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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G. promossa
Da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo La Cava
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del ministro p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
E nei confronti di
Docenti di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità a.s.
2024/2025
Appellati contumaci
OGGETTO: pubblico impiego – mobilità scolastica a.s. 2024/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, l'odierna appellante – assunta l'1.9.2011 quale docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'I.C. “Capitano Biagio Puglisi” di Acate (RG) – premettendo di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza
Ministeriale n. 30 del 2024, lamentava il mancato trasferimento nella provincia di
Enna in ragione della precedenza riconosciuta, dal CCNI per il triennio 2022/2025, ai trasferimenti provinciali e alle operazioni di immissione in ruolo, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 470 e 465 del d.lgs. n. 297/1994.
Chiedeva, previa disapplicazione degli artt. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti
2022/2025, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il trasferimento nel comune/provincia di Enna, anche in soprannumero, sulla base del solo criterio del punteggio, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Si costituiva l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto della domanda.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto di causa, il tribunale adito, con sentenza n. 202 del 18 febbraio 2025, rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Reputava, anzitutto, generica e infondata la doglianza relativa alla illegittimità della clausola contrattuale che accordava, nella procedura di mobilità, precedenza ai movimenti provinciali. Riteneva che detta previsione non pregiudicasse l'interesse dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, in quanto i movimenti nell'ambito di un medesimo comune o provincia lasciavano immodificato il complessivo numero dei posti disponibili. Precisava che, in ogni caso, la ricorrente non aveva indicato quali docenti, interessati dalla mobilità provinciale, erano dotati di un punteggio inferiore rispetto al proprio.
Quanto all'eccepita illegittimità della disposizione contrattuale che riservava alle immissioni in ruolo una percentuale dei posti disponibili, confermava quanto già ritenuto in procedimento analogo. Escludeva il contrasto tra disposizioni contrattuali e norme di legge, non ricorrendo la asserita natura imperativa degli artt. 470 e 465 del d.lgs. n. 297/1994, norme peraltro superate dalle successive previsioni legislative e, segnatamente dalla legge n. 107/2015, implicante “il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso del Parte_1
24 aprile 2025. Resisteva al gravame il appellato. CP_1
Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci anche in questo grado, la causa è stata posta in decisione in data 28 ottobre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, secondo il quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono Controparte_2
tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Sostiene che la norma in parola, mai abrogata, pur attribuendo ampia delega alla contrattazione collettiva, fissa inderogabilmente un principio di ordine generale per cui, nel rapporto tra operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, deve riconoscersi
“netta prevalenza” in favore delle prime, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano sempre e comunque riservati i posti di risulta.
Deduce che la natura imperativa dell'art. 470 cit. si evince dal disposto dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 che sancisce la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con le norme di cui al TU della Scuola (d.lgs. n. 297/1994) e alla legge n. 107/2015, precisando che la contrattazione collettiva può derogare alle stesse solo ove sia la medesima legge ad autorizzarla. Evidenzia che tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa che, scrutinando l'O.M. applicativa dell'art. 8 del CCNI per il triennio
2022-2025, alla luce dell'art. 470 del TU, ne ha sospeso l'efficacia, ritenendo che, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima (cfr.
TAR Lazio n. 2367/2019).
Critica la prospettazione secondo la quale, in virtù dell'art. 465 TU, la mobilità deve svolgersi su tutti i posti disponibili se si tratta di mobilità provinciale, mentre quella interprovinciale si svolge solo sul cinquanta per cento degli stessi. Rileva che,
a riguardo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019, ha ritenuto che “l'art. 465 comma 1 del d.lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.
Assume che l'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sancirebbe principio analogo a quello desumibile dall'art. 470 TU, prevedendo che: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento
è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area”. L'appellante impugna, altresì, la sentenza di primo grado per aver ritenuto che non fossero stati indicati i docenti interessati dalla mobilità provinciale con punteggio inferiore al proprio, precisando di aver, di contro, individuato gli stessi attraverso il documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per aver ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 fossero state superate e abrogate dall'entrata in vigore della legge n. 107/2015 e che le norme del
TU sulla scuola risultassero legittimamente disapplicate dai contratti collettivi.
Deduce che il meccanismo di delegificazione previsto dal d.lgs. n. 165/2001 si riferisce solo a “gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica” e con riferimento alle “norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate”. Evidenza che il TU sulla scuola è entrato in vigore in data successiva ed è, pertanto, sottratto dall'ambito di operatività della previsione.
Aggiunge che l'art. 470 TU non rientra nell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate dal d.lgs. n. 165/2001 e non risulta essere stato successivamente abrogato da alcuna disposizione legislativa.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo relativo al regolamento delle spese processuali, atteso che, per consolidata giurisprudenza,
l'amministrazione costituitasi a mezzo di funzionari non ha diritto al pagamento delle spese di lite.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che, con il ricorso introduttivo del giudizio,
l'odierna appellante ha censurato l'operato dell'amministrazione scolastica sotto un duplice profilo, lamentando l'illegittimità del CCNI sulla mobilità docenti per il triennio 2022/2025, sia “nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità
2024/2025 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali”, sia nella parte in cui prevede “una maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo”. Quanto alla prima censura il Tribunale ha ritenuto che “la pretesa attrice è del tutto priva di fondamento, oltre che generica e indimostrata: del tutto infondata in quanto (come correttamente chiarito da parte resistente) le contestate statuizioni del contratto collettivo non presentano l'attitudine a pregiudicare l'interesse dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, pacifico essendo che nell'ambito di un medesimo comune o di una medesima provincia i vari movimenti dei docenti lasciano immodificato il complessivo numero dei posti disponibili;
generica e indimostrata in quanto la ricorrente ha trascurato di precisare quali siano – in ipotesi – i docenti interessati dalla mobilità provinciale dotati di punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente stessa”.
A fronte di detta statuizione l'appellante si è limitata a prendere posizione sulla mancata precisazione dei docenti, interessati dalla mobilità provinciale, dotati di punteggio inferiore rispetto al proprio e non ha, specificamente censurato il primo assunto del giudice di primo grado relativo alla inattitudine della disposizione contrattuale a pregiudicare l'interesse dei docenti in fase interprovinciale.
Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d'interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (Cass. 18641/17; v. anche, ex multis, Cass. S. U. n. 7931/13; Cass.
11493/18).
Deve, pertanto, ritenersi coperto dal giudicato il capo di sentenza in cui il giudice di primo grado ha dichiarato infondata la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della clausola contrattuale che riconosce, nella procedura di mobilità, precedenza ai movimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali.
2.2. Ciò chiarito, il secondo e il terzo motivo di gravame che, per ragioni di connessione logico giuridica, possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati.
2.3. Le questioni che ne sono oggetto sono state affrontate da precedenti di questa Corte (sentenza n. 506/2025 estensore dott.ssa M. R. Carlà e sentenza n.
513/2025 estensore dott.ssa C. Musumeci), cui il collegio intende dare continuità.
In tema di rapporti tra la normativa di riferimento (D.lgs. n. 297/1994, cd. TU
Scuola) e la contrattazione collettiva integrativa di settore, è necessario premettere il principio di diritto, di recente affermato dalla Corte di Cassazione, sez.lav., con la sentenza n. 1055/2024, secondo cui “ Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione in un senso o nell'altro degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre
2022, n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento)”.
2.4. Nel caso di specie, l'art. 8 del CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025, ricalcando sostanzialmente le previsioni di cui ai contratti relativi per gli anni precedenti, in tema di “sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, per quanto d'interesse, prevede: “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali […] Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale”. Con riguardo al procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, l'art. 6 del medesimo CCNI chiarisce “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase:
Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”.
L'accantonamento di una percentuale delle disponibilità al termine dei trasferimenti in seconda fase (ambito provinciale) a beneficio delle immissioni in ruolo, secondo l'appellante, contrasta con quanto previsto dall'art. 470 del d.lgs. n.
297/1994, ai sensi del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono tempi e modalità per il Controparte_2 conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La richiamata disposizione contrattuale, prevedendo l'accantonamento di una percentuale delle disponibilità determinate all'esito dei trasferimenti in seconda fase, in favore delle immissioni in ruolo autorizzata, nell'impostazione di parte appellante, violerebbe l'opposto principio sancito dalla norma primaria, considerata “imperativa”
e inderogabile dalla contrattazione collettiva, secondo il quale gli accordi tra il e le Organizzazioni sindacali debbano tendere al Controparte_1
superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia (terza fase) e quelli riservati alle immissioni in ruolo, prevedendo che queste ultime
“…siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
2.5. Detto assunto non può essere condiviso.
Si richiamano, sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., le argomentazioni della sentenza n. 378/2024 della Corte di appello di Venezia, pronunciatasi su analoga questione, sebbene con riferimento a procedure di mobilità per anni diversi, per le quali, però, sono stati dettati dalla contrattazione collettiva analoghi criteri.
In particolare, la Corte di appello di Venezia ha richiamato, preliminarmente, quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt.
462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (tra le più recenti
Cass., 1055/2024 del 10.1.2024). In maniera più puntuale, ma pur sempre con riferimento ad operazioni di mobilità disciplinate dalla contrattazione collettiva
(Cass., 7354/2024) la giurisprudenza di legittimità ha, per quanto qui rileva, affermato che: “Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”.
La stessa Corte territoriale, muovendo dal tenore dell'art. 470 del d.lgs. n.
297/1994, ha richiamato le argomentazioni sottese alla sentenza n. 96/2021 della
Corte d'appello di Brescia: “L'appellante afferma che tale disposizione ha introdotto il principio di priorità di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo e sostiene che la disposizione sarebbe una norma imperativa inderogabile dalla contrattazione collettiva, pena la nullità ex art. 1418, co. 1., cod. civ. In particolare, sarebbe nulla la disciplina prevista all'art. 8, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2022 che, regolando la materia delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, ha previsto che «per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali». … il motivo non è fondato. Infatti, l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità.Insomma,
l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs.165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022
l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023,
2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025
…»). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del per realizzare l'incremento della dotazione organica disposto dalla L. 107/2015”.
2.6. Quanto ai richiami di parte appellante alla giurisprudenza amministrativa, va dato atto che, successivamente alla pronuncia cautelare di cui in ricorso (Consiglio di
Stato, ord. 3722 del 22.7.2019 di conferma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio,
Roma, sez. III-bis, n. 2367/2019), il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” per carenza di interesse originaria a impugnare l'ordinanza ministeriale. Con sentenza
13742/2020, il TAR Lazio, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto la questione non fondata, rilevando che “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”. Il
Consiglio di Stato con sentenza n.1348/2023 del 7.2.2023 ha rigettato il gravame, per quanto interessa in questa sede affermando: “A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle “quote”, espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo espressamente fissato dalla legge. D'altra parte,
l'art.30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla indizione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione (in questo caso alla contrattazione collettiva) la individuazione delle modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici”.
2.7. È parimenti infondato il terzo motivo di gravame.
Il principio enunciato dalla Corte di cassazione richiamato dall'appellante e confermato da successive pronunce, invero, relativo ai diversi procedimenti di opposizione ad ordinanze ingiunzione, non si applica nel caso di specie, ove, piuttosto, trova applicazione la previsione di cui all'art. 152 bis delle disp.att.cp.c. che, nella versione attuale, prevede: “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo
91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Né parte appellante ha contestato la quantificazione delle spese.
3. In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la novità della questione interpretativa prospettata e dell'orientamento condiviso dal Collegio giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G. promossa
Da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo La Cava
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del ministro p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
E nei confronti di
Docenti di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità a.s.
2024/2025
Appellati contumaci
OGGETTO: pubblico impiego – mobilità scolastica a.s. 2024/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, l'odierna appellante – assunta l'1.9.2011 quale docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'I.C. “Capitano Biagio Puglisi” di Acate (RG) – premettendo di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza
Ministeriale n. 30 del 2024, lamentava il mancato trasferimento nella provincia di
Enna in ragione della precedenza riconosciuta, dal CCNI per il triennio 2022/2025, ai trasferimenti provinciali e alle operazioni di immissione in ruolo, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 470 e 465 del d.lgs. n. 297/1994.
Chiedeva, previa disapplicazione degli artt. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti
2022/2025, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il trasferimento nel comune/provincia di Enna, anche in soprannumero, sulla base del solo criterio del punteggio, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Si costituiva l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto della domanda.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto di causa, il tribunale adito, con sentenza n. 202 del 18 febbraio 2025, rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Reputava, anzitutto, generica e infondata la doglianza relativa alla illegittimità della clausola contrattuale che accordava, nella procedura di mobilità, precedenza ai movimenti provinciali. Riteneva che detta previsione non pregiudicasse l'interesse dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, in quanto i movimenti nell'ambito di un medesimo comune o provincia lasciavano immodificato il complessivo numero dei posti disponibili. Precisava che, in ogni caso, la ricorrente non aveva indicato quali docenti, interessati dalla mobilità provinciale, erano dotati di un punteggio inferiore rispetto al proprio.
Quanto all'eccepita illegittimità della disposizione contrattuale che riservava alle immissioni in ruolo una percentuale dei posti disponibili, confermava quanto già ritenuto in procedimento analogo. Escludeva il contrasto tra disposizioni contrattuali e norme di legge, non ricorrendo la asserita natura imperativa degli artt. 470 e 465 del d.lgs. n. 297/1994, norme peraltro superate dalle successive previsioni legislative e, segnatamente dalla legge n. 107/2015, implicante “il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso del Parte_1
24 aprile 2025. Resisteva al gravame il appellato. CP_1
Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci anche in questo grado, la causa è stata posta in decisione in data 28 ottobre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, secondo il quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono Controparte_2
tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Sostiene che la norma in parola, mai abrogata, pur attribuendo ampia delega alla contrattazione collettiva, fissa inderogabilmente un principio di ordine generale per cui, nel rapporto tra operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, deve riconoscersi
“netta prevalenza” in favore delle prime, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano sempre e comunque riservati i posti di risulta.
Deduce che la natura imperativa dell'art. 470 cit. si evince dal disposto dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 che sancisce la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con le norme di cui al TU della Scuola (d.lgs. n. 297/1994) e alla legge n. 107/2015, precisando che la contrattazione collettiva può derogare alle stesse solo ove sia la medesima legge ad autorizzarla. Evidenzia che tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa che, scrutinando l'O.M. applicativa dell'art. 8 del CCNI per il triennio
2022-2025, alla luce dell'art. 470 del TU, ne ha sospeso l'efficacia, ritenendo che, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima (cfr.
TAR Lazio n. 2367/2019).
Critica la prospettazione secondo la quale, in virtù dell'art. 465 TU, la mobilità deve svolgersi su tutti i posti disponibili se si tratta di mobilità provinciale, mentre quella interprovinciale si svolge solo sul cinquanta per cento degli stessi. Rileva che,
a riguardo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019, ha ritenuto che “l'art. 465 comma 1 del d.lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.
Assume che l'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sancirebbe principio analogo a quello desumibile dall'art. 470 TU, prevedendo che: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento
è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area”. L'appellante impugna, altresì, la sentenza di primo grado per aver ritenuto che non fossero stati indicati i docenti interessati dalla mobilità provinciale con punteggio inferiore al proprio, precisando di aver, di contro, individuato gli stessi attraverso il documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per aver ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 fossero state superate e abrogate dall'entrata in vigore della legge n. 107/2015 e che le norme del
TU sulla scuola risultassero legittimamente disapplicate dai contratti collettivi.
Deduce che il meccanismo di delegificazione previsto dal d.lgs. n. 165/2001 si riferisce solo a “gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica” e con riferimento alle “norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate”. Evidenza che il TU sulla scuola è entrato in vigore in data successiva ed è, pertanto, sottratto dall'ambito di operatività della previsione.
Aggiunge che l'art. 470 TU non rientra nell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate dal d.lgs. n. 165/2001 e non risulta essere stato successivamente abrogato da alcuna disposizione legislativa.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo relativo al regolamento delle spese processuali, atteso che, per consolidata giurisprudenza,
l'amministrazione costituitasi a mezzo di funzionari non ha diritto al pagamento delle spese di lite.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che, con il ricorso introduttivo del giudizio,
l'odierna appellante ha censurato l'operato dell'amministrazione scolastica sotto un duplice profilo, lamentando l'illegittimità del CCNI sulla mobilità docenti per il triennio 2022/2025, sia “nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità
2024/2025 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali”, sia nella parte in cui prevede “una maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo”. Quanto alla prima censura il Tribunale ha ritenuto che “la pretesa attrice è del tutto priva di fondamento, oltre che generica e indimostrata: del tutto infondata in quanto (come correttamente chiarito da parte resistente) le contestate statuizioni del contratto collettivo non presentano l'attitudine a pregiudicare l'interesse dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, pacifico essendo che nell'ambito di un medesimo comune o di una medesima provincia i vari movimenti dei docenti lasciano immodificato il complessivo numero dei posti disponibili;
generica e indimostrata in quanto la ricorrente ha trascurato di precisare quali siano – in ipotesi – i docenti interessati dalla mobilità provinciale dotati di punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente stessa”.
A fronte di detta statuizione l'appellante si è limitata a prendere posizione sulla mancata precisazione dei docenti, interessati dalla mobilità provinciale, dotati di punteggio inferiore rispetto al proprio e non ha, specificamente censurato il primo assunto del giudice di primo grado relativo alla inattitudine della disposizione contrattuale a pregiudicare l'interesse dei docenti in fase interprovinciale.
Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d'interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (Cass. 18641/17; v. anche, ex multis, Cass. S. U. n. 7931/13; Cass.
11493/18).
Deve, pertanto, ritenersi coperto dal giudicato il capo di sentenza in cui il giudice di primo grado ha dichiarato infondata la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della clausola contrattuale che riconosce, nella procedura di mobilità, precedenza ai movimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali.
2.2. Ciò chiarito, il secondo e il terzo motivo di gravame che, per ragioni di connessione logico giuridica, possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati.
2.3. Le questioni che ne sono oggetto sono state affrontate da precedenti di questa Corte (sentenza n. 506/2025 estensore dott.ssa M. R. Carlà e sentenza n.
513/2025 estensore dott.ssa C. Musumeci), cui il collegio intende dare continuità.
In tema di rapporti tra la normativa di riferimento (D.lgs. n. 297/1994, cd. TU
Scuola) e la contrattazione collettiva integrativa di settore, è necessario premettere il principio di diritto, di recente affermato dalla Corte di Cassazione, sez.lav., con la sentenza n. 1055/2024, secondo cui “ Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione in un senso o nell'altro degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre
2022, n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento)”.
2.4. Nel caso di specie, l'art. 8 del CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025, ricalcando sostanzialmente le previsioni di cui ai contratti relativi per gli anni precedenti, in tema di “sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, per quanto d'interesse, prevede: “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali […] Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale”. Con riguardo al procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, l'art. 6 del medesimo CCNI chiarisce “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase:
Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”.
L'accantonamento di una percentuale delle disponibilità al termine dei trasferimenti in seconda fase (ambito provinciale) a beneficio delle immissioni in ruolo, secondo l'appellante, contrasta con quanto previsto dall'art. 470 del d.lgs. n.
297/1994, ai sensi del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono tempi e modalità per il Controparte_2 conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La richiamata disposizione contrattuale, prevedendo l'accantonamento di una percentuale delle disponibilità determinate all'esito dei trasferimenti in seconda fase, in favore delle immissioni in ruolo autorizzata, nell'impostazione di parte appellante, violerebbe l'opposto principio sancito dalla norma primaria, considerata “imperativa”
e inderogabile dalla contrattazione collettiva, secondo il quale gli accordi tra il e le Organizzazioni sindacali debbano tendere al Controparte_1
superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia (terza fase) e quelli riservati alle immissioni in ruolo, prevedendo che queste ultime
“…siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
2.5. Detto assunto non può essere condiviso.
Si richiamano, sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., le argomentazioni della sentenza n. 378/2024 della Corte di appello di Venezia, pronunciatasi su analoga questione, sebbene con riferimento a procedure di mobilità per anni diversi, per le quali, però, sono stati dettati dalla contrattazione collettiva analoghi criteri.
In particolare, la Corte di appello di Venezia ha richiamato, preliminarmente, quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt.
462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (tra le più recenti
Cass., 1055/2024 del 10.1.2024). In maniera più puntuale, ma pur sempre con riferimento ad operazioni di mobilità disciplinate dalla contrattazione collettiva
(Cass., 7354/2024) la giurisprudenza di legittimità ha, per quanto qui rileva, affermato che: “Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”.
La stessa Corte territoriale, muovendo dal tenore dell'art. 470 del d.lgs. n.
297/1994, ha richiamato le argomentazioni sottese alla sentenza n. 96/2021 della
Corte d'appello di Brescia: “L'appellante afferma che tale disposizione ha introdotto il principio di priorità di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo e sostiene che la disposizione sarebbe una norma imperativa inderogabile dalla contrattazione collettiva, pena la nullità ex art. 1418, co. 1., cod. civ. In particolare, sarebbe nulla la disciplina prevista all'art. 8, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2022 che, regolando la materia delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, ha previsto che «per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali». … il motivo non è fondato. Infatti, l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità.Insomma,
l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs.165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022
l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023,
2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025
…»). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del per realizzare l'incremento della dotazione organica disposto dalla L. 107/2015”.
2.6. Quanto ai richiami di parte appellante alla giurisprudenza amministrativa, va dato atto che, successivamente alla pronuncia cautelare di cui in ricorso (Consiglio di
Stato, ord. 3722 del 22.7.2019 di conferma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio,
Roma, sez. III-bis, n. 2367/2019), il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” per carenza di interesse originaria a impugnare l'ordinanza ministeriale. Con sentenza
13742/2020, il TAR Lazio, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto la questione non fondata, rilevando che “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”. Il
Consiglio di Stato con sentenza n.1348/2023 del 7.2.2023 ha rigettato il gravame, per quanto interessa in questa sede affermando: “A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle “quote”, espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo espressamente fissato dalla legge. D'altra parte,
l'art.30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla indizione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione (in questo caso alla contrattazione collettiva) la individuazione delle modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici”.
2.7. È parimenti infondato il terzo motivo di gravame.
Il principio enunciato dalla Corte di cassazione richiamato dall'appellante e confermato da successive pronunce, invero, relativo ai diversi procedimenti di opposizione ad ordinanze ingiunzione, non si applica nel caso di specie, ove, piuttosto, trova applicazione la previsione di cui all'art. 152 bis delle disp.att.cp.c. che, nella versione attuale, prevede: “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo
91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Né parte appellante ha contestato la quantificazione delle spese.
3. In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la novità della questione interpretativa prospettata e dell'orientamento condiviso dal Collegio giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi