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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
ART. 127 BIS C.P.C.
R.G. 586/2024
Oggi 04/03/2025 innanzi al giudice Alessandra Coccoli sono comparsi:
Per , l'avv.to BELLENDA in sostituzione dell'Avv. VERCELLI Parte_1
Contro Per , l'avv.to OT MI Controparte_2
L'avv. BELLENDA insiste per l'accoglimento del ricorso, con riferimento ad entrambe le domande formulate;
quanto all'impugnativa del licenziamento rileva che l'arresto del ricorrente
è avvenuto per fatti anteriori l'avvio del rapporto di lavoro, come risultante dagli articoli di stampa;
contesta, quindi, la pertinenza della giurisprudenza citata dalla controparte;
afferma che scopo della cooperativa è proprio la riabilitazione delle persone svantaggiate;
aggiunge che ad oggi non è ancora stato tratto a giudizio per i fatti per i quali è stato tratto in arresto;
Pt_1
esclude che dall'arresto del ricorrente possa derivare un danno all'immagine della convenuta;
chiede l'accoglimento di tale capo di domanda;
quanto alla domanda di differenze retributive,
1 richiama la dichiarazione della compagna del ricorrente;
qualora il Giudice non ritenga provato l'orario dedotto il ricorso insiste per l'escussione del teste di riferimento e per Tes_1
l'emissione dell'ordine di esibizione richiesto in corso di causa;
chiede il licenziamento di CTU contabile;
richiama giurisprudenza a sostegno e conclude come in atti.
L'avv. OT discute la causa contestando quanto affermato dalla collega e rilevando come non sia stato prodotto alcun documento relativo ai reati contestati al ricorrente ed il titolo per cui
è attualmente detenuto;
afferma che era onere del ricorrente dimostrare che i fatti oggetto di contestazione in sede penale fossero stati commessi prima dell'inizio del rapporto di lavoro;
afferma che i fatti che hanno portato al licenziamento per giusta causa sono pacifici e non contestati;
afferma che il CCNL applicabile prevede come giusta causa di licenziamento comportamenti contrari ai principi della cooperativa;
richiama il regolamento e lo statuto della convenuta;
evidenzia la differenza tra il soggetto assuntore di stupefacente ed il trafficante;
rileva
ControCon che non è stato assunto quale soggetto svantaggiato dalla , ma è transitato da Pt_1
Villa Perla Service;
rileva che il contratto di affitto di ramo di azienda è cessato in corso di causa e Villa Perla è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
afferma che anche l'appalto al quale era stato adibito il ricorrente è cessato a dicembre 2023; afferma comunque che il ricorrente, in stato di detenzione, è impossibilitato a rendere la prestazione;
chiede il rigetto dell'impugnativa di licenziamento richiamando la memoria difensiva e giurisprudenza a sostegno;
quanto alla domanda di differenze retributive, rileva che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, fino ad agosto 2023 lo stesso ha lavorato a Savona come custode del mercato comunale;
richiama la deposizione del teste ed eccepisce l'inattendibilità Tes_2
della teste , comunque informata solo de relato;
esclude, quindi, che il ricorrente abbia Tes_3
sempre lavorato a Varazze per 36 ore alla settimana come affermato dalla teste di controparte;
afferma che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio e chiede la reiezione integrale del ricorso, con condanna alle spese.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 18.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 04/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 586/2024 R.G. Lav. tra
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. VERCELLI DINO, che lo Parte_1
rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
Cont
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
OT MI, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della dal 1.09.2022 fino al Controparte_3 Controparte_2
19.12.2023, data in cui era stato illegittimamente licenziato per giusta causa, svolgendo mansioni superiori a quelle previste dal formale inquadramento e lavorando per un numero di ore superiori a quelle previste dal contratto, ha impugnato il provvedimento espulsivo ed ha rivendicato differenze retributive chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona, adversis reiectiis: Accertare e dichiarare
l'illegittimità, l'invalidità, l'annullabilità e/o del licenziamento intimato al conchiudente per le ragioni tutte indicate nella parte espositiva del ricorso introduttivo e/o per quelle diverse che emergeranno all'attività processuale e, conseguentemente, dichiarare tenuta la CP_3
IS: - In via principale ad applicare il comma 1 dell'art 3 e, quindi, a condannarla al
[...] pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale dell'importo che sarà riconosciuto equo e, comunque in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità…”. In via subordinata, nell'ipotesi in cui la cooperativa convenuta nel loro complesso non raggiunga i requisiti dimensionali dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ad applicare l'articolo 9 e, quindi, a condannarle al pagamento dell'indennità pari a 6 mensilità. In ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, come specificate nella parte espositiva del presente atto;
Conseguentemente
Con dichiarare tenuta e condannare la al pagamento della somma di € Controparte_3
13.496,93 ovvero quella maggiore o minore emergenda all'esito del giudizio. Il tutto maggiorato di interessi ai sensi dell'art. 1284 commi primo e quarto cod civ. e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.” in particolare, ha dedotto quanto segue: Parte_1
Contro
- aveva lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
1.09.2022 fino al 19.12.2023, quando era stato licenziato per assenza ingiustificata;
- era stato inquadrato al livello A1 CCNL cooperative sociali come custode di mercato, con orario di 24 ore settimanali;
4 - in realtà, aveva sempre lavorato per 36 ore settimanali, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 17.00, nell'ambito dell'appalto del Comune di Varazze come giardiniere, addetto anche alla conduzione del furgone;
- il 29.9.2023 mentre si trovava al lavoro in Varazze era stato invitato a recarsi presso la locale Stazione dei Carabinieri ove era stato tratto in arresto e trasferito presso la casa Circondariale di Genova;
- pur nella concitazione del momento era riuscito ad avvertire il Suo responsabile, dott. di quanto stava capitando;
Tes_2
- il 23.10.2023 la datrice di lavoro gli aveva contestato disciplinarmente l'aver tenuto un comportamento gravemente contrario ai doveri di correttezza e buona fede, contrario agli scopi fini statutari tra cui l'inserimento lavorativo di soggetti ex tossicodipendenti, l'assenza ingiustificata a far data dal 29.9.2023 e l'essere recidivo per altre tre mancanze, sanzionate con richiamo scritto, sospensione e multa;
- aveva presentato le sue giustificazioni, ma era stato licenziato per giusta causa con lettera datata 19.6.2023;
- aveva, quindi, impugnato il provvedimento espulsivo offrendo la sua prestazione lavorativa, non appena fosse terminata la detenzione carceraria;
- non era stato correttamente retribuito in relazione al lavoro svolto, con riferimento sia all'inquadramento (avendo svolto mansioni riconducibili al livello B1) sia all'orario di lavoro (avendo lavorato per 36 ore settimanali);
- era, quindi, in credito di € 13.496,93 di cui € 295,58 a titolo di TFR;
- il licenziamento, poi, era illegittimo per insussistenza della giusta causa, non essendo configurabile alcun comportamento contrario a correttezza e buona fede e non essendo ancora stata accertata la sua colpevolezza per il reato per il quale era stato tratto in arresto (comunque risalente al periodo anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro);
- l'assenza da lavoro, era, poi giustificata dal suo stato di detenzione;
- la sanzione espulsiva era, in ogni caso, sproporzionata e la recidiva era irrilevante.
5 Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_4
contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo la reiezione delle stesse.
