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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott.ssa Stefania Izzi Giudice
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 331/2025 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI
DI TI RI DA;
CP_1 Per_1
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella De Toma, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH),
al Corso Mazzini n. 192, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avv. D'Ardes Michele, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla
Via Ciccarone n. 101, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2025, - Parte_1
assumendo di aver avuto una convivenza more uxorio, successivamente terminata, con , durante la quale è nato, in data Controparte_2
21/05/2018 il figlio - ha proposto ricorso innanzi all'intestato Per_2
Tribunale, al fine di sentir adottare i provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore per il periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio, chiedendo, in particolare, che il figlio fosse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con la predisposizione di un programma di incontri secondo le modalità indicate nel ricorso, oltre ad un contributo mensile a carico di e a favore della Controparte_2
a titolo di mantenimento per il figlio minore, pari a complessivi Pt_1
€ 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore e l'assegnazione della casa familiare.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
05/09/2025, si è costituito in giudizio , il quale, pur non Controparte_2
opponendosi all'accoglimento della domanda di affido condiviso e collocazione del minore presso la madre nella casa familiare, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni del mantenimento, concludendo per il rigetto delle stesse e per l'accoglimento delle condizioni dal resistente
2 specificamente indicate.
3. All'udienza del 08/10/2025, le parti, personalmente presenti, hanno rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata del 07/10/2025,
depositata telematicamente in data 08/10/2025, la quale prevede, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, un programma di realizzazione del rapporto padre-figlio e la corresponsione, da parte del
, di un assegno di € 350,00, a titolo di contributo per il CP_2
mantenimento del figlio minore.
4. In data 20/10/2025, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento dell'accordo raggiunto.
5. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
2. Per quanto riguarda le modalità di esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter condividere il contenuto degli accordi intervenuti tra le parti sulle modalità di affidamento e di mantenimento del figlio, non essendo gli stessi in contrasto con gli interessi del minore, né con la regola generale del
3 regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.
Ovviamente, con la sottoscrizione dell'accordo, ogni altra domanda,
pretesa e/o eccezione delle parti, di contenuto non compatibile con quello dell'accordo, deve intendersi implicitamente rinunciata.
3. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_2
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
PRENDE atto degli accordi delle parti in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio;
DISPONE, per l'effetto, che l'affidamento ed il mantenimento di , Per_2
figlio minore di , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], nato fuori del Controparte_2
matrimonio delle parti, avvenga secondo le condizioni concordemente determinate dalle parti nell'accordo depositato in data 08/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
4 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 03.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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