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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) n. Napoli il 16.10.1973 e residente a [...] CodiceFiscale_1
Luigi Morelli n. 18, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) – Via Pittore n. 73, presso lo studio dell'avv. Luciano Castaldi (C.F. appartenente al Foro di C.F._2 Napoli, che lo rappresenta e difende giusta mandato con procura alle liti in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Padova, via CP_1 CP_2
Della Croce Rossa n. 8 (P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura alle liti P.IVA_1 rilasciata su foglio separato, dall'avv. Alessandra Gardin (C.F. ) con studio in C.F._3
Campo San Martino (PD) – Via Leonardo Da Vinci n. 63/F;
OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE A)Accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla e portato nel Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 828 del 2022 del Tribunale di Trento per i motivi esposti in premessa;
B)In subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della relativamente CP_1 al credito di cui si discute per tutti i motivi esposti nella premessa ed in corso di causa;
C)nel merito, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 828/2022, emesso dal
Tribunale di Trento per i motivi esposti in premessa, dichiarando in tutto o in parte inesistente la pretesa creditoria di parte opposta;
D)Condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via preliminare: concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito:
pagina 1 di 4 -in principalità: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme in esso portate, oltre interessi come da domanda monitoria;
-in subordine: accertato e dichiarato che è creditrice nei confronti del signor CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 16.314,53 per i titoli di cui in narrativa, condannare il signor al Parte_1 pagamento della predetta somma o di quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come da ricorso monitorio.
In ogni caso: rigettare, tutte le avversarie domande e istanze perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio datata 28.03.2022, il Tribunale di Trento con decreto n. 828/2022 dd. 14.11.2022 ingiungeva a di pagare, in favore di la somma di Parte_1 CP_1
€ 16.314,53, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che con richiesta in data 05.11.2001
, in qualità di titolare della ditta individuale COELTA di AN Mario, otteneva dalla Parte_1 Nissan Finanziaria S.p.A. un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo per un importo di £ 40.000.000 (pari ad € 20.658,28), avente durata di 60 mesi e rimborsabile a mezzo rate mensili dell'importo di £ 830.000 (pari ad € 428,66) cadauna (Tan 7,45% e Taeg 8,02%) (v. doc. 1); 2) che il non provvedeva al pagamento delle rate del finanziamento ottenuto;
3) che in data 13.10.2004 la Pt_1 società finanziatrice cedeva pro soluto il credito de quo alla società la quale con Controparte_3 raccomandata A.R. dd. 11.10.2005 sollecitava il pagamento di quanto dovuto (v. docc. 2-3); 4) che in data 02.05.2012 la società cedeva sua volta pro soluto detto credito alla società Controparte_3 CP_1
la quale con raccomandata A.R. dd. 14.11.2013 notificava avviso di cessione del credito in
[...] proprio favore, sollecitando il pagamento del dovuto (v. docc. 4-5).
Avverso detto decreto proponeva opposizione il con atto di citazione datato 23.12.2022, Pt_1 ritualmente notificato in pari data, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. In particolare l'opponente eccepiva: 1) il mancato esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
2) la prescrizione del credito;
3) la mancata comunicazione al debitore della cessione del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva di CP_1
4) totale assenza di prova del credito. Costituitasi con comparsa dd. 09.05.2023 l'opposta nell'eccepire l'infondatezza dei motivi CP_1 di opposizione, chiedeva, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in principalità, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del medesimo;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.314,53, o di quella ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 24.05.2023 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza dd. 11.10.2023 il procuratore di parte opposta depositava il verbale di mediazione conclusasi con esito negativo. All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 27.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. pagina 2 di 4 Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto all'eccepita prescrizione del diritto di credito, dalla documentazione prodotta da parte opposta si evince che il finanziamento è stato erogato in data 21.11.2001 (v. doc. 1), con durata di 60 mesi (v. doc. 1) fasc. monitorio), di talché il termine prescrizionale decennale è iniziato a decorrere alla scadenza dell'ultima rata, ovvero dal 30.11.2006 (v. Cass. nn. 17798/2011 e 2301/2004). Ciò posto, il termine prescrizionale veniva validamente interrotto dapprima con la missiva dd.
11.10.2005 (v. doc. 3) fasc. monitorio) e, quindi, con raccomandata A.R. dd. 14.11.2013, ricevuta dal il 28.11.2013 (v. doc. 5) fasc. monitorio), come dallo stesso ammesso (v. pagg.
5-6 atto di Pt_1 citazione). Ora, quanto all'asserita illegittimità della diffida di pagamento dd. 11.10.2005 (v. pag. 7 comparsa conclusionale dd. 27.01.2025: “… questa missiva non è mai stata ricevuta dal Sig. né la Pt_1 creditrice fornisce la prova della ricezione se non la busta, allegata alla missiva, di cui viene riportata la dicitura compiuta giacenza ma non ricollegabile in alcun modo con il contenuto della stessa”), giova rammentare che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata – ancorché priva dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale mediante la relativa ricevuta. La certezza della spedizione fa sorgere la presunzione dell'arrivo della missiva al destinatario e della sua conoscenza (art. 1335 c.c.), posto che “la suddetta presunzione si fonda sulla circostanza della spedizione e sulla regolarità del servizio postale (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 511/2019; Sez. L -, Sentenza 24015/2017; Sez. 3, Sentenza 13488/2011; Sez. 3, Sentenza 12954/2007)”. Ne consegue che “spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 17204/2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. Ord. 511/2019)” (v. Cass. ord. n. 17810/2020). Ad ogni buon conto, anche diversamente opinando, ovvero quand'anche non si volesse tener conto della missiva dd. 11.10.2005, come sostenuto dall'opponente, il termine prescrizionale in questione risulta interrotto con la missiva ricevuta dal in data 28.11.2013. Pt_1 Parimenti infondata si appalesa l'illegittimità della missiva dd. 11.10.2005 eccepita dall'opponente (v. pag. 5 atto di citazione) in quanto proveniente dalla società Dalco & Associati “che si auto qualificano come “Procuratori Speciali” della senza alcuna evidenza di tale procura”. Controparte_4
Orbene, oltre a rilevare che detta procura, rilasciata in data 16.03.2001 da a Dalco – con la CP_3 quale quest'ultima ha autorizzato ad “esigere e incassare somme dovute per effetto di acquisizioni di crediti”, risulta prodotta sub doc. 5) parte opposta, giova rammentare che “l'assunto secondo cui la procura doveva essere allegata alla diffida ad adempiere non può essere condiviso, giacché la necessità che la procura a formulare una diffida ad adempiere abbia forma scritta (SSUU 14492/10) non implica che la stessa vada allegata alla diffida, essendo sufficiente che la stessa sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei (Cass. 1447/78) e sempre salvo il diritto del destinatario della diffida a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. (Cassazione Civile sez. 11 7/5/2018 n. 10860)” (v. C.A. Milano sent. n. 2946/2022). Quanto alla doglianza avente ad oggetto l'asserita mancata comunicazione delle cessioni di credito, preme evidenziare che l'opponente non ha contestato l'esistenza o il perfezionamento dei contratti di cessione dei credito, ma unicamente l'opponibilità delle cessioni per omessa notifica al debitore ceduto. Sul punto giova rammentare che la cessione del credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ex art. 1264 c.c. - in forza della quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto una volta notificatogli o in caso di sua accettazione – vale pagina 3 di 4 soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento. (v. Cass. nn. 15364/2011, 20548/2004 e 1510/2001). Va inoltre sottolineato che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, e quindi mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (v. Cass. nn. 20143/2005 e 14610/2004), senza la necessità della trasmissione al debitore ceduto dell'originale o della copia autentica della cessione, sempreché possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi (v. Cass. n.
9761/2005).
A tal riguardo si noti che parte opposta ha prodotto i contratti di cessione tra e CP_5 CP_3 (v. doc. 2), e le comunicazioni di cessione ed il contratto di cessione tra quest'ultima e (v. CP_1 docc. 2), 4) e 5) fasc. monitorio). Ne consegue che risulta, all'evidenza, pienamente legittimata ad azionare il credito per cui è CP_1 causa in virtù delle due cessioni di credito anzidette.
