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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. 555/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli ConIGliere rel. est. Marialuisa Tezza ConIGliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso con atto di citazione d'appello notificato il 29.5.2024 da:
, nata a [...] il [...], con l'avv. Emilio Pennati del foro di Brescia Parte_1
appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio TR
Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio hanno eletto domicilio appellata/appellante incidentale
oggetto: appello avverso la sentenza n. 3141/2023 pubblicata il 5.12.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Brescia nella causa iscritta al ruolo n. 16083/2016 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellante principale: accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il IG. Controparte_2
e la IG.ra avvenuta in data 29.9.04 con atto notarile rep. N. 10999/3301 – Notaio TR [...]
– ed avente ad oggetto l'immobile sito in Leno (BS) in via Mazzini n. 50, che si impugna, Per_1 costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donazione e conseguentemente ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore dell'attrice, erede del de cujus, al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1⁄2 della massa ereditaria alla medesima spettante e/o in quella diversa misura stabilita per legge. Per effetto di quanto sopra ricostruire la massa ereditaria del IG. computando il donatum al relictum, in quanto, Controparte_3 rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto del legittimario della IG.ra , Parte_1 riducendo quindi la donazione per lesione di legittima con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti del bene alla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di
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legittima della IG.ra e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile del IG. e/o in riduzione della quota ereditaria della Controparte_2 IG.ra . Quantificare il valore economico dell'immobile per cui è causa ed assegnare il TR
50% all'attrice, oppure alternativamente assegnarle il 50% del bene in natura e/o in altra misura secondo Legge. Condannare la convenuta al rimborso in favore della IG.ra delle spese Parte_1 di mediazione per la suddetta fase quantificare nella misura di € 536,80 oltre compensi professionali. Disporre a carico della parte convenuta le spese di CTU e CTP eventualmente corrisposte da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
Appellata/appellante incidentale: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra ai sensi Parte_1 degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.. In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla IG.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto, confermando la statuizione di primo grado. In via subordinata e nella denegata e deprecata ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dalla IG.ra si propone appello incidentale condizionato e per l'effetto: Parte_1 in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi. In ogni caso, laddove la domanda di parte attrice fosse qualificabile come domanda di accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il IG. e la IGnora Controparte_2 TR avvenuta il 29.09.2004 costituisce atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negozio mixtum donazione e conseguentemente ridurre la donazione al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad ½ della massa ereditaria, preso atto che parte attrice non ha chiesto di dichiarare il diritto della figlia alla successione del proprio genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. e, in considerazione dei diritti riservati dalla legge, e non ha chiesto di disporre la reintegrazione della propria quota di riserva su quanto pervenuto ai figli legittimi e al coniuge, atteso che la domanda di simulazione, in quanto proposta nella veste di erede legittima e non di legittimaria in relazione a negozi risalenti ad oltre dieci anni prima della sua proposizione, dichiarare e accertare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea con ogni conseguente statuizione. In subordine e nella denegata e deprecata ipotesi in cui invece la domanda attorea fosse qualificabile come domanda di reintegrazione della quota di riserva, si contesta l'inammissibilità e improcedibilità della stessa atteso che parte attrice non ha indicato entro quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva e non ha determinato con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima asseritamente violata dal testatore e in ogni caso rigettare la domanda attorea in quanto non è stato assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice. In ogni caso, rigettare la domanda di parte attrice volta a ridurre la donazione al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad ½ della massa ereditaria in quanto inammissibile e infondata ai sensi dell'articolo 553 cod. civ. e comunque infondata ai sensi dell'articolo 555 cod. civ. e 556 cod. civ. e 560 cod. civ. e per l'effetto rigettare la domanda attrice di assegnazione del 50% dell'immobile oppure alternativamente del 50% del bene in natura.
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In via estremamente subordinata, limitare la domanda attorea ai sensi dell'art. 537 Codice Civile e 555 cod. civ. nei limiti di 1/3 della massa ereditaria, e per l'effetto, laddove fosse accertato e dichiarato che l'atto di compravendita 29.09.2004 Re. N. 10999/3301 ha dissimulato una donazione per la parte di importo non versata, al fine di formare la massa ereditaria considerare l'importo di euro 75.000,00 oggetto del deposito bancario nonché considerare il valore dell'immobile come indicato dal CTP di parte convenuta in euro 104.361,73 a cui detrarre l'importo di euro 10.329,13 versato dalla convenuta, e il valore delle opere straordinarie realizzate dalla convenuta nel 2012 ovvero in subordine considerare il valore dell'immobile come indicato dal CTU in euro 151.000,00 a cui detrarre l'importo di euro 10.329,13 versato dalla convenuta e il valore delle opere straordinarie realizzate dalla convenuta nel 2012 e per l'effetto determinare la quota disponibile nell'importo pari a 1/3 e la quota di cui il defunto non poteva disporre nell'importo pari a 2/3 e per l'effetto rispetto a tale importo pari a 2/3 accertare e determinare ex art. 537 cod. civ., 553 cod. civ., 555 cod. civ., 560 cod. civ., il 50% di spettanza dell'attrice e il 50% di spettanza di . Parte_1 TR
In ogni caso, determinare la quota di spettanza dell'attrice nei limiti di 1/3 della massa ereditaria ai sensi dell'articolo 537 cod. civ., 553 cod. civ., 555 cod. civ., 556 cod. civ. e 560 cod. civ. In ogni caso, nella determinazione del valore dell'immobile oggetto dell'atto 29.09.2004 accertare e dichiarare l'incidenza delle opere di manutenzione straordinaria sostenute da parte convenuta nel 2012 detraendo le medesime del valore dell'immobile. In via istruttoria, disporre integrazione di CTU al fine di verificare l'esatta superficie adibita a destinazione residenziale ed il conseguente valore commerciale atteso che il vano accessorio definito cantina al piano terra e il vano accessorio definito ripostiglio al piano primo, non possono essere adibiti a residenza. In ogni caso, disporre integrazione di CTU atteso che il Consulente Tecnico nella propria relazione ha dato atto che “l'ultima e unica ristrutturazione di cui si abbia traccia è la manutenzione straordinaria della copertura avvenuta nel 2012” ma non ha determinato l'incidenza della stessa sul valore dell'immobile ed il relativo riferimento quantitativo e in ogni caso i costi sostenuti dalla convenuta per dette opere di ristrutturazione straordinaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi al primo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3.10.2016 conveniva dinnanzi al Tribunale di Brescia Parte_1 la sorella , entrambe uniche eredi del padre , deceduto in data 6.5.2008 TR Controparte_2 senza lasciare testamento, esponendo quanto segue: alla morte del padre il patrimonio ereditario era costituito non solo dalla somma di € 75.000 circa, depositata su un conto corrente cointestato alle parti in causa presso la Cassa Padana, filiale di Leno, ma anche da un immobile sito in Leno (BS) in via Mazzini n. 50, in relazione al quale il padre in data 29.9.2004 aveva trasferito alla figlia con atto CP_1 notarile a cura del Notaio , la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto;
Persona_1 CP_1 alla morte del padre era quindi divenuta per consolidazione unica proprietaria del predetto immobile;
tuttavia tale compravendita dissimulava una donazione o comunque un negozio misto a donazione in quanto la sorella non aveva pagato alcun corrispettivo (dagli estratti conto paterni dell'epoca si ricavava che questi non aveva incassato alcuna somma di denaro da parte di e nell'atto di vendita si CP_1 leggeva “…. il bene viene acquistato con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali…” sicché
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spettava all'acquirente convenuta l'onere di provare quali beni personali la medesima aveva venduto per poter corrispondere al padre il corrispettivo pattuito in sede di vendita della nuda proprietà dell'immobile (20.000 euro), corrispettivo peraltro non corrispondente ai reali valori di mercato e palesemente sproporzionato e irrisorio. L'attrice lamentava la lesione della quota di legittima a causa del predetto trasferimento intercorso tra il padre e e riteneva che la massa ereditaria paterna comprendesse, CP_1 oltre alla somma di € 75.000, anche l'immobile sito in Leno il quale, previa collazione, doveva rientrare nella massa ereditaria da dividere tra le sorelle, uniche eredi del padre. chiedeva quindi Parte_1 al Tribunale, al fine di potere legittimamente procedere con la divisione ereditaria anche dell'immobile, di accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il padre e la sorella avente ad oggetto CP_1
l'immobile sito in Leno in via Mazzini n. 50 costituiva un atto simulato dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un “negotium mixtum cum donazione” e conseguentemente chiedeva ridursi la donazione ex art. 560 CC in proprio favore al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria a lei spettante;
per l'effetto ricostruire la massa ereditaria computando il
“donatum” al “relictum” riducendo quindi la donazione per lesione di legittima;
quantificare il valore economico dell'immobile e assegnare all'attrice il 50% di tale valore oppure alternativamente il 50% del bene in natura e/o in altra misura secondo legge;
condannare la convenuta al rimborso in proprio favore delle spese di mediazione - € 536,80 - oltre compensi professionali e spese di CTU e CTP;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Il 22.12.2016 si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avverse, in particolare TR deduceva che l'atto di trasferimento da parte del padre in proprio favore era avvenuto dietro il pagamento del prezzo (euro 20.000) che teneva conto del fatto che il padre continuava ad avere l'usufrutto sull'immobile e che il bene aveva bisogno di ristrutturazioni;
il prezzo era stato quietanzato nell'atto notarile e la convenuta aveva corrisposto al padre già prima della redazione dell'atto, mediante assegno n.
0.618.806.817 tratto su Banco di Brescia, l'importo di 20.000.000 delle vecchie Lire (circa 10.000 euro), addebitato in data 22.12.1999 sul conto corrente del marito , sul quale la convenuta Persona_2 aveva la delega ad operare;
tuttavia, stante il tempo trascorso, non era stato possibile alla convenuta produrre copia del predetto assegno né la era riuscita a recuperarlo. La convenuta aveva CP_4 provveduto al versamento della restante parte del prezzo con più pagamenti successivi a quello di cui all'assegno. Nel merito deduceva l'indeterminatezza della domanda formulata dalla sorella in termini di
“petitum” e/o di “causa petendi” avendo l'attrice indicato di volere impugnare l'atto notarile oggetto del trasferimento della nuda proprietà in quanto avente ad oggetto “una donazione diretta e/o indiretta o un negotium mixtum cum donazione”. Risultava incerta poi anche la posizione che la sorella intendeva far valere in giudizio, se quella di erede legittima o di erede legittimaria;
inoltre, anche volendo ammettere esercitata un'azione di simulazione, tale azione era prescritta in quanto il coerede che propone azione di simulazione non è terzo ma subentra nella posizione del “de cuius” e quindi soggiace al termine di prescrizione decennale;
ad ogni modo mancava qualsiasi prova del mancato pagamento del prezzo della compravendita e l'onere di provare l'asserita simulazione relativa e l'atto dissimulato era in capo a parte attrice. Pertanto chiedeva dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza, nel TR merito dichiarare prescritta l'azione di simulazione e comunque respingere tutte le domande avverse in quanto generiche e infondate;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dell'asse ereditario
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costituito solo dalle somme di denaro lasciate dal “de cuius” e per l'effetto disporne la divisione per metà tra le due sorelle.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla descrizione dell'immobile in Leno, sul suo valore e sulla possibilità di un progetto divisionale del medesimo bene.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le seguenti le conclusioni: parte attrice riproponeva le conclusioni già dedotte in seno all'atto introduttivo;
parte convenuta, oltre a ribadire la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione e di accertamento dell'intervenuta prescrizione della domanda di simulazione avendo l'attrice agito quale erede legittima e non quale legittimaria, chiedeva, in subordine, nel caso in cui la domanda attorea fosse stata qualificata come domanda di reintegra, dichiararne l'inammissibilità non avendo parte attrice indicato entro quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva né avendo determinato con esattezza il valore della massa ereditaria. Chiedeva anche il rigetto della domanda di riduzione della donazione e quella di assegnazione del 50% dell'immobile oppure alternativamente del 50% del bene in natura;
in via estremamente subordinata chiedeva limitare la domanda attorea nei limiti di 1/3 della massa ereditaria e per l'effetto, laddove si fosse ritenuto che l'atto di compravendita del 29.09.2004 aveva dissimulato una donazione per la parte di importo non versata, detrarre dal valore dell'immobile stimato dal CTU l'importo di euro 10.329,13 dalla convenuta versato nonché il valore delle opere straordinarie dalla medesima realizzate nel 2012.
Con sentenza emessa l'8.6.2023, pubblicata il 5.12.2023, non notificata, il Tribunale di Brescia così statuiva:
1. dichiara nulla e per l'effetto improcedibile la domanda di riduzione.
2. dichiara prescritta e del pari improcedibile la domanda di simulazione dell'atto di vendita 29.9.04 rep. 10999/3301 rep. Notaio dott. Persona_1
3. rigetta dunque tutte le altre domande avanzate da parte attrice.
4. Condanna a rimborsare ad le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 TR
10.000,00, oltre spese forfettarie 15 % ed oltre CPA ed IVA 5. pone definitivamente a carico esclusivo della parte attrice le spese di consulenza di ufficio e di parte, con obbligo di rimborsare alla parte convenuta quanto questa avesse anticipato al CTU e di rimborsare anche le spese eventuali di CTP della parte convenuta.” Osservava:
. la domanda attorea per come formulata andava dichiarata nulla in quanto non conforme ai principi di chiarezza e precisione della domanda come affermati dalla Cassazione (Cass. 1357 del 18.1.2017) e come eccepito dalla parte convenuta;
parte attrice, infatti, non aveva indicato con precisione cosa volesse ottenere dal giudizio instaurato in quanto la domanda poteva avere diversi IGnificati:
1. simulazione relativa dissimulante donazione diretta del bene soggetta a forma solenne, il che comporta che il prezzo non sia stato pagato, quindi simulazione anche della quietanza presente in atto;
2. simulazione relativa dissimulante donazione indiretta non soggetta alla forma solenne;
3. “negotium mixtum cum donatione”, quindi con intento liberale parziale, per il valore eccedente i 20.000 euro, non soggetto alle forme solenni della donazione. La prima ipotesi pareva da escludere in quanto parte attrice non aveva lamentato la nullità per difetto di forma;
le ipotesi 1 e 3 erano incompatibili in ordine al passaggio effettivo o meno
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dei 20.000 euro. Inoltre l'attrice, come conseguenza della domanda, aveva chiesto la riduzione ex art. 560 CC della donazione ma anche qui l'attore non aveva specificato se intendeva recuperare il bene reale o il valore. A riguardo, l'attrice doveva indicare perché il “relictum” non era sufficiente a soddisfare la legittima in modo da individuare in quale parte la donazione era da ridurre;
quindi l'azione di riduzione andava dichiarata nulla e improcedibile e non poteva sorreggere la declaratoria di simulazione. Ad ogni modo, anche configurando la domanda come riduzione, poiché la somma di “relictum” + “donatum” (senza considerare i 20.000 euro pagati) faceva 160.000 euro (75.000 la somma di denaro lasciata dal
“de cuius” e 85.000 era il valore della nuda proprietà al momento della vendita, sottratti i 20.000 euro pagati dalla convenuta), la quota di un terzo del legittimario era pari a 53.333,33 euro ed era già coperta dal “relictum” e quindi non si ravvisava alcun motivo per procedere alla riduzione dell'asserita donazione del tutto o dell'extravalore rispetto al prezzo.
. successivamente parte attrice aveva chiesto di assegnarle il 50% dell'immobile oppure alternativamente assegnarle il 50% del bene in natura qualificando l'azione come “petitio hereditatis”, cioè come rivendica di un bene da recuperarsi all'asse ereditario passando dalla simulazione della vendita dissimulante donazione o comunque da ritenersi contratto nullo: la domanda trovava comunque l'ostacolo nell'eccezione di prescrizione della simulazione sollevata da parte convenuta, eccezione che andava accolta: infatti il coerede che agisce per recuperare i beni del defunto si trova nella stessa situazione del
“de cuius” e pertanto è soggetto ai medesimi limiti di prova e di prescrizione che sarebbero valsi per il defunto. Nel caso in esame l'ordinario termine di prescrizione di 10 anni previsto per l'azione di simulazione era quindi decorso calcolando i 10 anni dal 2004 (redazione dell'atto) al momento della proposizione dell'azione (2016). Inoltre l'onere di provare il patto dissimulato era in capo a parte attrice e non aveva adempiuto a tale onere non avendo provato la non veridicità del pagamento Parte_1 del prezzo, quietanzato in atto, e non poteva darne prova con testimoni dovendo soggiacere ai limiti di prova di cui all'art. 1417 CC.
. le altre domande di parte attrice restavano assorbite e la riconvenzionale di parte convenuta non era stata ripresa nelle conclusioni e quindi andava ritenuta rinunciata.
. le spese di lite seguivano la soccombenza, ivi comprese quelle di CTU ed eventuali spese di CTP.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello concludendo come in epigrafe. Parte_1
In data 31.10.2024 si costituiva in giudizio concludendo come in epigrafe. TR
All'udienza del 20.11.2024 i difensori delle parti dichiaravano che non vi erano margini di accordo e il str. fissava per la rimessione della causa al collegio l'udienza dell'11.6.2025 che si sarebbe svolta CP_5 con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, concedendo i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC per deposito di note di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
Il Cons istr. all'udienza l'11.6.2025, svolta in forma cartolare, verificato il deposito delle memorie di cui all'art. 352 CPC, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale di Brescia evidenziando Parte_1 quanto segue:
- le domande formulate non sono né incerte né poco chiare: l'attrice ha agito nei confronti della sorella al fine di potere procedere con la divisione dell'eredità paterna ricomprendendovi anche CP_1 dall'immobile di Leno;
a tal fine ha proposto preliminare azione di simulazione e contestuale azione di riduzione dell'eredità e/o di collazione al fine di ristabilire una situazione di uguaglianza tra i coeredi. Si richiama la pronuncia resa dalla Suprema Corte che, affrontando un caso analogo, ha enunciato il seguente principio di diritto “i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che nel proporre la domanda di riduzione l'attrice avrebbe dovuto denunciare la lesione di legittima confrontando quanto avrebbe conseguito come erede legittimaria e quanto le sarebbe spettato come erede necessaria sostenendo che tale confronto avrebbe dovuto avvenire in base a una certa rappresentazione patrimoniale: tuttavia non è necessario che l'esito negativo del confronto sia enunciato in termini aritmetici ben potendo la lesione di legittima essere individuata anche per presunzioni semplici: e l'attrice aveva dedotto di essere erede del padre unitamente alla sorella e che il patrimonio relitto era costituito non solo dalla somma di denaro pari ad € CP_1
75.000 ma anche dall'appartamento sito in Leno la cui nuda proprietà era stata alienata dal padre alla sorella con atto notarile del 29.9.2004 lamentando che tale atto dissimulasse una donazione o comunque un negozio misto a donazione e a tal fine aveva proposto azione di simulazione e azione di riduzione dell'eredità, al fine di stabilire una situazione di uguaglianza tra i coeredi. L'esperita CTU aveva accertato che il valore dell'immobile al momento del decesso del padre era pari ad € 151.000; quindi la massa ereditaria andava determinata nella misura complessiva di € 226.000 (€ 151.000+€ 75.000). Inoltre dal valore dell'immobile non doveva essere decurtata alcuna somma per le opere di manutenzione straordinaria in quanto controparte non aveva fornito alcuna prova delle spese sostenute per l'immobile.
- la ricostruzione giuridica fattuale operata dal Tribunale nel tentativo di qualificare la domanda attorea è fuorviante e distorta: l'attrice, nel proporre azione di riduzione previo accertamento della simulazione, aveva dedotto che la vendita intercorsa tra il padre e la sorella era simulata e ciò si evinceva da ragioni oggettive consistite nel fatto che il prezzo pattuito, 20.000 euro, non era mai stato corrisposto, infatti il padre non aveva mai incassato la somma, come si evinceva dalle movimentazioni di quegli anni e dal fatto che le parti avevano dichiarato che “.... il bene viene acquistato con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali...” senza però che si sapesse quali erano i beni personali che la sorella aveva dovuto vendere per pagare il prezzo dell'immobile o in quali modalità il prezzo era stato pagato o, ancora, dove era stato depositato il denaro ricevuto dal padre. aveva allegato di avere corrisposto al padre il CP_1 prezzo pattuito con un assegno di 20.000.000 delle vecchie lire emesso nel 1999, quindi ben cinque anni prima del sorgere del debito (assegno, peraltro emesso dal marito di che comunque avrebbe CP_1 potuto riferirsi ad altre operazioni intercorse tra le parti, come la restituzione di prestiti fatti da CP_2
ad o al genero) e di avere versato il saldo attraverso pagamenti successivi in contanti di
[...] CP_1 cui però non era stata offerta prova alcuna. Parte attrice aveva sollevato censure non riguardo alla forma e bensì in relazione alla sostanza di tale atto. Controparte_6 CP_1
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- il calcolo operato dal Tribunale secondo cui “relictum” + “donatum” (senza considerare i 20.000 pagati) fa 160.000, la quota di 1/3 del legittimario è pari a 53.333,33 euro sicché sarebbe coperta dal “relictum” e quindi non vi sarebbe comunque motivo di riduzione dell'asserita donazione del tutto o dell'extravalore rispetto al prezzo, era illogico in quanto il Tribunale aveva richiamato il valore della nuda proprietà al momento della vendita simulata e/o il prezzo di € 20.000 quietanzato nell'atto di vendita che però non riguardavano il calcolo da eseguire atteso che il valore della nuda proprietà rilevava solo per dimostrare la simulazione della vendita e non andava preso in considerazione nell'esecuzione dei calcoli per la riduzione. L'immobile doveva entrare a far parte della successione, quindi andava cointestato al 50% tra le sorelle, esattamente come avvenuto per i denari del conto corrente;
in alternativa l'immobile sarebbe rimasto intestato alla sorella e all'appellante sarebbe stato assegnato il 50% del valore economico (€ 75.500) così come quantificato dal CTU;
in estremo subordine l'appellante aveva diritto a 1/3 dell'immobile e/o 1/3 del valore economico dello stesso nel rispetto della propria quota di riserva.
- in ordine alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione, la giurisprudenza ritiene che il termine di prescrizione dell'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione (dissimulata) decorra dalla data di apertura della successione in quanto il legittimario agisce in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione. Pertanto, nel caso in esame, la data cui riferirsi era quella del decesso del padre – il 6.5.2008 - e non quella dell'atto di vendita e quindi l'azione non era prescritta in quanto l'appellante aveva lamentato la lesione della quota di legittima sin dal marzo 2015, ne era seguito il procedimento di mediazione e poi il giudizio di primo grado dell'ottobre 2016.
- in merito alla decisione del Tribunale secondo cui l'attrice non aveva assolto all'onere di provare la veridicità del pagamento del prezzo quietanzato che non poteva essere provato per testimoni attesi i limiti di prova di cui all'art. 1417 CC, l'attrice aveva dimostrato che l'atto di compravendita dissimulava una donazione e a tal fine aveva provato che la sorella non aveva mai pagato il prezzo di 20.000 euro, prezzo peraltro irrisorio rispetto al reale valore del bene e che comunque il padre non aveva mai incassato (alla luce delle risultanze documentali l'attrice non aveva alcuna necessità di provare la simulazione per testimoni).
- in merito alle spese di lite, la loro quantificazione era errata e le stesse dovevano essere riformate attesa la soccombenza dell'odierna appellata.
Di contro parte appellata ha evidenziato:
- in via preliminare l'appello è inammissibile perché redatto in violazione del disposto di cui all'art. 342 CPC mancando il requisito della specificità dei motivi.
- come osservato dal Tribunale, ha violato i principi di chiarezza e precisione delle Parte_1 domande in quanto ha utilizzato in modo confuso i ben distinti concetti di “donazione diretta non dissimulata”, “donazione indiretta non dissimulata”, “donazione diretta dissimulata” e “donazione indiretta dissimulata”, il che ha risvolti anche sotto il profilo probatorio. Inoltre la domanda attorea secondo cui la compravendita della nuda proprietà eseguita dal padre in favore dell'appellata dissimulava una donazione o comunque un negozio misto a donazione era stata proposta da nella qualità di Pt_1 erede legittima e per la quota di legittima pari a 1/2 ai sensi dell'art. 566 CC mentre quale legittimaria la quota di riserva spettante a ex art. 537 CC è di 1/3. La domanda proposta da in primo Pt_1 Pt_1 grado è inammissibile anche perché non è ammessa la riduzione di una donazione per reintegrare la quota di legittima ai sensi dell'art. 555 CC.
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- neanche nell'atto di appello ha precisato se l'atto del 29.9.2004 configurasse una Parte_1 simulazione relativa dissimulante una donazione o una simulazione relativa dissimulante una donazione indiretta non soggetta alla forma solenne oppure un “negotium mixtum cum donatione”. Pertanto va confermata la nullità della domanda stante la violazione dei principi di chiarezza e precisione nella formulazione della domanda.
- l'appellante si è limitata a contestare i conteggi effettuati dal Tribunale senza sollevare alcuna doglianza con riferimento alla parte della sentenza in cui si era affermato che le rivendicazioni attoree potevano riferirsi tuttalpiù all'istituto della “petitio hereditatis” e non al meccanismo della rivendicazione del legittimario: pertanto su quest'ultima statuizione era sceso il giudicato.
- non si accetta il contraddittorio in riferimento alla domanda formulata dall'appellante in estremo subordine di accertare e dichiarare che la stessa aveva diritto a 1/3 dell'immobile e/o a 1/3 del valore economico dello stesso nel rispetto della sua quota di riserva: la domanda era inammissibile e/o tardiva perché mai dedotta in primo grado.
- in merito alla prescrizione dell'azione di simulazione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sul punto, non potendosi applicare al caso in esame le pronunce citate da controparte in quanto riguardavano ipotesi di azioni di simulazione promosse in funzione della reintegrazione della quota di riserva e non azioni di simulazione promosse in funzione della reintegrazione di legittima, come pareva avere fatto controparte che aveva richiesto la reintegrazione della quota di legittima, pari alla metà della massa ereditaria paterna, agendo quindi come erede legittima e non come legittimaria, soggiacendo pertanto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni decorrenti dalla data del negozio. Controparte, insomma, non ha proposto azione di reintegrazione della quota di riserva bensì ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita dissimulante donazione diretta o indiretta in funzione della reintegrazione della quota di legittima e non di riserva.
- peraltro la domanda di riduzione mancava degli elementi essenziali e dei relativi fatti costituivi (eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile, lesione della quota di riserva, limiti entro i quali la quota è stata lesa, indicazione della massa ereditaria).
- parte appellante non ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che la prova dell'accordo simulato era in capo all'attrice e non alla convenuta (decisione su cui dunque cadeva il giudicato) bensì si è limitata ad affermare di avere dimostrato il patto simulato deducendo la non corrispondenza del prezzo pattuito tra le parti (euro 20.000) rispetto al reale valore dell'immobile, la mancata prova della corresponsione del prezzo e la mancata ricezione del prezzo da parte del padre. Tuttavia i riscontri documentali dimostrano tutt'altro e precisamente: l'assegno n. 0618806817 dell'importo di lire 20.000.000 dimostra che il prezzo era stato effettivamente incassato dal padre;
vi era poi la scrittura datata 15.12.1999, redatta e sottoscritta dal padre, nella quale lo stesso aveva riconosciuto di avere ricevuto dalla figlia la somma di lire 20.000.000, scrittura mai contestata da se non Pt_1 genericamente e che andava quindi considerata riconosciuta tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del suo autore nonché nel suo contenuto. Inoltre Controparte_2 dall'atto notarile del 29.9.2004 si evince che il prezzo pattuito tra le parti era stato interamente quietanzato avendo l'acquirente pagato il prezzo prima della sottoscrizione del rogito. Ancora, la doglianza per cui il prezzo dell'immobile convenuto tra le parti era irrisorio era inconferente in quanto il relativo prezzo era stato così concordato in quanto il bene necessitava di interventi di ristrutturazione
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straordinaria e il padre si era riservato il diritto di usufrutto. Inoltre , versando nelle stesse Pt_1 condizioni del “de cuius”, era soggetta ai limiti di prova di cui all'art. 1417 CC. Parte appellata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha proposto appello incidentale condizionato, deducendo:
- il CTU ha errato il calcolo della superficie degli immobili oggetto di stima, con particolare riguardo alla superficie del corpo principale: in particolare ha erroneamente conteggiato due volte la superficie relativa al vano scala posto all'interno del corpo principale;
ha definito il corpo principale a “destinazione residenziale”, mentre, come aveva osservato il CTP di parte convenuta, una parte di esso, sia al piano terra che al primo piano, aveva destinazione accessoria;
infine la CTU non ha riportato alcun dettaglio delle misurazioni, utile e necessaria per la corretta quantificazione economica dell'immobile; infine, pur avendo il CTU rilevato che l'unico intervento di ristrutturazione dell'immobile era avvenuto nel 2012, non aveva detratto dal valore dell'immobile il prezzo e/o quanto meno il valore della ristrutturazione (rifacimento del manto di copertura) dall'appellata effettuata. Pertanto si chiedeva un'integrazione di CTU.
- sempre in via subordinata, nel caso in cui l'atto del 29.9.2004 fosse stato qualificato come dissimulante una donazione per la parte di importo non versata, l'appellata chiede limitare la domanda attorea ai sensi degli artt. 537 e 555 CC nei limiti di 1/3 della massa ereditaria. Al fine di formare la massa ereditaria va quindi considerato l'importo di euro 75.000 nonché il valore dell'immobile come indicato dal CTP di parte convenuta in euro 104.361,73 o in subordine il valore dell'immobile come indicato dal CTU in euro 151.000, da cui va detratto l'importo di euro 10.329,13 dall'appellata versato e il valore delle opere straordinarie effettuate dalla medesima nel 2012: a seguito di questi conteggi va calcolata la quota disponibile di 1/3 mentre la quota di cui il defunto non poteva disporre era pari a 2/3.
La Corte osserva: 1. L'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in primo grado da per Parte_1 mancanza di chiarezza nella formulazione della domanda stessa e di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione è infondata: nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado ha esposto chiaramente che tra il padre e la sorella nel settembre 2004 CP_1 era intercorso un atto di vendita immobiliare che dissimulava una donazione atteso che, al di là del fatto che il prezzo pattuito (20.000 euro) non corrispondeva al valore, ben superiore, dell'immobile oggetto di vendita, il prezzo non era comunque mai stato pagato da e il padre non aveva mai ricevuto i CP_1
20.000 euro di corrispettivo. ha dedotto quindi che si è trattato di una vendita dissimulante Parte_1 una donazione, donazione dissimulata che aveva leso i suoi diritti ereditari con la conseguenza che il bene andava conferito all'asse ereditario che al momento del decesso del padre era costituito solo da 75.000 euro in contanti. Il fatto che l'attrice non avesse specificato se intendesse riferirsi a una donazione diretta o a una donazione indiretta non rende certo nulla per indeterminatezza la domanda, come sostiene parte appellata: le circostanze dedotte nell'atto di citazione di primo grado sono chiare ed è sufficiente, al fine di inquadrare quale fosse il “petitum” e la “causa petendi”, che l'attrice in primo grado avesse ricondotto l'atto del settembre 2004 a una vendita dissimulante una donazione.
2. Si pone quindi innanzitutto il problema relativo alla prescrizione dell'azione di simulazione proposta da : come è noto, mentre l'azione volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della Parte_1
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simulazione assoluta di un atto è imprescrittibile, quella volta ad accertare l'esistenza di una simulazione relativa, quindi quella volta a fare accertare l'esistenza di un atto dissimulato, si prescrive in 10 anni che decorrono dal compimento dell'atto. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità afferma1 che quando l'azione di simulazione relativa è legata all'azione di riduzione ereditaria proposta da un erede che faccia valere il proprio diritto alla riduzione della donazione asseritamente dissimulata lesiva della sua quota di riserva, l'azione si prescrive, come l'azione di riduzione, in 10 anni dal momento dell'apertura della successione: ebbene, TR allega che l'azione proposta da sarebbe prescritta in quanto la sorella, reclamando la quota di 1/2 Pt_1 che le spetta come erede legittima ex art. 566 CC e non avendo invece reclamato la quota di 1/3 che le spetta quale legittimaria ai sensi dell'art. 537 CC, ha fatto valere la sua qualità di erede legittima e non ha agito quindi in veste di legittimaria lesa nei suoi diritti;
e sostiene che pertanto, non avendo Pt_1 agito in riduzione quale erede legittimaria lesa, l'azione di simulazione sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di compimento dell'atto (settembre 2004) e non dall'apertura della successione (maggio 2008): l'azione quindi sarebbe ormai prescritta. Tale prospettazione, ad avviso di questa Corte, non può essere accolta e sul punto la sentenza del Tribunale va riformata: infatti ha proposto l'azione di simulazione allegando che la Parte_1 simulata vendita aveva leso i suoi diritti in quanto, avendo il “de cuius” lasciato un “relictum” di soli 75.000 euro da dividere tra le due figlie, la donazione fatta ad di un bene che al momento CP_1 dell'apertura della successione valeva 151.000 euro (mentre la quota disponibile del padre era solo di 1/3) ha leso i suoi diritti. A tale proposito va citata una pronuncia della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 29821/2023, secondo cui “In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c”. Analoga affermazione ha fatto anche Cassazione n. 16535/2020 secondo cui, inoltre, “è erroneo l'assunto secondo cui il richiamo alla qualità di erede legittimo è una enunciazione incompatibile con l'intenzione dell'attrice di far valere il proprio diritto di legittimaria. Il legittimario erede ab intestato il quale agisce in riduzione contro il donatario (o i legatari) non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati, ovvero che possa espandersi tramite il recupero, con l'accertamento della nullità di atti 1 Cass. 3932/2016; Cass. 5159/2018. 11 n. 555/2024 RG
dissimulati, di beni all'apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi però a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario”. Le situazioni esaminate in tali pronunce erano quelle di un erede “ab intestato” e contemporaneamente anche legittimario che aveva chiesto l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius” facendo riferimento alla quota di successione “ab intestato” e non a quella di legittimario e l'oggetto della discussione era se tale erede fosse soggetto alle limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di simulazione;
tuttavia il principio affermato in quelle pronunce - secondo cui il fatto che l'erede abbia agito con azione di simulazione facendo riferimento alla sua quota “ab intestato” e non a quella di legittimario non consente di ritenere che egli abbia abdicato ai suoi diritti di legittimario - deve ritenersi valido anche laddove si discuta di prescrizione dell'azione di simulazione proposta in funzione del recupero all'asse ereditario di beni apparentemente usciti dal patrimonio del “de cuius”. Pertanto la domanda di simulazione proposta da finalizzata ad ottenere il rispetto della Parte_1 sua quota di legittima si prescrive in 10 anni dal momento dell'apertura della successione (2008): essendo la domanda stata proposta in primo grado a settembre 2016 non era quindi prescritta.
3. Non è pertinente il richiamo operato nella sentenza impugnata al fatto che il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota violata: come si è sopra evidenziato, l'attrice ha sottolineato che, a fronte di un “relictum” di 75.000 euro in contanti, la donazione da parte del “de cuius” della nuda proprietà di un immobile risultato dalla CTU del valore di 116.000 euro al momento della redazione dell'atto e del valore di 151.000 euro al momento dell'apertura della successione, la danneggiava e che quindi anche il bene oggetto della donazione doveva essere fatto rientrare nel compendio ereditario per essere poi diviso tra le due eredi. Va rilevato altresì che i recenti arresti giurisprudenziali hanno adottato un approccio meno formalistico di quello seguito in passato in ordine agli oneri di deduzione facenti capo al legittimario che agisce in riduzione essendo solo richiesto che la domanda di riduzione sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione di legittima non essendo invece necessario che il legittimario precisi nella domanda l'entità della lesione.
4. In ordine ai limiti probatori, va evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione (Cass. 20868/2004; Cass. 11286/2002; Cass. 6632/2006; Cass. 19912/2014). “Né assume rilievo il fatto che egli, oltre all'effetto di reintegrazione, riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero del bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa” (Cass. 24134/2009): in sostanza l'erede legittimario
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deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene oggetto della donazione dissimulata nella massa di calcolo della legittima e così a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato” in conformità a quanto dispone l'art. 553 CC, non essendo necessario che insieme alla domanda di simulazione sia stata in concreto proposta una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata bastando che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia (così Cass. 12317/2019; Cass. 8215/2013).
5. Venendo quindi ad esaminare il merito della domanda di simulazione, in punto onere della prova della simulazione Cass. 12955/2014 afferma che “la dichiarazione relativa al versamento del prezzo eventualmente contenuta nel rogito notarile non ha alcun valore vincolante nei confronti del terzo che vuole provare la simulazione potendosi al contrario trarre un elemento indiziario della simulazione dal fatto che il compratore non ha saputo provare l'effettivo pagamento del prezzo;
in generale quando il terzo deduca uno o più elementi indiziari della natura fittizia dell'atto spetta all'acquirente e non al terzo provare l'effettivo pagamento del prezzo” (Conf. Cass. 11372/2005; Cass. 15346/2010; Cass. 5326/2017). Ebbene, a fronte della domanda di secondo cui l'atto di vendita notarile perfezionato il Parte_1
29.9.2024 dinnanzi al notaio dissimulava una donazione perché non era mai stato pagato al Per_1 venditore il prezzo previsto nell'atto (20.000 euro) e considerato che la dichiarazione contenuta dell'atto secondo la quale il prezzo era già stato interamente pagato non è vincolante, ad avviso di questa Corte non ha fornito la prova del pagamento del prezzo: nella comparsa di costituzione in primo TR grado si leggeva che aveva pagato i 20.000 euro ben prima della stipula dell'atto, una TR parte mediante un assegno dell'importo di 20.000.000 delle vecchie lire (circa 10.000 euro) addebitato il 22.12.1999 su un conto corrente aperto presso il Banco di Brescia -San Paolo intestato a , Persona_2 marito di e che la restante parte del prezzo (all'incirca altri 10.000 euro) erano stati pagati da CP_1 con versamenti successivi: tuttavia non può valere come prova del pagamento del prezzo un CP_1 assegno, peraltro tratto dal conto corrente intestato non a ma al marito della stessa (a TR nulla rileva che fosse delegata ad operare sul conto corrente del marito), assegno emesso quasi CP_1 cinque anni prima della stipula dell'atto di compravendita e che potrebbe più verosimilmente riferirsi al regolamento di questioni economiche all'epoca esistenti tra e il genero. Dei dedotti Controparte_2 versamenti successivi in contanti, nessuna prova è stata fornita da solo in allegato alla memoria CP_1 ex art. 183 VI comma n. 2 CPC produceva copia di una dichiarazione (doc. 7) datata TR
15.12.1999 sottoscritta da nella quale si legge “ricevo la somma di lire 20.000.000 Controparte_2
(ventimilioni”): tuttavia innanzitutto in tale scritto non dichiarava da chi riceveva la Controparte_2 somma e il motivo per cui la riceveva e non menzionava comunque la figlia inoltre la CP_1 dichiarazione è datata 15.12.1999, quindi è precedente la data di addebito dell'assegno succitato e ciò contrasta con la versione resa dalla stessa nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5 CP_1 punto 7) dove si leggeva che i pagamenti in contanti erano stati successivi al pagamento tramite assegno. Peraltro nell'atto di vendita del settembre 2004 non si fa alcun riferimento a pagamenti effettuati da in favore del padre cinque anni prima ma si legge invece che aveva già pagato il prezzo CP_1 CP_1 attraverso la vendita di beni personali, vendita non provata né sulla quale ha mai speso TR una parola nei suoi atti.
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Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova – che doveva essere fornita da - che il TR prezzo di cui all'atto di vendita del 29.9.2004 sia stato pagato, deve ritenersi fondata la prospettazione di secondo la quale con l'atto in questione il padre aveva inteso donare ad la nuda Parte_1 CP_1 proprietà del bene immobile, l'unico di cui era titolare, con consolidamento successivo dell'intera proprietà in capo alla donataria al momento della morte del donante.
6. Trattasi di donazione dissimulata diretta e non di donazione indiretta: infatti, mentre nel primo caso si è in presenza di due negozi, uno fittizio (la vendita che maschera la donazione) e uno reale (la donazione) compiuti con l'intenzione unica di donare, invece nel caso di donazione indiretta vi è un unico atto reale, valido ed effettivo e da esso risulta, non in via diretta ma come conseguenza ulteriore e mediata, un vantaggio in favore di una persona: nella fattispecie in esame ha voluto donare alla figlia Controparte_2 la proprietà di un immobile e ha raggiunto tale risultato attraverso la redazione di un atto di CP_1 vendita simulato atteso che nessun corrispettivo la figlia gli ha versato.
7. Va tuttavia rilevato che tale donazione dissimulata è nulla per difetto di forma mancando nell'atto del 29.9.2004 la forma prescritta per la validità di una donazione (atto pubblico con presenza di testimoni): tale questione della nullità della donazione dissimulata diretta non è nuova, se l'era già posta il Tribunale a pagg. 3 e 4 della sentenza e sul punto l'appellante a pag. 13 dell'atto di appello aveva rilevato di non ritenere di sollevare censure riguardo alla forma dell'atto intercorso tra il “de cuius” e la figlia CP_1 bensì di censurare la sostanza di tale accordo che dissimulava una donazione. Tuttavia, in conformità a quanto precisato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26342 e 26343 del 2014, questo giudice, pur non essendo stata dedotta tale nullità da alcuna delle due parti, è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dell'atto dissimulato non potendo una donazione nulla costituire il presupposto di una decisione che, facendola oggetto di riduzione e collazione, in qualche modo ne postuli la validità. La conseguenza del rilievo della nullità dell'atto di donazione dissimulata è quella per cui, essendo nullo l'atto di vendita nullo (in quanto atto simulato) ed essendo nulla anche la donazione dissimulata (per difetto di forma), il bene oggetto della donazione non è mai fuoriuscito dal patrimonio del “de cuius” sicché l'erede recupera il bene stesso nella sua integralità e non nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima, cioè il bene rientra nel “relictum” e non nel “donatum”. Pertanto nel “relictum” che dovrà essere suddiviso tra le due sorelle, uniche eredi di , Controparte_2 rientrano sia i 75.000 euro, ad oggi depositati su un conto corrente cointestato, sia l'immobile al valore che aveva al momento dell'apertura della successione, ovvero 151.000 euro come determinati dal CTU.
8. in relazione ai motivi di appello incidentale condizionato, parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e poi in conclusionale ha chiesto di detrarre dal valore dell'immobile stimato dal CTU l'importo di 10.329,13 euro, asseritamente versato dalla convenuta, e il valore delle opere straordinarie dalla medesima realizzate nel 2012: è vero che il CTU ha rilevato che nel 2012 erano state effettuate nell'immobile opere di manutenzione straordinaria della copertura ma doveva essere parte convenuta a provare di avere fatto effettuare a sue spese tali lavori e i pagamenti sostenuti, mentre nulla è documentato agli atti.
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Per il resto il CTU, geom. ha risposto alle osservazioni del CTP di parte Persona_3 TR come risulta dall'allegato alla CTU al quale si rinvia2. In seguito, per consentirgli di replicare alle note datate 3.9.2019 depositate dalla difesa di , il CTU è stato sentito a chiarimenti all'udienza TR del 23.1.2020 dichiarando, circa il fatto che una parte dell'immobile sia al piano terra sia al primo piano avrebbe destinazione accessoria e non residenziale, circostanza che inciderebbe sul valore, che i due vani in questione non sono due magazzini bensì un ripostiglio e una cantina e che hanno lo stesso valore del restante corpo principale perché hanno le stesse caratteristiche economiche e lo stesso potenziale e quindi lo stesso valore commerciale. L'appello incidentale condizionato va quindi rigettato.
9. Non si ritiene di procedere alle operazioni divisionali (peraltro l'immobile non è divisibile, come rilevato dal CTU, sicché andrà assegnato a una delle due coeredi, ove ne venga fatta richiesta, diversamente dovrà essere oggetto di vendita all'asta) in assenza di specifica domanda: Parte_1 ha solo chiesto l'accertamento della simulazione e l'assegnazione a sé della quota della metà del bene immobile indiviso senza specifica domanda di divisione mentre , che in primo grado TR aveva chiesto in via riconvenzionale la divisione dei 75.000 euro, ha poi rinunciato alla domanda in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale pertanto non si è pronunciato su tale domanda di divisione e il punto non ha costituito oggetto di appello incidentale: atteso che la divisione ereditaria non può essere parziale ma deve riferirsi all'intero compendio, in questa sede ci si deve quindi limitare ad accertare e dichiarare che l'atto di vendita del 29.9.2004 dissimulava una donazione in favore di e TR che, essendo tale donazione nulla per difetto di forma, nel compendio ereditario di deve Controparte_2 ritenersi compreso anche il bene immobile oggetto dell'atto in data 29.9.2004, al valore che aveva al momento dell'apertura della successione.
10. ferma restando la suddivisione a metà tra le sorelle delle spese della CTU espletata in primo CP_1 grado, si ritiene di compensare per la metà le spese di lite di entrambi i gradi avendo la materia trattata nel presente giudizio (azione di riduzione connessa ad azione di simulazione relativa, prescrizione dell'azione di simulazione relativa, rilievo d'ufficio delle cause di nullità) formato oggetto di vari interventi della giurisprudenza di legittimità. L'altra metà va posta a carico di , TR soccombente: tali spese si liquidano per la quota della metà in 5.430 euro per il giudizio di primo grado (parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale, cause di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le quattro fasi) e di 6.078 euro per il giudizio di appello (parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le quattro fasi). Parte appellata è tenuta ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e sull'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3141/2023 resa nel proc. 16083/2016 RG, in CP_1 riforma della sentenza impugnata, così decide:
. accerta e dichiara che l'atto di vendita immobiliare del 29.9.2004 intercorso tra quale Controparte_2 venditore, e la figlia quale acquirente, dissimulava una donazione. TR
. accertato che tale donazione è nulla per vizio di forma, dichiara che il bene immobile di cui all'atto di vendita 29.9.2004 non è mai uscito dal patrimonio di e pertanto fa parte del compendio Controparte_2 ereditario da attribuirsi alle due eredi e nella quota del 50% ciascuna. CP_1 Parte_1
. rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da TR
. compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico di liquidandole per tale quota in 5.430 euro per il giudizio di primo grado e in 6.078 euro TR per il giudizio d'appello.
. dichiara parte appellata tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 15.7.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In particolare il CTU ha evidenziato che era stato concordato coi CTP, per limitare i costi, di non eseguire rilievi strumentali o di dettaglio ma solo misurazione delle superfici di massima degli edifici e che lo stesso CTP di
, arch. presente durante il rilievo del 6.2.2019, aveva sottoscritto il verbale delle TR Per_4 operazioni peritali di quell'incontro senza eccepire alcunché circa le misurazioni. 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli ConIGliere rel. est. Marialuisa Tezza ConIGliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso con atto di citazione d'appello notificato il 29.5.2024 da:
, nata a [...] il [...], con l'avv. Emilio Pennati del foro di Brescia Parte_1
appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio TR
Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio hanno eletto domicilio appellata/appellante incidentale
oggetto: appello avverso la sentenza n. 3141/2023 pubblicata il 5.12.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Brescia nella causa iscritta al ruolo n. 16083/2016 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellante principale: accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il IG. Controparte_2
e la IG.ra avvenuta in data 29.9.04 con atto notarile rep. N. 10999/3301 – Notaio TR [...]
– ed avente ad oggetto l'immobile sito in Leno (BS) in via Mazzini n. 50, che si impugna, Per_1 costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donazione e conseguentemente ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore dell'attrice, erede del de cujus, al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1⁄2 della massa ereditaria alla medesima spettante e/o in quella diversa misura stabilita per legge. Per effetto di quanto sopra ricostruire la massa ereditaria del IG. computando il donatum al relictum, in quanto, Controparte_3 rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto del legittimario della IG.ra , Parte_1 riducendo quindi la donazione per lesione di legittima con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti del bene alla data della sua fittizia compravendita, da imputare alla quota di
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legittima della IG.ra e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Parte_1 riduzione della quota disponibile del IG. e/o in riduzione della quota ereditaria della Controparte_2 IG.ra . Quantificare il valore economico dell'immobile per cui è causa ed assegnare il TR
50% all'attrice, oppure alternativamente assegnarle il 50% del bene in natura e/o in altra misura secondo Legge. Condannare la convenuta al rimborso in favore della IG.ra delle spese Parte_1 di mediazione per la suddetta fase quantificare nella misura di € 536,80 oltre compensi professionali. Disporre a carico della parte convenuta le spese di CTU e CTP eventualmente corrisposte da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
Appellata/appellante incidentale: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra ai sensi Parte_1 degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.. In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla IG.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto, confermando la statuizione di primo grado. In via subordinata e nella denegata e deprecata ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dalla IG.ra si propone appello incidentale condizionato e per l'effetto: Parte_1 in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi. In ogni caso, laddove la domanda di parte attrice fosse qualificabile come domanda di accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il IG. e la IGnora Controparte_2 TR avvenuta il 29.09.2004 costituisce atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negozio mixtum donazione e conseguentemente ridurre la donazione al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad ½ della massa ereditaria, preso atto che parte attrice non ha chiesto di dichiarare il diritto della figlia alla successione del proprio genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. e, in considerazione dei diritti riservati dalla legge, e non ha chiesto di disporre la reintegrazione della propria quota di riserva su quanto pervenuto ai figli legittimi e al coniuge, atteso che la domanda di simulazione, in quanto proposta nella veste di erede legittima e non di legittimaria in relazione a negozi risalenti ad oltre dieci anni prima della sua proposizione, dichiarare e accertare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea con ogni conseguente statuizione. In subordine e nella denegata e deprecata ipotesi in cui invece la domanda attorea fosse qualificabile come domanda di reintegrazione della quota di riserva, si contesta l'inammissibilità e improcedibilità della stessa atteso che parte attrice non ha indicato entro quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva e non ha determinato con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima asseritamente violata dal testatore e in ogni caso rigettare la domanda attorea in quanto non è stato assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice. In ogni caso, rigettare la domanda di parte attrice volta a ridurre la donazione al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad ½ della massa ereditaria in quanto inammissibile e infondata ai sensi dell'articolo 553 cod. civ. e comunque infondata ai sensi dell'articolo 555 cod. civ. e 556 cod. civ. e 560 cod. civ. e per l'effetto rigettare la domanda attrice di assegnazione del 50% dell'immobile oppure alternativamente del 50% del bene in natura.
2 n. 555/2024 RG
In via estremamente subordinata, limitare la domanda attorea ai sensi dell'art. 537 Codice Civile e 555 cod. civ. nei limiti di 1/3 della massa ereditaria, e per l'effetto, laddove fosse accertato e dichiarato che l'atto di compravendita 29.09.2004 Re. N. 10999/3301 ha dissimulato una donazione per la parte di importo non versata, al fine di formare la massa ereditaria considerare l'importo di euro 75.000,00 oggetto del deposito bancario nonché considerare il valore dell'immobile come indicato dal CTP di parte convenuta in euro 104.361,73 a cui detrarre l'importo di euro 10.329,13 versato dalla convenuta, e il valore delle opere straordinarie realizzate dalla convenuta nel 2012 ovvero in subordine considerare il valore dell'immobile come indicato dal CTU in euro 151.000,00 a cui detrarre l'importo di euro 10.329,13 versato dalla convenuta e il valore delle opere straordinarie realizzate dalla convenuta nel 2012 e per l'effetto determinare la quota disponibile nell'importo pari a 1/3 e la quota di cui il defunto non poteva disporre nell'importo pari a 2/3 e per l'effetto rispetto a tale importo pari a 2/3 accertare e determinare ex art. 537 cod. civ., 553 cod. civ., 555 cod. civ., 560 cod. civ., il 50% di spettanza dell'attrice e il 50% di spettanza di . Parte_1 TR
In ogni caso, determinare la quota di spettanza dell'attrice nei limiti di 1/3 della massa ereditaria ai sensi dell'articolo 537 cod. civ., 553 cod. civ., 555 cod. civ., 556 cod. civ. e 560 cod. civ. In ogni caso, nella determinazione del valore dell'immobile oggetto dell'atto 29.09.2004 accertare e dichiarare l'incidenza delle opere di manutenzione straordinaria sostenute da parte convenuta nel 2012 detraendo le medesime del valore dell'immobile. In via istruttoria, disporre integrazione di CTU al fine di verificare l'esatta superficie adibita a destinazione residenziale ed il conseguente valore commerciale atteso che il vano accessorio definito cantina al piano terra e il vano accessorio definito ripostiglio al piano primo, non possono essere adibiti a residenza. In ogni caso, disporre integrazione di CTU atteso che il Consulente Tecnico nella propria relazione ha dato atto che “l'ultima e unica ristrutturazione di cui si abbia traccia è la manutenzione straordinaria della copertura avvenuta nel 2012” ma non ha determinato l'incidenza della stessa sul valore dell'immobile ed il relativo riferimento quantitativo e in ogni caso i costi sostenuti dalla convenuta per dette opere di ristrutturazione straordinaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi al primo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3.10.2016 conveniva dinnanzi al Tribunale di Brescia Parte_1 la sorella , entrambe uniche eredi del padre , deceduto in data 6.5.2008 TR Controparte_2 senza lasciare testamento, esponendo quanto segue: alla morte del padre il patrimonio ereditario era costituito non solo dalla somma di € 75.000 circa, depositata su un conto corrente cointestato alle parti in causa presso la Cassa Padana, filiale di Leno, ma anche da un immobile sito in Leno (BS) in via Mazzini n. 50, in relazione al quale il padre in data 29.9.2004 aveva trasferito alla figlia con atto CP_1 notarile a cura del Notaio , la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto;
Persona_1 CP_1 alla morte del padre era quindi divenuta per consolidazione unica proprietaria del predetto immobile;
tuttavia tale compravendita dissimulava una donazione o comunque un negozio misto a donazione in quanto la sorella non aveva pagato alcun corrispettivo (dagli estratti conto paterni dell'epoca si ricavava che questi non aveva incassato alcuna somma di denaro da parte di e nell'atto di vendita si CP_1 leggeva “…. il bene viene acquistato con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali…” sicché
3 n. 555/2024 RG
spettava all'acquirente convenuta l'onere di provare quali beni personali la medesima aveva venduto per poter corrispondere al padre il corrispettivo pattuito in sede di vendita della nuda proprietà dell'immobile (20.000 euro), corrispettivo peraltro non corrispondente ai reali valori di mercato e palesemente sproporzionato e irrisorio. L'attrice lamentava la lesione della quota di legittima a causa del predetto trasferimento intercorso tra il padre e e riteneva che la massa ereditaria paterna comprendesse, CP_1 oltre alla somma di € 75.000, anche l'immobile sito in Leno il quale, previa collazione, doveva rientrare nella massa ereditaria da dividere tra le sorelle, uniche eredi del padre. chiedeva quindi Parte_1 al Tribunale, al fine di potere legittimamente procedere con la divisione ereditaria anche dell'immobile, di accertare e dichiarare che la compravendita intercorsa tra il padre e la sorella avente ad oggetto CP_1
l'immobile sito in Leno in via Mazzini n. 50 costituiva un atto simulato dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un “negotium mixtum cum donazione” e conseguentemente chiedeva ridursi la donazione ex art. 560 CC in proprio favore al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria a lei spettante;
per l'effetto ricostruire la massa ereditaria computando il
“donatum” al “relictum” riducendo quindi la donazione per lesione di legittima;
quantificare il valore economico dell'immobile e assegnare all'attrice il 50% di tale valore oppure alternativamente il 50% del bene in natura e/o in altra misura secondo legge;
condannare la convenuta al rimborso in proprio favore delle spese di mediazione - € 536,80 - oltre compensi professionali e spese di CTU e CTP;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Il 22.12.2016 si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avverse, in particolare TR deduceva che l'atto di trasferimento da parte del padre in proprio favore era avvenuto dietro il pagamento del prezzo (euro 20.000) che teneva conto del fatto che il padre continuava ad avere l'usufrutto sull'immobile e che il bene aveva bisogno di ristrutturazioni;
il prezzo era stato quietanzato nell'atto notarile e la convenuta aveva corrisposto al padre già prima della redazione dell'atto, mediante assegno n.
0.618.806.817 tratto su Banco di Brescia, l'importo di 20.000.000 delle vecchie Lire (circa 10.000 euro), addebitato in data 22.12.1999 sul conto corrente del marito , sul quale la convenuta Persona_2 aveva la delega ad operare;
tuttavia, stante il tempo trascorso, non era stato possibile alla convenuta produrre copia del predetto assegno né la era riuscita a recuperarlo. La convenuta aveva CP_4 provveduto al versamento della restante parte del prezzo con più pagamenti successivi a quello di cui all'assegno. Nel merito deduceva l'indeterminatezza della domanda formulata dalla sorella in termini di
“petitum” e/o di “causa petendi” avendo l'attrice indicato di volere impugnare l'atto notarile oggetto del trasferimento della nuda proprietà in quanto avente ad oggetto “una donazione diretta e/o indiretta o un negotium mixtum cum donazione”. Risultava incerta poi anche la posizione che la sorella intendeva far valere in giudizio, se quella di erede legittima o di erede legittimaria;
inoltre, anche volendo ammettere esercitata un'azione di simulazione, tale azione era prescritta in quanto il coerede che propone azione di simulazione non è terzo ma subentra nella posizione del “de cuius” e quindi soggiace al termine di prescrizione decennale;
ad ogni modo mancava qualsiasi prova del mancato pagamento del prezzo della compravendita e l'onere di provare l'asserita simulazione relativa e l'atto dissimulato era in capo a parte attrice. Pertanto chiedeva dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza, nel TR merito dichiarare prescritta l'azione di simulazione e comunque respingere tutte le domande avverse in quanto generiche e infondate;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dell'asse ereditario
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costituito solo dalle somme di denaro lasciate dal “de cuius” e per l'effetto disporne la divisione per metà tra le due sorelle.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla descrizione dell'immobile in Leno, sul suo valore e sulla possibilità di un progetto divisionale del medesimo bene.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le seguenti le conclusioni: parte attrice riproponeva le conclusioni già dedotte in seno all'atto introduttivo;
parte convenuta, oltre a ribadire la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione e di accertamento dell'intervenuta prescrizione della domanda di simulazione avendo l'attrice agito quale erede legittima e non quale legittimaria, chiedeva, in subordine, nel caso in cui la domanda attorea fosse stata qualificata come domanda di reintegra, dichiararne l'inammissibilità non avendo parte attrice indicato entro quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva né avendo determinato con esattezza il valore della massa ereditaria. Chiedeva anche il rigetto della domanda di riduzione della donazione e quella di assegnazione del 50% dell'immobile oppure alternativamente del 50% del bene in natura;
in via estremamente subordinata chiedeva limitare la domanda attorea nei limiti di 1/3 della massa ereditaria e per l'effetto, laddove si fosse ritenuto che l'atto di compravendita del 29.09.2004 aveva dissimulato una donazione per la parte di importo non versata, detrarre dal valore dell'immobile stimato dal CTU l'importo di euro 10.329,13 dalla convenuta versato nonché il valore delle opere straordinarie dalla medesima realizzate nel 2012.
Con sentenza emessa l'8.6.2023, pubblicata il 5.12.2023, non notificata, il Tribunale di Brescia così statuiva:
1. dichiara nulla e per l'effetto improcedibile la domanda di riduzione.
2. dichiara prescritta e del pari improcedibile la domanda di simulazione dell'atto di vendita 29.9.04 rep. 10999/3301 rep. Notaio dott. Persona_1
3. rigetta dunque tutte le altre domande avanzate da parte attrice.
4. Condanna a rimborsare ad le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 TR
10.000,00, oltre spese forfettarie 15 % ed oltre CPA ed IVA 5. pone definitivamente a carico esclusivo della parte attrice le spese di consulenza di ufficio e di parte, con obbligo di rimborsare alla parte convenuta quanto questa avesse anticipato al CTU e di rimborsare anche le spese eventuali di CTP della parte convenuta.” Osservava:
. la domanda attorea per come formulata andava dichiarata nulla in quanto non conforme ai principi di chiarezza e precisione della domanda come affermati dalla Cassazione (Cass. 1357 del 18.1.2017) e come eccepito dalla parte convenuta;
parte attrice, infatti, non aveva indicato con precisione cosa volesse ottenere dal giudizio instaurato in quanto la domanda poteva avere diversi IGnificati:
1. simulazione relativa dissimulante donazione diretta del bene soggetta a forma solenne, il che comporta che il prezzo non sia stato pagato, quindi simulazione anche della quietanza presente in atto;
2. simulazione relativa dissimulante donazione indiretta non soggetta alla forma solenne;
3. “negotium mixtum cum donatione”, quindi con intento liberale parziale, per il valore eccedente i 20.000 euro, non soggetto alle forme solenni della donazione. La prima ipotesi pareva da escludere in quanto parte attrice non aveva lamentato la nullità per difetto di forma;
le ipotesi 1 e 3 erano incompatibili in ordine al passaggio effettivo o meno
5 n. 555/2024 RG
dei 20.000 euro. Inoltre l'attrice, come conseguenza della domanda, aveva chiesto la riduzione ex art. 560 CC della donazione ma anche qui l'attore non aveva specificato se intendeva recuperare il bene reale o il valore. A riguardo, l'attrice doveva indicare perché il “relictum” non era sufficiente a soddisfare la legittima in modo da individuare in quale parte la donazione era da ridurre;
quindi l'azione di riduzione andava dichiarata nulla e improcedibile e non poteva sorreggere la declaratoria di simulazione. Ad ogni modo, anche configurando la domanda come riduzione, poiché la somma di “relictum” + “donatum” (senza considerare i 20.000 euro pagati) faceva 160.000 euro (75.000 la somma di denaro lasciata dal
“de cuius” e 85.000 era il valore della nuda proprietà al momento della vendita, sottratti i 20.000 euro pagati dalla convenuta), la quota di un terzo del legittimario era pari a 53.333,33 euro ed era già coperta dal “relictum” e quindi non si ravvisava alcun motivo per procedere alla riduzione dell'asserita donazione del tutto o dell'extravalore rispetto al prezzo.
. successivamente parte attrice aveva chiesto di assegnarle il 50% dell'immobile oppure alternativamente assegnarle il 50% del bene in natura qualificando l'azione come “petitio hereditatis”, cioè come rivendica di un bene da recuperarsi all'asse ereditario passando dalla simulazione della vendita dissimulante donazione o comunque da ritenersi contratto nullo: la domanda trovava comunque l'ostacolo nell'eccezione di prescrizione della simulazione sollevata da parte convenuta, eccezione che andava accolta: infatti il coerede che agisce per recuperare i beni del defunto si trova nella stessa situazione del
“de cuius” e pertanto è soggetto ai medesimi limiti di prova e di prescrizione che sarebbero valsi per il defunto. Nel caso in esame l'ordinario termine di prescrizione di 10 anni previsto per l'azione di simulazione era quindi decorso calcolando i 10 anni dal 2004 (redazione dell'atto) al momento della proposizione dell'azione (2016). Inoltre l'onere di provare il patto dissimulato era in capo a parte attrice e non aveva adempiuto a tale onere non avendo provato la non veridicità del pagamento Parte_1 del prezzo, quietanzato in atto, e non poteva darne prova con testimoni dovendo soggiacere ai limiti di prova di cui all'art. 1417 CC.
. le altre domande di parte attrice restavano assorbite e la riconvenzionale di parte convenuta non era stata ripresa nelle conclusioni e quindi andava ritenuta rinunciata.
. le spese di lite seguivano la soccombenza, ivi comprese quelle di CTU ed eventuali spese di CTP.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello concludendo come in epigrafe. Parte_1
In data 31.10.2024 si costituiva in giudizio concludendo come in epigrafe. TR
All'udienza del 20.11.2024 i difensori delle parti dichiaravano che non vi erano margini di accordo e il str. fissava per la rimessione della causa al collegio l'udienza dell'11.6.2025 che si sarebbe svolta CP_5 con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, concedendo i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC per deposito di note di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
Il Cons istr. all'udienza l'11.6.2025, svolta in forma cartolare, verificato il deposito delle memorie di cui all'art. 352 CPC, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 n. 555/2024 RG
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale di Brescia evidenziando Parte_1 quanto segue:
- le domande formulate non sono né incerte né poco chiare: l'attrice ha agito nei confronti della sorella al fine di potere procedere con la divisione dell'eredità paterna ricomprendendovi anche CP_1 dall'immobile di Leno;
a tal fine ha proposto preliminare azione di simulazione e contestuale azione di riduzione dell'eredità e/o di collazione al fine di ristabilire una situazione di uguaglianza tra i coeredi. Si richiama la pronuncia resa dalla Suprema Corte che, affrontando un caso analogo, ha enunciato il seguente principio di diritto “i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che nel proporre la domanda di riduzione l'attrice avrebbe dovuto denunciare la lesione di legittima confrontando quanto avrebbe conseguito come erede legittimaria e quanto le sarebbe spettato come erede necessaria sostenendo che tale confronto avrebbe dovuto avvenire in base a una certa rappresentazione patrimoniale: tuttavia non è necessario che l'esito negativo del confronto sia enunciato in termini aritmetici ben potendo la lesione di legittima essere individuata anche per presunzioni semplici: e l'attrice aveva dedotto di essere erede del padre unitamente alla sorella e che il patrimonio relitto era costituito non solo dalla somma di denaro pari ad € CP_1
75.000 ma anche dall'appartamento sito in Leno la cui nuda proprietà era stata alienata dal padre alla sorella con atto notarile del 29.9.2004 lamentando che tale atto dissimulasse una donazione o comunque un negozio misto a donazione e a tal fine aveva proposto azione di simulazione e azione di riduzione dell'eredità, al fine di stabilire una situazione di uguaglianza tra i coeredi. L'esperita CTU aveva accertato che il valore dell'immobile al momento del decesso del padre era pari ad € 151.000; quindi la massa ereditaria andava determinata nella misura complessiva di € 226.000 (€ 151.000+€ 75.000). Inoltre dal valore dell'immobile non doveva essere decurtata alcuna somma per le opere di manutenzione straordinaria in quanto controparte non aveva fornito alcuna prova delle spese sostenute per l'immobile.
- la ricostruzione giuridica fattuale operata dal Tribunale nel tentativo di qualificare la domanda attorea è fuorviante e distorta: l'attrice, nel proporre azione di riduzione previo accertamento della simulazione, aveva dedotto che la vendita intercorsa tra il padre e la sorella era simulata e ciò si evinceva da ragioni oggettive consistite nel fatto che il prezzo pattuito, 20.000 euro, non era mai stato corrisposto, infatti il padre non aveva mai incassato la somma, come si evinceva dalle movimentazioni di quegli anni e dal fatto che le parti avevano dichiarato che “.... il bene viene acquistato con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali...” senza però che si sapesse quali erano i beni personali che la sorella aveva dovuto vendere per pagare il prezzo dell'immobile o in quali modalità il prezzo era stato pagato o, ancora, dove era stato depositato il denaro ricevuto dal padre. aveva allegato di avere corrisposto al padre il CP_1 prezzo pattuito con un assegno di 20.000.000 delle vecchie lire emesso nel 1999, quindi ben cinque anni prima del sorgere del debito (assegno, peraltro emesso dal marito di che comunque avrebbe CP_1 potuto riferirsi ad altre operazioni intercorse tra le parti, come la restituzione di prestiti fatti da CP_2
ad o al genero) e di avere versato il saldo attraverso pagamenti successivi in contanti di
[...] CP_1 cui però non era stata offerta prova alcuna. Parte attrice aveva sollevato censure non riguardo alla forma e bensì in relazione alla sostanza di tale atto. Controparte_6 CP_1
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- il calcolo operato dal Tribunale secondo cui “relictum” + “donatum” (senza considerare i 20.000 pagati) fa 160.000, la quota di 1/3 del legittimario è pari a 53.333,33 euro sicché sarebbe coperta dal “relictum” e quindi non vi sarebbe comunque motivo di riduzione dell'asserita donazione del tutto o dell'extravalore rispetto al prezzo, era illogico in quanto il Tribunale aveva richiamato il valore della nuda proprietà al momento della vendita simulata e/o il prezzo di € 20.000 quietanzato nell'atto di vendita che però non riguardavano il calcolo da eseguire atteso che il valore della nuda proprietà rilevava solo per dimostrare la simulazione della vendita e non andava preso in considerazione nell'esecuzione dei calcoli per la riduzione. L'immobile doveva entrare a far parte della successione, quindi andava cointestato al 50% tra le sorelle, esattamente come avvenuto per i denari del conto corrente;
in alternativa l'immobile sarebbe rimasto intestato alla sorella e all'appellante sarebbe stato assegnato il 50% del valore economico (€ 75.500) così come quantificato dal CTU;
in estremo subordine l'appellante aveva diritto a 1/3 dell'immobile e/o 1/3 del valore economico dello stesso nel rispetto della propria quota di riserva.
- in ordine alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione, la giurisprudenza ritiene che il termine di prescrizione dell'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione (dissimulata) decorra dalla data di apertura della successione in quanto il legittimario agisce in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione. Pertanto, nel caso in esame, la data cui riferirsi era quella del decesso del padre – il 6.5.2008 - e non quella dell'atto di vendita e quindi l'azione non era prescritta in quanto l'appellante aveva lamentato la lesione della quota di legittima sin dal marzo 2015, ne era seguito il procedimento di mediazione e poi il giudizio di primo grado dell'ottobre 2016.
- in merito alla decisione del Tribunale secondo cui l'attrice non aveva assolto all'onere di provare la veridicità del pagamento del prezzo quietanzato che non poteva essere provato per testimoni attesi i limiti di prova di cui all'art. 1417 CC, l'attrice aveva dimostrato che l'atto di compravendita dissimulava una donazione e a tal fine aveva provato che la sorella non aveva mai pagato il prezzo di 20.000 euro, prezzo peraltro irrisorio rispetto al reale valore del bene e che comunque il padre non aveva mai incassato (alla luce delle risultanze documentali l'attrice non aveva alcuna necessità di provare la simulazione per testimoni).
- in merito alle spese di lite, la loro quantificazione era errata e le stesse dovevano essere riformate attesa la soccombenza dell'odierna appellata.
Di contro parte appellata ha evidenziato:
- in via preliminare l'appello è inammissibile perché redatto in violazione del disposto di cui all'art. 342 CPC mancando il requisito della specificità dei motivi.
- come osservato dal Tribunale, ha violato i principi di chiarezza e precisione delle Parte_1 domande in quanto ha utilizzato in modo confuso i ben distinti concetti di “donazione diretta non dissimulata”, “donazione indiretta non dissimulata”, “donazione diretta dissimulata” e “donazione indiretta dissimulata”, il che ha risvolti anche sotto il profilo probatorio. Inoltre la domanda attorea secondo cui la compravendita della nuda proprietà eseguita dal padre in favore dell'appellata dissimulava una donazione o comunque un negozio misto a donazione era stata proposta da nella qualità di Pt_1 erede legittima e per la quota di legittima pari a 1/2 ai sensi dell'art. 566 CC mentre quale legittimaria la quota di riserva spettante a ex art. 537 CC è di 1/3. La domanda proposta da in primo Pt_1 Pt_1 grado è inammissibile anche perché non è ammessa la riduzione di una donazione per reintegrare la quota di legittima ai sensi dell'art. 555 CC.
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- neanche nell'atto di appello ha precisato se l'atto del 29.9.2004 configurasse una Parte_1 simulazione relativa dissimulante una donazione o una simulazione relativa dissimulante una donazione indiretta non soggetta alla forma solenne oppure un “negotium mixtum cum donatione”. Pertanto va confermata la nullità della domanda stante la violazione dei principi di chiarezza e precisione nella formulazione della domanda.
- l'appellante si è limitata a contestare i conteggi effettuati dal Tribunale senza sollevare alcuna doglianza con riferimento alla parte della sentenza in cui si era affermato che le rivendicazioni attoree potevano riferirsi tuttalpiù all'istituto della “petitio hereditatis” e non al meccanismo della rivendicazione del legittimario: pertanto su quest'ultima statuizione era sceso il giudicato.
- non si accetta il contraddittorio in riferimento alla domanda formulata dall'appellante in estremo subordine di accertare e dichiarare che la stessa aveva diritto a 1/3 dell'immobile e/o a 1/3 del valore economico dello stesso nel rispetto della sua quota di riserva: la domanda era inammissibile e/o tardiva perché mai dedotta in primo grado.
- in merito alla prescrizione dell'azione di simulazione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sul punto, non potendosi applicare al caso in esame le pronunce citate da controparte in quanto riguardavano ipotesi di azioni di simulazione promosse in funzione della reintegrazione della quota di riserva e non azioni di simulazione promosse in funzione della reintegrazione di legittima, come pareva avere fatto controparte che aveva richiesto la reintegrazione della quota di legittima, pari alla metà della massa ereditaria paterna, agendo quindi come erede legittima e non come legittimaria, soggiacendo pertanto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni decorrenti dalla data del negozio. Controparte, insomma, non ha proposto azione di reintegrazione della quota di riserva bensì ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita dissimulante donazione diretta o indiretta in funzione della reintegrazione della quota di legittima e non di riserva.
- peraltro la domanda di riduzione mancava degli elementi essenziali e dei relativi fatti costituivi (eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile, lesione della quota di riserva, limiti entro i quali la quota è stata lesa, indicazione della massa ereditaria).
- parte appellante non ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che la prova dell'accordo simulato era in capo all'attrice e non alla convenuta (decisione su cui dunque cadeva il giudicato) bensì si è limitata ad affermare di avere dimostrato il patto simulato deducendo la non corrispondenza del prezzo pattuito tra le parti (euro 20.000) rispetto al reale valore dell'immobile, la mancata prova della corresponsione del prezzo e la mancata ricezione del prezzo da parte del padre. Tuttavia i riscontri documentali dimostrano tutt'altro e precisamente: l'assegno n. 0618806817 dell'importo di lire 20.000.000 dimostra che il prezzo era stato effettivamente incassato dal padre;
vi era poi la scrittura datata 15.12.1999, redatta e sottoscritta dal padre, nella quale lo stesso aveva riconosciuto di avere ricevuto dalla figlia la somma di lire 20.000.000, scrittura mai contestata da se non Pt_1 genericamente e che andava quindi considerata riconosciuta tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del suo autore nonché nel suo contenuto. Inoltre Controparte_2 dall'atto notarile del 29.9.2004 si evince che il prezzo pattuito tra le parti era stato interamente quietanzato avendo l'acquirente pagato il prezzo prima della sottoscrizione del rogito. Ancora, la doglianza per cui il prezzo dell'immobile convenuto tra le parti era irrisorio era inconferente in quanto il relativo prezzo era stato così concordato in quanto il bene necessitava di interventi di ristrutturazione
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straordinaria e il padre si era riservato il diritto di usufrutto. Inoltre , versando nelle stesse Pt_1 condizioni del “de cuius”, era soggetta ai limiti di prova di cui all'art. 1417 CC. Parte appellata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha proposto appello incidentale condizionato, deducendo:
- il CTU ha errato il calcolo della superficie degli immobili oggetto di stima, con particolare riguardo alla superficie del corpo principale: in particolare ha erroneamente conteggiato due volte la superficie relativa al vano scala posto all'interno del corpo principale;
ha definito il corpo principale a “destinazione residenziale”, mentre, come aveva osservato il CTP di parte convenuta, una parte di esso, sia al piano terra che al primo piano, aveva destinazione accessoria;
infine la CTU non ha riportato alcun dettaglio delle misurazioni, utile e necessaria per la corretta quantificazione economica dell'immobile; infine, pur avendo il CTU rilevato che l'unico intervento di ristrutturazione dell'immobile era avvenuto nel 2012, non aveva detratto dal valore dell'immobile il prezzo e/o quanto meno il valore della ristrutturazione (rifacimento del manto di copertura) dall'appellata effettuata. Pertanto si chiedeva un'integrazione di CTU.
- sempre in via subordinata, nel caso in cui l'atto del 29.9.2004 fosse stato qualificato come dissimulante una donazione per la parte di importo non versata, l'appellata chiede limitare la domanda attorea ai sensi degli artt. 537 e 555 CC nei limiti di 1/3 della massa ereditaria. Al fine di formare la massa ereditaria va quindi considerato l'importo di euro 75.000 nonché il valore dell'immobile come indicato dal CTP di parte convenuta in euro 104.361,73 o in subordine il valore dell'immobile come indicato dal CTU in euro 151.000, da cui va detratto l'importo di euro 10.329,13 dall'appellata versato e il valore delle opere straordinarie effettuate dalla medesima nel 2012: a seguito di questi conteggi va calcolata la quota disponibile di 1/3 mentre la quota di cui il defunto non poteva disporre era pari a 2/3.
La Corte osserva: 1. L'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in primo grado da per Parte_1 mancanza di chiarezza nella formulazione della domanda stessa e di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione è infondata: nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado ha esposto chiaramente che tra il padre e la sorella nel settembre 2004 CP_1 era intercorso un atto di vendita immobiliare che dissimulava una donazione atteso che, al di là del fatto che il prezzo pattuito (20.000 euro) non corrispondeva al valore, ben superiore, dell'immobile oggetto di vendita, il prezzo non era comunque mai stato pagato da e il padre non aveva mai ricevuto i CP_1
20.000 euro di corrispettivo. ha dedotto quindi che si è trattato di una vendita dissimulante Parte_1 una donazione, donazione dissimulata che aveva leso i suoi diritti ereditari con la conseguenza che il bene andava conferito all'asse ereditario che al momento del decesso del padre era costituito solo da 75.000 euro in contanti. Il fatto che l'attrice non avesse specificato se intendesse riferirsi a una donazione diretta o a una donazione indiretta non rende certo nulla per indeterminatezza la domanda, come sostiene parte appellata: le circostanze dedotte nell'atto di citazione di primo grado sono chiare ed è sufficiente, al fine di inquadrare quale fosse il “petitum” e la “causa petendi”, che l'attrice in primo grado avesse ricondotto l'atto del settembre 2004 a una vendita dissimulante una donazione.
2. Si pone quindi innanzitutto il problema relativo alla prescrizione dell'azione di simulazione proposta da : come è noto, mentre l'azione volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della Parte_1
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simulazione assoluta di un atto è imprescrittibile, quella volta ad accertare l'esistenza di una simulazione relativa, quindi quella volta a fare accertare l'esistenza di un atto dissimulato, si prescrive in 10 anni che decorrono dal compimento dell'atto. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità afferma1 che quando l'azione di simulazione relativa è legata all'azione di riduzione ereditaria proposta da un erede che faccia valere il proprio diritto alla riduzione della donazione asseritamente dissimulata lesiva della sua quota di riserva, l'azione si prescrive, come l'azione di riduzione, in 10 anni dal momento dell'apertura della successione: ebbene, TR allega che l'azione proposta da sarebbe prescritta in quanto la sorella, reclamando la quota di 1/2 Pt_1 che le spetta come erede legittima ex art. 566 CC e non avendo invece reclamato la quota di 1/3 che le spetta quale legittimaria ai sensi dell'art. 537 CC, ha fatto valere la sua qualità di erede legittima e non ha agito quindi in veste di legittimaria lesa nei suoi diritti;
e sostiene che pertanto, non avendo Pt_1 agito in riduzione quale erede legittimaria lesa, l'azione di simulazione sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di compimento dell'atto (settembre 2004) e non dall'apertura della successione (maggio 2008): l'azione quindi sarebbe ormai prescritta. Tale prospettazione, ad avviso di questa Corte, non può essere accolta e sul punto la sentenza del Tribunale va riformata: infatti ha proposto l'azione di simulazione allegando che la Parte_1 simulata vendita aveva leso i suoi diritti in quanto, avendo il “de cuius” lasciato un “relictum” di soli 75.000 euro da dividere tra le due figlie, la donazione fatta ad di un bene che al momento CP_1 dell'apertura della successione valeva 151.000 euro (mentre la quota disponibile del padre era solo di 1/3) ha leso i suoi diritti. A tale proposito va citata una pronuncia della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 29821/2023, secondo cui “In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c”. Analoga affermazione ha fatto anche Cassazione n. 16535/2020 secondo cui, inoltre, “è erroneo l'assunto secondo cui il richiamo alla qualità di erede legittimo è una enunciazione incompatibile con l'intenzione dell'attrice di far valere il proprio diritto di legittimaria. Il legittimario erede ab intestato il quale agisce in riduzione contro il donatario (o i legatari) non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati, ovvero che possa espandersi tramite il recupero, con l'accertamento della nullità di atti 1 Cass. 3932/2016; Cass. 5159/2018. 11 n. 555/2024 RG
dissimulati, di beni all'apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi però a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario”. Le situazioni esaminate in tali pronunce erano quelle di un erede “ab intestato” e contemporaneamente anche legittimario che aveva chiesto l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius” facendo riferimento alla quota di successione “ab intestato” e non a quella di legittimario e l'oggetto della discussione era se tale erede fosse soggetto alle limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di simulazione;
tuttavia il principio affermato in quelle pronunce - secondo cui il fatto che l'erede abbia agito con azione di simulazione facendo riferimento alla sua quota “ab intestato” e non a quella di legittimario non consente di ritenere che egli abbia abdicato ai suoi diritti di legittimario - deve ritenersi valido anche laddove si discuta di prescrizione dell'azione di simulazione proposta in funzione del recupero all'asse ereditario di beni apparentemente usciti dal patrimonio del “de cuius”. Pertanto la domanda di simulazione proposta da finalizzata ad ottenere il rispetto della Parte_1 sua quota di legittima si prescrive in 10 anni dal momento dell'apertura della successione (2008): essendo la domanda stata proposta in primo grado a settembre 2016 non era quindi prescritta.
3. Non è pertinente il richiamo operato nella sentenza impugnata al fatto che il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota violata: come si è sopra evidenziato, l'attrice ha sottolineato che, a fronte di un “relictum” di 75.000 euro in contanti, la donazione da parte del “de cuius” della nuda proprietà di un immobile risultato dalla CTU del valore di 116.000 euro al momento della redazione dell'atto e del valore di 151.000 euro al momento dell'apertura della successione, la danneggiava e che quindi anche il bene oggetto della donazione doveva essere fatto rientrare nel compendio ereditario per essere poi diviso tra le due eredi. Va rilevato altresì che i recenti arresti giurisprudenziali hanno adottato un approccio meno formalistico di quello seguito in passato in ordine agli oneri di deduzione facenti capo al legittimario che agisce in riduzione essendo solo richiesto che la domanda di riduzione sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione di legittima non essendo invece necessario che il legittimario precisi nella domanda l'entità della lesione.
4. In ordine ai limiti probatori, va evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione (Cass. 20868/2004; Cass. 11286/2002; Cass. 6632/2006; Cass. 19912/2014). “Né assume rilievo il fatto che egli, oltre all'effetto di reintegrazione, riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero del bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa” (Cass. 24134/2009): in sostanza l'erede legittimario
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deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene oggetto della donazione dissimulata nella massa di calcolo della legittima e così a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato” in conformità a quanto dispone l'art. 553 CC, non essendo necessario che insieme alla domanda di simulazione sia stata in concreto proposta una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata bastando che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia (così Cass. 12317/2019; Cass. 8215/2013).
5. Venendo quindi ad esaminare il merito della domanda di simulazione, in punto onere della prova della simulazione Cass. 12955/2014 afferma che “la dichiarazione relativa al versamento del prezzo eventualmente contenuta nel rogito notarile non ha alcun valore vincolante nei confronti del terzo che vuole provare la simulazione potendosi al contrario trarre un elemento indiziario della simulazione dal fatto che il compratore non ha saputo provare l'effettivo pagamento del prezzo;
in generale quando il terzo deduca uno o più elementi indiziari della natura fittizia dell'atto spetta all'acquirente e non al terzo provare l'effettivo pagamento del prezzo” (Conf. Cass. 11372/2005; Cass. 15346/2010; Cass. 5326/2017). Ebbene, a fronte della domanda di secondo cui l'atto di vendita notarile perfezionato il Parte_1
29.9.2024 dinnanzi al notaio dissimulava una donazione perché non era mai stato pagato al Per_1 venditore il prezzo previsto nell'atto (20.000 euro) e considerato che la dichiarazione contenuta dell'atto secondo la quale il prezzo era già stato interamente pagato non è vincolante, ad avviso di questa Corte non ha fornito la prova del pagamento del prezzo: nella comparsa di costituzione in primo TR grado si leggeva che aveva pagato i 20.000 euro ben prima della stipula dell'atto, una TR parte mediante un assegno dell'importo di 20.000.000 delle vecchie lire (circa 10.000 euro) addebitato il 22.12.1999 su un conto corrente aperto presso il Banco di Brescia -San Paolo intestato a , Persona_2 marito di e che la restante parte del prezzo (all'incirca altri 10.000 euro) erano stati pagati da CP_1 con versamenti successivi: tuttavia non può valere come prova del pagamento del prezzo un CP_1 assegno, peraltro tratto dal conto corrente intestato non a ma al marito della stessa (a TR nulla rileva che fosse delegata ad operare sul conto corrente del marito), assegno emesso quasi CP_1 cinque anni prima della stipula dell'atto di compravendita e che potrebbe più verosimilmente riferirsi al regolamento di questioni economiche all'epoca esistenti tra e il genero. Dei dedotti Controparte_2 versamenti successivi in contanti, nessuna prova è stata fornita da solo in allegato alla memoria CP_1 ex art. 183 VI comma n. 2 CPC produceva copia di una dichiarazione (doc. 7) datata TR
15.12.1999 sottoscritta da nella quale si legge “ricevo la somma di lire 20.000.000 Controparte_2
(ventimilioni”): tuttavia innanzitutto in tale scritto non dichiarava da chi riceveva la Controparte_2 somma e il motivo per cui la riceveva e non menzionava comunque la figlia inoltre la CP_1 dichiarazione è datata 15.12.1999, quindi è precedente la data di addebito dell'assegno succitato e ciò contrasta con la versione resa dalla stessa nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5 CP_1 punto 7) dove si leggeva che i pagamenti in contanti erano stati successivi al pagamento tramite assegno. Peraltro nell'atto di vendita del settembre 2004 non si fa alcun riferimento a pagamenti effettuati da in favore del padre cinque anni prima ma si legge invece che aveva già pagato il prezzo CP_1 CP_1 attraverso la vendita di beni personali, vendita non provata né sulla quale ha mai speso TR una parola nei suoi atti.
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Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova – che doveva essere fornita da - che il TR prezzo di cui all'atto di vendita del 29.9.2004 sia stato pagato, deve ritenersi fondata la prospettazione di secondo la quale con l'atto in questione il padre aveva inteso donare ad la nuda Parte_1 CP_1 proprietà del bene immobile, l'unico di cui era titolare, con consolidamento successivo dell'intera proprietà in capo alla donataria al momento della morte del donante.
6. Trattasi di donazione dissimulata diretta e non di donazione indiretta: infatti, mentre nel primo caso si è in presenza di due negozi, uno fittizio (la vendita che maschera la donazione) e uno reale (la donazione) compiuti con l'intenzione unica di donare, invece nel caso di donazione indiretta vi è un unico atto reale, valido ed effettivo e da esso risulta, non in via diretta ma come conseguenza ulteriore e mediata, un vantaggio in favore di una persona: nella fattispecie in esame ha voluto donare alla figlia Controparte_2 la proprietà di un immobile e ha raggiunto tale risultato attraverso la redazione di un atto di CP_1 vendita simulato atteso che nessun corrispettivo la figlia gli ha versato.
7. Va tuttavia rilevato che tale donazione dissimulata è nulla per difetto di forma mancando nell'atto del 29.9.2004 la forma prescritta per la validità di una donazione (atto pubblico con presenza di testimoni): tale questione della nullità della donazione dissimulata diretta non è nuova, se l'era già posta il Tribunale a pagg. 3 e 4 della sentenza e sul punto l'appellante a pag. 13 dell'atto di appello aveva rilevato di non ritenere di sollevare censure riguardo alla forma dell'atto intercorso tra il “de cuius” e la figlia CP_1 bensì di censurare la sostanza di tale accordo che dissimulava una donazione. Tuttavia, in conformità a quanto precisato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26342 e 26343 del 2014, questo giudice, pur non essendo stata dedotta tale nullità da alcuna delle due parti, è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dell'atto dissimulato non potendo una donazione nulla costituire il presupposto di una decisione che, facendola oggetto di riduzione e collazione, in qualche modo ne postuli la validità. La conseguenza del rilievo della nullità dell'atto di donazione dissimulata è quella per cui, essendo nullo l'atto di vendita nullo (in quanto atto simulato) ed essendo nulla anche la donazione dissimulata (per difetto di forma), il bene oggetto della donazione non è mai fuoriuscito dal patrimonio del “de cuius” sicché l'erede recupera il bene stesso nella sua integralità e non nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima, cioè il bene rientra nel “relictum” e non nel “donatum”. Pertanto nel “relictum” che dovrà essere suddiviso tra le due sorelle, uniche eredi di , Controparte_2 rientrano sia i 75.000 euro, ad oggi depositati su un conto corrente cointestato, sia l'immobile al valore che aveva al momento dell'apertura della successione, ovvero 151.000 euro come determinati dal CTU.
8. in relazione ai motivi di appello incidentale condizionato, parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e poi in conclusionale ha chiesto di detrarre dal valore dell'immobile stimato dal CTU l'importo di 10.329,13 euro, asseritamente versato dalla convenuta, e il valore delle opere straordinarie dalla medesima realizzate nel 2012: è vero che il CTU ha rilevato che nel 2012 erano state effettuate nell'immobile opere di manutenzione straordinaria della copertura ma doveva essere parte convenuta a provare di avere fatto effettuare a sue spese tali lavori e i pagamenti sostenuti, mentre nulla è documentato agli atti.
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Per il resto il CTU, geom. ha risposto alle osservazioni del CTP di parte Persona_3 TR come risulta dall'allegato alla CTU al quale si rinvia2. In seguito, per consentirgli di replicare alle note datate 3.9.2019 depositate dalla difesa di , il CTU è stato sentito a chiarimenti all'udienza TR del 23.1.2020 dichiarando, circa il fatto che una parte dell'immobile sia al piano terra sia al primo piano avrebbe destinazione accessoria e non residenziale, circostanza che inciderebbe sul valore, che i due vani in questione non sono due magazzini bensì un ripostiglio e una cantina e che hanno lo stesso valore del restante corpo principale perché hanno le stesse caratteristiche economiche e lo stesso potenziale e quindi lo stesso valore commerciale. L'appello incidentale condizionato va quindi rigettato.
9. Non si ritiene di procedere alle operazioni divisionali (peraltro l'immobile non è divisibile, come rilevato dal CTU, sicché andrà assegnato a una delle due coeredi, ove ne venga fatta richiesta, diversamente dovrà essere oggetto di vendita all'asta) in assenza di specifica domanda: Parte_1 ha solo chiesto l'accertamento della simulazione e l'assegnazione a sé della quota della metà del bene immobile indiviso senza specifica domanda di divisione mentre , che in primo grado TR aveva chiesto in via riconvenzionale la divisione dei 75.000 euro, ha poi rinunciato alla domanda in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale pertanto non si è pronunciato su tale domanda di divisione e il punto non ha costituito oggetto di appello incidentale: atteso che la divisione ereditaria non può essere parziale ma deve riferirsi all'intero compendio, in questa sede ci si deve quindi limitare ad accertare e dichiarare che l'atto di vendita del 29.9.2004 dissimulava una donazione in favore di e TR che, essendo tale donazione nulla per difetto di forma, nel compendio ereditario di deve Controparte_2 ritenersi compreso anche il bene immobile oggetto dell'atto in data 29.9.2004, al valore che aveva al momento dell'apertura della successione.
10. ferma restando la suddivisione a metà tra le sorelle delle spese della CTU espletata in primo CP_1 grado, si ritiene di compensare per la metà le spese di lite di entrambi i gradi avendo la materia trattata nel presente giudizio (azione di riduzione connessa ad azione di simulazione relativa, prescrizione dell'azione di simulazione relativa, rilievo d'ufficio delle cause di nullità) formato oggetto di vari interventi della giurisprudenza di legittimità. L'altra metà va posta a carico di , TR soccombente: tali spese si liquidano per la quota della metà in 5.430 euro per il giudizio di primo grado (parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale, cause di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le quattro fasi) e di 6.078 euro per il giudizio di appello (parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le quattro fasi). Parte appellata è tenuta ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e sull'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3141/2023 resa nel proc. 16083/2016 RG, in CP_1 riforma della sentenza impugnata, così decide:
. accerta e dichiara che l'atto di vendita immobiliare del 29.9.2004 intercorso tra quale Controparte_2 venditore, e la figlia quale acquirente, dissimulava una donazione. TR
. accertato che tale donazione è nulla per vizio di forma, dichiara che il bene immobile di cui all'atto di vendita 29.9.2004 non è mai uscito dal patrimonio di e pertanto fa parte del compendio Controparte_2 ereditario da attribuirsi alle due eredi e nella quota del 50% ciascuna. CP_1 Parte_1
. rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da TR
. compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico di liquidandole per tale quota in 5.430 euro per il giudizio di primo grado e in 6.078 euro TR per il giudizio d'appello.
. dichiara parte appellata tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 15.7.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In particolare il CTU ha evidenziato che era stato concordato coi CTP, per limitare i costi, di non eseguire rilievi strumentali o di dettaglio ma solo misurazione delle superfici di massima degli edifici e che lo stesso CTP di
, arch. presente durante il rilievo del 6.2.2019, aveva sottoscritto il verbale delle TR Per_4 operazioni peritali di quell'incontro senza eccepire alcunché circa le misurazioni. 15