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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3989/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3989/2023 promossa da :
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in C/O AVV. BIONDI CARLO - VIA ASSAROTTI, 7/6 16100 GENOVA, presso lo studio dell'avv. BORRINI GIANFRANCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi e decorso il termine a tal fine previsto dalla legge: 1) In limine litis, e se di rito, pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti meglio visti e ritenuti volti al mantenimento della SI.ra e della figlia . Parte_1 Per_1
Segnatamente si chiede di: assegnare immediatamente l'abitazione, in proprietà della ricorrente, alla stessa affinché vi abiti con la figlia nonché porre a carico del Per_1 assegno mensili di euro 1.200,00 per il mantenimento della moglie e euro CP_1
600,00 per il mantenimento della figlia nonché le spese straordinarie nella Per_1 misura del 100% in capo al preferibilmente con bonifico di tutti gli importi CP_1 sul conto corrente della madre per una gestione unica e coordinata delle spese di convivenza.
2) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Leivi (GE) il 11.09.1994 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leivi al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A;
3) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8 / A, di proprietà esclusiva della SInora alla predetta, che vi Parte_1 abiterà con la figlia maggiorenne, ma non autosufficiente;
Per_1
4) Porre a carico del SInor l'assegno divorzile in favore della Controparte_1
SInora pari ad € 1.200,00 mensili rivalutabile ISTAT;
Parte_1
5) Porre a carico del signor un contributo mensile pari ad € 600,00 Controparte_1 rivalutabile ISTAT a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino a Per_1 quando la stessa sarà economicamente autosufficiente. Preferibilmente disporre il pagamento sul conto corrente della ricorrente per una gestione coordinata delle spese di convivenza;
6) Porre a carico del signor il 100 % delle spese straordinarie per la figlia CP_1 come da protocollo in uso alla sezione famiglia del Tribunale di Genova, fino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente.
7) Assegnare l'autoveicolo e il motociclo, di proprietà esclusiva della SInora
, alla stessa. Parte_1
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Chiede inoltre: previa emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 -in via principale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri e già uniti in matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Levi, in data 11/9/1994;
-assegnare la casa coniugale sita in Via Selaschi 8A, Levi, Genova, alla proprietaria esclusiva SI.ra , che vi abiterà con la figlia Parte_1 Per_1
-disporre a carico del SI. contributo mensile pari ad € 350 Controparte_1 rivalutabili ISTAT a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino a Per_1 quando la stessa sarà economicamente autosufficiente con versamento diretto su conto corrente della figlia, disponendo parimenti a carico del padre il 100% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, fino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente;
-assegnare l'autoveicolo ed il motociclo di proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
alla stessa, senza alcuna attribuzione di contributo al mantenimento da parte
[...] del SI. nei confronti di quest'ultima CP_1
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 11/09/1994 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati nel Comune di Leivi il 11.09.1994, matrimonio celebrato con rito concordatario, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leivi al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A
Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie nata a Lavagna (GE) in [...] Per_2
26.03.1999 (C.F. ) e nata a [...] in data [...] C.F._3 Per_1
( ) (doc. n. 2). C.F._4
Il regime patrimoniale adottato dalla famiglia era la comunione dei beni. La casa coniugale veniva fissata nell'immobile di proprietà della moglie, sito in Leivi, alla Via Selaschi n. 8/ A
Con sentenza 1165 del 2024 il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione tra i coniugi. E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
2. Già in sede di sentenza di separazione veniva evidenziato che la figlia Per_2 seppur ancora formalmente residente in [...] / A, aveva concluso il corso di studi, era stata assunta dalla Guardia di Finanza ricoprendo il grado di Maresciallo presso la Compagnia di Ivrea, ove viveva. Allo stato, pertanto, la stessa risulta oltreché maggiorenne, economicamente indipendente e autosufficiente.
La secondogenita (nata il [...]), invece, vive nella casa coniugale di Leivi Per_1
e all'epoca frequentava il secondo anno del corso universitario di lingue e letteratura straniera presso l'Università di Genova che ad oggi dovrebbe essere concluso o quasi concluso. Allo stato, pertanto, la stessa sebbene maggiorenne, non può dirsi ancora economicamente indipendente e, pertanto, occorre regolamentare il suo mantenimento.
Entrambe le parti deducevano che dal novembre 2022 il padre versa alla figlia 350,00 euro al mese per il mantenimento della stessa. Tale somma viene versata direttamente alla figlia. Come già in sede di separazione, essendo entrambe le figlie maggiorenni, le uniche domande su cui deve provvedere questo ufficio sono quelle economiche relative alla moglie e alla seconda figlia.
3. Va osservato che la situazione non è sostanzialmente mutata rispetto a quanto accertato in sede di separazione (sentenza peraltro passata in giudicato).
In sede di separazione la ricorrente ha dedotto di essere stata da sempre casalinga e di essere priva di redditi propri. La stessa è proprietaria
- dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8/ A (doc. n. 4) avente iscritto a Catasto dei fabbricato di ridetto Comune al Foglio 10, particella 774 sub 1, cat A/3, classe U, consistenza vani 6,5, sup cat 158 mq, totale escluse aree scoperte 141 mq, nonché dei seguenti terreni
- terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 119, partita 156, noccioleto, cl 2, sup 11.590 mq, r.d. € 95,77, r.a. € 23,94;
- terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 120, partita 156, sem irr arb, cl 5, sup 1.190 mq, r.d. € 1,54, r.a. € 4,30;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 771, semin arbor, cl 5, sup 2.619 mq, r.d. € 2,71, r.a. € 6,09. Tutti i sopra menzionati immobili venivano acquisiti dall'esponente in forza di denuncia di successione testamentaria Notaio
Rep. N. 25666 Reg Vol 1014 n. 1 registrato in data 16.05.2003. Per_3
Deduceva la moglie che, dalla capacità reddituale del marito, è disceso un tenore di vita della coppia senza alcun dubbio medio-alto per tutta la durata del rapporto matrimoniale che ha consentito alla SInora , per volontà comune dei coniugi, di non Parte_1 reperire attività lavorativa al fine di dedicarsi integralmente alla cura delle figlie, sopperendo anche alle naturali e prolungate assenze del padre per questioni lavorative. A tale proposito il marito evidenziava che la moglie all'inizio della relazione, ha svolto l'attività di commessa presso supermercati a Chiavari sino al marzo 1999, cioè sino alla nascita della prima figlia e precedentemente quale dipendente della ditta Per_2
Atlantic Toma in Val Fontana Buona sin dal 1985. Tale circostanza era confermata anche dalla moglie che però evidenziava che, successivamente, d'accordo col marito, smise di lavorare per dedicarsi integralmente alla famiglia, grazie anche al consistente stipendio del CP_1
Evidenziava a tale proposito il marito che la ha comunque provveduto a Parte_1 versare contributi volontari, pagati dal marito, sino ad ottenere il minimo ventennale per il riconoscimento pensionistico.
Si deve qui ribadire, anche ai fini dell'assegno divorzile che ha un fondamento in parte diverso dall'assegno di separazione, che la scelta familiare è stata quella tradizionale della moglie impegnata nella gestione della casa e delle figlie e del marito lavoratore peraltro imbarcato su navi e quindi per molto tempo fuori casa: una suddivisione dei ruoli di cui occorre oggettivamente prendere atto e che hanno portato quindi la moglie a non avere ad oggi uno stabile lavoro extra casalingo.
A tale proposito il marito sostiene che SInora , ancora nel pieno delle sue Parte_1 forze e capacità, sia in ragione dell'attività lavorativa già svolta nel passato che della notoria attuale richiesta di personale in ambito ricettivo-turistico e della ristorazione, potrebbe ricercare ed ottenere un impiego professionale, anche eventualmente part-time, nell'area di particolare rilevanza turistica ove risiede. La figlia è infatti da anni indipendente ed autonoma mentre è studentessa Per_2 Per_1 universitaria da anni, per cui la madre già da tempo avrebbe potuto riprendere la sua attività lavorativa o comunque altra confacente, come più volte consigliatole dal marito, anche al fine di interrompere la monotonia della vita casalinga, per dedicarsi ad attività proficue, instaurando nuovi rapporti relazionali positivi. In sede di separazione la moglie a sua volta evidenziava di avere 58 anni e, pertanto, non avendo mai lavorato, non sarebbe assolutamente collocabile in un ambito lavorativo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Sul punto va innanzitutto osservato che la moglie oggi ha 61 anni e prossimamente
62, un'età cioè che non permette una facile ricollocazione nel mondo del lavoro da cui la stessa è stata lontana per 25 anni. Si deve poi ritenere, come già evidenziato in sede di separazione, che la divisione dei compiti familiari (attività lavorativa casalinga per la moglie e attività lavorativa extra-casalinga per il marito), secondo una impostazione familiare tradizionale, imponga anche in questa sede il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie, ossia di un assegno divorzile sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello retributivo.
Ed invero la durata quasi trentennale del matrimonio, il fatto che la moglie si sia dedicata alla famiglia ed in particolare alle figlie mentre il marito era l'unico percettore di un rilevante reddito da attività lavorativa extra-casalinga, hanno determinato una posizione di disparità tra le parti a seguito della separazione in quanto, in conseguenza della fine dell'unione coniugale, la moglie si trova senza lavoro e quindi senza un reddito immediato, mentre il marito ha comunque un lavoro. L'età della ricorrente non impedisce alla stessa di trovare dei lavori (anche se difficilmente potranno essere a tempo indeterminato e molto qualificati) ma sicuramente è un elemento da valutare proprio sotto il parametro assistenziale dell'assegno di divorzio finalizzato a permettere alla parte più debole di poter continuare a garantirsi una vita dignitosa
Il fatto che la moglie possa ottenere una pensione, in forza del lavoro svolto (per 7 anni) e dei contributi versati dal marito per il restante tempo è una circostanza che andrà valutata successivamente, non essendo ancora un requisito maturato e potendo il marito richiedere sempre la modifica delle condizioni di divorzio quando la moglie percepirà tale pensione (tenuto anche conto del progressivo slittamento in avanti dell'età pensionistica e quindi dell'impossibilità ad oggi di stabilire la data di effettivo percepimento della pensione).
Circa l'ulteriore circostanza dedotta dal marito, ossia il fatto che la moglie potrebbe mettere a reddito la casa che ha in Leivi in quanto è una villa e può essere adibita a Parte perché si trova in una località turistica, anche in questa sede si deve osservare che è allo stato una mera possibilità. Invero si tratta di una attività imprenditoriale che, oltre a richiedere una reale fattibilità, richiede un suo tempo e non è detto che determini redditi certi. Piuttosto, in sede di divorzio, va valutato l'impegno profuso dalla moglie nel trovare lavori anche part-time ad integrazione del suo reddito. Sul punto nulla è stato dedotto di nuovo dalle parti: va però osservato che l'assegno previsto in sede di separazione (700
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Euro) è appena superiore alla pensione sociale. E' proprio perché la sig.ra vive in casa di proprietà senza mutuo che può mantenersi decorosamente con tale somma.
In ogni caso, dovendosi in sede di divorzio valutare anche la natura perequativa – retributiva dell'assegno di mantenimento va osservato che, anche a ritenere sufficiente un contributo di 300 Euro sotto il profilo assistenziale, resta dovuto un ulteriore contributo di Euro 400,00 sotto il profilo perequativo-retributivo in quanto è proprio una conseguenza dell'impegno familiare della moglie il fatto che la stessa non abbia in oggi un lavoro retribuito. In altri termini l'assegno divorzile, per la parte perequativa-retributiva, serve a remunerare la moglie della perdita di chances derivanti dal non aver potuto sviluppare un proprio profilo professionale e garantirsi nel tempo un lavoro stabile.
Va quindi confermata nel quantum la previsione della sentenza di separazione di un contributo al mantenimento della ex moglie, a carico del marito, di Euro 700,00.
4. Tale previsione appare sostenibile dal marito. Come riportato nella sentenza di separazione questi è ufficiale di sicurezza sulle navi da crociera e lavorava per le maggiori compagnie marittime con contratti stagionali. Lo stesso ha lavorato fino al 1999 su navi mercantili per poi passare dal 1999 al 2020 alle navi da crociera Carnival e dal 2020 lavora per la MSC. A seguito della pandemia e del contestuale bocco del settore crociere, il reddito del SInor ha visto una brusca contrazione (soprattutto nell'anno 2021). CP_1
A seguito della pandemia, dei licenziamenti operati da MCS e di proprie patologie mediche, ha cambiato lavoro: come evidenziato in atti ora svolge le funzioni di istruttore a Castel Volturno in un centro della società Imat. E' stato infatti assunto, in data 17/4/23, quale tecnico formatore-istruttore, dalla Società IMAT di Castel Volturno (CE), con stipendio mensile di euro 2500,00=. Il reddito a cui far riferimento, per determinare l'assegno di mantenimento per la moglie, è quindi l'attuale reddito di 2500,00 Euro cui aggiungere 200 Euro al mese per la tredicesima da spalmarsi sull'intero anno). La stessa difesa della moglie ha riparametrato la richiesta di assegno di mantenimento riducendola a 800,00 Euro proprio alla luce del nuovo lavoro del marito. A tale reddito da lavoro si aggiunge, per il marito, un reddito annuo da locazione dell'immobile di sua proprietà sito in La Spezia, Via Castelfidardo, di euro 7200,00=. Da tale reddito devono essere detratte le spese del mutuo variabile ipotecario annuali pari ad euro 5628,00= (rata mutuo mensile 469,43). oltre alle spese condominiali per circa 500 euro, le imposte con cedolare secca pari al 10% pari a 720,00=. Euro ed imposte IMU per € 300 annui, risultando quindi un reddito netto annuale derivante di 52 euro. (come da prod. 10).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Va peraltro sottolineato che la spesa del mutuo è comunque il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile che è di proprietà del marito ed accresce il suo patrimonio, circostanza che andrà valutata nelle successive fasi di giudizio.
Il marito sostiene delle spese per il suo mantenimento in Castel Volturno nonché delle spese per i viaggi per venire a trovare la figlia in Chiavari (dove dichiara di venire almeno ogni 15 giorni). Non è stata prodotta una documentazione specifica sul punto per cui si deve procedere secondo una stima di massima dei costi di tali trasferte. Le spese mensili per il mantenimento del marito possono quindi essere stimate in Euro 400 cui aggiungere circa 300 Euro al mese per i viaggi per vedere la figlia. Il convenuto ha poi dedotto di avere un debito con Findomestic pari ad Euro 226,80 mensili: ma sul punto non ha specificato il motivo di tale debito ed in particolare se contratto per le esigenze della famiglia. Va invece calcolata la spesa per l'alloggio che il marito dovrà prima o poi affittare per vivere a Castel Volturno pari a circa 600,00 Euro comprensivo di utenze e condominio. In sede di discussione ha sostenuto di dover ora pagare anche le spese di alloggio a Genova in quanto la di lui madre si sarebbe trasferita a La Spezia e lui non avrebbe quindi più un appoggio su Leivi. Ma di tali spese non vi è documentazione.
Alla luce di tali redditi la previsione di un contributo al mantenimento della moglie di Euro 700,00 in realtà, per l'ex marito, si riduce di almeno un 30% (trattandosi di spesa deducibile fiscalmente) e quindi di fatto il convenuto erogherà 500,00 Euro.
5. Per quanto riguarda la figlia va previsto un contributo al mantenimento pari al 30% del reddito complessivo delle parti diviso proporzionalmente tra le stesse in base al reddito sopra indicato (che tiene conto dell'erogando assegno di mantenimento a favore della moglie) secondo il seguente calcolo:
Reddito mensile totale Euro 1000 Spese figli complessive (30%) 30% Euro 300,00 : quota proporzionale al reddito 70% Euro 210,00 Per_4
Moglie: quota proporzionale al reddito 30% Euro 90,00
Va quindi posto a carico del marito un contributo al mantenimento della figlia di 210 Euro. Tenuto conto che lo stesso sta versando direttamente alla figlia tale contributo al mantenimento, dell'età della figlia studentessa universitaria (e quindi della necessità per la stessa di poter usufruire di alcune somme autonome) e della previsione legislativa che privilegia il versamento diretto alla figlia si può mantenere la previsione del versamento diretto alla figlia di tale somma.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Con il versamento di 210 Euro alla figlia il reddito del padre si riduce ulteriormente e quindi anche la proporzione tra i redditi dei genitori si modifica.
Di conseguenza le spese straordinarie della stessa vanno poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
6. Si ritiene di compensare le spese del procedimento stante il parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di LEIVI (GE) il 11/09/1994 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LEIVI (GE), al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A
da codice fiscale Parte_1
nata a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale Controparte_1 C.F._2 nato a [...]/03/1966 il GENOVA (GE),
Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8 / A, di proprietà esclusiva della SInora
[...]
