Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 6680/2023 del R.G.A.C., avente a oggetto prestazione d'opera intellettuale, pendente tra
nata a [...] il [...] C.F. Avv.ti Parte 1
,nato a [...] il C.F. 1 Parte_2 e con studio in Mugnano (NA) al Viale Menna n.10, 30/07/1959, C. F. C.F. 2
,
procuratore di sé stessi,
RICORRENTI
E
Codice Fiscale 3 ), nato a [...] il [...] e Controparte 1 (C.F.
Codice Fiscale_4 ), nata a [...] il [...], entrambi CP 2 (C.F.
residenti in [...], elett.te dom.ti in Caserta, al Corso
Trieste n. 116, presso l'Avv. Alfonso Dell'Osso (C.F. Codice Fiscale_5 ) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.4.2025
FATTO E DIRITTO
Parte 1 e Parte 2Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, gli avv. chiedevano liquidarsi i compensi professionali nella misura complessiva di € 51.326,00 giusta tariffa professionale, detratti gli acconti ricevuti – o altra ritenuta corretta – spettanti per l'attività espletata nell'interesse di CP 2 e Controparte_1 nei giudizi promossi nei confronti di iniziative Immobiliari srl, (di risoluzione per grave inadempimento di contratto preliminare, svoltosi innanzi al Tribunale di LI Nord, R. G. 8891/2014 definito con sentenza n°2127/16, nonché il successivo giudizio di appello definito con sentenza n. 3003/2021; altresì per l'attività espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale fallimentare di LI Nord definito con sentenza n.
51/2018 nonché nel procedimento in grado di appello definito con sentenza n°231/2018 e ancora
Tribunale di LI Nord R. G. 7692/19 e definito con sentenza n°2181/2022.
Deducevano i ricorrenti che grazie all'impegno professionale profuso gli esiti di tutti i richiamati giudizi erano favorevoli ai propri assistiti, i quali nel corso degli anni avevano versato due acconti di € 3000,00 per lo più a titolo di fondo spese e nonostante le diffide inoltrate non avevano provveduto al versamento dei compensi.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 ed CP 2 contestando l'importo dei compensi richiesti dai ricorrenti esorbitanti e non conformi al valore dell'affare e ai parametri di liquidazione vigenti al momento della conclusione dei singoli affari. Deducevano i resistenti che nei richiamati giudizi, i procuratori si dichiaravano antistatari ricevendo la liquidazione dei compensi in loro favore e che risultavano erroneamente applicati parametri delle tabelle 2022 essendo l'attività conclusa prima dell'entrata in vigore, nonché erroneamente applicati i valori medi invece che i minimi ed erroneamente ricompresa la fase istruttoria di cui non era stata fornita prova.
Pertanto, i resistenti formulavano le seguenti conclusioni: a.- Voglia il Tribunale adito, accertata l'attività difensiva effettivamente svolta dai ricorrenti nell'interesse dei coniugi Parte 3
,
nei limiti di quanto innanzi detto, tenuto conto del risultato finale e delle possibilità economiche degli stessi, in applicazione delle corrette tabelle ministeriali, liquidare l'importo che riterrà equo e giusto;
b.- Voglia, altresì, accertare che nulla è dovuto per spese vive non essendovi alcuna prova delle stesse e dichiarare, pertanto, che le somme già versate dai coniugi Parte_3 vanno considerate integralmente quali acconti sui compensi;
c.- Voglia ancora, accertata la estinzione ex lege dei compensi liquidati con attribuzione in favore dei ricorrenti nei vari giudizi,
e la loro sopravvenuta inesigibilità a seguito del concordato fallimentare, il tutto per esclusiva colpa e negligenza degli stessi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 93 comma 2 c.p.c., sottrarre le relative somme all'importo totale che sarà liquidato;
d.- In via del tutto subordinata, sempre a seguito della accertata estinzione ex lege dei compensi liquidati a favore dei ricorrenti nei vari giudizi e la loro inesigibilità a seguito del concordato fallimentare, il tutto per esclusiva colpa e negligenza degli stessi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 93 comma 2 c.p.c., condannare i ricorrenti al pagamento in favore dei coniugi Parte_3 della relativa somma di € 18.296,00 per compenso ed € 580,00 per spese vive, il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, per le ragioni innanzi esposte (...). Nel merito, la domanda di liquidazione dei compensi professionali è fondata.
Invero, i ricorrenti hanno fornito piena prova circa lo svolgimento dell'attività professionale nei giudizi intrapresi nei confronti di Iniziative Immobiliari e di Controparte_3 producendo in copia gli atti introduttivi, le procure e le sentenze conclusive dei procedimenti.
A fronte di tali univoci dati documentali, i resistenti hanno sollevato contestazioni unicamente riguardo alla quantificazione dei crediti professionali, lamentando l'erronea applicazione dei parametri medi delle tabelle 2022 anziché del 2014 e la mancata decurtazione degli acconti corrisposti, erroneamente imputati ad esborsi non sostenuti.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, deve osservarsi che in mancanza di accordo tra le parti in ordine all'entità del compenso, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (cfr. Cass. Civ., Sez.III,
11 marzo 2005, n.5426).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti emerge con tutta evidenza che l'attività professionale è stata completata dopo l'entrata in vigore dei parametri di cui al DM 55/14 e prima dell'aggiornamento operato dal DM 147 del 13.8.2022. In merito alla determinazione dei compensi tra i valori minimi e massimi, la giurisprudenza ha chiarito che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del
D.M. 55/2014 se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato
DM 140/2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto
2016, n. 16225).
In merito alla doglianza relativa alla erronea richiesta dei compensi per la fase istruttoria il cui espletamento non risulterebbe dimostrato dai ricorrenti, osserva il Tribunale come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che sia per i giudizi di primo grado che di gravame, il compenso previsto per la fase istruttoria va riconosciuto all'avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività di contenuto istruttorio (come ad esempio l'assunzione di testimoni o lo svolgimento di consulenze tecniche, ecc.), essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, trattandosi di fase unica che include le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte".
Del pari, non risulta ostativa alla richiesta di liquidazione dei compensi la dichiarazione resa dai ricorrenti nei giudizi in questione di non aver riscosso gli onorari al fine di ottenerne la distrazione.
L'art. 93 cpc al fine di semplificare la procedura del recupero degli onorari, consente all'avvocato della parte vittoriosa, che abbia anticipato le spese processuali e non abbia riscosso gli onorari, di chiedere al giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, di distrarre in proprio favore le spese legali.
In caso di attribuzione delle spese, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza da parte del soccombente.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 27041 del
12/11/2008).
L'art 93 c.p.c. prevede la possibilità ed il diritto per la parte, che abbia pagato il proprio difensore, il quale non si sia voluto avvalere della possibilità di recupero delle somme direttamente dal soccombente, di ottenere la revoca della distrazione al fine di procedere in autonomia al recupero delle spese, dopo avere dimostrato di avere adempiuto esso stesso nei confronti del proprio legale.
Tanto chiarito, può passarsi alla determinazione del compenso per i singoli giudizi indicati in ricorso.
E precisamente, per il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di LI Nord, conclusosi con Sentenza n. 2127/2016, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato in € 9831,55, comprensivi di spese generali, IVA e CPA (applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i parametri minimi per la fase unica trattazione/istruzione).
Per il giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Appello di LI, conclusosi con sentenza n. 3003/2021, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato in €
6096,19 comprensivi di spese generali, IVA e CPA (applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e la riduzione del 70% per la fase unica trattazione/istruzione).
Per il ricorso di fallimento davanti al Tribunale di LI Nord, conclusosi con sentenza n.
51/2018, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i ricorsi di fallimento, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato in € 1021,38 comprensivo di accessori e secondo i parametri minimi da ritenersi adeguati all'attività espletata.
Quanto alla successiva fase di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di LI, conclusasi con sentenza n. 231/2018, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello (stante la natura contenziosa del giudizio di reclamo cfr. Cass. 29 dicembre
2017, n. 31191; Cass. 22 dicembre 2017, n. 30893), secondo lo scaglione di valore fino a €
52.000,00 e il compenso va individuato in € 5.373,94 comprensivi di spese generali, IVA e CPA
(applicando i parametri minimi delle fasi trattazione/istruzione e decisoria).
Per il giudizio di Cassazione, promosso dalla fallita società avverso la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di Appello di LI e conclusosi con ordinanza n. 1053/2021, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato in € 3831,65 comprensivo di accessori e secondo i parametri minimi.
Nella specie, non può dubitarsi della costituzione in giudizio dei resistenti avendo i procuratori prodotto in atti il controricorso notificato.
Quanto ai compensi per la domanda di ammissione al passivo davanti al Tribunale di LI Nord, inviata in data 11/06/2018, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, tabella A-VII procedimenti speciali, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato nel valore medio di € 1203,77 comprensivo di accessori.
Quanto al giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione davanti alla Corte di Appello di LI, conclusosi con sentenza n. 71/2021, per le ragioni già in precedenza indicate devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte di
Appello, secondo lo scaglione di valore fino a € 52.000,00 e il compenso va individuato in €
5373,94 comprensivi di spese generali, IVA e CPA (applicando i parametri minimi delle fasi trattazione/istruzione e decisoria).
Infine, quanto ai compensi per il giudizio promosso nei confronti di Controparte_3
[...] R. G. 7692/19 e definito con sentenza n°2181 del 7.6.2022, devono applicarsi i parametri di cui al DM 55/2014, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, secondo lo scaglione di valore fino a € 26.000,00 e il compenso va individuato in € 3527,43, comprensivi di spese generali, IVA e CPA (applicando i parametri minimi come richiesto in parcella).
Ciò chiarito in ordine alla determinazione del compenso, è pacifico che i resistenti abbiano versato a titolo di acconto € 6000,00 ("pag. 5 ricorso “con decurtazione degli acconti versati di cui alle allegate fatture per € 3.000,00 oltre ulteriore € 3.000,00 ricevuti in contanti nel corso degli anni e soprattutto a titolo di fondo spese, per le numerose procedure").
Dalle fatture prodotte in atti dalla parte ricorrente si evince, con tutta evidenza, che solo parte degli importi fatturati sono stati versati a titolo di fondo spese (euro 1650,00) mentre la restante parte rinviene la propria causale nel pagamento di onorari professionali.
Ebbene, nel caso che qui ci occupa, a fronte della specifica contestazione operata dai resistenti in ordine all'entità degli esborsi sostenuti per i procedimenti in corso, e in mancanza di una nota spese con indicazione delle spese sostenute e anticipate dai procuratori per le singole procedure, solo il minore importo di € 1650,00 può essere imputato a fondo spese, mentre i restanti importi corrisposti di 4350,00 devono imputarsi ad acconto sugli onorari e decurtarsi dalla richiesta di compenso avanzata dai professionisti.
Va infine, esaminata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata dai resistenti per la perdita della possibilità di recuperare le spese di lite attribuite ai propri legali dichiaratisi antistatari a causa della loro negligente condotta consistita nella mancata insinuazione al passivo del relativo credito.
La formulata domanda può essere solo parzialmente accolta con riferimento alle spese di lite
(€9132,50) del giudizio di primo grado - poiché il relativo titolo si è formato anteriormente alla dichiarazione di fallimento - per le quali i ricorrenti in qualità di beneficiari della distrazione delle spese avrebbero dovuto formulare autonoma domanda di insinuazione al passivo, la quale è stata infatti respinta dal curatore in quanto formulata cumulativamente al credito dei resistenti.
Al contrario, non sussisteva la legittimazione dei ricorrenti all'insinuazione al passivo per le spese di lite dei gradi successivi e del giudizio di reclamo. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Ciò, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2638 del 05/02/2013). Ed invero, come già più volte statuito dalla Suprema Corte, in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (ex multis
Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).
Ora, è appena il caso di sottolineare che la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta dal momento che il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista (tra le tante, cfr Cass. n. 16846/05, Cass. n. 12354/09). Pertanto, il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al cliente.
Ciò posto, limitatamente all'importo di (€9132,50) può ritenersi dimostrato che una corretta prestazione professionale avrebbe garantito, con ragionevole probabilità, il recupero delle spese di lite (con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere ai resistenti solo l'eventuale differenza tra il compenso ritenuto adeguato all'attività espletata e quanto ricevuto in attribuzione) dal momento che è dimostrato che all'esito del concordato fallimentare vi è stata l'integrale soddisfazione di tutti i creditori da parte del terzo assuntore.
In altri termini, alla luce della documentazione versata in atti, può ritenersi dimostrato il nesso eziologico tra i danni subiti dai resistenti (perdita della possibilità di recuperare le spese dal soccombente) ed il comportamento dei ricorrenti di mancata insinuazione al passivo.
In definitiva, dunque, dal complessivo importo di € 36259,85 spettante a titolo di compenso vanno decurtati gli importi di € 4350,00 ed € 9132,50, con la conseguenza che l'importo dovuto ai ricorrenti ascende ad € 22777,35.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della messa in mora (cfr. racc. a/r del 18-
20 maggio 2022) al saldo effettivo.
In merito alla decorrenza degli interessi, è di recente intervenuta la giurisprudenza chiarendo che
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore» (Cass. Ord. 8611/2022).
Le spese del presente procedimento in considerazione della reciproca parziale soccombenza sono compensate per la metà mentre per il restante 50% seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, aggiornati al DM 147 del 13.8.2022 in vigore dal 23.10.2022.
P.Q.M.
Parte 1 e1) liquida in favore in favore dei ricorrenti avv.ti Parte 2 ed a carico dei resistenti Controparte_1 e CP_2 per l'attività professionale svolta la complessiva "
somma di euro 36259,85 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara non dovuto l'importo di € 13482,50;
3) condanna Controparte_1 e CP_2 al pagamento, in favore degli avv. Parte 1
dell'importo di € 22777,35 oltre interessi legali come in parte motiva;
e Parte 2
4) compensa le spese nella misura del 50% e condanna Controparte 1 e al CP 2
pagamento del restante 50% delle spese di giudizio, in favore degli avv. Parte 1 e [...]
Parte 2 , che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Dott. ssa Dora Alessia Limongelli