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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1069/ 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Torino, n. 4441/ 24, pubblicata in data 09.08.2024,
Avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
promossa da :
- cittadino serbo (CUI ) - nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1 (Serbia), elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso l'Avv. Tatiana Musacci avente domicilio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura alla lite del 29.10.2024 versata in atti su supporto cartaceo separato allegato alla busta informatica contenente “comparsa di costituzione di nuovo difensore” . APPELLANTE
Contro
- in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 23.05.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE (Come precisate all'udienza del 23.05.2025): Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 4441/ 2024, emessa il 7 giugno e pubblicata il 9 agosto 2024 dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Santamaria
- In via principale, nel merito Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea del signor
e per l'effetto Parte_1
Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino il 30.05.2023 e notificato il 26.06.2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, in favore dell'odierno appellante;
- In via subordinata Accertare l'inespellibilità del signor , ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C) T.U.I. ed il Parte_1 conseguente diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28 DPR 394/1999 e per l'effetto Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino il 30.05.2023 e notificato il 26.06.2023 ordinando, all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
- In via istruttoria: (omissis) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo [Tribunale] adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel rito e nel merito:
In via principale
- Rigettare l'appello proposto, per tutte le motivazioni meglio indicate nel corpo del presente atto e confermare la sentenza n. 4441/ 2024 pubbl. il 09.08.2024 - RG 13229/2023 e, così, di conseguenza confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il signor impugnò dinanzi al Tribunale di Torino il provvedimento emesso in Parte_1 data 30.05.2023 notificatogli il 25.06.2023, con cui il Questore di Torino, preannunciandogli l'espulsione dal territorio nazionale, aveva respinto la sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE siccome coniuge della cittadina italiana Persona_1
Il Questore, in particolare, aveva dato atto che a carico del richiedente sussistevano una serie di condanne penali e che pertanto “le condotte criminose perpetrate sono ostative alla regolare permanenza sul territorio nazionale significando che quelle poste in essere ai danni della moglie, denotano l'assoluta mancanza di inserimento nel tessuto sociale e del totale recepimento delle norme penali e civili che regolano la quotidiana convivenza e costituiscono il presupposto per la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno dei familiari extra UE di cittadini UE, significando che la tutela della sicurezza pubblica è preminente su quella familiare” evidenziando anche che “non sussistono i requisiti neanche per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. C) D.lvo 285/98 in quanto è stato acclarato che l'interessato non convive con nessun familiare italiano (ibidem)” Il Questore ha rilevato ancora che, ad integrazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10bis L. 241/1990, “il richiedente ha depositato una memoria non utile ai fini della favorevole definizione dell'istanza poiché, contrariamente a quanto affermato, le condanne riportate sono ostative alla regolare permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 4 co. 3 del T.U. 286/98 e denotano l'assoluta assenza di recepimento delle norme che regolano la civile convivenza e costituiscono elemento sufficiente per ritenere lo stesso una persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica e non consentire il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta (ibidem). Ha quindi escluso che, nel caso di specie, «ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano, che precludano l'adozione del provvedimento [di diniego]».
Nel ricorso di opposizione il richiedente allegava, in punto di diritto, A) la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione all'art. 2, 10 e 20, D.lvo 30/2007 deducendo che l'esistenza di una condanna penale non può portare automaticamente, al rigetto della richiesta di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, dovendo considerarsi che I) dopo un periodo di crisi matrimoniale egli si era riappacificato con la moglie e dal 26 settembre 2022 era tornato a convivere con la stessa;
II) non vi era alcun procedimento di separazione pendente davanti al Tribunale di Torino;
III) nella sentenza di condanna, il Giudice per le indagini patrimoniali aveva disposto la sospensione condizionale della pena, seppure condizionandola alla frequentazione di incontri in un apposito Centro a partire dal 23 settembre 2023, e che ciò introduce la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere in futuro altri reati;
IV) che egli si trova in Italia da oltre trent'anni, nei quali ha sempre avuto un titolo di soggiorno V) e che ha sul territorio italiano tutti i suoi familiari, ovvero la moglie, la madre ed i due figli (maggiorenni) mentre non ha più alcun legame familiare nel
Paese di origine in cui pure si è recentemente trasferito ma asseritamente solo per seguire la carriera calcistica del figlio.
B) argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 19 c. 2, lett. C)
T.U.I. e 28, D.P.R. 394/1999 avendo quantomeno dalla data di presentazione della domanda convissuto con il coniuge o con parenti entro il secondo grado, aventi la cittadinanza italiana, in particolare insieme alla moglie nell'abitazione a Torino via Vipacco 43; dal 2 gennaio 2022 (data della scarcerazione) dal 26 settembre2022 ha convissuto con il primogenito , di Persona_2 cittadinanza italiana presso l'abitazione a Torino in via Villar 36 int. 2; dal 27 settembre 2022 sino ad oggi, è tornato a vivere nuovamente con la moglie. C) Eccepiva la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 5, c. 5, TUI, così come interpretato dalla corte Costituzionale n. 202/2013, deducendo la preminenza degli elementi indicati dall'art. 5, c. 5, TUI rispetto al giudizio di pericolosità sociale tratto solo da precedenti penali datati e da una sentenza che, su concorde richiesta sua e del PM lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per maltrattamenti in famiglia, ma con sospensione condizionale della pena subordinata ad un percorso di recupero della durata di anni uno. Il non si costituì in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Il Tribunale all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - trattenne la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente in ricorso e con le note depositate in data
09.05.2024 quindi, con sentenza n. 4441/2024 pubbl. il 09.08.2024, rigettò il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese di lite. Avverso tale sentenza il signor ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 25 settembre 2024 iscritto a ruolo il giorno successivo, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte. Il appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi dedotti concludendo per il CP_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. La causa, quindi, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025.
*** *** ***
1. Il ricorrente – cittadino extra-UE, coniuge di cittadina italiana e padre convivente di cittadino italiano maggiorenne – ha impugnato il provvedimento della Questura di diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (ovvero del permesso di soggiorno per motivi familiari in coesione ex art. 30 D.Lgs. 286/1998), emesso ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 30/2007. Tale provvedimento è motivato dall'accertata pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta tale da costituire una minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, nonostante i suoi legami familiari sul territorio italiano.
2. Dagli atti emerge che il ricorrente annovera precedenti penali e di polizia significativi, tra cui condanne per reati contro la persona e il patrimonio. In particolare, figura a suo carico una sentenza di condanna emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un delitto non colposo di significativa gravità. Alcune condanne risultano con pena sospesa, in un caso subordinata alla partecipazione a un percorso riabilitativo, di cui però non è stato fornito alcun riscontro di effettivo completamento.
3. Inoltre, il ricorrente è stato destinatario di misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. In particolare, risulta emesso a suo carico un ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 3 D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013, a seguito di precedenti episodi di violenza domestica segnalati in ambito familiare. Con provvedimento del Questore ex art. 4
D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione) è stato altresì emanato un avviso orale nei confronti del ricorrente, stante la sua frequentazione di pregiudicati e altre circostanze di fatto indicative di condotte pericolose. Tali misure – di natura preventiva e non sanzionatoria – presuppongono un giudizio di pericolosità sociale attuale basato su comportamenti ed elementi concreti, ancorché non sfociati in condanne irrevocabili.
4. Aggravano il quadro fattuale ulteriori episodi, quali la violazione di misure cautelari impostegli dall'Autorità giudiziaria (in particolare, il ricorrente ha trasgredito alle prescrizioni di un divieto di avvicinamento disposto in sede penale a tutela dei familiari offesi) e almeno un arresto in flagranza per reati commessi durante la pendenza del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno. Tali condotte denotano una persistente inclinazione a violare la legge e le prescrizioni delle Autorità, alimentando il giudizio di concreta pericolosità.
5. Il ricorrente deduce, a fondamento del proprio gravame, la violazione del diritto all'unità familiare e del principio di proporzionalità, evidenziando la lunga convivenza con la moglie italiana e il figlio, l'inserimento sociale e l'assenza di condanne recenti a suo dire meritevoli di rilievo. Sostiene che i fatti a suo carico sarebbero risalenti e che la concessione della carta di soggiorno non potrebbe essergli preclusa in via automatica per la mera presenza di precedenti penali, in assenza di una puntuale verifica della persistente pericolosità sociale attuale. Invoca, a tal proposito, l'art. 5, co. 5, del T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e l'art. 27 del D.Lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), che impongono una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei vincoli familiari del cittadino straniero.
6. In particolare l'appello censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi.
- Con il primo motivo ne denuncia la nullità per violazione dell'art. 281terdecies c.p.c. e violazione del diritto di difesa.
- Con il secondo motivo lamenta la “violazione degli artt. 10 e 20, D.lvo 39/2007. L'erroneità ed illegittimità della sentenza per aver ritenuto integrata la pericolosità sociale dell'odierno appellante”.
- Con il terzo motivo l'appellante denuncia la “Violazione degli artt. 19, c. 2, lett. c), TUI e 28, D.P.R. 394/1999, in relazione all'erronea interpretazione del requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza per aver, da un lato, rigettato l'ammissione della prova testimoniale e, dall'altro, rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la convivenza dell'appellante con la moglie (e con il figlio secondogenito)”.
7. Il primo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281terdecies c.p.c. e violazione del diritto di difesa.
La censura appare di dubbia ammissibilità posto che la denunciata nullità della sentenza di primo grado non appare trovare nella conclusioni rassegnate dalla parte, alcuna specifica corrispondenza. Le conclusioni non possono infatti limitarsi a chiedere la conferma o la riforma della sentenza impugnata, ma devono specificare le conseguenze che si intendono trarre dalla declaratoria di nullità.
Nel merito della stessa deve comunque considerarsi che il convenuto non era costituito CP_1 nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e, nella contumacia dell'Amministrazione convenuta, il
Tribunale ha assegnato un termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. di cui si è avvalsa l'unica parte costituita. ovvero l'odierno appellante, formulando le proprie istanze e precisando le proprie conclusioni. Letto l'atto introduttivo, la documentazione prodotta e tali note, il Tribunale ha ritenuto, quindi, matura la causa per la decisione e l'ha trattenuta a sentenza. L'appellante oggi lamenta l'omessa concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni - in realtà precisate nell'atto che ha introdotto la causa e nelle note scritte ex art. 127ter
c.p.c. - rappresentando che, tale termine, gli avrebbe consentito di produrre documentazione che avrebbe potuto mutare il giudizio del Giudice ed in particolare dimostrare di aver completato il percorso al quale la sentenza emessa dal G.I.P. di Torino - (irrevocabile il 19/10/2022) di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) – aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della condanna ad un anno e sei mesi di reclusione inflitta al signor . Parte_1
Va osservato che tale ultima istanza, quella cioè di voler depositare la documentazione di cui si è detto, non risulta avanzata e/o comunque anticipata nelle note depositate in Tribunale il 09.05.2024 dalla difesa dello e che il [positivo] percorso che parte appellante sostiene che avrebbe Parte_1 potuto documentare, si sarebbe dovuto svolgere, per soddisfare quanto prescritto dalla sentenza di patteggiamento presso l'APS Cerchio degli Uomini, dal mese di settembre 2023 sino al mese di settembre 2024.
In tale contesto, osserva il Collegio, la censura sollevata dall'appellante, poteva assumere rilievo come profilo di invalidità della decisione solo nell'interesse della parte contumace, la quale avrebbe potuto astrattamente dolersi di aver subito nocumento al proprio diritto di difesa posto che, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., la stessa avrebbe potuto costituirsi e così controdedurre alle argomentazioni avversarie fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni;
al contrario, la parte appellante non appare aver subito alcun pregiudizio, avendo potuto pienamente discettare nel merito del provvedimento di diniego oggetto della propria domanda, rimasta priva di controdeduzioni, avanzare istanze e precisare le proprie conclusioni chiedendone l'accoglimento. Il contumace in primo grado e che si è costituito in grado di appello, si è Controparte_3 limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata. Vale considerare, altresì, che la documentazione che parte appellante assume di non aver potuto depositare in causa in primo grado così subendo un pregiudizio al proprio diritto di difesa, è stata dalla stessa prodotta in questa sede e non ha valore dirimente tenuto conto che, l'attestazione riguardante il programma trattamentale presso l'APS Cerchio degli Uomini, iniziato a settembre 2023, sarebbe dovuto terminare a settembre 2024, e pertanto risulta incompleta. Come condivisibilmente sottolineato da parte appellata, infatti, “La sentenza [di patteggiamento] prescrive un percorso di un anno e se il corso è iniziato a settembre 2023 non poteva essere terminato a giugno 2024 e – a voler essere proprio precisi – non poteva evidentemente constare in solo 33 settimane di trattamento, bensì in 52. Il ricorrente, pertanto, appare non aver ottemperato appieno alle condizioni stabilite nel patteggiamento” visto che l'attestazione depositata è stata rilasciata il 26 giugno 2024.
La censura appare pertanto priva di pregio.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “violazione degli artt. 10 e 20, D.lvo 39/2007. L'erroneità ed illegittimità della sentenza per aver ritenuto integrata la pericolosità sociale dell'odierno appellante”. La doglianza è infondata.
9. Giova innanzitutto richiamare i principi normativi applicabili. L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 (che disciplina il diritto dei cittadini UE e dei loro familiari) stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, o per motivi di sicurezza dello Stato. In particolare, ai commi 1 e 3 della medesima disposizione, il legislatore subordina l'adozione di provvedimenti restrittivi alla sussistenza di comportamenti personali del destinatario che costituiscano “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave” ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. È dunque richiesto un accertamento rigoroso sulla condotta attuale dell'interessato, non potendo la misura limitativa basarsi su valutazioni astratte o meramente sul passato penale. In linea con i principi comunitari recepiti, l'esistenza di precedenti penali non giustifica di per sé il diniego o l'allontanamento: occorre verificare se da essi e dal comportamento complessivo emerga una effettiva pericolosità attuale. Parallelamente, l'ordinamento nazionale in materia di immigrazione (T.U. Immigrazione, D.Lgs. 286/1998) prevede che costituisce condizione ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la pericolosità sociale dello straniero, valutata caso per caso. In particolare, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 stabilisce che allo straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato il permesso non può essere concesso né rinnovato;
e l'art. 5, comma 5, impone di tenere conto, nel decidere sull'istanza per motivi familiari, della natura e durata dei vincoli familiari e dell'inserimento dell'interessato, bilanciandoli però con l'eventuale presenza di cause ostative relative all'ordine pubblico. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 5/2007 (in attuazione dei principi UE), non opera più alcun automatismo espulsivo legato a specifiche condanne penali: è necessario procedere a un giudizio di pericolosità sociale in concreto, che conduca a ritenere lo straniero una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza, tale da rendere recessivo in comparazione l'interesse alla conservazione dei legami familiari. Questo approccio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che grava sull'Autorità l'onere di esplicitare in motivazione le ragioni della pericolosità attuale, escludendo ogni automatismo fondato sul solo fatto di precedenti condanne (cfr. ex multis
Cass. Sez. I, ord. n. 17070/2018). Di conseguenza, la valutazione della pericolosità deve avvenire in concreto e nell'attualità, non essendo prevista alcuna presunzione legale di pericolosità tale da precludere automaticamente il soggiorno (Cass. Sez. I, ord. n. 29148/2020; n. 30342/2021; n. 23423/2022; n. 26173/2023).
10. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il provvedimento impugnato non si fonda affatto su un automatismo derivante dal casellario giudiziale, bensì su una puntuale analisi della condotta complessiva del ricorrente e dei molteplici indicatori di pericolosità emersi in tempi recenti: la storia personale del signor è segnata Parte_1 da reati gravi e reiterati, in particolare nel contesto familiare. La condanna per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie (sentenza 2022) evidenzia una condotta di violenza domestica protratta, talmente allarmante da aver richiesto interventi delle autorità sia in sede penale (arresti, misure cautelari), sia in sede amministrativa preventiva (ammonimento del Questore nel 2020, avviso orale nel 2022). Tali fatti integrano senza dubbio quella “minaccia concreta ed attuale all'ordine pubblico” richiesta dalla legge per giustificare una deroga al diritto di libera circolazione.
Il primo giudice non ha valorizzato quindi astrattamente il mero precedente penale, tra i quali va detto che la legge contempla i precedenti costituiti da condanne anche quelle in applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 22217/2006), ma ha più in generale valutato l'insieme dei comportamenti dello . Parte_1
In particolare, il giudizio nella sua globalità e nella sua evoluzione della personalità della parte, rivela l'incapacità dell'interessato di rispettare non solo le leggi, ma anche i doveri fondamentali verso i propri congiunti, con un evidente impatto sulla sicurezza pubblica (basti considerare che i maltrattamenti in famiglia sono offesa a beni primari quali l'incolumità e la dignità della persona, e il loro contrasto rientra tra le priorità dell'ordine pubblico, come suggerito anche dall'inasprimento normativo in materia di “codice rosso”). Inoltre, la violazione di un provvedimento giudiziario di allontanamento (arresto del 29/5/2022 per art. 387-bis c.p.) attesta la particolare inclinazione dello a persistere nelle condotte illecite, frustrando i tentativi Parte_1 dell'autorità di tutelare la vittima ed eludendo deliberatamente le misure cautelari impostegli. Questa recidiva e spregiudicatezza nel disattendere gli ordini dello Stato, costituisce indice di pericolosità attuale, nel senso che permane il rischio concreto che l'interessato possa nuovamente compiere atti violenti o comunque illegali.
Dalla narrativa in fatto risulta evidente, infatti, come il ricorrente, pur inserito in un contesto familiare con cittadini italiani, abbia tenuto una serie continuativa di comportamenti antisociali e illeciti, alcuni dei quali di grave allarme sociale, seguiti fino a tempi ravvicinati alla decisione di diniego.
• In primo luogo, le condanne penali riportate, ancorché non di per sé automaticamente ostative, riguardano reati di non lieve entità (lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, stando a quanto risulta) e denotano una propensione alla violenza. La presenza tra esse di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), giova sottolinearlo, ha piena efficacia di condanna penale e legittimamente concorre nel delineare il giudizio di pericolosità: il legislatore stesso, nel prevedere le limitazioni per motivi di pubblica sicurezza, ha espressamente incluso anche le ipotesi di applicazione concordata della pena tra gli elementi valutabili ai fini dell'allontanamento. È irrilevante, dunque, la circostanza che il ricorrente non abbia ammesso formalmente la propria colpevolezza: la condanna risultante dal patteggiamento – peraltro riferita a reati di violenza non colposa – costituisce un indice oggettivo negativo, al pari di una condanna ordinaria.
• In secondo luogo, la circostanza che alcune pene siano state sospese condizionalmente non vale ad escludere la pericolosità sociale, alla luce del comportamento successivo dell'interessato. La concessione della sospensione condizionale della pena presuppone in sede di condanna un giudizio prognostico favorevole circa la futura condotta del reo (art. 163
c.p.); tuttavia, nel caso concreto, tale aspettativa di ravvedimento è stata smentita dai fatti sopravvenuti. Il ricorrente non ha comprovato di aver integralmente adempiuto alle prescrizioni volte al suo recupero (ad esempio, la partecipazione a programmi rieducativi imposti come condizione sospensiva) e ciò impedisce la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena (Cass., 05/03/2009, n.
14380; Cass., 19/05/1999, n. 2416); e, anzi, ha continuato a violare la legge, rendendosi protagonista di ulteriori episodi criminosi. Pertanto, la sospensione condizionale non attenua il giudizio di pericolosità, poiché il beneficio risulta ingiustificato alla luce della recidiva e del mancato percorso riabilitativo. La giurisprudenza ha chiarito che una condanna a pena sospesa – indice iniziale di prognosi positiva – non può inibire l'adozione di misure a tutela dell'ordine pubblico se i successivi comportamenti confermano invece la pericolosità del soggetto.
• In terzo luogo, il ricorrente è attinto da misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità di P.S., le quali godono di autonoma rilevanza probatoria nel delineare il profilo di pericolosità. Si osserva che l'art. 20, co. 3, D.Lgs. 30/2007 include espressamente, tra gli elementi da valutare, l'eventuale appartenenza dello straniero a talune categorie di soggetti pericolosi e l'applicazione di misure di prevenzione anche non definitive. Nel caso in esame, il provvedimento di ammonimento del Questore emesso ex art. 3 D.L. 93/2013 (convertito in L. 119/2013) per condotte di violenza domestica, così come l'avviso orale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 159/2011, costituiscono segnali inequivocabili: essi attestano che il ricorrente è stato ritenuto dalle competenti autorità come persona dedita a condotte che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, tale da richiedere interventi anticipatori e dissuasivi. Si tratta, è bene ribadirlo, di misure a carattere preventivo, adottate in base a elementi fattuali concreti e a un giudizio prognostico di probabilità di recidiva criminale, indipendentemente da condanne definitive. La presenza di siffatte misure indica che il ricorrente, anche al di là dei reati per cui è stato condannato, ha mantenuto un comportamento socialmente allarmante e sintomatico di perdurante inclinazione a violare la legge. Particolarmente grave appare l'ammonimento per violenza domestica: esso lascia trasparire che neppure il legame familiare con la moglie e il figlio (che dovrebbe di per sé costituire un fattore di responsabilizzazione) ha impedito al ricorrente di porre in essere atti lesivi in ambito familiare, innescando l'intervento autoritativo a tutela delle vittime.
• Da ultimo, il ricorrente ha violato misure cautelari disposte dall'Autorità giudiziaria ed è stato sorpreso in flagranza di reato in epoca recente. Tali fatti aggravano ulteriormente il quadro: la violazione di un'ordinanza cautelare (nel caso di specie, il mancato rispetto di un divieto di avvicinamento alla persona offesa) denota una sfida aperta alle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e una scarsa capacità di autocontrollo, delineando una personalità vanificando gli strumenti meno afflittivi predisposti per contenerne la pericolosità. L'arresto in flagranza per un nuovo reato, poi, dimostra che il ricorrente ha continuato a delinquere, confermando l'attualità della minaccia che egli rappresenta per la collettività.
11. Alla luce delle circostanze richiamate, questo Collegio ritiene provato che il comportamento del ricorrente integri quella “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave” all'ordine pubblico richiesta dalla normativa per giustificare una limitazione del diritto al soggiorno. Si tratta di una minaccia attuale, in quanto desunta da fatti e indici non lontani nel tempo e indicativi di una situazione di persistente antisocialità. La pericolosità quindi non è meramente presunta in re ipsa dalla presenza di precedenti penali, ma è dedotta in concreto da un insieme di elementi convergenti, valutati globalmente con un giudizio immune da vizi logici o travisamenti.
12. Né vale opporre, come fa l'appellante, il principio di tutela dell'unità familiare e di proporzionalità del provvedimento. Tali principi sono certamente cardine della disciplina e sono stati tenuti presenti dal primo Giudice, che ha correttamente dato prevalenza all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Ai sensi dell'art. 20, co. 4 D.Lgs. 30/2007 (che dà attuazione al principio sancito dall'art. 27 della direttiva 2004/38/CE), ogni provvedimento limitativo in materia deve rispettare il principio di proporzionalità, ponderando la gravità della minaccia posta dallo straniero con la sua situazione personale e familiare. Nel caso concreto, tale ponderazione è stata effettuata tenendo conto, da un lato, i legami familiari del ricorrente in Italia
– coniuge e figlio cittadini italiani conviventi – nonché il suo radicamento territoriale;
dall'altro lato, si è valutata la natura e gravità dei comportamenti posti in essere, la loro reiterazione nel tempo e l'assenza di segnali di ravvedimento. Va rammentato che la stessa normativa nazionale prevede eccezioni alla regola di inespellibilità degli stranieri conviventi con cittadini italiani proprio in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 19, co. 2, lett. c, D.Lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, co. 1). Ciò conferma che il legislatore, pur riconoscendo l'alto valore della coesione familiare, accorda prevalenza alla salvaguardia della collettività di fronte a soggetti che pongano in pericolo beni fondamentali. Nel bilanciamento concretamente operato dal giudicante di prime cure, le esigenze di difesa dell'ordine pubblico – in presenza di condotte che attengono a reati contro la persona e ripetute violazioni di norme a tutela della sicurezza – sono state ritenute condivisibilmente da anteporre alle pur esaminate istanze affettive e di integrazione del ricorrente dovendo il diritto alla vita familiare essere esercitato in modo da non ledere i diritti altrui e l'ordine pubblico (cfr. Corte Cost. n. 202/2013).
13. In definitiva, la censura il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione puntuale e giuridicamente corretta, avendo l'Amministrazione esplicitato le ragioni in fatto e in diritto per cui il ricorrente è da ritenersi socialmente pericoloso allo stato attuale. La decisione di diniego non appare affetta da sproporzione: al contrario, essa costituisce l'esito di un equo bilanciamento tra l'interesse, certamente rilevante, alla unità familiare del ricorrente - riguardo il quale non risultano dagli atti emergere elementi che possano costituire un reale ed effettivo radicamento sul territorio dello , né come relazioni familiari, sociali o lavorative, in linea Parte_1 con lo spirito della norma di cui all'art. 19, co. 1, D.lvo 286/98 come modificato dal DL 130/2000, volto a tutelare il rispetto della vita familiare e privata (cfr. Cass civ. 10.03.2022 n. 7861) - e l'interesse preminente della tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ovvero l'interesse a prevenire il concreto rischio di ulteriori condotte illecite da parte dell'interessato a danno della collettività e degli stessi familiari. 14. Il terzo motivo di gravame denuncia la “Violazione degli artt. 19, c. 2, lett. c), TUI e 28, D.P.R. 394/1999, in relazione all'erronea interpretazione del requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza per aver, da un lato, rigettato l'ammissione della prova testimoniale e, dall'altro, rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la convivenza dell'appellante con la moglie (e con il figlio secondogenito)”. La censura è assorbita da quanto in precedenza dedotto che prescinde dalla verifica del requisito della convivenza e dall'assenza, né dedotta né tantomeno documentata dall'appellante, di una progettualità della famiglia, alla cui assenza infatti la sentenza impugnata ha fatto opportuno riferimento. Conclusivamente l'appello proposto deve essere respinto. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione delle voci “fase istruttoria” e “decisionale”, essendo mancata la prima e non avendo l'avvocatura erariale svolto difese conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dal signor Parte_1
- condanna parte appellante a rifondere al appellato le spese di lite relative al presente CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.838,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di Studio ed euro 709,00 per la costituzione) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti;
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23.05.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1069/ 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Torino, n. 4441/ 24, pubblicata in data 09.08.2024,
Avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
promossa da :
- cittadino serbo (CUI ) - nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1 (Serbia), elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso l'Avv. Tatiana Musacci avente domicilio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura alla lite del 29.10.2024 versata in atti su supporto cartaceo separato allegato alla busta informatica contenente “comparsa di costituzione di nuovo difensore” . APPELLANTE
Contro
- in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 23.05.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE (Come precisate all'udienza del 23.05.2025): Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 4441/ 2024, emessa il 7 giugno e pubblicata il 9 agosto 2024 dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Santamaria
- In via principale, nel merito Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea del signor
e per l'effetto Parte_1
Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino il 30.05.2023 e notificato il 26.06.2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, in favore dell'odierno appellante;
- In via subordinata Accertare l'inespellibilità del signor , ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C) T.U.I. ed il Parte_1 conseguente diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28 DPR 394/1999 e per l'effetto Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino il 30.05.2023 e notificato il 26.06.2023 ordinando, all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
- In via istruttoria: (omissis) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo [Tribunale] adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel rito e nel merito:
In via principale
- Rigettare l'appello proposto, per tutte le motivazioni meglio indicate nel corpo del presente atto e confermare la sentenza n. 4441/ 2024 pubbl. il 09.08.2024 - RG 13229/2023 e, così, di conseguenza confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il signor impugnò dinanzi al Tribunale di Torino il provvedimento emesso in Parte_1 data 30.05.2023 notificatogli il 25.06.2023, con cui il Questore di Torino, preannunciandogli l'espulsione dal territorio nazionale, aveva respinto la sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE siccome coniuge della cittadina italiana Persona_1
Il Questore, in particolare, aveva dato atto che a carico del richiedente sussistevano una serie di condanne penali e che pertanto “le condotte criminose perpetrate sono ostative alla regolare permanenza sul territorio nazionale significando che quelle poste in essere ai danni della moglie, denotano l'assoluta mancanza di inserimento nel tessuto sociale e del totale recepimento delle norme penali e civili che regolano la quotidiana convivenza e costituiscono il presupposto per la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno dei familiari extra UE di cittadini UE, significando che la tutela della sicurezza pubblica è preminente su quella familiare” evidenziando anche che “non sussistono i requisiti neanche per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. C) D.lvo 285/98 in quanto è stato acclarato che l'interessato non convive con nessun familiare italiano (ibidem)” Il Questore ha rilevato ancora che, ad integrazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10bis L. 241/1990, “il richiedente ha depositato una memoria non utile ai fini della favorevole definizione dell'istanza poiché, contrariamente a quanto affermato, le condanne riportate sono ostative alla regolare permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 4 co. 3 del T.U. 286/98 e denotano l'assoluta assenza di recepimento delle norme che regolano la civile convivenza e costituiscono elemento sufficiente per ritenere lo stesso una persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica e non consentire il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta (ibidem). Ha quindi escluso che, nel caso di specie, «ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano, che precludano l'adozione del provvedimento [di diniego]».
Nel ricorso di opposizione il richiedente allegava, in punto di diritto, A) la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione all'art. 2, 10 e 20, D.lvo 30/2007 deducendo che l'esistenza di una condanna penale non può portare automaticamente, al rigetto della richiesta di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, dovendo considerarsi che I) dopo un periodo di crisi matrimoniale egli si era riappacificato con la moglie e dal 26 settembre 2022 era tornato a convivere con la stessa;
II) non vi era alcun procedimento di separazione pendente davanti al Tribunale di Torino;
III) nella sentenza di condanna, il Giudice per le indagini patrimoniali aveva disposto la sospensione condizionale della pena, seppure condizionandola alla frequentazione di incontri in un apposito Centro a partire dal 23 settembre 2023, e che ciò introduce la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere in futuro altri reati;
IV) che egli si trova in Italia da oltre trent'anni, nei quali ha sempre avuto un titolo di soggiorno V) e che ha sul territorio italiano tutti i suoi familiari, ovvero la moglie, la madre ed i due figli (maggiorenni) mentre non ha più alcun legame familiare nel
Paese di origine in cui pure si è recentemente trasferito ma asseritamente solo per seguire la carriera calcistica del figlio.
B) argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 19 c. 2, lett. C)
T.U.I. e 28, D.P.R. 394/1999 avendo quantomeno dalla data di presentazione della domanda convissuto con il coniuge o con parenti entro il secondo grado, aventi la cittadinanza italiana, in particolare insieme alla moglie nell'abitazione a Torino via Vipacco 43; dal 2 gennaio 2022 (data della scarcerazione) dal 26 settembre2022 ha convissuto con il primogenito , di Persona_2 cittadinanza italiana presso l'abitazione a Torino in via Villar 36 int. 2; dal 27 settembre 2022 sino ad oggi, è tornato a vivere nuovamente con la moglie. C) Eccepiva la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 5, c. 5, TUI, così come interpretato dalla corte Costituzionale n. 202/2013, deducendo la preminenza degli elementi indicati dall'art. 5, c. 5, TUI rispetto al giudizio di pericolosità sociale tratto solo da precedenti penali datati e da una sentenza che, su concorde richiesta sua e del PM lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per maltrattamenti in famiglia, ma con sospensione condizionale della pena subordinata ad un percorso di recupero della durata di anni uno. Il non si costituì in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Il Tribunale all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - trattenne la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente in ricorso e con le note depositate in data
09.05.2024 quindi, con sentenza n. 4441/2024 pubbl. il 09.08.2024, rigettò il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese di lite. Avverso tale sentenza il signor ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 25 settembre 2024 iscritto a ruolo il giorno successivo, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte. Il appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi dedotti concludendo per il CP_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. La causa, quindi, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025.
*** *** ***
1. Il ricorrente – cittadino extra-UE, coniuge di cittadina italiana e padre convivente di cittadino italiano maggiorenne – ha impugnato il provvedimento della Questura di diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (ovvero del permesso di soggiorno per motivi familiari in coesione ex art. 30 D.Lgs. 286/1998), emesso ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 30/2007. Tale provvedimento è motivato dall'accertata pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta tale da costituire una minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, nonostante i suoi legami familiari sul territorio italiano.
2. Dagli atti emerge che il ricorrente annovera precedenti penali e di polizia significativi, tra cui condanne per reati contro la persona e il patrimonio. In particolare, figura a suo carico una sentenza di condanna emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un delitto non colposo di significativa gravità. Alcune condanne risultano con pena sospesa, in un caso subordinata alla partecipazione a un percorso riabilitativo, di cui però non è stato fornito alcun riscontro di effettivo completamento.
3. Inoltre, il ricorrente è stato destinatario di misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. In particolare, risulta emesso a suo carico un ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 3 D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013, a seguito di precedenti episodi di violenza domestica segnalati in ambito familiare. Con provvedimento del Questore ex art. 4
D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione) è stato altresì emanato un avviso orale nei confronti del ricorrente, stante la sua frequentazione di pregiudicati e altre circostanze di fatto indicative di condotte pericolose. Tali misure – di natura preventiva e non sanzionatoria – presuppongono un giudizio di pericolosità sociale attuale basato su comportamenti ed elementi concreti, ancorché non sfociati in condanne irrevocabili.
4. Aggravano il quadro fattuale ulteriori episodi, quali la violazione di misure cautelari impostegli dall'Autorità giudiziaria (in particolare, il ricorrente ha trasgredito alle prescrizioni di un divieto di avvicinamento disposto in sede penale a tutela dei familiari offesi) e almeno un arresto in flagranza per reati commessi durante la pendenza del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno. Tali condotte denotano una persistente inclinazione a violare la legge e le prescrizioni delle Autorità, alimentando il giudizio di concreta pericolosità.
5. Il ricorrente deduce, a fondamento del proprio gravame, la violazione del diritto all'unità familiare e del principio di proporzionalità, evidenziando la lunga convivenza con la moglie italiana e il figlio, l'inserimento sociale e l'assenza di condanne recenti a suo dire meritevoli di rilievo. Sostiene che i fatti a suo carico sarebbero risalenti e che la concessione della carta di soggiorno non potrebbe essergli preclusa in via automatica per la mera presenza di precedenti penali, in assenza di una puntuale verifica della persistente pericolosità sociale attuale. Invoca, a tal proposito, l'art. 5, co. 5, del T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e l'art. 27 del D.Lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), che impongono una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei vincoli familiari del cittadino straniero.
6. In particolare l'appello censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi.
- Con il primo motivo ne denuncia la nullità per violazione dell'art. 281terdecies c.p.c. e violazione del diritto di difesa.
- Con il secondo motivo lamenta la “violazione degli artt. 10 e 20, D.lvo 39/2007. L'erroneità ed illegittimità della sentenza per aver ritenuto integrata la pericolosità sociale dell'odierno appellante”.
- Con il terzo motivo l'appellante denuncia la “Violazione degli artt. 19, c. 2, lett. c), TUI e 28, D.P.R. 394/1999, in relazione all'erronea interpretazione del requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza per aver, da un lato, rigettato l'ammissione della prova testimoniale e, dall'altro, rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la convivenza dell'appellante con la moglie (e con il figlio secondogenito)”.
7. Il primo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281terdecies c.p.c. e violazione del diritto di difesa.
La censura appare di dubbia ammissibilità posto che la denunciata nullità della sentenza di primo grado non appare trovare nella conclusioni rassegnate dalla parte, alcuna specifica corrispondenza. Le conclusioni non possono infatti limitarsi a chiedere la conferma o la riforma della sentenza impugnata, ma devono specificare le conseguenze che si intendono trarre dalla declaratoria di nullità.
Nel merito della stessa deve comunque considerarsi che il convenuto non era costituito CP_1 nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e, nella contumacia dell'Amministrazione convenuta, il
Tribunale ha assegnato un termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. di cui si è avvalsa l'unica parte costituita. ovvero l'odierno appellante, formulando le proprie istanze e precisando le proprie conclusioni. Letto l'atto introduttivo, la documentazione prodotta e tali note, il Tribunale ha ritenuto, quindi, matura la causa per la decisione e l'ha trattenuta a sentenza. L'appellante oggi lamenta l'omessa concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni - in realtà precisate nell'atto che ha introdotto la causa e nelle note scritte ex art. 127ter
c.p.c. - rappresentando che, tale termine, gli avrebbe consentito di produrre documentazione che avrebbe potuto mutare il giudizio del Giudice ed in particolare dimostrare di aver completato il percorso al quale la sentenza emessa dal G.I.P. di Torino - (irrevocabile il 19/10/2022) di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) – aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della condanna ad un anno e sei mesi di reclusione inflitta al signor . Parte_1
Va osservato che tale ultima istanza, quella cioè di voler depositare la documentazione di cui si è detto, non risulta avanzata e/o comunque anticipata nelle note depositate in Tribunale il 09.05.2024 dalla difesa dello e che il [positivo] percorso che parte appellante sostiene che avrebbe Parte_1 potuto documentare, si sarebbe dovuto svolgere, per soddisfare quanto prescritto dalla sentenza di patteggiamento presso l'APS Cerchio degli Uomini, dal mese di settembre 2023 sino al mese di settembre 2024.
In tale contesto, osserva il Collegio, la censura sollevata dall'appellante, poteva assumere rilievo come profilo di invalidità della decisione solo nell'interesse della parte contumace, la quale avrebbe potuto astrattamente dolersi di aver subito nocumento al proprio diritto di difesa posto che, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., la stessa avrebbe potuto costituirsi e così controdedurre alle argomentazioni avversarie fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni;
al contrario, la parte appellante non appare aver subito alcun pregiudizio, avendo potuto pienamente discettare nel merito del provvedimento di diniego oggetto della propria domanda, rimasta priva di controdeduzioni, avanzare istanze e precisare le proprie conclusioni chiedendone l'accoglimento. Il contumace in primo grado e che si è costituito in grado di appello, si è Controparte_3 limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata. Vale considerare, altresì, che la documentazione che parte appellante assume di non aver potuto depositare in causa in primo grado così subendo un pregiudizio al proprio diritto di difesa, è stata dalla stessa prodotta in questa sede e non ha valore dirimente tenuto conto che, l'attestazione riguardante il programma trattamentale presso l'APS Cerchio degli Uomini, iniziato a settembre 2023, sarebbe dovuto terminare a settembre 2024, e pertanto risulta incompleta. Come condivisibilmente sottolineato da parte appellata, infatti, “La sentenza [di patteggiamento] prescrive un percorso di un anno e se il corso è iniziato a settembre 2023 non poteva essere terminato a giugno 2024 e – a voler essere proprio precisi – non poteva evidentemente constare in solo 33 settimane di trattamento, bensì in 52. Il ricorrente, pertanto, appare non aver ottemperato appieno alle condizioni stabilite nel patteggiamento” visto che l'attestazione depositata è stata rilasciata il 26 giugno 2024.
La censura appare pertanto priva di pregio.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “violazione degli artt. 10 e 20, D.lvo 39/2007. L'erroneità ed illegittimità della sentenza per aver ritenuto integrata la pericolosità sociale dell'odierno appellante”. La doglianza è infondata.
9. Giova innanzitutto richiamare i principi normativi applicabili. L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 (che disciplina il diritto dei cittadini UE e dei loro familiari) stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, o per motivi di sicurezza dello Stato. In particolare, ai commi 1 e 3 della medesima disposizione, il legislatore subordina l'adozione di provvedimenti restrittivi alla sussistenza di comportamenti personali del destinatario che costituiscano “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave” ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. È dunque richiesto un accertamento rigoroso sulla condotta attuale dell'interessato, non potendo la misura limitativa basarsi su valutazioni astratte o meramente sul passato penale. In linea con i principi comunitari recepiti, l'esistenza di precedenti penali non giustifica di per sé il diniego o l'allontanamento: occorre verificare se da essi e dal comportamento complessivo emerga una effettiva pericolosità attuale. Parallelamente, l'ordinamento nazionale in materia di immigrazione (T.U. Immigrazione, D.Lgs. 286/1998) prevede che costituisce condizione ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la pericolosità sociale dello straniero, valutata caso per caso. In particolare, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 stabilisce che allo straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato il permesso non può essere concesso né rinnovato;
e l'art. 5, comma 5, impone di tenere conto, nel decidere sull'istanza per motivi familiari, della natura e durata dei vincoli familiari e dell'inserimento dell'interessato, bilanciandoli però con l'eventuale presenza di cause ostative relative all'ordine pubblico. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 5/2007 (in attuazione dei principi UE), non opera più alcun automatismo espulsivo legato a specifiche condanne penali: è necessario procedere a un giudizio di pericolosità sociale in concreto, che conduca a ritenere lo straniero una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza, tale da rendere recessivo in comparazione l'interesse alla conservazione dei legami familiari. Questo approccio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che grava sull'Autorità l'onere di esplicitare in motivazione le ragioni della pericolosità attuale, escludendo ogni automatismo fondato sul solo fatto di precedenti condanne (cfr. ex multis
Cass. Sez. I, ord. n. 17070/2018). Di conseguenza, la valutazione della pericolosità deve avvenire in concreto e nell'attualità, non essendo prevista alcuna presunzione legale di pericolosità tale da precludere automaticamente il soggiorno (Cass. Sez. I, ord. n. 29148/2020; n. 30342/2021; n. 23423/2022; n. 26173/2023).
10. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il provvedimento impugnato non si fonda affatto su un automatismo derivante dal casellario giudiziale, bensì su una puntuale analisi della condotta complessiva del ricorrente e dei molteplici indicatori di pericolosità emersi in tempi recenti: la storia personale del signor è segnata Parte_1 da reati gravi e reiterati, in particolare nel contesto familiare. La condanna per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie (sentenza 2022) evidenzia una condotta di violenza domestica protratta, talmente allarmante da aver richiesto interventi delle autorità sia in sede penale (arresti, misure cautelari), sia in sede amministrativa preventiva (ammonimento del Questore nel 2020, avviso orale nel 2022). Tali fatti integrano senza dubbio quella “minaccia concreta ed attuale all'ordine pubblico” richiesta dalla legge per giustificare una deroga al diritto di libera circolazione.
Il primo giudice non ha valorizzato quindi astrattamente il mero precedente penale, tra i quali va detto che la legge contempla i precedenti costituiti da condanne anche quelle in applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 22217/2006), ma ha più in generale valutato l'insieme dei comportamenti dello . Parte_1
In particolare, il giudizio nella sua globalità e nella sua evoluzione della personalità della parte, rivela l'incapacità dell'interessato di rispettare non solo le leggi, ma anche i doveri fondamentali verso i propri congiunti, con un evidente impatto sulla sicurezza pubblica (basti considerare che i maltrattamenti in famiglia sono offesa a beni primari quali l'incolumità e la dignità della persona, e il loro contrasto rientra tra le priorità dell'ordine pubblico, come suggerito anche dall'inasprimento normativo in materia di “codice rosso”). Inoltre, la violazione di un provvedimento giudiziario di allontanamento (arresto del 29/5/2022 per art. 387-bis c.p.) attesta la particolare inclinazione dello a persistere nelle condotte illecite, frustrando i tentativi Parte_1 dell'autorità di tutelare la vittima ed eludendo deliberatamente le misure cautelari impostegli. Questa recidiva e spregiudicatezza nel disattendere gli ordini dello Stato, costituisce indice di pericolosità attuale, nel senso che permane il rischio concreto che l'interessato possa nuovamente compiere atti violenti o comunque illegali.
Dalla narrativa in fatto risulta evidente, infatti, come il ricorrente, pur inserito in un contesto familiare con cittadini italiani, abbia tenuto una serie continuativa di comportamenti antisociali e illeciti, alcuni dei quali di grave allarme sociale, seguiti fino a tempi ravvicinati alla decisione di diniego.
• In primo luogo, le condanne penali riportate, ancorché non di per sé automaticamente ostative, riguardano reati di non lieve entità (lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, stando a quanto risulta) e denotano una propensione alla violenza. La presenza tra esse di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), giova sottolinearlo, ha piena efficacia di condanna penale e legittimamente concorre nel delineare il giudizio di pericolosità: il legislatore stesso, nel prevedere le limitazioni per motivi di pubblica sicurezza, ha espressamente incluso anche le ipotesi di applicazione concordata della pena tra gli elementi valutabili ai fini dell'allontanamento. È irrilevante, dunque, la circostanza che il ricorrente non abbia ammesso formalmente la propria colpevolezza: la condanna risultante dal patteggiamento – peraltro riferita a reati di violenza non colposa – costituisce un indice oggettivo negativo, al pari di una condanna ordinaria.
• In secondo luogo, la circostanza che alcune pene siano state sospese condizionalmente non vale ad escludere la pericolosità sociale, alla luce del comportamento successivo dell'interessato. La concessione della sospensione condizionale della pena presuppone in sede di condanna un giudizio prognostico favorevole circa la futura condotta del reo (art. 163
c.p.); tuttavia, nel caso concreto, tale aspettativa di ravvedimento è stata smentita dai fatti sopravvenuti. Il ricorrente non ha comprovato di aver integralmente adempiuto alle prescrizioni volte al suo recupero (ad esempio, la partecipazione a programmi rieducativi imposti come condizione sospensiva) e ciò impedisce la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena (Cass., 05/03/2009, n.
14380; Cass., 19/05/1999, n. 2416); e, anzi, ha continuato a violare la legge, rendendosi protagonista di ulteriori episodi criminosi. Pertanto, la sospensione condizionale non attenua il giudizio di pericolosità, poiché il beneficio risulta ingiustificato alla luce della recidiva e del mancato percorso riabilitativo. La giurisprudenza ha chiarito che una condanna a pena sospesa – indice iniziale di prognosi positiva – non può inibire l'adozione di misure a tutela dell'ordine pubblico se i successivi comportamenti confermano invece la pericolosità del soggetto.
• In terzo luogo, il ricorrente è attinto da misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità di P.S., le quali godono di autonoma rilevanza probatoria nel delineare il profilo di pericolosità. Si osserva che l'art. 20, co. 3, D.Lgs. 30/2007 include espressamente, tra gli elementi da valutare, l'eventuale appartenenza dello straniero a talune categorie di soggetti pericolosi e l'applicazione di misure di prevenzione anche non definitive. Nel caso in esame, il provvedimento di ammonimento del Questore emesso ex art. 3 D.L. 93/2013 (convertito in L. 119/2013) per condotte di violenza domestica, così come l'avviso orale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 159/2011, costituiscono segnali inequivocabili: essi attestano che il ricorrente è stato ritenuto dalle competenti autorità come persona dedita a condotte che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, tale da richiedere interventi anticipatori e dissuasivi. Si tratta, è bene ribadirlo, di misure a carattere preventivo, adottate in base a elementi fattuali concreti e a un giudizio prognostico di probabilità di recidiva criminale, indipendentemente da condanne definitive. La presenza di siffatte misure indica che il ricorrente, anche al di là dei reati per cui è stato condannato, ha mantenuto un comportamento socialmente allarmante e sintomatico di perdurante inclinazione a violare la legge. Particolarmente grave appare l'ammonimento per violenza domestica: esso lascia trasparire che neppure il legame familiare con la moglie e il figlio (che dovrebbe di per sé costituire un fattore di responsabilizzazione) ha impedito al ricorrente di porre in essere atti lesivi in ambito familiare, innescando l'intervento autoritativo a tutela delle vittime.
• Da ultimo, il ricorrente ha violato misure cautelari disposte dall'Autorità giudiziaria ed è stato sorpreso in flagranza di reato in epoca recente. Tali fatti aggravano ulteriormente il quadro: la violazione di un'ordinanza cautelare (nel caso di specie, il mancato rispetto di un divieto di avvicinamento alla persona offesa) denota una sfida aperta alle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e una scarsa capacità di autocontrollo, delineando una personalità vanificando gli strumenti meno afflittivi predisposti per contenerne la pericolosità. L'arresto in flagranza per un nuovo reato, poi, dimostra che il ricorrente ha continuato a delinquere, confermando l'attualità della minaccia che egli rappresenta per la collettività.
11. Alla luce delle circostanze richiamate, questo Collegio ritiene provato che il comportamento del ricorrente integri quella “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave” all'ordine pubblico richiesta dalla normativa per giustificare una limitazione del diritto al soggiorno. Si tratta di una minaccia attuale, in quanto desunta da fatti e indici non lontani nel tempo e indicativi di una situazione di persistente antisocialità. La pericolosità quindi non è meramente presunta in re ipsa dalla presenza di precedenti penali, ma è dedotta in concreto da un insieme di elementi convergenti, valutati globalmente con un giudizio immune da vizi logici o travisamenti.
12. Né vale opporre, come fa l'appellante, il principio di tutela dell'unità familiare e di proporzionalità del provvedimento. Tali principi sono certamente cardine della disciplina e sono stati tenuti presenti dal primo Giudice, che ha correttamente dato prevalenza all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Ai sensi dell'art. 20, co. 4 D.Lgs. 30/2007 (che dà attuazione al principio sancito dall'art. 27 della direttiva 2004/38/CE), ogni provvedimento limitativo in materia deve rispettare il principio di proporzionalità, ponderando la gravità della minaccia posta dallo straniero con la sua situazione personale e familiare. Nel caso concreto, tale ponderazione è stata effettuata tenendo conto, da un lato, i legami familiari del ricorrente in Italia
– coniuge e figlio cittadini italiani conviventi – nonché il suo radicamento territoriale;
dall'altro lato, si è valutata la natura e gravità dei comportamenti posti in essere, la loro reiterazione nel tempo e l'assenza di segnali di ravvedimento. Va rammentato che la stessa normativa nazionale prevede eccezioni alla regola di inespellibilità degli stranieri conviventi con cittadini italiani proprio in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 19, co. 2, lett. c, D.Lgs. 286/1998, in relazione all'art. 13, co. 1). Ciò conferma che il legislatore, pur riconoscendo l'alto valore della coesione familiare, accorda prevalenza alla salvaguardia della collettività di fronte a soggetti che pongano in pericolo beni fondamentali. Nel bilanciamento concretamente operato dal giudicante di prime cure, le esigenze di difesa dell'ordine pubblico – in presenza di condotte che attengono a reati contro la persona e ripetute violazioni di norme a tutela della sicurezza – sono state ritenute condivisibilmente da anteporre alle pur esaminate istanze affettive e di integrazione del ricorrente dovendo il diritto alla vita familiare essere esercitato in modo da non ledere i diritti altrui e l'ordine pubblico (cfr. Corte Cost. n. 202/2013).
13. In definitiva, la censura il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione puntuale e giuridicamente corretta, avendo l'Amministrazione esplicitato le ragioni in fatto e in diritto per cui il ricorrente è da ritenersi socialmente pericoloso allo stato attuale. La decisione di diniego non appare affetta da sproporzione: al contrario, essa costituisce l'esito di un equo bilanciamento tra l'interesse, certamente rilevante, alla unità familiare del ricorrente - riguardo il quale non risultano dagli atti emergere elementi che possano costituire un reale ed effettivo radicamento sul territorio dello , né come relazioni familiari, sociali o lavorative, in linea Parte_1 con lo spirito della norma di cui all'art. 19, co. 1, D.lvo 286/98 come modificato dal DL 130/2000, volto a tutelare il rispetto della vita familiare e privata (cfr. Cass civ. 10.03.2022 n. 7861) - e l'interesse preminente della tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ovvero l'interesse a prevenire il concreto rischio di ulteriori condotte illecite da parte dell'interessato a danno della collettività e degli stessi familiari. 14. Il terzo motivo di gravame denuncia la “Violazione degli artt. 19, c. 2, lett. c), TUI e 28, D.P.R. 394/1999, in relazione all'erronea interpretazione del requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza per aver, da un lato, rigettato l'ammissione della prova testimoniale e, dall'altro, rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la convivenza dell'appellante con la moglie (e con il figlio secondogenito)”. La censura è assorbita da quanto in precedenza dedotto che prescinde dalla verifica del requisito della convivenza e dall'assenza, né dedotta né tantomeno documentata dall'appellante, di una progettualità della famiglia, alla cui assenza infatti la sentenza impugnata ha fatto opportuno riferimento. Conclusivamente l'appello proposto deve essere respinto. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione delle voci “fase istruttoria” e “decisionale”, essendo mancata la prima e non avendo l'avvocatura erariale svolto difese conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dal signor Parte_1
- condanna parte appellante a rifondere al appellato le spese di lite relative al presente CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.838,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di Studio ed euro 709,00 per la costituzione) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti;
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23.05.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello