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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1396/2022
PROMOSSA DA
( ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
EG AS (NO), via Ceserio 9/F, rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di citazione in appello – dall'Avvocato Claudia PARISE ( ), C.F._2 con domicilio digitale presso la seguente casella di posta elettronica certificata:
APPELLANTE Email_1
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, società a Controparte_1 responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 come modificata, con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , capitale sociale interamente P.IVA_1 versato pari ad Euro 10.000,00 e per essa, quale mandataria, in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, società di diritto italiano, con sede legale legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, P.IVA , giusta procura del 25 novembre 2021 a rogito del P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA notaio Dott. Notaio in Sacile (Rep. 32859/Racc. , Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito (c.f. ) del Foro C.F._3 di Milano, suo procuratore generale alle liti, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e presso il cui studio sito in Milano, Via
Paolo Andreani n. 4 è elettivamente domiciliata APPELLATA
NONCHE' CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_5
e per essa la sua mandataria, già , C.F. CP_2 CP_4 P.IVA_2
Pag. n. 1 di 19 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Antonio Donvito
APPELLATA CONTUMACE
Udienza collegiale del 19.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione degli effetti, accogliere l'atto di citazione in appello e, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Novara n.
997/2022 del 30.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
- in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo per inesistenza del credito sotteso in virtù della nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3718147 sottoscritto in data 10.01.2011 tra la e la CP_5 CP_3
e del contratto di fideiussione specifica sottoscritto in data 10.01.2011 dall'attrice
[...] per le motivazioni suesposte;
- sempre in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo per inesistenza del credito sotteso, previa declaratoria di nullità ovvero illegittimità del contratto di fideiussione specifica sottoscritto in data 10.01.2011 dall'attrice, per dolo della parte;
- in via subordinata, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, previa declaratoria di avvenuta liberazione del fideiussore dal vincolo ex art.
1955 c.c.;
- in via gradata, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, previa declaratoria di avvenuta liberazione del fideiussore dal vincolo ex art.
1956 c.c. per effetto di riqualificazione giuridica del contratto di fideiussione sottoscritto in data 10.01.2011 dall'attrice come fideiussione per obbligazione futura ex art. 1938 c.c.;
- in via ancor più gradata, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo per la sopravvenuta inefficacia della fideiussione sottoscritta dalla
odierna opponente a garanzia della obbligazione societaria attesa la cessazione del suo rapporto con la garantita per effetto di atto di cessione di quota per Notaio Persona_2 in Arona (NO) del 10.02.2011 rep. n. 32864;
- ed ancora in via residualmente gradata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in ragione del recesso esercitato dalla opponente in data 2.08.2016;
- ancor più in via residualmente gravata, revocare il decreto ingiuntivo atteso l'avvenuta escussione della garanzia del fondo in relazione al mutuo chirografario ed alla fideiussione personale prestata da parte di riquantificando la eventuale pretesa Parte_2 creditoria sulla scorta del contratto di mutuo e delle garanzie ad esso connesse.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese
Pag. n. 2 di 19 generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio in distrazione del Sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello avverso la Sentenza n. 529/2022 pubblicata il
30/09/2022 nel procedimento iscritto al numero R.G. 3634/2017 Repertorio n. 997/2022 del 30/09/2022, emessa dal Tribunale di Novara, oggetto dell'odierna impugnazione, respingendo tutte le domande, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto n. 1157/2017 – emesso dal Tribunale di Novara su ricorso di in forza di fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia del contratto di Controparte_3 mutuo chirografario stipulato dal debitore principale RE TR s.r.l. e rimasto inadempiuto – con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 49.074,77#, in solido con il Sig. sul maggior importo di euro 64.038,65, oltre interessi Controparte_6 di mora e spese della procedura.
Parte opponente eccepiva, in primo luogo, l'improcedibilità dell'azione promossa, a fronte del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte della banca. Nel merito, eccepiva l'inesistenza del credito e la nullità derivata del contratto fideiussorio per nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3718147 per illiceità o mancanza di causa ex artt. 1325, 1339 e 1939 c.c., in quanto erogato al solo fine di estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca.
Eccepiva, inoltre, la annullabilità e/o nullità del contratto fideiussorio per dolo della parte ex art. 1439, co. 1 e 2, c.c., per aver la banca ottenuto la sottoscrizione dello stesso con artifici e raggiri, avendo sottaciuto la reale intenzione di coprire il precedente debito della omesso di informare la della reale situazione finanziaria del debitore CP_5 Pt_1
Pag. n. 3 di 19 principale e omesso di indicare il numero specifico del mutuo chirografario nel contratto di fideiussione, al fine di nascondere la causa specifica della garanzia richiesta. Infine, allegava la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., a causa della violazione, da parte della banca, dell'obbligo di corretta informazione nei confronti del garante, ed ai sensi dell'art. 1956 c.c., atteso che la nuova concessione di credito era avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, e in generale per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 della Costituzione.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse argomentazioni e Controparte_3 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e fissava il termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 13.6.2019 venivano assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Rigettate le istanze istruttorie di parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 9.3.2022 interveniva ex art. 111 c.p.c. CP_1
(e per essa giusta procura speciale , rappresentando di aver concluso
[...] CP_2 con un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco – ai sensi e per gli CP_3 effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 137 del 18 novembre 2021 – in forza del quale la stessa era succeduta a titolo particolare nelle ragioni creditorie oggetto del presente giudizio.
La cessionaria faceva dunque propri tutti gli atti e le domande formulate dalla cedente.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 529/2022, pubblicata in data 30.9.2022, il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1157/2017, condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di e compensava interamente le spese di lite tra e Controparte_3 Parte_1
Controparte_1
La sentenza veniva notificata in data 1.10.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
- laddove ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da;
Parte_1
Pag. n. 4 di 19 - laddove ha rigettato l'eccezione relativa alla liberazione del garante;
- laddove ha rigettato l'eccezione di nullità per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Costituzione;
Parte appellante ha altresì formulato istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
4. Con comparsa depositata in data 22.5.2023 si costituiva Controparte_1
a mezzo della mandataria eccependo l'inammissibilità del gravame e, CP_2 nel merito, chiedendone il rigetto siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con ordinanza pubblicata in data 26.5.2023, la Corte
- considerato che , cui l'atto di citazione in appello era stato regolarmente CP_3 notificato, non si era costituita;
- ritenuto che non erano ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.;
- rilevato che l'appellata aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art. 348 bis e 342 c.p.c. e l'inammissibilità della sospensiva;
- rilevato che nelle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza l'appellante non aveva più richiamato l'istanza di sospensiva, che doveva intendersi quindi rinunciata dichiarava la contumacia di e fissava per la precisazione delle conclusioni CP_3
l'udienza del 18 giugno 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., udienza poi differita al 19.11.2024;
6. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 22.11.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 17 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis cpc formulate da parte appellata.
Quanto alla eccezione ex art. 348 bis cpc, come visto, è stata rigettata dalla Corte con ordinanza pubblicata in data 26.5.2023.
Quanto invece alla eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, si sottolinea che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della
Pag. n. 5 di 19 riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Si passa ora ad esaminare l'impugnazione proposta.
7.1 Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha respinto la doglianza riferita alla nullità del contratto di fideiussione conseguente alla mancanza di causa in concreto del contratto di mutuo chirografario n. 3718147 stipulato nel gennaio 2011, poiché le risultanze probatorie evidenziavano che il precedente mutuo n. 1463923 stipulato nel 2009 non risultava estinto alla data del gennaio 2011, ed anzi il pagamento delle relative rate era proseguito anche nel periodo immediatamente successivo.
Inoltre, dagli estratti conto prodotti sub doc. 2 bis del monitorio risultava la destinazione delle somme mutuate a parziale copertura dello scoperto di conto corrente, ciò che non integra una causa illecita.
Peraltro il mutuo chirografario risultava concesso per somme “da destinarsi a liquidità”, e non risultavano nemmeno elementi da cui potesse evincersi che la società debitrice principale fosse in stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo del 2011 e che tale dissesto fosse noto alla banca, che avrebbe dolosamente omesso di informare la garante.
Il Giudice di prime cure ha pure osservato che dalla documentazione in atti risultava che la debitrice principale aveva regolarmente onorato il mutuo chirografario n. 3718147 dal gennaio 2011 sino agli inizi del 2014, e la RE TR s.r.l. venne dichiarata fallita dal
Tribunale di Milano solo il 10 luglio 2015.
Secondo il Tribunale risultava destituita di fondamento, oltre che irrilevante, anche la doglianza relativa alla mancata conoscenza in capo alla garante delle condizioni economiche della RE TR s.r.l.
Il mutuo e la contestuale fideiussione erano di pochi giorni successivi all'acquisto delle
Pag. n. 6 di 19 quote sociali da parte della , pertanto doveva comunque presumersi che quest'ultima Pt_1 fosse edotta della situazione societaria, essendo assai inverosimile un acquisto “al buio” delle quote.
Del tutto sprovvista di supporto probatorio era rimasta, poi, la tesi del raggiro posto in essere dalla banca, che avrebbe indotto la alla sottoscrizione della garanzia dando Pt_1 false informazioni in merito allo scopo del finanziamento, e alla possibilità di recedere in ogni momento dalla fideiussione.
I capitoli di prova orale risultavano inammissibili, in quanto genericamente formulati con riguardo a circostanze di tempo, luogo e persone presenti, oltre che per larga parte valutativi e contrari alle risultanze documentali.
Secondo il Tribunale, la mancata indicazione del numero del finanziamento sul documento di fideiussione era parimenti irrilevante, posto che si trattava di fideiussione specifica, sottoscritta dalla garante, relativa al mutuo chirografario dell'importo di Euro 79.725,00#, con durata pari ad 84 mesi.
Quanto poi all'intervenuto recesso dalla fideiussione a far data dall'anno 2011, il Giudice di prime cure ha sottolineato che si trattava di fideiussione specifica a tempo determinato, così che il recesso non era consentito e, trattandosi di contratto di chiaro tenore letterale specificamente sottoscritto, nessuna rilevanza poteva riconoscersi all'eventuale disattenzione della firmataria.
Il fatto poi che si trattasse di fideiussione specifica escludeva l'operatività dell'art. 1956
c.c., così come non poteva trovare applicazione l'art. 1955 c.c., posto che la comunicazione alla garante del fallimento della garantita non costituiva un dovere giuridico per la banca.
Il Tribunale concludeva precisando che, alla luce delle argomentazioni svolte, doveva essere respinta anche l'eccezione generale di nullità per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 della Costituzione.
***
Con unico ed articolato motivo di gravame si censura la sentenza appellata sotto una serie di differenti profili.
Innanzitutto l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione formulata sia a motivo della nullità del contratto di mutuo n. 3718147 per mancanza di causa in concreto e/o per illiceità della stessa, sia a motivo del dolo dell'istituto di credito.
Deduce l'appellante che la circostanza per cui le rate del mutuo n. 1463923 sarebbero state pagate anche successivamente al gennaio 2011 non varrebbe a dimostrare la liceità della causa in concreto del contratto di mutuo successivamente stipulato, ovverosia il mutuo chirografario n. 3718147 del 10.01.2011, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se il pagamento delle rate fosse avvenuto con le somme derivanti dal mutuo.
Pag. n. 7 di 19 Inoltre, il giudice non avrebbe considerato che, nel caso concreto, l'utilizzo dell'importo mutuato era avvenuto in maniera illecita, in violazione di norme imperative e non certamente a vantaggio del mutuatario.
Secondo l'appellante, a dimostrazione della illiceità della causa che permea il contratto di mutuo n. 3718147 del 10.01.2011, starebbe la circostanza che questo venne concesso alla per esigenze di liquidità nel preciso momento in cui la prestò a CP_5 Pt_1 vantaggio della una garanzia fideiussoria specifica. CP_5
Dunque risulterebbe verosimile che la consapevole dello stato di insolvenza della CP_7 per incapacità della stessa di sostenere le rate del mutuo acceso nell'anno CP_5
2009, abbia accordato la concessione del mutuo chirografario n. 3718147 solo successivamente alla sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte della . Pt_1
Di conseguenza, il contratto di mutuo n. 3718147 non avrebbe determinato un vantaggio nei confronti del debitore originario, ma piuttosto nei confronti della banca stessa che ha, in tal modo, ampliato la sfera dei propri debitori e creato in suo favore garanzie reali e personali al fine di soddisfare il proprio credito.
La banca avrebbe concesso il finanziamento per una causa illecita e contraria alle norme di legge, in quanto mediante la concessione del mutuo la stessa ha erogato al debitore principale una somma di denaro con l'intento di assicurarsi sia la restituzione della medesima somma con gli interessi, sia il ripianamento della precedente posizione debitoria.
Dunque, l'illiceità della causa in concreto starebbe nel fatto che il contratto di mutuo è stato concluso unicamente per assicurare alla banca una nuova garanzia al di fuori dei presupposti causali propri del contratto stesso.
Deduce inoltre l'appellante che il mutuo chirografario n. 3718147 è stato accordato dalla banca in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico Bancario in virtù del quale l'istituto di credito, prima di aprire una qualsiasi linea di credito in favore del cliente, deve valutare il merito creditizio, ovverosia la capacità del debitore di assolvere ai pagamenti.
Se nel caso di specie fosse stata compiuta tale valutazione, la banca non avrebbe accordato il mutuo a favore della in quanto era a conoscenza della sua posizione di CP_5 insolvenza.
Alla luce di quanto esposto il contratto di mutuo n. 3718147 stipulato tra la banca CP_3
e la Società sarebbe nullo per causa contraria alla legge, con la conseguente CP_5 nullità anche del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierna appellante.
***
Quanto al profilo di nullità del contratto di fideiussione per dolo dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1439, co.1 e 2, c.c., il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fossero elementi idonei a dimostrare che la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice principale nell'anno 2011.
Pag. n. 8 di 19 Ed infatti, tale asserzione striderebbe rispetto al contratto di mutuo n. 3718147 stipulato nel gennaio 2011 per esigenze di liquidità.
Secondo la si comprenderebbe, dunque, che la si trovava in condizioni Pt_1 CP_5 di insolvenza tali da richiedere alla stessa banca un nuovo mutuo e che l' a sua CP_3 volta era a conoscenza di tale stato di insolvenza.
Ciononostante la avrebbe concesso alla società debitrice un nuovo mutuo, ma non CP_7 prima di aver fatto sottoscrivere alla un contratto di garanzia personale con dolo e Pt_1 mediante un insieme di artifizi e raggiri che ne avrebbero coartato la volontà: in particolare, avrebbe indotto l'odierna appellante a firmare il contratto fideiussorio, al fine esclusivo di ripianare il debito pregresso della derivante dal mutuo chirografario n. CP_5
1463923 del 25.06.2009 occultando di fatto, nei confronti della , la vera situazione Pt_1 finanziaria in cui versava la garantita al momento della sottoscrizione della garanzia in esame.
E tanto, peraltro, rileverebbe dall'assenza sul contratto fideiussorio del riferimento specifico al numero di mutuo chirografario determinando, per l'effetto, l'invalidità della garanzia personale, per carenza di requisiti essenziali oltreché per causa illecita.
Ne deriva che, se la avesse conosciuto la reale situazione della società e le vere Pt_1 intenzioni della banca non avrebbe sottoscritto la garanzia fideiussoria.
La mancata istruzione della causa attraverso la concessione dei mezzi di prova richiesti in primo grado renderebbe la motivazione della sentenza viziata, poiché la valutazione di specie rimarrebbe priva di accertamento concreto ed oggettivo sulla conoscenza in capo all'odierna appellante delle condizioni economiche della debitrice principale.
Dal tenore della sentenza si comprende come l'organo giudicante abbia giudicato presumendo tale conoscenza e non accertandola.
***
Secondo l'appellante altrettanto illogica e contraddittoria rispetto alle decisioni assunte dal giudice nel corso del giudizio di prime cure è poi la motivazione in relazione al capo in cui si afferma che la tesi del raggiro posto in essere dalla banca sarebbe sprovvista di supporto probatorio.
La motivazione della sentenza è viziata dall'omessa ammissione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado che avrebbero potuto consentire di provare tale circostanza.
**
La sentenza di primo grado avrebbe inoltre erroneamente respinto l'eccezione relativa alla liberazione del garante, dedotta sulla scorta di tre circostanze: 1) recesso dalla fideiussione;
2) liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 3) liberazione ai sensi dell'art. 1955 c.c.
Quanto al recesso dalla fideiussione, il Tribunale ha affermato che il garante non può ritenersi libero a seguito dell'intervenuto recesso, fondando tale affermazione sull'erroneo
Pag. n. 9 di 19 presupposto che la fideiussione sottoscritta dall'odierna appellante fosse specifica e posta a garanzia di un mutuo di durata determinata.
Deduce l'appellante che se nella forma il contratto di garanzia potrebbe considerarsi specifico, in quanto rubricato “fideiussione specifica”, nella sostanza tale particolarità sarebbe venuta meno, atteso che il contratto di fideiussione sottoscritto dalla non Pt_1 recava alcun riferimento al mutuo chirografario cui si riferiva.
Secondo l'appellante nel caso di specie sussisteva anche una idonea causa giustificatrice del recesso, poiché la al momento della firma della fideiussione non aveva Pt_1 assolutamente contezza e/o consapevolezza e/o conoscenza della grave situazione economico- finanziaria in cui versava la RE TR RL., per cui una volta venutane a conoscenza si liberò dal vincolo prestato.
La sentenza sarebbe viziata da erroneità dei presupposti nonché da illogicità della motivazione anche in relazione al punto in cui afferma la non applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 1956 c.c. trattandosi di fideiussione specifica e non per obbligazioni future.
Dalla mera lettura del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierna appellante in data
10.01.2011 si rileva che questa si era obbligata a garantire un credito di 75.725,00 derivante da un mutuo, ma nel contratto non risultava alcun riferimento specifico al numero di mutuo da garantire.
Di conseguenza, il contratto di garanzia personale sottoscritto dalla presenterebbe i Pt_1 requisiti di cui all'art. 1938 c.c. e deve essere riqualificato come fideiussione per obbligazione futura, in assenza del connotato della specificità derivante dalla mancata indicazione del numero del mutuo nel contratto di fideiussione.
Nel caso di specie la banca avrebbe indotto dolosamente la a prestare garanzia per Pt_1 obbligazioni assunte da una società in grave dissesto finanziario conosciuto dalla banca, la quale ciononostante ha concesso alla debitrice un successivo ed ulteriore finanziamento, ovverosia quello di cui al mutuo chirografario n. 3718147.
***
Il Tribunale sarebbe, inoltre, incorso in un grave travisamento dei presupposti di diritto, laddove ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 1955 c.c., sulla convinzione erronea che la comunicazione alla garante del fallimento della debitrice principale non costituirebbe un dovere giuridico per la banca.
La banca, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto di fideiussione del 10.01.2011, avrebbe avuto il dovere di informare costantemente il fideiussore non solo sull'entità dell'obbligazione garantita, ma anche su ogni altra questione concernente l'esposizione debitoria.
Ciononostante, nulla è stato comunicato alla che, peraltro, avendo venduto le quote Pt_1
Pag. n. 10 di 19 di partecipazione della società garantita un mese dopo aver sottoscritto la fideiussione, non avrebbe potuto essere a conoscenza dell'attivazione della procedura concorsuale di fallimento della presso il Tribunale di Milano, avvenuta diversi anni dopo. CP_5
La condotta dell'istituto di credito avrebbe così violato il principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile, in quanto è dovere della banca rendere noto al fideiussore il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e quindi il suo accresciuto rischio di insolvenza.
La nel febbraio 2011 ha ceduto la propria quota di partecipazione societaria ad altra Pt_1 società con atto di cessione rogitato dinanzi alla persona del Notaio ed ha Persona_2 comunicato alla banca la volontà di recedere sulla scorta anche dell'avvenuta cessione.
Di conseguenza, la banca era a conoscenza della circostanza di fatto che la non più garante non poteva conoscere l'andamento finanziario della società se non per il tramite della banca che ha omesso nei suoi confronti qualsivoglia informazione in merito.
****
Privo di motivazione sarebbe poi il capo relativo al rigetto dell'eccezione di nullità per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2
Costituzione.
Il giudice di prime cure non avrebbe argomentato in ordine a tale doglianza, limitandosi semplicemente a rinviare a quanto dedotto in precedenza.
Secondo parte appellante l'operatività della garanzia rimane esclusa tutte le volte che il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il loro comportamento.
Buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. costituiscono articolazione del precetto solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e permeano l'area contrattuale in tutte le sue possibili declinazioni.
Nel caso di specie, la banca avrebbe palesemente abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità del fideiussore, non ha esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista gravemente insolvente.
L'andamento critico degli affidamenti (sempre in aumento) e la mancanza costante di accrediti, avrebbero dovuto indurre la banca, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito.
La violazione dei declinati principi contrattuali farebbe, dunque, decadere la garanzia del credito con conseguente liberazione del fideiussore.
Anche in questo caso il capo della sentenza che rigetta tale eccezione sarebbe viziato per omessa ammissione dei mezzi istruttori.
7.1.1 Rileva la Corte che l'articolato motivo di gravame sia complessivamente
Pag. n. 11 di 19 infondato e non meritevole di accoglimento.
Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure: infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.
In particolare, la doglianza relativa alla nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto, siccome concesso allo scopo di estinguere precedenti debiti del mutuatario verso la è infondata: correttamente il Tribunale ha ritenuto che un mutuo chirografario CP_7 può essere destinato a ripianare una pregressa esposizione debitoria precisando che, dagli estratti conto prodotti sub doc. 2 bis del monitorio, risultava la destinazione delle somme mutuate a parziale copertura dello scoperto di conto corrente, ciò che non integra una causa illecita.
E tale statuizione non è stata specificamente impugnata.
Sul punto, poi, è recentemente intervenuta la massima istanza della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 5841/2025), riaffermando la piena legittimità del mutuo solutorio, spiegando che non si tratta di un mutuo di scopo ma di una figura contrattuale atipica, sempre riconducibile al contratto di mutuo e ad un suo particolare utilizzo.
Da ciò, secondo la Suprema Corte, deriva che il mutuo solutorio non può essere qualificato come pactum de non petendo e nel caso in cui tale operazione mascheri un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, tale finalità avrebbe rilievo sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), e non già dell'invalidità dal momento in cui non sussiste alcuna violazione di norme imperative.
Il mutuo chirografario per cui è causa venne concesso per somme “da destinarsi a liquidità” e, come rilevato dal Tribunale, non risultano in atti elementi da cui possa evincersi che la società debitrice principale fosse in stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo del 2011 e che tale dissesto fosse noto alla banca, che avrebbe dolosamente omesso di informare la garante.
Va detto che l'integrale utilizzo della somma ottenuta da un finanziamento avente lo scopo di concedere liquidità al mutuatario non costituisce prova dell'insolvenza di quest'ultimo, il quale potrebbe voler accedere ad un ulteriore finanziamento per i più disparati motivi.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che tutti e due i mutui vennero regolarmente onorati (e quindi il mutuo n. 1463923 non venne estinto nel gennaio 2011) sino agli inizi del 2014: infatti la con pec del 27/11/14, esercitò il recesso dal contratto di conto CP_7 corrente ordinario n. n. 41354798 intestato alla RE TR RL (che presentava un saldo debitore di € 216,67 oltre ad € 204,00 per spese gestione conto maggio/ottobre 2014 ed oltre interessi dal 1.10.2014) e dichiarò l'intervenuta risoluzione dei due finanziamenti chirografari in essere (ovvero il n. 1463923 presentante sette rate scadute per € 6.579,93#,
Pag. n. 12 di 19 interessi moratori per € 103,88 e capitale residuo a scadere per € 7.576,02#, per una esposizione di € 14.259,83 ed il n. 3718147 presentante sette rate scadute per € 7.874,65#, interessi moratori per € 178,43 e capitale residuo a scadere per € 40.449,18à, per una esposizione di € 48.502,26).
A ciò si aggiunga che la RE TR RL venne dichiarata fallita dal Tribunale di Milano solo in data 10 luglio 2015.
Si tratta di eventi che si verificarono oltre tre anni dopo la concessione del mutuo n.
3718147 per cui è causa: contrariamente a quanto dedotto da parte appellante (cfr. pag. 11 atto di appello), si può quindi escludere che la società garantita fosse in stato di grave dissesto finanziario al momento (gennaio 2011) della sottoscrizione del mutuo e della garanzia fideiussoria.
La censura circa la violazione dell'art. 124 bis TUB, pure volendo considerare detta norma di portata generale e non limitata al credito al consumo, è generica e quindi inammissibile,
e comunque infondata per tutti i motivi già esposti.
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In considerazione di quanto sopra evidenziato, risultano parimenti infondate le doglianze circa la nullità del contratto di fideiussione per dolo dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1439, co.1 e 2, c.c.: correttamente il Tribunale ha ritenuto non vi fossero elementi da cui potesse evincersi che la società debitrice principale si trovasse in stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo del 2011, e che tale dissesto fosse noto alla banca che avrebbe dolosamente omesso di informare la garante.
In particolare, il semplice fatto di avere richiesto il mutuo n. 3718147 nel gennaio 2011 non prova che la si trovasse in stato di insolvenza e meno che meno prova CP_5 quindi che la ne fosse a conoscenza: le argomentazioni di parte appellante sul punto CP_7
(cfr. pag. 12 atto di appello) sono infondate, siccome prive di prova.
E' quindi da escludere in radice, in base alle risultanze di causa, il dolo dell'istituto.
Sotto questo profilo, la mancata indicazione nel contratto di fideiussione del numero del mutuo è irrilevante posto che in esso si fa specifico riferimento al mutuo chirografario di
€ 79.725,00#, con durata pari ad 84 mesi, ovvero l'importo esatto e la durata del mutuo n. 3718147: dunque ciò non determina l'invalidità della garanzia personale per carenza di requisiti essenziali, né tantomeno può essere considerato elemento a supporto del prospettato dolo della (cfr. 12 atto di appello). CP_7
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Nella sentenza impugnata non sussiste poi alcun vizio di motivazione in relazione alla prospettata mancata conoscenza della delle condizioni economiche della RE Pt_1
TR RL: correttamente il Tribunale ha ritenuto la circostanza irrilevante ai fini del decidere e comunque infondata posto che, essendo il mutuo e la contestuale fideiussione
Pag. n. 13 di 19 di pochi giorni successivi all'acquisto delle quote sociali da parte della , deve Pt_1 presumersi che la stessa fosse edotta della situazione debitoria, essendo impensabile che la abbia acquistato “al buio” delle quote societarie, e se anche ciò fosse avvenuto non Pt_1 potrebbe imputarsi alla CP_7
Occorre comunque considerare, come detto, che al momento dell'acquisto delle quote la
RE TR RL aveva in corso con la Banca un mutuo sottoscritto due anni prima (nel
2009) che continuò ad onorare regolarmente per i successivi tre anni, così come onorò regolarmente il mutuo garantito dalla fino all'inizio del 2014. Pt_1
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Risultano infondate anche le doglianze di parte appellante dirette a censurare la sentenza del Tribunale laddove ha respinto l'eccezione relativa alla liberazione del garante, formulata sotto un triplice profilo: 1) recesso dalla fideiussione;
2) liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 3) liberazione ai sensi dell'art. 1955 c.c.
Quanto all'intervenuto recesso dalla fideiussione, il Tribunale ha correttamente respinto l'eccezione spiegando che si trattava di fideiussione specifica ed a tempo determinato (cfr. art. 3 fideiussione): replica parte appellante precisando che la mancata indicazione nel modulo di fideiussione del numero del mutuo a cui si riferiva, comporterebbe la mancanza del requisito della specificità, così che il recesso sarebbe stato possibile.
Sul punto, si richiama quanto già detto circa l'irrilevanza della mancata indicazione del numero del mutuo a cui si riferiva la garanzia, posto che nella stessa risultava l'indicazione di sufficienti elementi per individuare il mutuo di riferimento (“mutuo chirografario imprese di € 79.725,00 con durata pari a 84 mesi”).
Nemmeno può considerarsi giusta causa di recesso, come prospettato da parte appellante, il fatto che la al momento della sottoscrizione della fideiussione non avesse Pt_1
“contezza e/o consapevolezza e/o conoscenza della grave situazione economico- finanziaria in cui versava la RE TR RL., per cui una volta venutane a conoscenza si
è liberata dal vincolo prestato”.
In disparte del fatto che tale situazione di grave dissesto economico è rimasta del tutto indimostrata, l'eventuale disattenzione della odierna appellante al momento della firma risulterebbe comunque inconferente.
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Parte appellante oppone il fatto che non si sarebbe trattato di fideiussione specifica in considerazione della mancata indicazione del numero del contratto di mutuo nel modulo di fideiussione, anche laddove censura la sentenza impugnata perchè ha respinto l'eccezione di liberazione del garante ex art. 1956 c.c.
In particolare, deduce l'appellante che il contratto di garanzia personale sottoscritto dalla presentava i requisiti di cui all'art. 1938 c.c. e deve essere riqualificato come Pt_1
Pag. n. 14 di 19 fideiussione per obbligazione futura: il contratto di garanzia sottoscritto dall'appellante, nonostante fosse rubricato come contratto di fideiussione specifica, non riportava la indicazione specifica di cosa si intendesse garantire, ma recava soltanto l'importo massimo garantito pari ad euro 79.725,00#, così da perdere il requisito della specificità.
Dunque, secondo parte appellante, sarebbe applicabile nel caso concreto l'art. 1956 c.c., posto che la Banca avrebbe indotto dolosamente la a prestare garanzia (il muto Pt_1 chirografario n. 3718147) per obbligazioni assunte da una società in grave dissesto finanziario conosciuto dalla banca.
inoltre censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inapplicabile al caso Parte_3 di specie la disposizione di cui all'art. 1955 c.c., sulla convinzione erronea che la comunicazione alla garante del fallimento della debitrice principale non costituisse un dovere giuridico per la banca, richiamando l'art. 5, secondo comma, del contratto di fideiussione secondo cui la aveva il dovere di informare costantemente il fideiussore CP_7 non solo sull'entità dell'obbligazione garantita, ma anche su ogni altra informazione concernente l'esposizione debitoria.
Entrambe le censure sono infondate.
Si è già ampiamente detto circa il fatto che il contratto di fideiussione, pur non contenendo alcun riferimento al numero del mutuo garantito, specificava sufficientemente le caratteristiche dello stesso: correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 1956 c.c., non ricorrendo nel caso di specie una fideiussione per obbligazioni future.
Quanto agli obblighi di informazione della Banca, rileva la Corte che l'art. 5, primo comma, del contratto di fideiussione faceva carico al garante di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”.
Il secondo comma di tale norma faceva carico alla Banca, a richiesta del fideiussore, di informare il garante circa l'entità delle obbligazioni garantite al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del garante del consenso scritto del debitore garantito, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione.
Nel caso di specie non risulta alcuna richiesta della alla Banca né tantomeno risulta Pt_1 che la stessa avesse chiesto ed ottenuto il consenso scritto della garantita per ottenere ulteriori informazioni, così come prescrive la norma in esame.
In ogni caso, l'odierna appellante ricevette una diffida trasmessa con raccomandata a/r in data 27/11/14: a questa seguì una e mail della a dell'08/03/15, con cui la Pt_1 CP_3 stessa delegava il convivente a trattare con la banca le modalità per il rientro dall'esposizione.
Dunque la , con le comunicazioni risalenti all'anno 2014, e la corrispondenza Pt_1
Pag. n. 15 di 19 dell'anno 2015, era stata informata dello stato di insolvenza della società garantita, così che non può ritenersi che fosse stata privata di informazioni utili per tutelare il proprio credito.
Anche tale doglianza non può quindi trovare accoglimento.
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La sentenza impugnata, sulla scorta di quanto sin qui detto, ha correttamente escluso che la avesse violato i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e CP_7 art. 2 Cost.
Oppone l'appellante che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sul punto, precisando che l'operatività della garanzia rimane esclusa tutte le volte che il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il loro comportamento.
Si tratta di principi-pilastro, che trovano applicazione in qualsiasi tipologia contrattuale, compresa quella dei contratti bancari, che, al di là dei tecnicismi burocratico/contabili di cui sono rivestiti, rimangono pur sempre contratti, nei quali spesso si contrappongono tra loro – come è avvenuto nel caso di specie – gli interessi di una parte imprenditoriale tecnicamente ed economicamente “forte” (la banca) e quelli di una parte imprenditoriale tecnicamente ed economicamente “debole” (l'impresa, soprattutto se in difficoltà).
Il punto di partenza del ragionamento è la considerazione secondo la quale chi svolge attività bancaria è soggetto tecnicamente ed economicamente attrezzato, come tale tenuto ad impiegare, ex art. 1176, 2° co., c.c., la diligenza particolarmente qualificata.
Nel caso di specie, la banca avrebbe palesemente abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità del fideiussore, non avrebbe esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista gravemente insolvente;
l'andamento critico degli affidamenti (sempre in aumento) e la mancanza costante di accrediti, avrebbero dovuto indurre la banca, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito.
Ciò non è avvenuto, in quanto nonostante avesse già concesso alla CP_3 CP_5 un mutuo chirografario nell'anno 2009, ha successivamente o contestualmente alla firma della garanzia fideiussoria della , concesso un ulteriore finanziamento pur essendo a Pt_1 conoscenza dello stato di insolvenza della sua debitrice principale.
La violazione dei declinati principi contrattuali farebbe, dunque, decadere la garanzia del credito con conseguente liberazione del fideiussore.
Anche in questo caso si lamenta che il Tribunale avrebbe rigettato tale eccezione, senza l'ammissione dei mezzi istruttori.
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Pag. n. 16 di 19 La censura non coglie nel segno.
Parte appellante ha costruito il gravame attorno all'ipotesi, indimostrata, che la società
[...] nel gennaio 2011 si trovasse in stato di dissesto finanziario: rileva la Corte che il CP_5
Tribunale ha debitamente ricostruito i contorni della vicenda sulla scorta della documentazione in atti da cui non poteva desumersi che, al momento della sottoscrizione della fideiussione, vi fosse la situazione di crisi prospettata da parte appellante.
E ciò è dirimente.
In ogni caso, e solo per completezza di motivazione, si rileva che nel caso di specie non verrebbe comunque in considerazione la violazione dei principi di correttezza e buona fede posto che la , al momento della sottoscrizione della fideiussione, era socia della Pt_1 [...] da pochi giorni (acquisto quote 5.1.2011, fideiussione 10.1.2011), e quindi la CP_5 conoscenza delle prospettate difficoltà economiche in cui versava la debitrice principale era certamente comune, o comunque può presumersi tale, essendo assai inverosimile un acquisto “al buio” delle quote, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Si segnala che lo stesso capitolo 3 della prova per testi di parte appellante riconosce che al momento dell'acquisizione delle quote societarie, la venne informata dell'esistenza Pt_1 del mutuo chirografario n. 1463923 risalente al 25.06.2009 contratto tra la RE TR
S.r.l. e la . CP_3
***
Resta solo da dire che la sentenza impugnata non risulta nemmeno affetta dal vizio di omessa istruttoria lamentato da parte appellante.
In particolare, la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc:
- di tutta la documentazione afferente la linea di credito relativa al mutuo chirografario n.
1463923 del 25.06.2009, del contratto di conto corrente n. 41354798, della linea di credito relativa al mutuo chirografario n. 3718147 del 10.01.2011, della comunicazione di recesso del 14.02.2011 pervenuta alla banca il 16.02.2011 a mezzo raccomandata del 14.02.2011
e della documentazione di insinuazione al passivo fallimentare della società da parte della banca;
e la richiesta di CTU:
- finalizzata a ricostruire i rapporti bancari controversi anche riferibili ai mutui concessi dalla banca alla società RE TR RL ed alla destinazione delle somme concesse con il secondo mutuo garantito, anche al fine di valutare la reale corrispondenza tra la causa dei mutui e l'oggetto dichiarato ed a ricostruire la vicenda legata al recesso dalla fideiussione da parte della odierna appellante proposte dalla sono palesemente esplorative (la richiesta di CTU è anche Pt_1 inconferente, posto che il mutuo solutorio è una fattispecie pienamente lecita) e non possono trovare accoglimento, come correttamente evidenziato dal Tribunale
Pag. n. 17 di 19 nell'ordinanza riservata pubblicata in data 15.2.2021.
Così come non può trovare accoglimento nemmeno la prova per interpello e testi, peraltro già correttamente respinta dal Tribunale, richiesta da parte appellante siccome i relativi capitoli sono contrari al contenuto dei documenti (cap. 1: cfr. art. 3 fideiussione) e pacifici oltre che irrilevanti (capp. 2-3), né può trovare accoglimento la prova per testi siccome i relativi capitoli sono pacifici ed irrilevanti (capp. 1, 2, 3), generici, valutativi ed irrilevanti
(cap. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11).
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Nelle note di udienza datate 18.11.2024 la ha evidenziato di avere ricevuto la Pt_1 notifica da parte della della Controparte_8 cartella di pagamento contraddistinta dal n. 06820220060748437002 e ruolo esattoriale n.
2022/014921, relativa al recupero del contributo dovuto a seguito dell'escussione di una garanzia su fondo pubblico ex L. 662/96, recante un importo complessivo pari a euro
21.742,20.
Si tratta di circostanza inconferente ai fini del decidere posto che il presente giudizio verte esclusivamente sulla pretesa monitoria cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 1157/2017
(r.g. 2913/17), pubblicato il 9 ottobre 2017 dal Tribunale di Novara.
***
8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a Controparte_1 rappresentata in giudizio da delle spese di lite del presente grado che CP_2 si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00#
e così in complessivi € 6.946,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Nel rapporto processuale tra e rappresentata in Parte_1 Controparte_3 giudizio in primo grado da già , le spese di lite devono CP_2 CP_4 essere dichiarate irripetibili attesa la contumacia di quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
Pag. n. 18 di 19 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da , e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
529/2022 del Tribunale di Novara, pronunciata nella causa iscritta al n. 3634/2017 RG, pubblicata in data 30.9.2022;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 rappresentata in giudizio da le spese del giudizio di secondo grado CP_2 liquidate in € 6.946,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.;
- dichiara irripetibili le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3 rappresentata in giudizio da già , attesa la contumacia CP_2 CP_4 di quest'ultima;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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