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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16428/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0051610000012021013 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna avviso di liquidazione per imposta di registro su un contratto di locazione stipulato nel 2006, con riferimento all'annualità 2021. L'immobile in questione risulta ceduto il 16.12.2010, come già accertato dallo stesso Ufficio nei provvedimenti di annullamento di precedenti avvisi di liquidazione per le annualità 2015, 2016, 2017. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che comunica di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Segnala peraltro che la cessione dell'immobile non è mai stata comunicata all'Ufficio, diversamente a quanto stabilito dalla legge. Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria la ricorrente prende atto della richiesta dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Ne discende l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.
Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
TO GI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16428/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0051610000012021013 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna avviso di liquidazione per imposta di registro su un contratto di locazione stipulato nel 2006, con riferimento all'annualità 2021. L'immobile in questione risulta ceduto il 16.12.2010, come già accertato dallo stesso Ufficio nei provvedimenti di annullamento di precedenti avvisi di liquidazione per le annualità 2015, 2016, 2017. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che comunica di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Segnala peraltro che la cessione dell'immobile non è mai stata comunicata all'Ufficio, diversamente a quanto stabilito dalla legge. Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria la ricorrente prende atto della richiesta dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Ne discende l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.
Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
TO GI