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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9764/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 9764/2023, promossa da:
1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...], Parte_1
3. nata in [...] il [...], Persona_1
4. nato in [...] il [...], Controparte_2
5. nata in [...] il [...], Controparte_3
6. nato in [...] il [...], Controparte_4
7. nato in [...] il [...], Per_2 Controparte_4
8. , nata in [...] il [...], Controparte_5
9. nato in [...] il [...], Controparte_6
10. , nata in Brasile il [...], in [...] ed in Persona_3
qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori:
11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
12. , nata in [...] il [...], Controparte_8
13. , nata in [...] il [...], Persona_4 14. , nata in [...] il [...], Parte_2
15. , nato in [...] il [...], Controparte_9
16. , nata in [...] il [...], Controparte_10
17. nato in [...] il [...], Parte_3
18. , nata in [...] il [...], Controparte_11
19. nato in [...] il [...], Parte_4
20. nata in [...] il [...], Parte_5
21. , nato in [...] il [...], Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Francesco
Nardocci
RICORRENTE/I
contro
Controparte_12
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_5
cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile e che mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti in linea retta del sig. nato a [...]_5
(MO) il 07/02/1875 ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1893 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa Persona_6
certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4).
3. Dal matrimonio tra il sig. e la Per_7 Per_7
sig.ra (doc. 5) nascevano la sig.ra (doc. 6), il sig. Parte_7 Persona_8
(doc. 7), il sig. (doc. 8) e la sig.ra (doc. 9).
4. CP_13 Parte_8 Controparte_14
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 10) e Persona_8 Persona_9
procreavano la sig.ra (doc. 11) e la sig.ra (doc. 12).
5. Quindi CP_1 Parte_1
la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. CP_1 Controparte_15
13) e dalla loro unione nasceva la sig.ra (doc. 14).
6. Il sig. si sposava Per_1 CP_13
con la sig.ra (doc. 15) e dalla loro unione nascevano il sig. Persona_10
(doc. 16), il sig. (doc. 17), il sig. (doc. 18) Persona_11 Persona_12 Persona_13
e il sig. (doc. 19).
7. Dal matrimonio tra il sig. e la CP_2 Persona_11
sig.ra (doc. 20) nasceva la sig.ra (doc. Parte_9 CP_3
21).
8. Il sig. con la sig.ra procreavano il Persona_12 Parte_10
sig. (doc. 22) e il sig. (doc. 23).
9. Quindi il sig. si CP_4 Per_2 Persona_13
univa in matrimonio con la sig.ra (doc. 24) e dalla Persona_14
loro unione nasceva la sig.ra (doc. 25). 10. Il sig. si sposava CP_5 CP_2
con la sig.ra (doc. 26) e dalla loro unione nasceva il sig. Persona_15 CP_6 (doc. 27). 11. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra
[...] Parte_8 Persona_16
(doc. 28) nascevano la sig.ra (doc. 29), la sig.ra
[...] Persona_3 Persona_4
(doc. 30) e la sig.ra (doc. 31). 12. La sig.ra si sposava con il Parte_2 Persona_3
sig. (doc. 32) e procreavano la sig.ra Persona_17 CP_8
(doc. 33) e il sig. (doc. 34). 13. Quindi la sig.ra si univa in CP_6 Persona_4
matrimonio con il sig. (doc. 35) e dalla loro unione nascevano il sig. Parte_11
(doc. 36) e la sig.ra (doc. 37). 14. La sig.ra si CP_9 CP_10 Controparte_14
sposava con il sig. (doc. 38) e dalla loro unione Persona_18
nascevano il sig. (doc. 39), il sig. (doc. 40) e la sig.ra CP_2 Pt_3 CP_11
(doc. 41). 15. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra CP_2 Parte_12
(doc. 42) nasceva il sig. (doc. 43). 16. Il sig. si sposava con la sig.ra Pt_4 Pt_3
(doc. 44) e procreavano la sig.ra (doc. Persona_19 Pt_5
45). 17. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. CP_11 [...]
(doc. 46) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. Persona_20 Pt_6
47). 18. Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc.
48) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano”.
All'udienza del 16 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 18 febbraio 2025 che con provvedimento del 8 febbraio 2025 veniva differita al 20 novembre 2026 e sostituita, ex art. 127-ter cpc, con il deposito di note di trattazione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2. Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...], Parte_1
3. nata in [...] il [...], Persona_1
4. nato in [...] il [...], Controparte_2
5. nata in [...] il [...], Controparte_3
6. nato in [...] il [...], Controparte_4
7. nato in [...] il [...], Per_2 Controparte_4
8. , nata in [...] il [...], Controparte_5
9. nato in [...] il [...], Controparte_6
10. , nata in [...] il [...], Persona_3 11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
12. , nata in [...] il [...], Controparte_8
13. , nata in [...] il [...], Persona_4
14. , nata in [...] il [...], Parte_2
15. , nato in [...] il [...], Controparte_9
16. , nata in [...] il [...], Controparte_10
17. nato in [...] il [...], Parte_3
18. , nata in [...] il [...], Controparte_11
19. nato in [...] il [...], Parte_4
20. nata in [...] il [...], Parte_5
21. , nato in [...] il [...], Parte_6
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 9764/2023, promossa da:
1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...], Parte_1
3. nata in [...] il [...], Persona_1
4. nato in [...] il [...], Controparte_2
5. nata in [...] il [...], Controparte_3
6. nato in [...] il [...], Controparte_4
7. nato in [...] il [...], Per_2 Controparte_4
8. , nata in [...] il [...], Controparte_5
9. nato in [...] il [...], Controparte_6
10. , nata in Brasile il [...], in [...] ed in Persona_3
qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori:
11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
12. , nata in [...] il [...], Controparte_8
13. , nata in [...] il [...], Persona_4 14. , nata in [...] il [...], Parte_2
15. , nato in [...] il [...], Controparte_9
16. , nata in [...] il [...], Controparte_10
17. nato in [...] il [...], Parte_3
18. , nata in [...] il [...], Controparte_11
19. nato in [...] il [...], Parte_4
20. nata in [...] il [...], Parte_5
21. , nato in [...] il [...], Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Francesco
Nardocci
RICORRENTE/I
contro
Controparte_12
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_5
cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile e che mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti in linea retta del sig. nato a [...]_5
(MO) il 07/02/1875 ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1893 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa Persona_6
certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4).
3. Dal matrimonio tra il sig. e la Per_7 Per_7
sig.ra (doc. 5) nascevano la sig.ra (doc. 6), il sig. Parte_7 Persona_8
(doc. 7), il sig. (doc. 8) e la sig.ra (doc. 9).
4. CP_13 Parte_8 Controparte_14
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 10) e Persona_8 Persona_9
procreavano la sig.ra (doc. 11) e la sig.ra (doc. 12).
5. Quindi CP_1 Parte_1
la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. CP_1 Controparte_15
13) e dalla loro unione nasceva la sig.ra (doc. 14).
6. Il sig. si sposava Per_1 CP_13
con la sig.ra (doc. 15) e dalla loro unione nascevano il sig. Persona_10
(doc. 16), il sig. (doc. 17), il sig. (doc. 18) Persona_11 Persona_12 Persona_13
e il sig. (doc. 19).
7. Dal matrimonio tra il sig. e la CP_2 Persona_11
sig.ra (doc. 20) nasceva la sig.ra (doc. Parte_9 CP_3
21).
8. Il sig. con la sig.ra procreavano il Persona_12 Parte_10
sig. (doc. 22) e il sig. (doc. 23).
9. Quindi il sig. si CP_4 Per_2 Persona_13
univa in matrimonio con la sig.ra (doc. 24) e dalla Persona_14
loro unione nasceva la sig.ra (doc. 25). 10. Il sig. si sposava CP_5 CP_2
con la sig.ra (doc. 26) e dalla loro unione nasceva il sig. Persona_15 CP_6 (doc. 27). 11. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra
[...] Parte_8 Persona_16
(doc. 28) nascevano la sig.ra (doc. 29), la sig.ra
[...] Persona_3 Persona_4
(doc. 30) e la sig.ra (doc. 31). 12. La sig.ra si sposava con il Parte_2 Persona_3
sig. (doc. 32) e procreavano la sig.ra Persona_17 CP_8
(doc. 33) e il sig. (doc. 34). 13. Quindi la sig.ra si univa in CP_6 Persona_4
matrimonio con il sig. (doc. 35) e dalla loro unione nascevano il sig. Parte_11
(doc. 36) e la sig.ra (doc. 37). 14. La sig.ra si CP_9 CP_10 Controparte_14
sposava con il sig. (doc. 38) e dalla loro unione Persona_18
nascevano il sig. (doc. 39), il sig. (doc. 40) e la sig.ra CP_2 Pt_3 CP_11
(doc. 41). 15. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra CP_2 Parte_12
(doc. 42) nasceva il sig. (doc. 43). 16. Il sig. si sposava con la sig.ra Pt_4 Pt_3
(doc. 44) e procreavano la sig.ra (doc. Persona_19 Pt_5
45). 17. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. CP_11 [...]
(doc. 46) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. Persona_20 Pt_6
47). 18. Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc.
48) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano”.
All'udienza del 16 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 18 febbraio 2025 che con provvedimento del 8 febbraio 2025 veniva differita al 20 novembre 2026 e sostituita, ex art. 127-ter cpc, con il deposito di note di trattazione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2. Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nata in [...] il [...], Parte_1
3. nata in [...] il [...], Persona_1
4. nato in [...] il [...], Controparte_2
5. nata in [...] il [...], Controparte_3
6. nato in [...] il [...], Controparte_4
7. nato in [...] il [...], Per_2 Controparte_4
8. , nata in [...] il [...], Controparte_5
9. nato in [...] il [...], Controparte_6
10. , nata in [...] il [...], Persona_3 11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
12. , nata in [...] il [...], Controparte_8
13. , nata in [...] il [...], Persona_4
14. , nata in [...] il [...], Parte_2
15. , nato in [...] il [...], Controparte_9
16. , nata in [...] il [...], Controparte_10
17. nato in [...] il [...], Parte_3
18. , nata in [...] il [...], Controparte_11
19. nato in [...] il [...], Parte_4
20. nata in [...] il [...], Parte_5
21. , nato in [...] il [...], Parte_6
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore