Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2025, proposto da AR IO, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, PEC colucci0267@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Pomarico, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 1 del 5.3.2025 (notificata il 13.3.2025), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pomarico ha ingiunto, ai sensi degli artt. 31 e 35 DPR n. 380/2001, la demolizione del fabbricato, di proprietà della sig.ra AR IO, realizzato per la maggior parte sul terreno foglio n. 13, particella n. 259:
-in totale difformità dalle concessioni edilizie del 24.8.1984 (rilasciata per la costruzione di un deposito attrezzi agricoli con sovrastante casa padronale e recinzione parziale della particelle n. 259), dell’8.11.1984 (rilasciata in variante alla predetta concessione edilizia del 24.8.1984, per la realizzazione di un piano interrato), del 22.5.1985 (rilasciata in ulteriore variante alla suddetta concessione edilizia del 24.8.1984, per la realizzazione della sistemazione esterna), del 21.4.1986 (rilasciata in ulteriore variante alla suddetta concessione edilizia del 24.8.1984), del 13.9.1989 (rilasciata per la costruzione di una tettoia) e del 19.3.1999 (rilasciata per la ristrutturazione di un fabbricato rurale), in quanto il predetto fabbricato era stato costruito “in una posizione diversa da quella indicata nei progetti assentiti ed in parte ricade sul suolo di proprietà comunale foglio n. 13, particella n. 935;
-specificando che la predetta traslazione del fabbricato costituisce variazione essenziale;
-con l’espressa avvertenza che, decorsi 90 giorni dalla notifica:
1) il fabbricato, l’area di sedime e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive di 310 mq. sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio comunale;
2) l’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione costituirà titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari e per la demolizione d’ufficio da parte del Comune a carico della sig.ra AR IO;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. LE ST e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo la richiesta di accertamenti di polizia giudiziaria prot. n. 4840 dell’11.5.2020, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico:
-con nota prot. n. 2937 del 14.3.2024 ex art. 7 L. n. 241/1990 ha comunicato alla sig.ra AR IO l’avvio del procedimento, finalizzato all’ingiunzione della demolizione del fabbricato, di sua proprietà, realizzato per la maggior parte sul terreno foglio n. 13, particella n. 259:
1) in totale difformità dalle concessioni edilizie del 24.8.1984 (rilasciata per la costruzione di un deposito attrezzi agricoli con sovrastante casa padronale e recinzione parziale della particelle n. 259), dell’8.11.1984 (rilasciata in variante alla predetta concessione edilizia del 24.8.1984, per la realizzazione di un piano interrato), del 22.5.1985 (rilasciata in ulteriore variante alla suddetta concessione edilizia del 24.8.1984, per la realizzazione della sistemazione esterna), del 21.4.1986 (rilasciata in ulteriore variante alla suddetta concessione edilizia del 24.8.1984), del 13.9.1989 (rilasciata per la costruzione di una tettoia) e del 19.3.1999 (rilasciata per la ristrutturazione di un fabbricato rurale), in quanto il predetto fabbricato era stato costruito “in una posizione diversa da quella indicata nei progetti assentiti ed in parte ricade sul suolo di proprietà comunale foglio n. 13, particella n. 935;
2) specificando che tale traslazione del fabbricato costituisce variazione essenziale;
-con nota prot. n. 872 del 23.1.2025 ha riscontrato la nota del rappresentante della sig.ra AR IO del 18.3.2024:
A) precisando che:
1) il fabbricato era stato realizzato su un’area, classificata con Zona Rurale dal vigente Programma di Fabbricazione, che prevede l’indice di copertura di 1/40 della superficie del lotto e la distanza dai confini pari a 5 m.;
2) in tutti i predetti titoli abilitativi il fabbricato era stato ubicato correttamente alla predetta distanza dai confini;
B) e trasmettendo:
1) la nota prot. n. 113 del 10.5.2020 di richiesta di informazioni da parte dei Carabinieri di Pomarico;
2) il riscontro del Comune alla predetta nota dei Carabinieri di Pomarico;
3) le planimetrie, da cui si evince la collocazione del fabbricato in posizione diversa da quanto risultante in progetto;
4) gli elaborati delle concessioni edilizie dell’8.11.1984, del 22.5.1985 e del 21.4.1986;
-con Ordinanza n. 1 del 5.3.2025 (notificata il 13.3.2025), dopo aver richiamato i predetti atti endoprocedimentali, ha ingiunto, ai sensi degli artt. 31 e 35 DPR n. 380/2001, la demolizione del suddetto fabbricato, con l’espressa avvertenza che, decorsi 90 giorni dalla notifica:
1) il fabbricato, l’area di sedime e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive di 310 mq. sarebbero state di diritto al patrimonio comunale;
2) l’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione costituirà titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari e per la demolizione d’ufficio da parte del Comune a carico della sig.ra AR IO.
