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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9182 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/02/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Joppolo, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale di comune proprietà sita in Assemini nella via Marconi n. 56 viene assegnata alla SI che vi abiterà con la figlia , Pt_1 Per_1
studentessa universitaria al 4° anno della facoltà di medicina.
3. A decorrere dalla sottoscrizione del ricorso le spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria dell'appartamento e condominiale saranno a carico della SI . Pt_1
Le spese di manutenzione straordinaria graveranno in parti uguali sui comproprietari.
4. I genitori condivideranno in parti uguali le spese straordinarie, di studio e mediche per la figlia, che saranno individuate e corrisposte secondo quanto previsto dalle linee guida del CNF del luglio 2017 che si allegano al ricorso.
Pag. 2 di 3
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante il CP_1 Per_1
versamento entro il 5 del mese della somma mensile di euro 350,00 che verranno versati direttamente alla figlia sul suo conto corrente;
ciò considerando che il sig. è gravato dai ratei di restituzione del finanziamento contratto per le CP_1
spese dentistiche, pari a euro 180,00 mensili.
6. Una volta che la figlia avrà conseguito l'autonomia economica, la casa coniugale di comune proprietà sarà divisa, preferibilmente rilevando uno dei comproprietari la quota dell'altro, oppure venduta e il ricavato diviso in parti uguali.
7. Ciascuno continuerà ad utilizzare il veicolo a sé intestato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9182 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/02/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Joppolo, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale di comune proprietà sita in Assemini nella via Marconi n. 56 viene assegnata alla SI che vi abiterà con la figlia , Pt_1 Per_1
studentessa universitaria al 4° anno della facoltà di medicina.
3. A decorrere dalla sottoscrizione del ricorso le spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria dell'appartamento e condominiale saranno a carico della SI . Pt_1
Le spese di manutenzione straordinaria graveranno in parti uguali sui comproprietari.
4. I genitori condivideranno in parti uguali le spese straordinarie, di studio e mediche per la figlia, che saranno individuate e corrisposte secondo quanto previsto dalle linee guida del CNF del luglio 2017 che si allegano al ricorso.
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5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante il CP_1 Per_1
versamento entro il 5 del mese della somma mensile di euro 350,00 che verranno versati direttamente alla figlia sul suo conto corrente;
ciò considerando che il sig. è gravato dai ratei di restituzione del finanziamento contratto per le CP_1
spese dentistiche, pari a euro 180,00 mensili.
6. Una volta che la figlia avrà conseguito l'autonomia economica, la casa coniugale di comune proprietà sarà divisa, preferibilmente rilevando uno dei comproprietari la quota dell'altro, oppure venduta e il ricavato diviso in parti uguali.
7. Ciascuno continuerà ad utilizzare il veicolo a sé intestato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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