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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6824 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del titolare omonimo (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Trieste n. 14/E, presso e nello studio dell'Avv.
FERRARO LARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Borgo Scroffa n. 37, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: accertato e dichiarato che in data 14.07.2018 il veicolo industriale Renault Traffic T 27 tg. FJ854GX di proprietà del sig. , residente in [...] - Parte_2
C.F.: - veniva danneggiato da grandine, accertata l'operatività della polizza n. C.F._1
1/33147/30/158636000 stipulata dal Sig. con la società Parte_2 Controparte_1
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] Controparte_1 sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 - P.I.: - a corrispondere alla P.IVA_2 [...]
, in persona dell'omonimo titolare , con sede in Romano d'Ezzellino Parte_1 Parte_1
(VI), Via Trieste n.
6 - P.I.: - nella sua qualità di cessionario del credito di P.IVA_1 Parte_2
, come da documentazione in atti, alla luce dell'istruttoria svolta e delle risultanze della C.T.U.,
[...] la somma complessiva di € 2.485,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo, di cui € 1.585,00 come residuo danno materiale, già detratta la franchigia prevista in polizza, ed € 900,00 a titolo di spese di assistenza per l'attività svolta dallo studio in fase stragiudiziale, Controparte_2 oltre spese di C.T.U. quantificate in € 406,69 come da ricevuta che si allega e spese di C.T.P. pari ad € 732,00 come da fattura che parimenti si allega;
spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale: tenuto conto anche della somma già corrisposta all'attrice ante causam di € 3.950,00 al netto della franchigia (10%) prevista contrattualmente dalla polizza, nonché della integrazione di € 1.585,00 di cui all'offerta reale del 12/09/2024, per un ammontare complessivo di € 5.535,00 (cinquemilacinquecentotrentacinque/00), respingere ogni ulteriore domanda come formulata e quantificata dalla nei confronti di in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, allo stato, non provata, per tutti i motivi partitamente dedotti in atti;
alla luce della somma già corrisposta ed offerta sia ante giudizio che all'esito dell'istruttoria esperita da per complessivi € 5.535,00 e del comportamento tenuto invece da parte attrice, Controparte_1 condannare quest'ultima alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio, di cui se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche, ovvero, in via subordinata, compensare integralmente la spese ed onorari di causa alla luce di tutto quanto sopra argomentato e documentato”.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
14.7.2018 il veicolo Renault Traffic di proprietà di era stato danneggiato dalla Parte_2
grandine; di aver effettuato le relative riparazioni per un valore di € 9.995,00 maturando il relativo credito – che le veniva ceduto dal soggetto assicurato – nei confronti di Controparte_1
la quale aveva corrisposto la minor somma di € 3.950,00 a titolo di indennizzo;
che, oltre alla differenza, doveva essere rifuso anche l'importo di € 900,00 per spese di assistenza stragiudiziale.
chiedeva dunque che la compagnia assicurativa venisse condannata a Parte_1
versare la restante somma di € 6.945,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la pretesa avversaria stigmatizzando Controparte_1
l'incongruità dell'importo richiesto, e comunque la sua erroneità alla luce della franchigia del 10% prevista dalla polizza n. 1/33147/30/158636000, nonché sottolineando che non era stato documentato l'esborso asseritamente sostenuto per spese stragiudiziali.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di
C.T.U. estimatoria, sulla cui scorta veniva formulata dal Tribunale una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla ditta attrice. Venivano quindi rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo rassegnate come in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 ratione temporis vigente.
Tanto premesso, si rileva che l'oggetto del contendere consiste nella sola quantificazione dell'indennizzo assicurativo, non essendo contestata né la verificazione del sinistro, né l'effettuazione delle conseguenti riparazioni, né la stipulazione e l'operatività della polizza.
In ordine dunque al profilo del quantum debeatur, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha stimato i costi per le riparazioni necessarie, sulla base della documentazione disponibile in atti, tra € 6.000,00 ed
€ 6.300,00 (oltre l'imposta sul valore aggiunto, che tuttavia non va computata, come da posizione convergente di entrambe le parti costituite in causa). Esercitando i propri poteri di valutazione equitativa, il presente Giudice ritiene congruo che il complessivo costo cui parametrare l'indennizzo pagina 3 di 5 assicurativo corrisponda alla media matematica tra i due valori sopra riportati (non essendo la valutazione giudiziale inficiata dal suo attagliarsi – anziché a una quantificazione oggettiva – ad una mera stima, quale è quella esitata dalle indagini peritali, in quanto l'esposizione logica ed esaustiva del
C.T.U. rende la predetta stima, per quanto metodologicamente avversata dalla difesa della società convenuta, invero attendibile e prossima alla realtà dei fatti, in ogni caso aderente a quanto dimostrato in giudizio dalla ditta attrice in forza dell'onere probatorio sulla stessa gravante – doc. 1 attoreo).
Il valore su cui imperniare la presente decisione ammonta dunque a € 6.150,00 complessivi.
Detraendo da tale importo la franchigia del 10% prevista dalla polizza, nonché successivamente la somma già versata dalla compagnia assicurativa, si ottiene una residua debenza di € 1.585,00 a titolo di indennizzo per la copertura dei costi di riparazione del veicolo assicurato (così da ultimo riportata da entrambe le parti costituite in causa nelle rispettive comparse conclusionali).
chiede però che al suddetto importo sia aggiunto quello di € 900,00 per Parte_1
spese di assistenza giudiziale.
Lo svolgimento della relativa attività risulta documentato in causa (doc. 4-6-8-9-14-15-16 attorei) e comunque non è stato contestato dalla società convenuta, ma tale circostanza non è in sé sufficiente a dimostrare l'an debeatur e il quantum debeatur dell'obbligazione di pagamento, la quale è stata dedotta nel presente giudizio alla stregua di risarcimento di un danno emergente, come da ultimo precisato anche nella memoria di replica attorea (Cass. n. 37477/2022). E tale danno emergente deve essere dunque provato.
In proposito, risulta però depositato in causa un mero proforma di parcella, o notula, priva di effetti fiscali e non idonea nemmeno a costituire una messa in mora o una diffida di adempimento (doc. 17 attoreo). In altri termini, anche a non voler ritenere necessaria la prova dell'effettivo esborso di cui si chiede la rifusione, poiché il danno risarcibile è rappresentato già dall'insorgenza di un'obbligazione di pagamento (quale posta negativa del patrimonio del danneggiato), tuttavia rimane indefettibile la prova dell'insorgenza di tale obbligazione, che in sé non può trarsi dal solo svolgimento di un'attività in tesi da remunerare, né tantomeno dall'emissione di un documento privo di valore fiscale e financo privo di valore giuridico, in quanto non recante alcuna sottoscrizione del terzo creditore (doc. 17 attoreo). Pertanto, non essendo stato dimostrato che parte attrice ha versato o è tenuta a versare una pagina 4 di 5 determinata somma a un soggetto terzo, in conseguenza della condotta illecita della controparte, quest'ultima non può essere condannata ad alcuna rifusione. va dunque condannata a versare a solo la Controparte_1 Parte_1
somma di € 1.585,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 1.100 a €
5.200), con riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di decisione della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto e la conseguente esigua articolazione delle relative difese.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, la quale dovrà rifondere alla controparte anche quanto versato a titolo di compenso del C.T.P. (fattura n. 80/2024 prodotta da parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.585,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta in giudizio;
3. condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 857,00 per esborsi e in € 1.915,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
[...]
Così deciso in Vicenza, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del titolare omonimo (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Trieste n. 14/E, presso e nello studio dell'Avv.
FERRARO LARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Borgo Scroffa n. 37, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: accertato e dichiarato che in data 14.07.2018 il veicolo industriale Renault Traffic T 27 tg. FJ854GX di proprietà del sig. , residente in [...] - Parte_2
C.F.: - veniva danneggiato da grandine, accertata l'operatività della polizza n. C.F._1
1/33147/30/158636000 stipulata dal Sig. con la società Parte_2 Controparte_1
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] Controparte_1 sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 - P.I.: - a corrispondere alla P.IVA_2 [...]
, in persona dell'omonimo titolare , con sede in Romano d'Ezzellino Parte_1 Parte_1
(VI), Via Trieste n.
6 - P.I.: - nella sua qualità di cessionario del credito di P.IVA_1 Parte_2
, come da documentazione in atti, alla luce dell'istruttoria svolta e delle risultanze della C.T.U.,
[...] la somma complessiva di € 2.485,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo, di cui € 1.585,00 come residuo danno materiale, già detratta la franchigia prevista in polizza, ed € 900,00 a titolo di spese di assistenza per l'attività svolta dallo studio in fase stragiudiziale, Controparte_2 oltre spese di C.T.U. quantificate in € 406,69 come da ricevuta che si allega e spese di C.T.P. pari ad € 732,00 come da fattura che parimenti si allega;
spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale: tenuto conto anche della somma già corrisposta all'attrice ante causam di € 3.950,00 al netto della franchigia (10%) prevista contrattualmente dalla polizza, nonché della integrazione di € 1.585,00 di cui all'offerta reale del 12/09/2024, per un ammontare complessivo di € 5.535,00 (cinquemilacinquecentotrentacinque/00), respingere ogni ulteriore domanda come formulata e quantificata dalla nei confronti di in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, allo stato, non provata, per tutti i motivi partitamente dedotti in atti;
alla luce della somma già corrisposta ed offerta sia ante giudizio che all'esito dell'istruttoria esperita da per complessivi € 5.535,00 e del comportamento tenuto invece da parte attrice, Controparte_1 condannare quest'ultima alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio, di cui se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche, ovvero, in via subordinata, compensare integralmente la spese ed onorari di causa alla luce di tutto quanto sopra argomentato e documentato”.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
14.7.2018 il veicolo Renault Traffic di proprietà di era stato danneggiato dalla Parte_2
grandine; di aver effettuato le relative riparazioni per un valore di € 9.995,00 maturando il relativo credito – che le veniva ceduto dal soggetto assicurato – nei confronti di Controparte_1
la quale aveva corrisposto la minor somma di € 3.950,00 a titolo di indennizzo;
che, oltre alla differenza, doveva essere rifuso anche l'importo di € 900,00 per spese di assistenza stragiudiziale.
chiedeva dunque che la compagnia assicurativa venisse condannata a Parte_1
versare la restante somma di € 6.945,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la pretesa avversaria stigmatizzando Controparte_1
l'incongruità dell'importo richiesto, e comunque la sua erroneità alla luce della franchigia del 10% prevista dalla polizza n. 1/33147/30/158636000, nonché sottolineando che non era stato documentato l'esborso asseritamente sostenuto per spese stragiudiziali.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di
C.T.U. estimatoria, sulla cui scorta veniva formulata dal Tribunale una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla ditta attrice. Venivano quindi rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo rassegnate come in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 ratione temporis vigente.
Tanto premesso, si rileva che l'oggetto del contendere consiste nella sola quantificazione dell'indennizzo assicurativo, non essendo contestata né la verificazione del sinistro, né l'effettuazione delle conseguenti riparazioni, né la stipulazione e l'operatività della polizza.
In ordine dunque al profilo del quantum debeatur, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha stimato i costi per le riparazioni necessarie, sulla base della documentazione disponibile in atti, tra € 6.000,00 ed
€ 6.300,00 (oltre l'imposta sul valore aggiunto, che tuttavia non va computata, come da posizione convergente di entrambe le parti costituite in causa). Esercitando i propri poteri di valutazione equitativa, il presente Giudice ritiene congruo che il complessivo costo cui parametrare l'indennizzo pagina 3 di 5 assicurativo corrisponda alla media matematica tra i due valori sopra riportati (non essendo la valutazione giudiziale inficiata dal suo attagliarsi – anziché a una quantificazione oggettiva – ad una mera stima, quale è quella esitata dalle indagini peritali, in quanto l'esposizione logica ed esaustiva del
C.T.U. rende la predetta stima, per quanto metodologicamente avversata dalla difesa della società convenuta, invero attendibile e prossima alla realtà dei fatti, in ogni caso aderente a quanto dimostrato in giudizio dalla ditta attrice in forza dell'onere probatorio sulla stessa gravante – doc. 1 attoreo).
Il valore su cui imperniare la presente decisione ammonta dunque a € 6.150,00 complessivi.
Detraendo da tale importo la franchigia del 10% prevista dalla polizza, nonché successivamente la somma già versata dalla compagnia assicurativa, si ottiene una residua debenza di € 1.585,00 a titolo di indennizzo per la copertura dei costi di riparazione del veicolo assicurato (così da ultimo riportata da entrambe le parti costituite in causa nelle rispettive comparse conclusionali).
chiede però che al suddetto importo sia aggiunto quello di € 900,00 per Parte_1
spese di assistenza giudiziale.
Lo svolgimento della relativa attività risulta documentato in causa (doc. 4-6-8-9-14-15-16 attorei) e comunque non è stato contestato dalla società convenuta, ma tale circostanza non è in sé sufficiente a dimostrare l'an debeatur e il quantum debeatur dell'obbligazione di pagamento, la quale è stata dedotta nel presente giudizio alla stregua di risarcimento di un danno emergente, come da ultimo precisato anche nella memoria di replica attorea (Cass. n. 37477/2022). E tale danno emergente deve essere dunque provato.
In proposito, risulta però depositato in causa un mero proforma di parcella, o notula, priva di effetti fiscali e non idonea nemmeno a costituire una messa in mora o una diffida di adempimento (doc. 17 attoreo). In altri termini, anche a non voler ritenere necessaria la prova dell'effettivo esborso di cui si chiede la rifusione, poiché il danno risarcibile è rappresentato già dall'insorgenza di un'obbligazione di pagamento (quale posta negativa del patrimonio del danneggiato), tuttavia rimane indefettibile la prova dell'insorgenza di tale obbligazione, che in sé non può trarsi dal solo svolgimento di un'attività in tesi da remunerare, né tantomeno dall'emissione di un documento privo di valore fiscale e financo privo di valore giuridico, in quanto non recante alcuna sottoscrizione del terzo creditore (doc. 17 attoreo). Pertanto, non essendo stato dimostrato che parte attrice ha versato o è tenuta a versare una pagina 4 di 5 determinata somma a un soggetto terzo, in conseguenza della condotta illecita della controparte, quest'ultima non può essere condannata ad alcuna rifusione. va dunque condannata a versare a solo la Controparte_1 Parte_1
somma di € 1.585,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 1.100 a €
5.200), con riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di decisione della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto e la conseguente esigua articolazione delle relative difese.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, la quale dovrà rifondere alla controparte anche quanto versato a titolo di compenso del C.T.P. (fattura n. 80/2024 prodotta da parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.585,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta in giudizio;
3. condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 857,00 per esborsi e in € 1.915,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
[...]
Così deciso in Vicenza, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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