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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/10/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 66-1/2025 Proc. Un.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marco Erminio IA RE Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 66-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 2.09.2025
DA
(CF/PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, avente sede legale in Calolziocorte (LC) Via San Rocco n. 11 e con il patrocinio dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
RICORRENTE NEI CONFRONTI DI (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Ballabio (LC), Via Provinciale n. 87 in persona legale rappresentante pro tempore nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. Controparte_2
(CF ), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Carlo IA Galli
[...] C.F._1
e SA TI RESISTENTI
***
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 2.9.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
e del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig.
[...] [...]
; Controparte_2
• fissata udienza per la data del 14.10.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 6.09.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria e per quanto riguarda il socio accomandatario Sig. a mezzo ufficiale giudiziario nel luogo di Controparte_2 residenza ai sensi dell'art. 40comms 8 CCII;
• in data 6.10.2025 si costituiva parte resistente, aderendo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, promossa dal ricorrente;
• alla predetta udienza le parti insistevano come in atti;
osserva quanto segue.
- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Ballabio (LC), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco, non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII atteso che:
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “esercizio a carattere artigianale di trafileria per la produzione di fili metallici etc” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte resistente ha prodotto i bilanci relativi al triennio qui di interesse (esercizi al 31.12.2023/24/25), dai quali risulta il superamento delle soglie ex lege previste, e in particolare con riferimento al bilancio al 31.05.2025 si annota un attivo pari ad euro 829.50,09 ed un ammontare di debiti superiori al milione di euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice in sede di costituzione con la quale ha aderito alla richiesta della ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale, motivando come la crisi del settore delle trafilerie dovuta soprattutto al conflitto russo-ucraino, non soltanto ha comportato un aumento esponenziale dei costi energetici, facendo diminuire i
2 ricavi ma ha causato anche la perdite di numerosi crediti che la resistente vantava nei confronti di società, oggi in liquidazione giudiziale;
2) dalla natura dei crediti vantati dal ricorrente, non essendo state pagate somme derivanti da rapporti di lavoro, che risultano, invece, costituire costi fisiologici rispetto all'attività di impresa e le relative obbligazioni devono essere adempiute regolarmente in caso di società non decotta ed operativa sul mercato;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
- Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Ballabio (LC) Via Controparte_1 P.IVA_2
Provinciale n. 87 nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. (CF ); Controparte_2 C.F._1
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Sara Cargasacchi;
3. NOMINA Curatore il Dott. soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi Persona_1 dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10/3/2026 alle ore 9:30 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle
3 domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
4 Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio in data 14/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio IA RE
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R.G. n. 66-1/2025 Proc. Un.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marco Erminio IA RE Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 66-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 2.09.2025
DA
(CF/PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, avente sede legale in Calolziocorte (LC) Via San Rocco n. 11 e con il patrocinio dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
RICORRENTE NEI CONFRONTI DI (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Ballabio (LC), Via Provinciale n. 87 in persona legale rappresentante pro tempore nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. Controparte_2
(CF ), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Carlo IA Galli
[...] C.F._1
e SA TI RESISTENTI
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letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 2.9.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
e del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig.
[...] [...]
; Controparte_2
• fissata udienza per la data del 14.10.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 6.09.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria e per quanto riguarda il socio accomandatario Sig. a mezzo ufficiale giudiziario nel luogo di Controparte_2 residenza ai sensi dell'art. 40comms 8 CCII;
• in data 6.10.2025 si costituiva parte resistente, aderendo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, promossa dal ricorrente;
• alla predetta udienza le parti insistevano come in atti;
osserva quanto segue.
- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Ballabio (LC), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco, non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII atteso che:
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “esercizio a carattere artigianale di trafileria per la produzione di fili metallici etc” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte resistente ha prodotto i bilanci relativi al triennio qui di interesse (esercizi al 31.12.2023/24/25), dai quali risulta il superamento delle soglie ex lege previste, e in particolare con riferimento al bilancio al 31.05.2025 si annota un attivo pari ad euro 829.50,09 ed un ammontare di debiti superiori al milione di euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice in sede di costituzione con la quale ha aderito alla richiesta della ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale, motivando come la crisi del settore delle trafilerie dovuta soprattutto al conflitto russo-ucraino, non soltanto ha comportato un aumento esponenziale dei costi energetici, facendo diminuire i
2 ricavi ma ha causato anche la perdite di numerosi crediti che la resistente vantava nei confronti di società, oggi in liquidazione giudiziale;
2) dalla natura dei crediti vantati dal ricorrente, non essendo state pagate somme derivanti da rapporti di lavoro, che risultano, invece, costituire costi fisiologici rispetto all'attività di impresa e le relative obbligazioni devono essere adempiute regolarmente in caso di società non decotta ed operativa sul mercato;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
- Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Ballabio (LC) Via Controparte_1 P.IVA_2
Provinciale n. 87 nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. (CF ); Controparte_2 C.F._1
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Sara Cargasacchi;
3. NOMINA Curatore il Dott. soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi Persona_1 dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10/3/2026 alle ore 9:30 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle
3 domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
4 Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio in data 14/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio IA RE
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