La sig.ra AR IO con il presente ricorso, notificato il 12.5.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it e depositato il 15.5.2025, ha impugnato la predetta Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’impugnata Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025 non individua gli abusi edilizi, da demolire;
2) l’errata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. n. 28/1991 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il fabbricato di cui è causa è stato costruito all’interno della proprietà della ricorrente e nella medesima area, indicata in sede progettuale, e non viola le prescrizioni dello strumento urbanistico in materia di distanze dalle strade o dai confini, come evincibile anche dalla circostanza che il Comune di Pomarico non ha mai sollevato contestazioni e/o rilievi per 35 anni;
3) con riferimento alla parte di fabbricato, realizzata sul terreno foglio n. 13, particella n. 935, di proprietà comunale, che tale occupazione del predetto terreno comunale per una modesta superficie di 47 mq. è stata realizzata nel 1989 ed è sempre stata conosciuta dal Comune, con riserva di azione dinanzi al Giudice Ordinario, per l’accertamento dell’usucapione;
4) la violazione del principio di affidamento, in quanto: a) vi è sostanziale conformità tra localizzazione in progetto e costruzione; b) nel 1993 la ricorrente aveva comunicato al Comune l’esatta ubicazione dell’immobile; c) l’opera edificata risponde ad un’esigenza di tipo abitativo; d) è decorso un lungo tempo di 36 o 32 anni;
5) l’omessa ostensione della richiesta di accertamenti di polizia giudiziaria prot. n. 4840 dell’11.5.2020 e della nota comunale del 23.1.2025, chieste dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 14.4.2025.
Con Ordinanza n. 48 del 12.6.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Ma con Ordinanza n. 3392 del 17.9.2025 la II^ Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia dell’impugnata Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025, tenuto conto:
1) “quanto al periculum in mora”, del “danno grave ed irreparabile”;
2) “quanto al fumus boni iuris”, della “genericità dell’individuazione delle opere abusive nel provvedimento impugnato”.
Con memoria del 31.10.2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto effettivamente l’impugnata Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025 non individua gli abusi edilizi, da demolire.
Il provvedimento, infatti, si limita a dichiarare che “il fabbricato è stato realizzato in una posizione diversa da quella indicata nei progetti assentiti ed in parte ricade su suolo demaniale con violazione dell’art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e nello specifico al foglio 13 particella 935” aggiungendo poi che “la traslazione del fabbricato rispetto al progetto assentito costituisce una variazione essenziale”.
Neppure può ritenersi sufficiente ad integrare il provvedimento il contenuto della nota endoprocedimentale del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico prot. n. 872 del 23.1.2025 (cfr. doc. n. 8, depositato il 26.5.2025), nella parte in cui si riferisce:
-alla parte del fabbricato di cui è causa, costruita a meno di 5 m. dal confine del terreno foglio n. 13, particella n. 259, di proprietà della ricorrente, in violazione della distanza minima, prescritta dal vigente Programma di Fabbricazione con riferimento alla Zona Rurale, dove si trova il fabbricato in questione;
-ed alla parte dello stesso fabbricato, che è stata costruita sul terreno foglio n. 13, particella n. 935, di proprietà del Comune.
Come è stato ritenuto in sede cautelare dal giudice d’appello, risulta palese la genericità della individuazione delle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata, in quanto in tale provvedimento non si fa alcuna distinzione tra le parti legittimamente costruite e quelle ritenute abusive, non si provvede ad individuare le superfici ed i volumi legittimi e quelli ritenuti abusivi violando in questo modo le esigenze difensive della parte ricorrente.
Anche con riferimento alla traslazione del fabbricato, pur tenendo conto dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 28/1991, non vengono fornite chiare indicazioni, tanto che in giudizio la parte ricorrente ha dedotto che non si tratterebbe di variazione essenziale, in quanto rientrante nei limiti di cui al predetto art. 3 della L.R. n. 28/1991 oltre che nell’ambito delle tolleranze costruttive ed esecutive nei limiti del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo ex art. 34 bis T.U. Edilizia (pag. 3 del ricorso).
Quanto alla natura di bene demaniale dell’area di proprietà comunale, la ricorrente ha dedotto nel ricorso che la porzione di terreno (particella 13 di cui la particella 935 costituisce frazione) sarebbe stata inserita nel “Piano di alienazione e delle valorizzazioni immobiliari” del Comune di Pomarico classificandola come appartenente al patrimonio disponibile ed alienabile.
Ne consegue che il ricorso va accolto e va quindi annullata l’impugnata Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa da parte del Comune di Pomarico.
Sussistono eccezionali motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di causa da parte della ricorrente, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Pomarico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata Ordinanza di demolizione n. 1 del 5.3.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa da parte del Comune di Pomarico.
Spese irripetibili, con la condanna del Comune di Pomarico al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
LE ST, Consigliere, Estensore
Paolo ARno, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ST | EF NT |
IL SEGRETARIO