Articolo 34 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 33Articolo 35
Versione
18 giugno 1952
Art. 34.
Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell' art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e' obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1 gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente consegnano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione e' obbligatoria dalla data della nomina.
La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.
Entrata in vigore il 18 giugno 1952
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