La cooperativa convenuta ha affermato che:
- era un ente no profit avente lo scopo di “perseguire l'interesse generale della
Comunità alla promozione umana attraverso: a) La gestione dei servizi socio sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali
o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- era, in particolare, attiva nell'attività di recupero di persone tossicodipendenti e nel contrasto all'uso della droga;
- il suo Regolamento, quindi, prevedeva per i suoi lavoratori il divieto di assumere sostanze stupefacenti e l'obbligo di tenere un comportamento adeguato in linea con i fini e gli ideali perseguiti dalla cooperativa;
- il Codice etico, poi, richiedeva il rispetto di valori come condivisione, lealtà, trasparenza ed onestà;
- il CCNL applicabile, infine, prevedeva quale causa di licenziamento senza preavviso il compimento di “azioni in contrasto con i principi della cooperativa” e/o “gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”;
- era stato assunto il 1.4.2022 da Villa Perla Service Coop. Sociale ed Parte_1 era divenuto lavoratore dell'esponente dal 1.9.2022 in forza di contratto d'affitto di ramo d'azienda;
- era stato correttamente inquadrato al livello A1 come operaio generico, con iniziali mansioni di custode di mercato, part time per ore 25,00 a settimana;
- aveva sempre svolto mansioni di operaio generico, dapprima nell'ambito dell'appalto con il Comune di Savona per il servizio ai Mercati Comunali (ove aveva creato numerosi problemi che avevano portato alle contestazioni disciplinari del 15.2.2023,
2.8.2023 e 25.9.2023) e poi, al momento dell'arresto, di addetto al verde nell'ambito del diverso appalto con il Comune di Varazze;
mai era stato responsabile di un furgone o altro veicolo;
6 - il licenziamento era pienamente legittimo, posto che il ricorrente era stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e risultava già essere stato arrestato per il medesimo reato anche nel 2008, dunque aveva dunque precedenti specifici;
- alla data dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, il 31.1.2024, il ricorrente era ancora detenuto;
- mai aveva comunicato alcunché relativamente al procedimento penale per Pt_1
cui era stato arrestato e detenuto: nulla aveva detto quanto ai reati specificamente contestati, la natura della detenzione (cautelare o definitiva), la sua durata o prevedibile durata;
- nemmeno con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente aveva chiarito la sua posizione, limitandosi a produrre un certificato di detenzione presso la C.C. di
Genova Marassi;
- mai, inoltre, aveva svolto mansioni di “giardiniere”, anzi era Pt_1
documentalmente provato che quantomeno fino al settembre 2023 aveva lavorato come custode di locali per poi operare come operaio addetto al verde;
mai, poi, lo stesso aveva assunto le responsabilità proprie del superiore livello rivendicato;
- quanto all'orario di lavoro, infine, il ricorrente non aveva offerto alcun elemento probatorio.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti sulle circostanze ammesse con ordinanza del 29.10.2024.
All'esito i difensori delle parti, in collegamento da remoto, hanno discusso oralmente: il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento di entrambe le domande insistendo comunque, qualora ritenuto, per l'escussione del teste di riferimento e per l'emissione Testimone_4
dell'ordine di esibizione richiesto in atti;
il difensore della convenuta, invece, ha chiesto la reiezione integrale del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorso appare infondato. in primo luogo, ha impugnato il licenziamento intimatogli il 19.12.2023 Parte_1 dalla datrice di lavoro affermando l'insussistenza della giusta Controparte_4
7 causa posto che, pur essendo effettivamente stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, non poteva assumere rilevanza disciplinare la mancata comunicazione del tipo di reato del quale era accusato (trattandosi comunque di fatti non avvenuti sul luogo di lavoro, la cui conoscenza da parte della datrice non era indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa) e non era ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede. Sotto diverso profilo, il lavoratore ha affermato che fatti delittuosi che gli erano stati ascritti risalivano tutti al periodo anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro con che aveva quale CP_4
scopo istituzionale proprio il reinserimento degli ex tossicodipendenti .
è stato licenziato per giusta causa a seguito della contestazione Parte_1
disciplinare del 23.10.2023 avente il seguente tenore: “A seguito di quanto da lei comunicatoci telefonicamente in data 29 settembre u.s., quando ci avvisava che stava per recarsi presso la stazione dei Carabinieri, salvo poi essere tratto in arresto (per la cui vicenda sono apparsi ben due articoli di stampa sulle cronache locali di due testate nazionali in data 1 ottobre u.s.) siamo venuti a conoscenza che la sua carcerazione è dovuta a traffico di sostanze stupefacenti, cosa che ella aveva omesso nella Sua informazione. Nel sottolineare l'estrema gravità dei comportamenti e dei reati contestati, siamo con la presente a contestarLe, ad ogni effetto di legge e contratto, di aver tenuto un comportamento non consono alla corretta osservanza dei suoi doveri, assumendo una condotta di vera e propria inosservanza degli obblighi di correttezza
e buona fede cui è tenuto il dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro, evidenziando come il Suo comportamento sia contrario agli scopi e ai fini statutari e di Legge della cooperativa - tra cui l'inserimento lavorativo di soggetti ex tossicodipendenti - e contestando altresì il grave danno all'immagine della Cooperativa ed agli stessi dipendenti e soci lavoratori ex tossicodipendenti procurato dalla sua inaccettabile condotta. Ad oggi, peraltro, Lei risulta anche assente dal lavoro dal giorno 29 settembre senza che la scrivente abbia ricevuto alcuna altra comunicazione. Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 40 del CCNL Cooperative sociali, “la lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri”. Nel contestarLe altresì che EL
8 risulta recidivo disciplinarmente, essendo destinatario di altri precedenti provvedimenti disciplinari, nello specifico: Contestazione disciplinare Prot. n. 33/23/SP del CP_4
15/02/2023, sanzionata con un richiamo scritto Prot. n. 62/23/SP del 28/02/2023; CP_4
Contestazione disciplinare Prot. n. 330/23/SP del 02/08/2023, sanzionata con una CP_4
sospensione Prot. n. 338/23/SP del 25/08/2023; Contestazione disciplinare Prot. CP_4
n. 360/23/SP del 25/09/2023, sanzionata con una pari a due ore di retribuzione Prot. CP_4
Ma.Ris 373/23/SP del 04/10/2023. Per quanto sopra esposto, il Suo comportamento pone in dubbio tanto la stessa certezza dell'adempimento futuro delle prestazioni lavorative, stante il suo stato di detenzione e/o arresto, quanto come dimostra la irreparabile compromissione dell'elemento fiduciario, così come Le si contesta con la presente. Nel ricordarLe che la
ha sempre dimostrato nei Suoi confronti la massima comprensione - evidentemente CP_2
mal ripagata - pur sanzionando i precedenti contestati illeciti disciplinari, che hanno creato problematiche sia per quanto riguarda l'organizzazione interna del servizio che verso la committenza, ai sensi dell'art. 42 del CCNL Cooperative Sociali, La invitiamo a chiarire la Sua posizione, comunicando le Sue eventuali giustificazioni, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della presente lettera, alternativamente ai seguenti recapiti: -
- raccomandata con ricevuta di ritorno a Email_1
c.a. Ufficio Legale - Via Bolano 16 - 19037 Santo Stefano di Magra. Resta inteso che ci CP_4 riserviamo l'adozione dei Suoi confronti di qualunque provvedimento all'esito delle giustificazioni da Lei fornite o in mancanza di loro tempestivo inoltro”.
Nel provvedimento espulsivo, poi, la cooperativa, considerato il perdurare della detenzione del , ha comunque affermato di non avere interesse alla prosecuzione del Pt_1
rapporto di lavoro, rilevando l'impossibilità da parte del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa.
Non è contestato che il 29.9.2023 sia stato tratto in arresto per reati Parte_1
inerenti il traffico di stupefacenti e che sia rimasto detenuto per analogo titolo di reato quantomeno fino alla data del 21.10.2024 (data dell'udienza di comparizione delle parti, nel corso della quale il ricorrente ha reso l'interrogatorio libero dalla Casa Circondariale di Marassi mediante collegamento audiovisivo a distanza).
9 Il ricorrente ha affermato l'irrilevanza del suo arresto a fini disciplinari, posto che l'indagine che aveva portato alla sua carcerazione era precedente all'instaurazione del suo rapporto di lavoro con la convenuta.
