Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria Presidente rel.
- Consigliere 2) Dott. Cinzia Alcamo
3) Dott. Claudio Antonelli
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.592/2024 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi. Parte_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Noto.
APPELLATA
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 aveva adito il G.L del Tribunale di Con ricorso in data 10/4/2018 Contr Agrigento e premesso di avere prestato servizio dal 1991 presso I' di CP_1 nella qualifica di dirigente medico di pediatria e di essere strato collocato a riposo per ragioni di salute in data 1/2/2017, aveva lamentato di avere maturato durante il rapporto di servizio n. 178 giorni di ferie non godute, onde ne aveva chiesto invano la monetizzazione e la corresponsione della relativa indennità quantificata in € 41.081,97.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 27/10/2020 il Tribunale adito aveva rigettato il ricorso.
Piuttosto, valorizzava in senso contrario la comunicazione del 7/6/2013 con la quale Contr I' aveva proposto una programmazione delle ferie stabilendo che il dirigente medico ne avrebbe fruito in frazioni di sei giorni al mese fino ad esaurimento delle stesse, tempo giudicato congruo per la loro integrale fruizione anche rispetto all'anticipato pensionamento intervenuto a distanza di quasi quattro anni in data 1/2/2017.
Sull'appello avanzato dal Pt_1 questa Corte di Appello in diversa composizione, confermava la sentenza.
Enunciata la normativa di riferimento (art. 21 del CCNL della Dirigenza medica) e riportate le fonti integrative nazionali e sovranazionali intervenute nella materia (art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, art. 10 comma 2° D. Lgs. n.66/2003, art. 5 comma 8° del
D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012) la Corte ha dato atto della evoluzione interpretativa intrapresa dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione a tenore della quale L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni
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di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di
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riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (...) l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Persona_1 e a., C 131/04 e C
257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (CGEU 6/11/2018).
Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. n. 13613/2020). Contr Pur tuttavia, ha opinato che l' avesse fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico, tanto desumendo dalla lettura combinata della nota del 20/3/2013 - con la quale, a riscontro della comunicazione interruttiva del termine di prescrizione della domanda di monetizzazione delle ferie avanzata dal Pt_1 il 10/1/2013, 'Contraveva invitato il dipendente a "programmare, con cortese sollecitudine, un piano di ferie in modo da contemperare sia le esigenze organizzative e di servizio sia le esigenze del lavoratore alla fruizione del periodo feriale maturato e non goduto prima del collocamento a riposo"
e della nota del 7/6/2013 emessa dal Direttore dell'UOC di Pediatria del P.O. di
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Canicattì, laddove si comunicava al dipendente l'adozione d'ufficio di un dettagliato e puntuale piano di recupero delle ferie arretrate e si disponeva che, "il Dott. Pt_1
[...] compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze, mensilmente godrà di 6 giorni di ferie fino ad esaurimento delle suddette. Comunque le ferie saranno godute prima del collocamento a riposo".
Nel contempo la Corte di Appello ha riversato in capo al Pt_1 l'onere di provare la sussistenza di esigenze personali o di servizio che avessero impedito la fruizione delle ferie a fronte di un comportamento concludente di segno contrario tenuto dallo stesso ricavabile dalla nota citata del 10/1/2013 con la quale il dirigente medico si era limitato a con ciò ribadire il proprio interesse al pagamento della indennità sostitutiva implicitamente esprimendo la volontà di rinunciare alle ferie arretrate.
Ha condiviso la Corte l'argomento riguardante la irrilevanza della cessazione dal servizio a causa del pensionamento anticipato per ragioni di salute, stante che il lasso di tempo decorso a partire dalla citata nota del 7/6/2013 avrebbe comunque consentito al Pt_1
l'integrale godimento delle ferie in parola.
Sul ricorso proposto da Parte_1 la Corte di Cassazione con sentenza n. 14083 del 21 maggio 2024, ha annullato la sentenza di secondo grado.
Riletta ed analizzata la comunicazione del 7/6/2013 e ricordato come gravasse sul datore di lavoro l'onere di provare di avere esercitato la propria capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento, la S.C. ha escluso che dal tenore della nota in commento, con la quale si programmava il godimento delle ferie
"compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze" potesse attribuirsi alla stessa il significato ed il valore di una intimazione perentoria posto che essa antepone(va) l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza fissare un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro.
Ha soggiunto che la Corte territoriale aveva errato affermando che l'onere di provare l'assenza di esigenze di servizio idonee a giustificare la non fruizione del congedo gravava ormai sul dipendente, dovendo comunque essere sempre il datore di lavoro a dimostrare di avere fatto tutto il possibile affinché il lavoratore usufruisse del riposo al quale aveva diritto. Ricordato che pacificamente il rapporto di lavoro era cessato per causa non imputabile al ricorrente diversa dal raggiungimento dell'età massima lavorativa e prima della fine del periodo massimo indicato dal datore di lavoro per il godimento delle ferie, la
S.C. ha conclusivamente dettato il seguente principio di diritto: «In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l'effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante>>;
In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative>>. Parte_1 ha riassunto il giudizio Tanto premesso, con l'odierno ricorso chiedendo a questo giudice di rinvio di dare attuazione al dictum sopra formulato ed alla Contr conseguenziale condanna dell' alla liquidazione dell'indennità richiesta.
Resiste anche in questo grado 1Contr ribadendo l'obiezione a suo tempo dedotta che non vi fosse prova del fatto che il Pt_1 non aveva potuto fruire delle ferie arretrate ovvero Cont che lo stesso avesse presentato istanza di ferie che gli fosse stata rigettata dall' per esigenze di servizio.
Tale argomento non ha pregio.
Esso persevera nel tralignare dall'esegesi dell'istituto proveniente dal principio di diritto affermato dalla S.C. e propugnante la necessità di un comportamento conforme all'obbligo contrattuale, posto a carico del datore di lavoro, di assicurare incondizionatamente l'esercizio del diritto alle ferie.
,Contr In questa ottica la difesa dell' di ricondurre effetti caducatori del diritto alla condotta del dipendente che non si sarebbe attivato per chiederne la fruizione non rileva. Contr Valenza decisiva, di contro, va tributata alla condotta anti doverosa tenuta dall' quale traspare dalle note del 20/3/2013 e del 7/6/2013 di subordinare la fruizione delle ferie alla insussistenza di esigenze di servizio. Essa si pone nel solco di un comportamento non idoneo a liberare l'amministrazione dell'obbligo contrattuale, essendo onere dall'azienda quella di “invitare formalmente il proprio dipendente a fruire del periodo di riposo senza vincolo alcuno che non fosse ascrivibile alla deliberata volontà di quest'ultimo di rinunciarvi .
Una siffatta volontà non filtra dalla condotta del Pt_1 né tampoco può desumersi dalla richiesta a su tempo inoltrata nel marzo 2013 diretta alla corresponsione dell'indennità, avendo pur sempre il datore di lavoro il dovere, fintanto che ciò sia possibile, di tenere un comportamento conformativo al principio di indisponibilità del diritto in parola, assicurandone il concreto esercizio.
Né un significato concludente in quella direzione può tributarsi alla decisione di anticipare la cessazione del rapporto di lavoro atteso che essa essendo dipesa dalle accertate condizioni di inabilità al servizio, ha reso impossibile, per fatto non imputabile al lavoratore, il godimento delle ferie astrattamente possibile fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
In ordine al quantum preteso nella misura di € 41.081,97 ritiene questa Corte che, in Contr mancanza di una specifica contestazione da parte dell' in seno alla memoria di costituzione - solo genericamente reiterata a verbale dell'odierna udienza sia lecito
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mutuare i criteri di calcolo utilizzati dalla c.t.p. allegata dal Pt_1 per la determinazione dell'indennità parametrandola alle retribuzioni corrisposte nelle annualità in cui le ferie non godute risultavano maturate.
Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, l [...] CP_1 deve essere condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di € 41.081,97 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo. Contr
Vanno poste a carico dell' soccombente le spese dei giudizi di appello, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, in riforma della sentenza n. 916/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 27 ottobre 2020, condanna l' Parte_1 l'importo diControparte_1 a corrispondere la
€ 41.081,97 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. delle spese al pagamento in favore di Parte_1Condanna l' Controparte_1 processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio che liquida, rispettivamente, in complessivi €
4.766,00 per il giudizio di primo grado, € 4.996,00 per il giudizio di appello, € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed € 3.473,00 per il giudizio di rinvio.
Palermo 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria