del marciapiede leggendo il libro o una rivista e preciso che l'ho vista da lontano ovvero da circa 10 metri e quindi mi è sembrato che stesse leggendo qualcosa
…”, inoltre dichiarava che “ … sia il funzionario , sia i IG.ri e Tes_1 CP_5 CP_6
al momento del sinistro erano tutti vicino a me … a circa una decina di metri CP_3 dal punto ove era a terra la IG.ra ”. Riferiva, inoltre, che “avevamo iniziato Pt_3
a predisporre il cantiere sul lato opposto al marciapiede ove era per terra la IG.ra ma i lavori di scavo non erano iniziati … il marciapiede ove transitava la IG.ra Pt_1
era transitabile, non chiuso al traffico …”. Parte_1
Il teste confermava che il marciapiede era percorribile e non chiuso al traffico Tes_3
pedonale, che la delimitazione del cantiere era iniziata sul lato opposto a quello dove era avvenuto l'incidente e la IG.ra aveva un libro o una rivista in mano che sembrava stesse leggendo.
Infine, all'udienza del 27/03/2024 veniva escusso il teste ex dipendente Tes_4 della in pensione, il quale riferiva “di aver visto una signora che Controparte_2 era per terra e, quindi, mi sono avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto che per terra vi era un libro che la IGnora ha poi preso. Nell'occasione mi ricordo che la
IGnora ringraziava dicendo che era tutto a posto … posso riferire che quel giorno dovevamo procedere alla recinzione della strada. Quando la IGnora è caduta ancora non era stata installata … confermo che la strada Giordano Bruno era chiusa al traffico veicolare i pedoni potevano accedere in quanto la detta via non era stata recintata … i lavori in via Giordano Bruno non erano ancora iniziati, perché eravamo in fase di organizzazione …”. Il teste, riferiva inoltre che “quando ho aiutato la IGnora, la stessa mi ringraziava e disse di non essersi fatta niente e quindi, da sola si è allontanata da via G. Bruno”.
Ordunque, anche dalle dichiarazioni del teste si evince che via Giordano Bruno CP_5
era chiusa al traffico veicolare, ma non a quello dei pedoni che era consentito in quanto il cantiere era in fase di allestimento, confermava la circostanza riferita dal teste che l'attrice avesse in mano un libro poiché lo raccolse da terra nel rialzarsi, Tes_3 però, il teste non riferisce della presenza della EL occorsa in aiuto all'attrice, ma riferiva che alzatasi si allontanava da sola.
4.2) Orbene, la ricostruzione e descrizione della dinamica dell'incidente occorso all'attrice, fatta con l'atto introduttivo del giudizio risulta essere alquanto generica in quanto non ricostruisce la dinamica dell'occorso, dinamica che non viene riferita nemmeno dai testi escussi che hanno dichiarato di aver visto la IG.ra quando Pt_1
era a terra. Però, i testi hanno confermato che in diversi vicoli del centro storico erano già iniziati i lavori di riqualificazione urbana che prevedeva il rifacimento sia della sede stradale che dei marciapiedi e comunque, quella mattina anche in via Giordano Bruno avevano iniziato ad installare il cantiere anche se nella parte opposta al marciapiede che stava percorrendo l'attrice e la strada era chiusa al traffico veicolare. Il transito anche se consentito ai pedoni, comunque, richiedeva una prudenza da parte dell'utente, richiamata dai lavori che già erano in corso nei vicoli adiacenti, relativi proprio al rifacimento dei marciapiedi e della viabilità.
Comunque, sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta e/o stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il luogo all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente.
In atti sono allegate delle foto, che ritraggono lo stato di via Giordano Bruno prima del rifacimento, e dove si evince che l'area ove sarebbe avvenuto l'incidente era caratterizzata da un'estesa sconnessione e disgregazione dei cordoli del marciapiede che stava percorrendo l'attrice, che era ben visibile e percepibile e non poteva rappresentare un pericolo occulto ovvero un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile;
tale disgregazione e mancanza di parte dei cordoli era visibile, in quanto l'occorso si verificava verso le ore 10,00 di un giorno di settembre ed era percepibile, in quanto la disgregazione del cordolo per come si evince dalle foto, interessava l'intero marciapiede. Tanto, doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di prudenza ed attenzione, consono al tratto di strada impegnato e magari utilizzare la parte del marciapiede non a ridosso del cordolo, che le avrebbe consentito di transitare senza alcuna difficoltà.
Quindi, appare alquanto verosimile, che l'attrice approcciando il tratto di strada con evidente mancanza di parte del cordolo lungo l'intero marciapiede che stava percorrendo, cadeva a terra solo per sua distrazione.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. e dell'impresa anche ex art. 2049 c.c. Controparte_2
Come noto, l'art. 2051 c.c., nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno imprudente e sicuramente distratto dell'odierna attrice, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi, per come descritto e rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo in quanto la disconnessione, disgregazione del marciapiede e del cordolo era immediatamente visibile, percepibile e non occulta, quindi, prevedibile e suscettibile di essere superata, oppure evitata, attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che il marciapiede ed in cordoli disgregati per come raffigurato nelle allegazioni documentali, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per le dimensioni dell'area sconnessa e/o disgregata che la rendeva visibile e percepibile prima che la stessa venisse impegnata, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerla, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disconnessa o disgregata considerato che non era un percorso obbligato e l'attrice poteva percorrere e/o attraversare la strada in un punto diverso.
A tanto si aggiunga che il sinistro si è verificato di mattina in una normale giornata non piovosa di settembre.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente e distratto dell'attrice. A tale conclusione si ritiene giungere anche senza considerare quanto riferito dal teste sulla circostanza che l'attrice percorreva via Giordano Bruno Tes_3 “nel mentre leggeva un libro”, libro, la cui presenza è stata confermata dal teste CP_5 che riferiva: “mi sono avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto per terra un libro che la IGnora ha poi preso”.
Quindi, si deve ritenere che la sconnessione del marciapiede o del cordolo, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona. 9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova, quindi, utilizzando la normale diligenza, l'attrice avrebbe dovuto transitare in sicurezza, da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2049 c.c. che considera la responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici, commessi nell'esercizio dei compiti a cui sono adibiti, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Il rigetto della domanda è assorbente di ogni altra questione posta dalle parti con i propri atti difensivi.
11) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 101/2019 tra (attrice) Parte_1
contro in persona del Sindaco pro tempore, (convenuto) e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 04/02/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 101 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ottavia Murro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Potenza alla via Pretoria n. 23, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta Determina Dirigenziale n. 09 del 28/01/2019 e procura speciale, dall'avv. Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune in P.zza Giacomo Matteotti;
CONVENUTO
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro
n. 102, presso e nello studio dell'avv. Luca Di Mase, che la rappresentata e difende unitamente all'avv. Stefania Marinelli, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 21/12/2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, il e la ditta Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, liquidandoli nella somma di € 17.573,50 … o in altra diversa somma ritenuta di giustizia … con vittoria di spese e compensi di causa”.
In particolare, l'istante esponeva che il giorno 03/09/2016 alle ore 10,00 circa, in Potenza nel percorrere via Giordano Bruno, giunta in prossimità della Sala Parrocchiale della
Chiesa di San Michele, inciampava a causa di un avvallamento del marciapiede e rovinava a terra. L'attrice veniva soccorsa da alcune persone presenti sul posto, tra cui dell'impresa che stava eseguendo lavori di Controparte_3 Controparte_2 rifacimento del tratto stradale, infatti, afferma l'attrice che in prossimità del luogo della caduta, ma sul lato opposto della strada, vi erano operai che eseguivano lavori di scavo e smantellamento dei marciapiedi e della strada di via Giordano Bruno.
L'attrice veniva soccorsa dal marito che allertato è intervenuto sul posto per accompagnarla al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo ove le veniva diagnosticata una frattura della metafisi distale del radio sinistro. Con raccomandata a/r del
08/09/2016 l'attrice denunciava il sinistro sia al che alla Controparte_1
ai quali chiedeva il risarcimento del danno. In assenza di Controparte_2
ristoro e ritendo la responsabilità dei convenuti, adiva il Tribunale per sentirne la loro condanna al risarcimento danni.
2) La si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 26/03/2019, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva, nel merito, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità a carico della per non aver Controparte_2 avuto la custodia dell'area nel momento in cui è avvenuto il sinistro, in ogni caso, accertare l'infondatezza di ogni domanda con rigetto delle stesse, in subordine, ex art. 1227 c.c. ridurre qualsiasi eventuale risarcimento dovesse riconoscersi, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
A sostegno deduceva che la non era l'affidatario dei lavori ma Controparte_2 solo l'esecutore, quindi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, mancando in capo alla convenuta l'obbligo di custodia, inoltre, affermava l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo all'attrice per non aver prestato sufficiente attenzione nel percorrere il marciapiede.
3) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP_1
chiedendo all'adito Tribunale di rigettare la domanda proposta dall'attrice per
[...] infondatezza, stante la sua esclusiva responsabilità nella determinazione dell'occorso. Deduceva il la genericità dell'atto di citazione dal quale non è dato capire se il CP_1
danno fosse imputabile ad un difetto strutturale del marciapiede ovvero ai lavori in corso. Evidenziava l'assenza di nesso tra la cosa in custodia ed il danno in quanto l'occorso si verificava alle ore 10,00, di un giorno di settembre e la sconnessione del cordolo era visibile e non occulta.
***
Espletata l'istruttoria attraverso la prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 25/10/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 03/09/2016, verso le ore 10.00 circa in Potenza, stava Parte_1
percorrendo via Giordano Bruno ed a causa di un avvallamento del marciapiede rovinava a terra. L'attrice non offre ulteriori particolari nemmeno se il marciapiede fosse stato già interessato dai lavori che erano in corso in detta strada.
4.1) I testi escussi in corso di causa riferivano quanto in appresso viene riportato.
All'udienza del 25/09/2020, la EL dell'attrice riferiva Parte_2 che la mattina dell'incidente si trovava all'interno dell'ufficio parrocchiale ed apprese della caduta della EL da una signora che verso le ore 10,00 era entrata nell'ufficio per chiamarla, inoltre, ricordava “che vi era del materiale edile sul marciapiede opposto
a quello dove si trovava mia EL … vi era una piccola macchina da scavo sempre sul lato opposto … il marciapiede … era percorribile e quindi utilizzato regolarmente dai pedoni … quando sono uscita per soccorrere mia EL non vi erano strisce di plastica che delimitassero l'area del marciapiede ove mia EL è caduta … preciso che il marciapiede indicatomi da mia EL quale luogo della caduta era rovinato da tempo in corrispondenza della tappezzeria … preciso che il marciapiede è rovinato nella parte del cordolo …”.
Quindi, la teste non ha assistito alla caduta ed ha evidenziato che il marciapiede non era interessato dai lavori, presenti sul lato opposto della strada e che era rovinato il cordolo e non il marciapiede.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste Ing. , dipendente del Testimone_1
il quale riferiva che i lavori di riqualificazione urbana che Controparte_1 interessavano i vicoli del centro storico erano stati affidati al ed Controparte_4
eseguiti dalla consociata Inoltre, dichiarava che il traffico Controparte_2 pedonale era consentito per garantire l'accesso ai residenti ed alle attività commerciali, mentre il traffico carrabile era chiuso a tratti.
Nulla riferisce sulla dinamica dell'incidente occorso all'attrice.
All'udienza del 28/10/2022 veniva escusso il teste , marito Testimone_2 dell'attrice che non presente all'atto della caduta, ma intervenuto solo successivamente, accompagnava la moglie in Ospedale;
lo stesso riferiva di essere ritornato sul luogo della caduta e di aver constatato la presenza di nastro bianco e rosso e di pannelli, prima non presenti, che delimitavano il marciapiede con la sede carrabile e non consentivano l'attraversamento da un lato all'altro della strada. Quindi, una mera descrizione dei luoghi ma nessun apporto sulla dinamica dell'occorso.
Alla successiva udienza del 21/04/2023 veniva escusso l'arch. , Persona_1
dipendente del che riferiva in merito ai lavori di rifacimento, al loro Controparte_1
affidamento ed al divieto di transito era relativo alle macchine e non anche ai pedoni.
All'udienza del 24/11/2023 veniva escusso il IG. , dipendente della Testimone_3
che riferiva: “quella mattina ho visto la IG.ra Controparte_2 Parte_1
percorrere via Giordano Bruno verso via Pretoria e nel mentre leggeva un libro
[...]
… posso riferire di non aver visto cadere la IG.ra però l'ho vista per Parte_1 terra tra il marciapiede e la strada a pancia in giù … la IG.ra camminava nella Pt_1 parte esterna del marciapiede leggendo il libro o una rivista e preciso che l'ho vista da lontano ovvero da circa 10 metri e quindi mi è sembrato che stesse leggendo qualcosa
…”, inoltre dichiarava che “ … sia il funzionario , sia i IG.ri e Tes_1 CP_5 CP_6
al momento del sinistro erano tutti vicino a me … a circa una decina di metri CP_3 dal punto ove era a terra la IG.ra ”. Riferiva, inoltre, che “avevamo iniziato Pt_3
a predisporre il cantiere sul lato opposto al marciapiede ove era per terra la IG.ra ma i lavori di scavo non erano iniziati … il marciapiede ove transitava la IG.ra Pt_1
era transitabile, non chiuso al traffico …”. Parte_1
Il teste confermava che il marciapiede era percorribile e non chiuso al traffico Tes_3
pedonale, che la delimitazione del cantiere era iniziata sul lato opposto a quello dove era avvenuto l'incidente e la IG.ra aveva un libro o una rivista in mano che sembrava stesse leggendo.
Infine, all'udienza del 27/03/2024 veniva escusso il teste ex dipendente Tes_4 della in pensione, il quale riferiva “di aver visto una signora che Controparte_2 era per terra e, quindi, mi sono avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto che per terra vi era un libro che la IGnora ha poi preso. Nell'occasione mi ricordo che la
IGnora ringraziava dicendo che era tutto a posto … posso riferire che quel giorno dovevamo procedere alla recinzione della strada. Quando la IGnora è caduta ancora non era stata installata … confermo che la strada Giordano Bruno era chiusa al traffico veicolare i pedoni potevano accedere in quanto la detta via non era stata recintata … i lavori in via Giordano Bruno non erano ancora iniziati, perché eravamo in fase di organizzazione …”. Il teste, riferiva inoltre che “quando ho aiutato la IGnora, la stessa mi ringraziava e disse di non essersi fatta niente e quindi, da sola si è allontanata da via G. Bruno”.
Ordunque, anche dalle dichiarazioni del teste si evince che via Giordano Bruno CP_5
era chiusa al traffico veicolare, ma non a quello dei pedoni che era consentito in quanto il cantiere era in fase di allestimento, confermava la circostanza riferita dal teste che l'attrice avesse in mano un libro poiché lo raccolse da terra nel rialzarsi, Tes_3 però, il teste non riferisce della presenza della EL occorsa in aiuto all'attrice, ma riferiva che alzatasi si allontanava da sola.
4.2) Orbene, la ricostruzione e descrizione della dinamica dell'incidente occorso all'attrice, fatta con l'atto introduttivo del giudizio risulta essere alquanto generica in quanto non ricostruisce la dinamica dell'occorso, dinamica che non viene riferita nemmeno dai testi escussi che hanno dichiarato di aver visto la IG.ra quando Pt_1
era a terra. Però, i testi hanno confermato che in diversi vicoli del centro storico erano già iniziati i lavori di riqualificazione urbana che prevedeva il rifacimento sia della sede stradale che dei marciapiedi e comunque, quella mattina anche in via Giordano Bruno avevano iniziato ad installare il cantiere anche se nella parte opposta al marciapiede che stava percorrendo l'attrice e la strada era chiusa al traffico veicolare. Il transito anche se consentito ai pedoni, comunque, richiedeva una prudenza da parte dell'utente, richiamata dai lavori che già erano in corso nei vicoli adiacenti, relativi proprio al rifacimento dei marciapiedi e della viabilità.
Comunque, sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta e/o stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il luogo all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente.
In atti sono allegate delle foto, che ritraggono lo stato di via Giordano Bruno prima del rifacimento, e dove si evince che l'area ove sarebbe avvenuto l'incidente era caratterizzata da un'estesa sconnessione e disgregazione dei cordoli del marciapiede che stava percorrendo l'attrice, che era ben visibile e percepibile e non poteva rappresentare un pericolo occulto ovvero un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile;
tale disgregazione e mancanza di parte dei cordoli era visibile, in quanto l'occorso si verificava verso le ore 10,00 di un giorno di settembre ed era percepibile, in quanto la disgregazione del cordolo per come si evince dalle foto, interessava l'intero marciapiede. Tanto, doveva indurre l'istante a tenere un comportamento di prudenza ed attenzione, consono al tratto di strada impegnato e magari utilizzare la parte del marciapiede non a ridosso del cordolo, che le avrebbe consentito di transitare senza alcuna difficoltà.
Quindi, appare alquanto verosimile, che l'attrice approcciando il tratto di strada con evidente mancanza di parte del cordolo lungo l'intero marciapiede che stava percorrendo, cadeva a terra solo per sua distrazione.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova.
Orbene, l'odierna parte attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. e dell'impresa anche ex art. 2049 c.c. Controparte_2
Come noto, l'art. 2051 c.c., nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.2) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.3) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva".(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile ad una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
5.4) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare, il contegno imprudente e sicuramente distratto dell'odierna attrice, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo, benché solo come ipotesi, stante le evidenziate carenze che rendono la dinamica non provata.
È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi, per come descritto e rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo in quanto la disconnessione, disgregazione del marciapiede e del cordolo era immediatamente visibile, percepibile e non occulta, quindi, prevedibile e suscettibile di essere superata, oppure evitata, attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
Dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti, si evince che il marciapiede ed in cordoli disgregati per come raffigurato nelle allegazioni documentali, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per le dimensioni dell'area sconnessa e/o disgregata che la rendeva visibile e percepibile prima che la stessa venisse impegnata, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerla, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disconnessa o disgregata considerato che non era un percorso obbligato e l'attrice poteva percorrere e/o attraversare la strada in un punto diverso.
A tanto si aggiunga che il sinistro si è verificato di mattina in una normale giornata non piovosa di settembre.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia e della pericolosità del luogo, comunque, deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente e distratto dell'attrice. A tale conclusione si ritiene giungere anche senza considerare quanto riferito dal teste sulla circostanza che l'attrice percorreva via Giordano Bruno Tes_3 “nel mentre leggeva un libro”, libro, la cui presenza è stata confermata dal teste CP_5 che riferiva: “mi sono avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto per terra un libro che la IGnora ha poi preso”.
Quindi, si deve ritenere che la sconnessione del marciapiede o del cordolo, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona. 9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova, quindi, utilizzando la normale diligenza, l'attrice avrebbe dovuto transitare in sicurezza, da escludere, quindi, che il luogo per come rappresentato, potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2049 c.c. che considera la responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici, commessi nell'esercizio dei compiti a cui sono adibiti, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Il rigetto della domanda è assorbente di ogni altra questione posta dalle parti con i propri atti difensivi.
11) Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo R.G. 101/2019 tra (attrice) Parte_1
contro in persona del Sindaco pro tempore, (convenuto) e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza in data 04/02/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante