Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 28/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8428 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 6899 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Gaetano Del Noce, presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.04.2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento a seguito di revoca delle suddette prestazioni, disposta all'esito della visita di revisione del
02.03.2023.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che le prestazioni assistenziali oggetto di domanda richiedono.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 08.04.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del
prestazioni richieste dalla data della visita di revisione o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, oltre che omesso di valutare tutta la documentazione medica allegata.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento della pensione di invalidità nonché dell'indennità di accompagnamento.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obbiettivo espletato che la ricorrente risulta affetta da “1. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado moderato-severo in soggetto con pregressi episodi di ictus cerebrale ed incontinenza urinaria stabilizzata (tra codice 1002 e 1003 80%)
2. Grave sindrome depressiva (codice 2206 40%)
3. Cardiopatia ipertensiva (codice 6441 30%)
4. Diabete mellito NID (codice 9309 50%)
5. Ipoacusia a destra ed anacusia a sinistra (codice 4005 59%)
6. Artrosi polidistrettuale a marcato impegno funzionale e deficit della deambulazione
(analogia con il codice 7001 75%)” individuando una complessiva percentuale invalidante pari al 100% -calcolato applicando le tabelle di Legge di cui al DM febbraio 1992- e ritenuta sussistente dalla visita di revisione del 02/03/2023.
In merito alla valutazione dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché della capacità di deambulare, il CTU ha riscontrato che “ La ricorrente, presenta una compromissione marcata delle attività legate alla sfera motoria. Deambula con necessità di doppio appoggio e solo per pochi passi. I passaggi posturali sono possibili solo con l'aiuto di altri, quindi non avvengono in autonomia. La ricorrente è allettata. Per quanto concerne la cura del Sé, ella non è autonoma: viene lavata e vestita dai familiari. La terapia viene somministrata dai familiari. Per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente un deterioramento cognitivo di grado moderato-severo che compromette l'orientamento nel tempo e nello spazio. Sono presenti, rilevanti deficit cognitivi. In ogni caso una persona in una siffatta condizione non è in grado di chiedere aiuto autonomamente in caso di necessità.”
Ha dunque concluso ritenendo la ricorrente persona con difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza nello svolgimento di tali attività.
Per quanto attiene alla decorrenza, tale condizione è stata ritenuta sussistente fin dalla visita di revisione del 02/03/2023.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, cui non risultano inoltrate osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della visita di revisione del 02/03/2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separati decreti
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida nella misura del 100%
e necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita far data dalla visita di revisione del 02/03/2023.
CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
3.867,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione;
c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 28.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)