Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2021, proposto da
RI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Iasiello, Anna Maria Occasione, Maddalena Paroletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 73/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Celle Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario della casa sita in Celle Ligure Via Cassisi 5/2 ove risiede nonché del retrostante terreno contraddistinto al catasto con il foglio 8, mappale 1946, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, l’ordinanza mediante la quale il Sindaco gli ha ordinato di produrre, entro 15 giorni dalla notifica, una relazione geotecnica o geologica che attesti la stabilità del terreno retrostante la sua abitazione, confinante con la “Funicolare Bottini” e, nel caso la stabilità del terreno non risultasse verificata, di provvedere nei successivi 30 giorni, a propria cura e spese, ad avviare tutte le procedure progettuali ed autorizzative per il successivo ripristino e consolidamento del tratto di terreno oggetto del movimento franoso.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, nonché ingiustizia grave e manifesta. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato come il movimento franoso che ha dato origine all’ordinanza impugnata trovi causa nella cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione della funivia comunale “Bottini”, in particolare per l’inadeguatezza del sistema di regimentazione delle acque di ruscellamento, come evidenziato dalla relazione geologica da egli inviata al Comune in data 29 giugno 2021. Ne deriverebbe, a suo giudizio, che il Comune non potrebbe imporgli alcun obbligo di eseguire lavori per la rimozione della situazione di pericolo, riconducibile direttamente all’operato dell’Amministrazione;
II. la violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria. Nel dettaglio, il ricorrente ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, posto che la stessa si limita a richiamare una segnalazione della ditta manutentrice della funicolare, non è stata preceduta da alcuna istruttoria tecnica (neanche sull’effettiva portata del movimento franoso) e non contiene alcuna indicazione specifica degli interventi urgenti da realizzare, del suo termine finale o delle ragioni che non hanno consentito di ricorrere agli ordinari strumenti per fronteggiare la situazione di fatto;
III. la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà sui presupposti giuridici del potere esercitato con l’ordinanza impugnata. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui sono stati richiamati, in premessa, sia l’art. 50, comma 5, sia l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che disciplinano due provvedimenti aventi natura e presupposti differenti.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Celle Ligure per resistere all’accoglimento del ricorso. Con la memoria depositata il 18 ottobre 2025, in previsione della trattazione del merito del ricorso, l’Amministrazione comunale ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e per acquiescenza del provvedimento impugnato in quanto, prima della proposizione del ricorso, il ricorrente ha ottemperato all’ordinanza n. 73 del 3 giugno 2021 mediante il deposito della relazione del 29 giugno 2021 dell’Ing. Geol. Alessandra Fantini.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione comunale.
1.1. Come si legge nel ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente, dopo aver trasmesso la relazione geologica chiesta dal Comune, ha proposto l’odierno giudizio essendo rimasta senza risposta la sua istanza per la revoca e/o l’annullamento e/o il ritiro dell’ordinanza sindacale impugnata e ha diffidato lo stesso Comune ad eseguire con urgenza gli interventi di sistemazione dell’area in località Bottini atti a rimediare all’attuale condizione di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al sistema di regimentazione delle acque, come evidenziato nella stessa relazione.
In questo quadro, il Comune ha evidenziato, con la memoria del 18 ottobre 2025, che il ricorrente ha adempiuto all’ordinanza, dimostrando con la relazione depositata la sua irresponsabilità; inoltre, ha dato atto di avere svolto ulteriore attività istruttoria da cui è emerso che, allo stato, non devono essere svolti interventi di messa in sicurezza dell’area.
Ne consegue che non sussisteva ab origine, nel caso concreto e alla luce dei motivi di impugnazione effettivamente proposti, alcun interesse in capo al ricorrente alla contestazione della legittimità originaria dell’ordinanza impugnata, dalla quale non è derivato a suo carico alcun obbligo di realizzare i lavori di messa in sicurezza dell’area, elemento che rappresenta l’effettivo fulcro delle contestazioni formulate in giudizio. Né, tantomeno, può ravvisarsi l’interesse ad una declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autotutela da egli formulata, richiamato il consolidato principio di diritto per il quale “Non è configurabile un obbligo della Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell'an - del potere di autotutela” (v. ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n.5088/2025).
Si osserva, ulteriormente, che neanche in ordine all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da parte del Comune vi fosse alcun tipo di interesse in capo al ricorrente, atteso che egli avrebbe in primo luogo dovuto compulsarne il comportamento inerte e, eventualmente, contestare le valutazioni istruttorie, espresse nel presente giudizio, che hanno indotto l’Amministrazione a decidere di non procedere con alcun lavoro.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata e della natura in rito dell’odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA TA, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | DA TA |
IL SEGRETARIO