Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 54/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ORTISI PIERO, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dai propri funzionari, Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 l'istante opponeva l'ordinanza Ingiunzione prot. n.
14646 del 27/11/2023, notificata in data 18/12/2023, emessa dall' Controparte_2
per la violazione dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 18, commi 2 e 5 bis del
[...]
D.lgs 276/2003 sulla scorta della ritenuta sussistenza di una interposizione illecita da pseudo- distacco accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PU00000/2022-
410-01 del 27/05/2022.
pagina 1 di 7
di cui la ricorrente è stata amministratore unico nel periodo compreso tra il
[...]
14/05/2019 ed il 29/10/2019 e la . Parte_2
In data 27 maggio 2022 veniva notificato il Verbale di Accertamento di Autonomo
Adempimento degli obblighi di legge di natura penale in materia di Lavoro e Legislazione sociale ed ammissione al pagamento in sede amministrativa n. PU00000/2022-412-01, prot. Par n. 6558 del 27/05/2022, con cui, di , richiamate le medesime motivazioni poste a CP_1
fondamento del Verbale Unico su citato, contestava la violazione di cui all'articolo 38 bis del
D.lgs 276/2003, che prevede la sanzione dell'ammenda a carico dell'utilizzatore e del somministratore per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione (doc. n. 2).
L'ammenda comminata con il predetto provvedimento, dell'importo di € 2.180,00, veniva tempestivamente versato dalla ricorrente, giusta pagamento del 21/06/2022, al fine di consentire l'estinzione del procedimento penale
Parte ricorrente reputa la sanzione amministrativa applicata con l'Ordinanza ingiunzione illegittima.
Con L' aveva contestato che per n. 7 lavoratori le due Società citate avessero utilizzato il distacco come strumento elusivo, “….volto sostanzialmente a porre in essere una somministrazione illecita di manodopera..”, mentre per n. 1 lavoratore era intercorsa, di fatto, tra le Società anzidette, una somministrazione per la quale non era intervenuto alcun formale contratto. Gli ispettori concludevano, pertanto, nel senso di ritenere che “Per tutti gli otto lavoratori utilizzati dalla si Pt_2
configura, come sopra precisato e motivato, un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera”.
La ricorrente evidenziava che per tale fattispecie di reato (stante la contestazione della somministrazione fraudolenta) l'Amministrazione aveva comminato un'ammenda pari ad Euro
2.180,00, puntualmente pagata dalla ricorrente.
L'applicazione della sanzione amministrativa violava pertanto l'art. 38bis, del d.lgs 81/2015, in relazione al combinato disposto dell'art. 18, del d.lgs 276/2003 e del divieto del bis in idem di cui pagina 2 di 7 all'art. 6 e all'art. 4, protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Infatti, la sovrapposizione tra le due sanzioni realizzava un accanimento sanzionatorio, risolvendosi, in concreto, in un doppio giudizio sul medesimo fatto, in violazione del ne bis in idem.
Parte ricorrente concludeva chiedendo in via preliminare e pregiudiziale di verificare, la conformità delle norme di cui si assumeva la violazione rispetto al diritto previsto dal citato art. 50 della CDFUE, così come interpretato alla luce dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della
Convenzione EDU e della relativa giurisprudenza della Corte Cedu interpellando, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte di Giustizia e all'esito di valutare la legittimità dell'ordinanza opposta.
Con L' , ritualmente costituita, esponeva che dall'esame di n. 23 fatture emesse per ogni lavoratore distaccato e per ogni mese di lavoro dalla era emerso che mediante l'utilizzo Controparte_3
della manodopera suddetta la società utilizzatrice aveva realizzato notevoli risparmi sul costo del lavoro (nel 2019 un bagnino part-time alla sua prima stagione di lavoro era costato alla Pt_2
€ 810,00; un bagnino part-time con precedente esperienza € 1.126,00, a fronte di un costo di almeno 1.400,00 tenuto conto della paga prevista dal Contratto di pubblici esercizi di
Ristorazione e Turismo, dei ratei di 13°, 14°, del T.F.R. e dei contributi dovuti). Era stata, pertanto, configurata anche la fattispecie del reato di somministrazione fraudolenta.
Secondo l'Amministrazione resistente la sanzione penale per la somministrazione fraudolenta e la sanzione amministrativa per il distacco illecito dei lavoratori presidiavano beni giuridici diversi, avevano diversa struttura e non configuravano alcun bis in idem.
***
1. Con l'Ordinanza di ingiunzione opposta la ricorrente è stata sanzionata per l'attività di somministrazione irregolare realizzata nella qualità di amministratrice della società , CP_3
avente ad oggetto sociale la ricerca, selezione e fornitura di personale, svolta senza la necessaria autorizzazione amministrativa. Più precisamente alla ricorrente è stato rimproverato il distacco pagina 3 di 7 invalido (perché privo dei requisiti richiesti dall'art. 30, del d.lgs. 276/2003) di 7 lavoratori presso la e per la somministrazione alla medesima società, parimenti irregolare, stante Parte_2
l'assenza di titolo abilitativo della ricorrente, di un lavoratore ( ). Queste Persona_1
condotte integrano ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera, sanzionata dagli artt.
30, comma 1, e 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/2003 ai sensi del quale “l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.
Con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PU00000/2022-410-01 del Con 27/05/2022 l' ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 10.423,27.
Alla ricorrente veniva contestata anche l'erronea applicazione del contratto collettivo applicato (CCNL Commercio e Terziario Confcommercio). Dalle fatture esaminate emergeva che, nel periodo dell'anno 2019, la tariffa applicata a ciascun lavoratore era nettamente inferiore rispetto a quella contrattuale;
inoltre, la società non corrispondeva ai lavoratori il TFR, ferie e permessi maturati, festività, 14° e 13° mensilità. Queste condotte, integranti il reato di somministrazione fraudolenta, previsto e punito dall'art. 38 bis d.lgs.
81/2015 (oggi abrogato dal d.l. 19/2024), erano sanzionate con il verbale n. PU00000/2022- Con 412-01, prot. n. 6558 del 27/05/2022 l' che ingiungeva alla società il pagamento di euro
2.180,00.
2. La ricorrente contesta la violazione del principio del bis in idem che trova esplicito riferimento a livello internazionale nell'art. 4, paragrafo 1, Prot. N. 7 CEDU e pone il divieto di essere perseguiti o condannati penalmente due volte per il medesimo fatto.
3. Riprendendo alcuni passi della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022, i presupposti essenziali per l'operatività del bis in idem sono:
- la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio
2009,
contro
Russia (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali Parte_4
pagina 4 di 7 sui quali si fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
- la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell'imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza
Zolotoukhine, paragrafo 107).
Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti poiché:
- il fatto materiale considerato dagli artt. 38bis del d.lgs. 81/2015 e gli artt. 30, comma
1 e 18, comma 5bis, del d.lgs. 276/2003, è sostanzialmente il medesimo
(intermediazione non autorizzata di manodopera), seppure arricchito di un quid soggettivo nel caso della somministrazione fraudolenta che è essere sorretta da un dolo specifico (finalità elusiva dei diritti dei lavoratori);
- sulla responsabilità penale della ricorrente si è già prodotta una decisione irretrattabile.
4. La Corte EDU, nella sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi del 08.06.1976, ha indicato i parametri in base ai quali una sanzione formalmente amministrativa va qualificata come sostanzialmente penale.
Questi criteri, alternativi tra loro, concernono la natura dell'offesa, la qualificazione giuridica interna e la natura e grado di severità della sanzione.
Al fine di qualificare una sanzione amministrativa come penale, è decisiva la natura sostanzialmente punitiva della sanzione, ciò significa che essa non deve perseguire soltanto uno scopo riparatorio, ma anche punitivo e general-preventivo. Nel caso di specie la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/2003 ha una natura punitiva poiché la sanzione ha un carattere spiccatamente afflittivo, essendo direttamente proporzionale al numero dei lavoratori occupati e ai giorni di occupazione.
pagina 5 di 7 5. Ciononostante, in base alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, del 15 novembre 2016, A e B contro e della Corte di giustizia dell'Unione europea, CP_4
grande sezione, del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, la sottoposizione di un Per_2
imputato a un processo penale per il medesimo fatto per cui sia già stato definitivamente sottoposto a sanzione amministrativa di carattere punitivo secondo i "criteri Engel" integra una violazione del ne bis in idem, a meno che tra i due procedimenti che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.
Anche il giudice delle leggi (Cost. 149/2022) afferma che secondo la Corte EDU non necessariamente l'inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell'ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem. Una tale violazione deve, infatti, essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta», così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130).
Al fine di verificare se una tale connessione sussista, la Corte, nella sentenza ora indicata, ha enunciato in particolare i criteri seguenti (paragrafo 132):
– se i diversi procedimenti perseguano scopi complementari e pertanto concernano diversi aspetti del comportamento illecito in questione;
– se la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto;
– se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
– se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto
a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso.
6.1 Il reato (somministrazione fraudolenta) e l'illecito amministrativo (somministrazione irregolare) pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali perseguono scopi complementari:
pagina 6 di 7 la somministrazione irregolare considera violazioni di carattere essenzialmente formale mentre la somministrazione fraudolenta persegue condotte caratterizzate da finalità elusive di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
6.2. La duplicità dei provvedimenti era certamente prevedibile dalla società ricorrente sia in astratto che in concreto poiché l'la riserva contenuta nell'art. 38 bis del d.lgs. 81/2015
(“Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276…”) rende evidente che la sanzione penale non esclude quella ammnistrativa.
6.3. Inoltre, i due procedimenti sono congegnati in modo da evitare duplicazioni probatorie,
Con poiché la loro raccolta procede da un unico soggetto ( ) che nel caso in esame, nello stesso giorno (27.05.2022), ha attivato i due procedimenti con distinti verbali di accertamento. L'ordinanza-ingiunzione opposta, inoltre, è stata emessa in tempo assai contenuto (il 27.11.2023).
6.4. Infine, la complessiva disciplina è congegnata in modo tale da evitare eccessi sanzionatori sproporzionati, come risulta dall'entità della sanzione applicata al ricorrente (complessivi 80 euro giornalieri per lavoratore).
Per le ragioni esposte, a parere di questo Giudice nel caso di specie va esclusa la violazione del bis in idem costituendo i due procedimenti una risposta coerente ed unitaria al medesimo illecito.
Le spese di lite sono poste in capo a parte ricorrente e liquidate in complessivi € 1847,00, al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pesaro, 23/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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