Ad ogni buon conto preme rilevate che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo il prendeva Pt_1 contatto con l'opposta al fine di addivenire ad un accordo bonario, inviando in data 29.11.2022 una comunicazione a mezzo pec, con la quale, lungi dal contestare la legittimazione di , CP_1 riscontrava “incongruenza della somma da voi pretesa” (v. doc. 4) parte opposta). Da ultimo, quanto all'asserita genericità ed indeterminatezza del credito, preme evidenziare che lo stesso risulta provato dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dal (fatto non contestato), Pt_1 dall'avvenuta erogazione delle somme di denaro (fatto documentato e non contestato) e dall'estratto ex art. 50 TUB, comprovante l'effettivo ammontare del credito. Va d'altra parte rilevato che nel corso del giudizio l'opponente, sul quale grava l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'avversa pretesa ex art. 2697 c.c., non ha dato prova né dell'estinzione del debito, né di una diversa quantificazione dello stesso. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 27.02.25 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) n. Napoli il 16.10.1973 e residente a [...] CodiceFiscale_1
Luigi Morelli n. 18, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) – Via Pittore n. 73, presso lo studio dell'avv. Luciano Castaldi (C.F. appartenente al Foro di C.F._2 Napoli, che lo rappresenta e difende giusta mandato con procura alle liti in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Padova, via CP_1 CP_2
Della Croce Rossa n. 8 (P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura alle liti P.IVA_1 rilasciata su foglio separato, dall'avv. Alessandra Gardin (C.F. ) con studio in C.F._3
Campo San Martino (PD) – Via Leonardo Da Vinci n. 63/F;
OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE A)Accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla e portato nel Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 828 del 2022 del Tribunale di Trento per i motivi esposti in premessa;
B)In subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della relativamente CP_1 al credito di cui si discute per tutti i motivi esposti nella premessa ed in corso di causa;
C)nel merito, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 828/2022, emesso dal
Tribunale di Trento per i motivi esposti in premessa, dichiarando in tutto o in parte inesistente la pretesa creditoria di parte opposta;
D)Condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via preliminare: concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito:
pagina 1 di 4 -in principalità: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme in esso portate, oltre interessi come da domanda monitoria;
-in subordine: accertato e dichiarato che è creditrice nei confronti del signor CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 16.314,53 per i titoli di cui in narrativa, condannare il signor al Parte_1 pagamento della predetta somma o di quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come da ricorso monitorio.
In ogni caso: rigettare, tutte le avversarie domande e istanze perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio datata 28.03.2022, il Tribunale di Trento con decreto n. 828/2022 dd. 14.11.2022 ingiungeva a di pagare, in favore di la somma di Parte_1 CP_1
€ 16.314,53, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che con richiesta in data 05.11.2001
, in qualità di titolare della ditta individuale COELTA di AN Mario, otteneva dalla Parte_1 Nissan Finanziaria S.p.A. un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo per un importo di £ 40.000.000 (pari ad € 20.658,28), avente durata di 60 mesi e rimborsabile a mezzo rate mensili dell'importo di £ 830.000 (pari ad € 428,66) cadauna (Tan 7,45% e Taeg 8,02%) (v. doc. 1); 2) che il non provvedeva al pagamento delle rate del finanziamento ottenuto;
3) che in data 13.10.2004 la Pt_1 società finanziatrice cedeva pro soluto il credito de quo alla società la quale con Controparte_3 raccomandata A.R. dd. 11.10.2005 sollecitava il pagamento di quanto dovuto (v. docc. 2-3); 4) che in data 02.05.2012 la società cedeva sua volta pro soluto detto credito alla società Controparte_3 CP_1
la quale con raccomandata A.R. dd. 14.11.2013 notificava avviso di cessione del credito in
[...] proprio favore, sollecitando il pagamento del dovuto (v. docc. 4-5).
Avverso detto decreto proponeva opposizione il con atto di citazione datato 23.12.2022, Pt_1 ritualmente notificato in pari data, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. In particolare l'opponente eccepiva: 1) il mancato esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
2) la prescrizione del credito;
3) la mancata comunicazione al debitore della cessione del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva di CP_1
4) totale assenza di prova del credito. Costituitasi con comparsa dd. 09.05.2023 l'opposta nell'eccepire l'infondatezza dei motivi CP_1 di opposizione, chiedeva, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in principalità, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del medesimo;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.314,53, o di quella ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 24.05.2023 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza dd. 11.10.2023 il procuratore di parte opposta depositava il verbale di mediazione conclusasi con esito negativo. All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 27.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. pagina 2 di 4 Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto all'eccepita prescrizione del diritto di credito, dalla documentazione prodotta da parte opposta si evince che il finanziamento è stato erogato in data 21.11.2001 (v. doc. 1), con durata di 60 mesi (v. doc. 1) fasc. monitorio), di talché il termine prescrizionale decennale è iniziato a decorrere alla scadenza dell'ultima rata, ovvero dal 30.11.2006 (v. Cass. nn. 17798/2011 e 2301/2004). Ciò posto, il termine prescrizionale veniva validamente interrotto dapprima con la missiva dd.
11.10.2005 (v. doc. 3) fasc. monitorio) e, quindi, con raccomandata A.R. dd. 14.11.2013, ricevuta dal il 28.11.2013 (v. doc. 5) fasc. monitorio), come dallo stesso ammesso (v. pagg.
5-6 atto di Pt_1 citazione). Ora, quanto all'asserita illegittimità della diffida di pagamento dd. 11.10.2005 (v. pag. 7 comparsa conclusionale dd. 27.01.2025: “… questa missiva non è mai stata ricevuta dal Sig. né la Pt_1 creditrice fornisce la prova della ricezione se non la busta, allegata alla missiva, di cui viene riportata la dicitura compiuta giacenza ma non ricollegabile in alcun modo con il contenuto della stessa”), giova rammentare che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata – ancorché priva dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale mediante la relativa ricevuta. La certezza della spedizione fa sorgere la presunzione dell'arrivo della missiva al destinatario e della sua conoscenza (art. 1335 c.c.), posto che “la suddetta presunzione si fonda sulla circostanza della spedizione e sulla regolarità del servizio postale (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 511/2019; Sez. L -, Sentenza 24015/2017; Sez. 3, Sentenza 13488/2011; Sez. 3, Sentenza 12954/2007)”. Ne consegue che “spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 17204/2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. Ord. 511/2019)” (v. Cass. ord. n. 17810/2020). Ad ogni buon conto, anche diversamente opinando, ovvero quand'anche non si volesse tener conto della missiva dd. 11.10.2005, come sostenuto dall'opponente, il termine prescrizionale in questione risulta interrotto con la missiva ricevuta dal in data 28.11.2013. Pt_1 Parimenti infondata si appalesa l'illegittimità della missiva dd. 11.10.2005 eccepita dall'opponente (v. pag. 5 atto di citazione) in quanto proveniente dalla società Dalco & Associati “che si auto qualificano come “Procuratori Speciali” della senza alcuna evidenza di tale procura”. Controparte_4
Orbene, oltre a rilevare che detta procura, rilasciata in data 16.03.2001 da a Dalco – con la CP_3 quale quest'ultima ha autorizzato ad “esigere e incassare somme dovute per effetto di acquisizioni di crediti”, risulta prodotta sub doc. 5) parte opposta, giova rammentare che “l'assunto secondo cui la procura doveva essere allegata alla diffida ad adempiere non può essere condiviso, giacché la necessità che la procura a formulare una diffida ad adempiere abbia forma scritta (SSUU 14492/10) non implica che la stessa vada allegata alla diffida, essendo sufficiente che la stessa sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei (Cass. 1447/78) e sempre salvo il diritto del destinatario della diffida a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. (Cassazione Civile sez. 11 7/5/2018 n. 10860)” (v. C.A. Milano sent. n. 2946/2022). Quanto alla doglianza avente ad oggetto l'asserita mancata comunicazione delle cessioni di credito, preme evidenziare che l'opponente non ha contestato l'esistenza o il perfezionamento dei contratti di cessione dei credito, ma unicamente l'opponibilità delle cessioni per omessa notifica al debitore ceduto. Sul punto giova rammentare che la cessione del credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ex art. 1264 c.c. - in forza della quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto una volta notificatogli o in caso di sua accettazione – vale pagina 3 di 4 soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento. (v. Cass. nn. 15364/2011, 20548/2004 e 1510/2001). Va inoltre sottolineato che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, e quindi mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (v. Cass. nn. 20143/2005 e 14610/2004), senza la necessità della trasmissione al debitore ceduto dell'originale o della copia autentica della cessione, sempreché possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi (v. Cass. n.
9761/2005).
A tal riguardo si noti che parte opposta ha prodotto i contratti di cessione tra e CP_5 CP_3 (v. doc. 2), e le comunicazioni di cessione ed il contratto di cessione tra quest'ultima e (v. CP_1 docc. 2), 4) e 5) fasc. monitorio). Ne consegue che risulta, all'evidenza, pienamente legittimata ad azionare il credito per cui è CP_1 causa in virtù delle due cessioni di credito anzidette.
Ad ogni buon conto preme rilevate che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo il prendeva Pt_1 contatto con l'opposta al fine di addivenire ad un accordo bonario, inviando in data 29.11.2022 una comunicazione a mezzo pec, con la quale, lungi dal contestare la legittimazione di , CP_1 riscontrava “incongruenza della somma da voi pretesa” (v. doc. 4) parte opposta). Da ultimo, quanto all'asserita genericità ed indeterminatezza del credito, preme evidenziare che lo stesso risulta provato dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dal (fatto non contestato), Pt_1 dall'avvenuta erogazione delle somme di denaro (fatto documentato e non contestato) e dall'estratto ex art. 50 TUB, comprovante l'effettivo ammontare del credito. Va d'altra parte rilevato che nel corso del giudizio l'opponente, sul quale grava l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'avversa pretesa ex art. 2697 c.c., non ha dato prova né dell'estinzione del debito, né di una diversa quantificazione dello stesso. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 27.02.25 Dott. M. Morandini
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