In proposito, tuttavia, si rileva come non abbia effettivamente comunicato alla Pt_1
datrice di lavoro, né chiarito nel corso del presente giudizio, quale imputazione (pacificamente relativa al traffico di sostanze stupefacenti) gli sia stata contestata, né ha provato che i fatti a lui ascritti, per i quali risulta ristretto da oltre un anno, siano effettivamente stati commessi prima della sua assunzione, dapprima alle dipendenze di Villa Perla Service Coop. Sociale (in data
1.4.2022) e poi di (dal 1.9.2022 a seguito di contratto d'affitto di Controparte_4 ramo d'azienda).
Non è a tal fine sufficiente il mero richiamo a quanto genericamente riportato negli articoli di stampa prodotti da parte convenuta, nei quali si dà conto del coinvolgimento del in una vasta indagine antidroga, iniziata a gennaio 2022, che aveva portato, nel corso Pt_1
del luglio del 2023, al sequestro di sei chilogrammi di sostanze stupefacenti ed alla scoperta di varie attività criminali, quali un incendio doloso ed il progetto per una rapina, poste in essere dalla “banda” (articolo pubblicato sul quotidiano “Il Secolo XIX” il 1.10.2023).
Tali articoli, quindi, non dimostrano affatto che sia stato arrestato per episodi Pt_1
avvenuti prima della sua assunzione alle dipendenze di Villa Perla Service: era, quindi, suo onere dimostrare la lontananza nel tempo, e quindi l'irrilevanza disciplinare, dei fatti che avevano condotto al suo arresto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, “la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo
a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva” (Cass. n. 267/24; nello stesso senso anche Cass. n. 28368/21).
L'arresto del ricorrente per cessione di sostanze stupefacenti e la celebrazione a suo carico di un procedimento penale sul cui esito nulla lo stesso ha voluto riferire testimoniano, poi,
10 il suo inserimento in un ambiente criminale non compatibile con le finalità di recupero e reinserimento sociale proprie della Cooperativa datrice di lavoro.
La carcerazione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, inoltre, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudica l'immagine della cooperativa che ha come scopo il sostegno alle persone svantaggiate e fa divieto assoluto ai propri soci lavoratori e/o dipendenti di “far uso di sostanze stupefacenti di alcun tipo, comprese quelle leggere” (come da regolamento prodotto in atti).
Nulla, poi, il ricorrente ha espressamente dedotto e chiesto di provare circa il suo pregresso, o attuale, stato di tossicodipendenza e la rescissione dei legami con l'ambiente del traffico di droga.
La condotta extralavorativa del ricorrente, poi, tenuto conto dei fini statutari della e della tipologia di persone di cui la stessa cura il reinserimento sociale (e da cui CP_2
pretende il rispetto di rigide regole di condotta) ha sicuramente un riflesso, anche solo potenziale, sulla funzionalità del rapporto di lavoro e compromette le aspettative di un futuro puntuale adempimento, da parte del , della prestazione lavorativa in conformità alle previsioni Pt_1
regolamentari della datrice di lavoro.
Si rileva, peraltro, come ad oggi il ricorrente non abbia comunicato la cessazione del suo stato di detenzione: lo stesso dopo oltre un anno dall'impugnato licenziamento sarebbe quindi ancora oggettivamente impossibilitato a riprendere la prestazione lavorativa e tale circostanza fa venir meno l'interesse della convenuta alla prosecuzione del rapporto di lavoro (come già precisato nel provvedimento espulsivo).
La sanzione, poi, appare proporzionata vista la estrema gravità della condotta (come emergente, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del diretto interessato, dagli articoli di stampa sopra richiamati), anche alla luce dei precedenti disciplinari del RIZZARO, non oggetto di contestazioni specifiche.
L'impugnativa del licenziamento non appare, dunque, fondata.
Nemmeno è fondata la domanda volta al riconoscimento della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per le mansioni di “giardiniere”.
11 Emerge dalla documentazione in atti che assunto da Parte_1 [...]
con qualifica operatore di mercato livello A1 e orario di 25 ore Controparte_5
settimanali, sia transitato alle dipendenze di a seguito del contratto Controparte_4
di affitto di ramo di azienda stipulato dalle due cooperative in data 1.9.2022 (all. 17 alla memoria).
Il ricorrente ha affermato di aver “sempre” lavorato come “giardiniere” su un appalto del
Comune di Varazze, ma non ha specificato che genere di attività abbia effettivamente svolto.
Non è dato, quindi, sapere se nell'ambito dell'appalto assunto dalla resso il Comune CP_4 di Varazze lo stesso abbia effettivamente operato come “giardiniere” o come mero operaio
“addetto al verde”.
La domanda volta al riconoscimento della retribuzione per il superiore inquadramento deve, quindi, essere respinta, non avendo il ricorrente adeguatamente descritto le mansioni di fatto svolte.
A ciò si aggiunge che è documentalmente provato dalle contestazioni disciplinari prodotte da parte convenuta, ed è stato confermato dal teste escusso, che quantomeno fino alla fine del mese di luglio del 2023 abbia lavorato come custode di locali presso il Pt_1
mercato di Savona: solo, quindi, poco prima del suo arresto lo stesso era stato addetto al diverso appalto preso dalla presso il Comune di Varazze. CP_2
In particolare:
- in data 15.2.2023 la convenuta ha contestato al ricorrente che “Con prot. n. 2023/11940 del
8.02.2023 il Comune di Savona ci ha notificato formale richiesta di procedimento disciplinare nei Suoi confronti, in seguito alle segnalazioni di alcuni Concessionari che hanno lamentato la mancanza di servizio durante i suoi turni di lavoro. lI Comune ci ha riferito che Lei non svolge le Sue funzioni nell'area standistica ma permane spesso all'interno di un ufficio comunale, non effettuando, quindi, il servizio di vigilanza. A conferma di ciò, nelle giornate di 1,2,3 febbraio
2023, tra le ore 5.50 e le ore 6.10, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso titolari di pescherie che uscivano indisturbati con merce acquistata in orari non consentiti, senza che Lei intervenisse in alcun modo. Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente, a contestarLe di aver tenuto un comportamento idoneo a ledere li rapporto fiduciario, in quanto
12 non consono, negligente, in evidente e palese violazione del dovere di correttezza e buona fede cui è tenuto li dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro” (all. 10 alla memoria);
- in data 2.8.2023 la convenuta ha contestato al ricorrente che “Con prot. n. 2023/67716 del
28/07/2023 il Comune di Savona – settore Servizio mercati – ci ha notificato formale richiesta di procedimento disciplinare nei suoi confronti, in seguito alla segnalazione di alcuni
Concessionari che hanno lamentato la mancanza di servizi durante i suoi turni di lavoro. In particolare, in data 12/07/2023, Lei ha terminato il suo turno di lavoro lasciando aperto il cancello di uscita oltre l'orario consentito;
lo stesso è stato, pertanto, chiuso dal personale di Part servizio del turno successivo;
in data 15/07/2023, in assenza del box compattatore, permetteva l'accumulo di materiale plastico nello spazio adibito allo stesso, rendendo difficile il posizione del compattatore da parte del personale ATA nonché oberando le prestazioni dell'operatore del turno di lavoro successivo;
in data 17/07/2023, Lei ha svolto in maniera inadeguata la rimozione del materiale di competenza dal piazzale e dal corridoio di accesso al mercato ortofrutticolo;
in data 18/07/2023, Lei ha permesso ad un camion attività di carico/scarico prima delle ore 06,00 a.m. nel corridoio di transito del mercato ortofrutticolo contravvenendo a precise disposizioni;
in data 24/07/2023, Lei non ha eseguito l'attività di vigilanza sullo scarico del materiale presso i compattatori e non ha previsto il turno di apertura del Mercato Civico con conseguente disservizio dei Concessionari. Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente a contestarLe di aver tenuto un comportamento non consono, negligente, in evidente e palese violazione del dovere di correttezza e buona fede cui è tenuto il dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro” (all. 11 alla memoria);
Tali elementi documentali, non oggetto di contestazione alcuna, contrastano radicalmente con la prospettazione attorea ed escludono che abbia sempre lavorato per 36 ore alla Pt_1
settimana con orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, sempre su un appalto del
Comune di Varazze (come allegato al punto 3 del ricorso introduttivo).
Il teste poi, ha confermato che era stato inserito in Testimone_5 Pt_1
cooperativa dal febbraio 2022 nel servizio di guardianaggio dei Mercati Comunali di Savona e che solo a partire dalla fine di luglio del 2023 per questioni di opportunità era stato indirizzato
13 nel settore del verde del Comune di Varazze: “preciso peraltro che tale spostamento avvenne in conseguenza dell'ultima contestazione che gli era stata fatta in quel periodo”.
Non avendo il ricorrente nemmeno citato il suo impiego come custode a Savona, non è dato sapere quale orario lo stesso abbia di fatto osservato quantomeno fino alla fine del mese di luglio del 2023.
Il teste ha, comunque, confermato che a Savona era stato Tes_2 Pt_1
regolarmente pagato in conformità al suo contratto di lavoro part time di 25 ore.
Del tutto inattendibile è, quindi, la teste compagna del ricorrente, la Testimone_6 quale ha dichiarato che si era “sempre occupato del verde” ed aveva lavorato come Pt_1
giardiniere su un appalto del Comune di Varazze.
La stessa, in ogni caso, ha riferito sugli orari di lavoro del compagno solo perchè informata dallo stesso: “di questo sono informata perché ne parlavamo in casa”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. n. 569/15).
Sempre in merito all'orario di lavoro, infine, emerge dalle buste paga allegate al ricorso che nelle ultime settimane precedenti l'arresto, nelle quali è effettivamente stato Pt_1
addetto all'appalto del sia stato retribuito in relazione ad un orario part time Controparte_6
65,78%, ma abbia ricevuto anche il compenso per ore di lavoro supplementare (10 ore ad agosto,
14 ore a settembre).
Anche il conteggio attoreo riporta, per tali mensilità, proprio 10 e 14 ore di lavoro supplementare, quindi le ore lavorate in più nell'ambito dell'appalto presso il Comune di
Varazze sembrerebbero essere già state retribuite (tanto che le differenze retributive conteggiate risulterebbero essenzialmente relative all'applicazione dei parametri previsti dal CCNL per il livello superiore B1).
14 A fronte di tale dato documentale era onere del ricorrente allegare e provare rigorosamente di aver di fatto lavorato per un numero di ore superiore a quelle, eccedenti il part time pattuito, effettivamente retribuite dalla datrice di lavoro.
Tale prova non è stata offerta e tale carenza non può essere sanata con l'escussione del teste citato dal come coordinatore del servizio del verde su Testimone_7 Tes_2
Varazze, posto che nulla lascia pensare che lo stesso possa effettivamente rendere una dichiarazione decisiva a fini di causa: infatti, non ha riferito che il collega era Tes_2
certamente informato degli orari svolti dal ricorrente e se effettivamente avesse Tes_1
lavorato fianco a fianco del sarebbe verosimilmente stato tempestivamente indicato Pt_1
tra i testi con il ricorso introduttivo.
Il ricorrente, invece, si è limitato a citare la propria compagna, senza indicare alcun soggetto presente sul luogo di lavoro.
Del tutto esplorativi, poi, sono gli ordini di esibizione richiesti dal ricorrente: lo stesso, infatti, non ha nemmeno dedotto di aver redatto le “giornaliere” di cui chiede l'esibizione; non si vede, poi, quali elementi utili a fini di causa potrebbero venire dai “documenti dell'appalto Con intercorso tra l'ente pubblico e la . ”, posto che non è precisato in ricorso CP_3
in quali di questi documenti risulterebbe la presenza del ricorrente sul posto di lavoro.
Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida in € 2.695,00 oltre accessori di legge.
Savona, 4.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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