alla predetta, che vi abiterà con la figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Dispone che il sig. , versi un assegno di Controparte_1 mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 che determina in € 700,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della moglie a decorrere dal 1 dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2024.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Dispone che il padre, sig. , versi un Controparte_1 assegno per contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che determina in € 210,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese con versamento diretto a favore della figlia medesima a decorrere dal 1 dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2024.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole così suddivise: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LEIVI (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3989/2023 promossa da :
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in C/O AVV. BIONDI CARLO - VIA ASSAROTTI, 7/6 16100 GENOVA, presso lo studio dell'avv. BORRINI GIANFRANCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi e decorso il termine a tal fine previsto dalla legge: 1) In limine litis, e se di rito, pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti meglio visti e ritenuti volti al mantenimento della SI.ra e della figlia . Parte_1 Per_1
Segnatamente si chiede di: assegnare immediatamente l'abitazione, in proprietà della ricorrente, alla stessa affinché vi abiti con la figlia nonché porre a carico del Per_1 assegno mensili di euro 1.200,00 per il mantenimento della moglie e euro CP_1
600,00 per il mantenimento della figlia nonché le spese straordinarie nella Per_1 misura del 100% in capo al preferibilmente con bonifico di tutti gli importi CP_1 sul conto corrente della madre per una gestione unica e coordinata delle spese di convivenza.
2) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Leivi (GE) il 11.09.1994 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leivi al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A;
3) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8 / A, di proprietà esclusiva della SInora alla predetta, che vi Parte_1 abiterà con la figlia maggiorenne, ma non autosufficiente;
Per_1
4) Porre a carico del SInor l'assegno divorzile in favore della Controparte_1
SInora pari ad € 1.200,00 mensili rivalutabile ISTAT;
Parte_1
5) Porre a carico del signor un contributo mensile pari ad € 600,00 Controparte_1 rivalutabile ISTAT a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino a Per_1 quando la stessa sarà economicamente autosufficiente. Preferibilmente disporre il pagamento sul conto corrente della ricorrente per una gestione coordinata delle spese di convivenza;
6) Porre a carico del signor il 100 % delle spese straordinarie per la figlia CP_1 come da protocollo in uso alla sezione famiglia del Tribunale di Genova, fino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente.
7) Assegnare l'autoveicolo e il motociclo, di proprietà esclusiva della SInora
, alla stessa. Parte_1
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Chiede inoltre: previa emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 -in via principale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri e già uniti in matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario nel Comune di Levi, in data 11/9/1994;
-assegnare la casa coniugale sita in Via Selaschi 8A, Levi, Genova, alla proprietaria esclusiva SI.ra , che vi abiterà con la figlia Parte_1 Per_1
-disporre a carico del SI. contributo mensile pari ad € 350 Controparte_1 rivalutabili ISTAT a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino a Per_1 quando la stessa sarà economicamente autosufficiente con versamento diretto su conto corrente della figlia, disponendo parimenti a carico del padre il 100% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, fino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente;
-assegnare l'autoveicolo ed il motociclo di proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
alla stessa, senza alcuna attribuzione di contributo al mantenimento da parte
[...] del SI. nei confronti di quest'ultima CP_1
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 11/09/1994 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati nel Comune di Leivi il 11.09.1994, matrimonio celebrato con rito concordatario, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leivi al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A
Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie nata a Lavagna (GE) in [...] Per_2
26.03.1999 (C.F. ) e nata a [...] in data [...] C.F._3 Per_1
( ) (doc. n. 2). C.F._4
Il regime patrimoniale adottato dalla famiglia era la comunione dei beni. La casa coniugale veniva fissata nell'immobile di proprietà della moglie, sito in Leivi, alla Via Selaschi n. 8/ A
Con sentenza 1165 del 2024 il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione tra i coniugi. E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
2. Già in sede di sentenza di separazione veniva evidenziato che la figlia Per_2 seppur ancora formalmente residente in [...] / A, aveva concluso il corso di studi, era stata assunta dalla Guardia di Finanza ricoprendo il grado di Maresciallo presso la Compagnia di Ivrea, ove viveva. Allo stato, pertanto, la stessa risulta oltreché maggiorenne, economicamente indipendente e autosufficiente.
La secondogenita (nata il [...]), invece, vive nella casa coniugale di Leivi Per_1
e all'epoca frequentava il secondo anno del corso universitario di lingue e letteratura straniera presso l'Università di Genova che ad oggi dovrebbe essere concluso o quasi concluso. Allo stato, pertanto, la stessa sebbene maggiorenne, non può dirsi ancora economicamente indipendente e, pertanto, occorre regolamentare il suo mantenimento.
Entrambe le parti deducevano che dal novembre 2022 il padre versa alla figlia 350,00 euro al mese per il mantenimento della stessa. Tale somma viene versata direttamente alla figlia. Come già in sede di separazione, essendo entrambe le figlie maggiorenni, le uniche domande su cui deve provvedere questo ufficio sono quelle economiche relative alla moglie e alla seconda figlia.
3. Va osservato che la situazione non è sostanzialmente mutata rispetto a quanto accertato in sede di separazione (sentenza peraltro passata in giudicato).
In sede di separazione la ricorrente ha dedotto di essere stata da sempre casalinga e di essere priva di redditi propri. La stessa è proprietaria
- dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8/ A (doc. n. 4) avente iscritto a Catasto dei fabbricato di ridetto Comune al Foglio 10, particella 774 sub 1, cat A/3, classe U, consistenza vani 6,5, sup cat 158 mq, totale escluse aree scoperte 141 mq, nonché dei seguenti terreni
- terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 119, partita 156, noccioleto, cl 2, sup 11.590 mq, r.d. € 95,77, r.a. € 23,94;
- terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 120, partita 156, sem irr arb, cl 5, sup 1.190 mq, r.d. € 1,54, r.a. € 4,30;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - terreno iscritto al C.T. del Comune di Leivi Foglio 10, particella 771, semin arbor, cl 5, sup 2.619 mq, r.d. € 2,71, r.a. € 6,09. Tutti i sopra menzionati immobili venivano acquisiti dall'esponente in forza di denuncia di successione testamentaria Notaio
Rep. N. 25666 Reg Vol 1014 n. 1 registrato in data 16.05.2003. Per_3
Deduceva la moglie che, dalla capacità reddituale del marito, è disceso un tenore di vita della coppia senza alcun dubbio medio-alto per tutta la durata del rapporto matrimoniale che ha consentito alla SInora , per volontà comune dei coniugi, di non Parte_1 reperire attività lavorativa al fine di dedicarsi integralmente alla cura delle figlie, sopperendo anche alle naturali e prolungate assenze del padre per questioni lavorative. A tale proposito il marito evidenziava che la moglie all'inizio della relazione, ha svolto l'attività di commessa presso supermercati a Chiavari sino al marzo 1999, cioè sino alla nascita della prima figlia e precedentemente quale dipendente della ditta Per_2
Atlantic Toma in Val Fontana Buona sin dal 1985. Tale circostanza era confermata anche dalla moglie che però evidenziava che, successivamente, d'accordo col marito, smise di lavorare per dedicarsi integralmente alla famiglia, grazie anche al consistente stipendio del CP_1
Evidenziava a tale proposito il marito che la ha comunque provveduto a Parte_1 versare contributi volontari, pagati dal marito, sino ad ottenere il minimo ventennale per il riconoscimento pensionistico.
Si deve qui ribadire, anche ai fini dell'assegno divorzile che ha un fondamento in parte diverso dall'assegno di separazione, che la scelta familiare è stata quella tradizionale della moglie impegnata nella gestione della casa e delle figlie e del marito lavoratore peraltro imbarcato su navi e quindi per molto tempo fuori casa: una suddivisione dei ruoli di cui occorre oggettivamente prendere atto e che hanno portato quindi la moglie a non avere ad oggi uno stabile lavoro extra casalingo.
A tale proposito il marito sostiene che SInora , ancora nel pieno delle sue Parte_1 forze e capacità, sia in ragione dell'attività lavorativa già svolta nel passato che della notoria attuale richiesta di personale in ambito ricettivo-turistico e della ristorazione, potrebbe ricercare ed ottenere un impiego professionale, anche eventualmente part-time, nell'area di particolare rilevanza turistica ove risiede. La figlia è infatti da anni indipendente ed autonoma mentre è studentessa Per_2 Per_1 universitaria da anni, per cui la madre già da tempo avrebbe potuto riprendere la sua attività lavorativa o comunque altra confacente, come più volte consigliatole dal marito, anche al fine di interrompere la monotonia della vita casalinga, per dedicarsi ad attività proficue, instaurando nuovi rapporti relazionali positivi. In sede di separazione la moglie a sua volta evidenziava di avere 58 anni e, pertanto, non avendo mai lavorato, non sarebbe assolutamente collocabile in un ambito lavorativo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Sul punto va innanzitutto osservato che la moglie oggi ha 61 anni e prossimamente
62, un'età cioè che non permette una facile ricollocazione nel mondo del lavoro da cui la stessa è stata lontana per 25 anni. Si deve poi ritenere, come già evidenziato in sede di separazione, che la divisione dei compiti familiari (attività lavorativa casalinga per la moglie e attività lavorativa extra-casalinga per il marito), secondo una impostazione familiare tradizionale, imponga anche in questa sede il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie, ossia di un assegno divorzile sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello retributivo.
Ed invero la durata quasi trentennale del matrimonio, il fatto che la moglie si sia dedicata alla famiglia ed in particolare alle figlie mentre il marito era l'unico percettore di un rilevante reddito da attività lavorativa extra-casalinga, hanno determinato una posizione di disparità tra le parti a seguito della separazione in quanto, in conseguenza della fine dell'unione coniugale, la moglie si trova senza lavoro e quindi senza un reddito immediato, mentre il marito ha comunque un lavoro. L'età della ricorrente non impedisce alla stessa di trovare dei lavori (anche se difficilmente potranno essere a tempo indeterminato e molto qualificati) ma sicuramente è un elemento da valutare proprio sotto il parametro assistenziale dell'assegno di divorzio finalizzato a permettere alla parte più debole di poter continuare a garantirsi una vita dignitosa
Il fatto che la moglie possa ottenere una pensione, in forza del lavoro svolto (per 7 anni) e dei contributi versati dal marito per il restante tempo è una circostanza che andrà valutata successivamente, non essendo ancora un requisito maturato e potendo il marito richiedere sempre la modifica delle condizioni di divorzio quando la moglie percepirà tale pensione (tenuto anche conto del progressivo slittamento in avanti dell'età pensionistica e quindi dell'impossibilità ad oggi di stabilire la data di effettivo percepimento della pensione).
Circa l'ulteriore circostanza dedotta dal marito, ossia il fatto che la moglie potrebbe mettere a reddito la casa che ha in Leivi in quanto è una villa e può essere adibita a Parte perché si trova in una località turistica, anche in questa sede si deve osservare che è allo stato una mera possibilità. Invero si tratta di una attività imprenditoriale che, oltre a richiedere una reale fattibilità, richiede un suo tempo e non è detto che determini redditi certi. Piuttosto, in sede di divorzio, va valutato l'impegno profuso dalla moglie nel trovare lavori anche part-time ad integrazione del suo reddito. Sul punto nulla è stato dedotto di nuovo dalle parti: va però osservato che l'assegno previsto in sede di separazione (700
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Euro) è appena superiore alla pensione sociale. E' proprio perché la sig.ra vive in casa di proprietà senza mutuo che può mantenersi decorosamente con tale somma.
In ogni caso, dovendosi in sede di divorzio valutare anche la natura perequativa – retributiva dell'assegno di mantenimento va osservato che, anche a ritenere sufficiente un contributo di 300 Euro sotto il profilo assistenziale, resta dovuto un ulteriore contributo di Euro 400,00 sotto il profilo perequativo-retributivo in quanto è proprio una conseguenza dell'impegno familiare della moglie il fatto che la stessa non abbia in oggi un lavoro retribuito. In altri termini l'assegno divorzile, per la parte perequativa-retributiva, serve a remunerare la moglie della perdita di chances derivanti dal non aver potuto sviluppare un proprio profilo professionale e garantirsi nel tempo un lavoro stabile.
Va quindi confermata nel quantum la previsione della sentenza di separazione di un contributo al mantenimento della ex moglie, a carico del marito, di Euro 700,00.
4. Tale previsione appare sostenibile dal marito. Come riportato nella sentenza di separazione questi è ufficiale di sicurezza sulle navi da crociera e lavorava per le maggiori compagnie marittime con contratti stagionali. Lo stesso ha lavorato fino al 1999 su navi mercantili per poi passare dal 1999 al 2020 alle navi da crociera Carnival e dal 2020 lavora per la MSC. A seguito della pandemia e del contestuale bocco del settore crociere, il reddito del SInor ha visto una brusca contrazione (soprattutto nell'anno 2021). CP_1
A seguito della pandemia, dei licenziamenti operati da MCS e di proprie patologie mediche, ha cambiato lavoro: come evidenziato in atti ora svolge le funzioni di istruttore a Castel Volturno in un centro della società Imat. E' stato infatti assunto, in data 17/4/23, quale tecnico formatore-istruttore, dalla Società IMAT di Castel Volturno (CE), con stipendio mensile di euro 2500,00=. Il reddito a cui far riferimento, per determinare l'assegno di mantenimento per la moglie, è quindi l'attuale reddito di 2500,00 Euro cui aggiungere 200 Euro al mese per la tredicesima da spalmarsi sull'intero anno). La stessa difesa della moglie ha riparametrato la richiesta di assegno di mantenimento riducendola a 800,00 Euro proprio alla luce del nuovo lavoro del marito. A tale reddito da lavoro si aggiunge, per il marito, un reddito annuo da locazione dell'immobile di sua proprietà sito in La Spezia, Via Castelfidardo, di euro 7200,00=. Da tale reddito devono essere detratte le spese del mutuo variabile ipotecario annuali pari ad euro 5628,00= (rata mutuo mensile 469,43). oltre alle spese condominiali per circa 500 euro, le imposte con cedolare secca pari al 10% pari a 720,00=. Euro ed imposte IMU per € 300 annui, risultando quindi un reddito netto annuale derivante di 52 euro. (come da prod. 10).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Va peraltro sottolineato che la spesa del mutuo è comunque il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile che è di proprietà del marito ed accresce il suo patrimonio, circostanza che andrà valutata nelle successive fasi di giudizio.
Il marito sostiene delle spese per il suo mantenimento in Castel Volturno nonché delle spese per i viaggi per venire a trovare la figlia in Chiavari (dove dichiara di venire almeno ogni 15 giorni). Non è stata prodotta una documentazione specifica sul punto per cui si deve procedere secondo una stima di massima dei costi di tali trasferte. Le spese mensili per il mantenimento del marito possono quindi essere stimate in Euro 400 cui aggiungere circa 300 Euro al mese per i viaggi per vedere la figlia. Il convenuto ha poi dedotto di avere un debito con Findomestic pari ad Euro 226,80 mensili: ma sul punto non ha specificato il motivo di tale debito ed in particolare se contratto per le esigenze della famiglia. Va invece calcolata la spesa per l'alloggio che il marito dovrà prima o poi affittare per vivere a Castel Volturno pari a circa 600,00 Euro comprensivo di utenze e condominio. In sede di discussione ha sostenuto di dover ora pagare anche le spese di alloggio a Genova in quanto la di lui madre si sarebbe trasferita a La Spezia e lui non avrebbe quindi più un appoggio su Leivi. Ma di tali spese non vi è documentazione.
Alla luce di tali redditi la previsione di un contributo al mantenimento della moglie di Euro 700,00 in realtà, per l'ex marito, si riduce di almeno un 30% (trattandosi di spesa deducibile fiscalmente) e quindi di fatto il convenuto erogherà 500,00 Euro.
5. Per quanto riguarda la figlia va previsto un contributo al mantenimento pari al 30% del reddito complessivo delle parti diviso proporzionalmente tra le stesse in base al reddito sopra indicato (che tiene conto dell'erogando assegno di mantenimento a favore della moglie) secondo il seguente calcolo:
Reddito mensile totale Euro 1000 Spese figli complessive (30%) 30% Euro 300,00 : quota proporzionale al reddito 70% Euro 210,00 Per_4
Moglie: quota proporzionale al reddito 30% Euro 90,00
Va quindi posto a carico del marito un contributo al mantenimento della figlia di 210 Euro. Tenuto conto che lo stesso sta versando direttamente alla figlia tale contributo al mantenimento, dell'età della figlia studentessa universitaria (e quindi della necessità per la stessa di poter usufruire di alcune somme autonome) e della previsione legislativa che privilegia il versamento diretto alla figlia si può mantenere la previsione del versamento diretto alla figlia di tale somma.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Con il versamento di 210 Euro alla figlia il reddito del padre si riduce ulteriormente e quindi anche la proporzione tra i redditi dei genitori si modifica.
Di conseguenza le spese straordinarie della stessa vanno poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
6. Si ritiene di compensare le spese del procedimento stante il parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di LEIVI (GE) il 11/09/1994 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LEIVI (GE), al n.3 Parte II – anno 1994 Serie A
da codice fiscale Parte_1
nata a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale Controparte_1 C.F._2 nato a [...]/03/1966 il GENOVA (GE),
Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Leivi (GE), alla Via Selaschi n. 8 / A, di proprietà esclusiva della SInora
[...]
alla predetta, che vi abiterà con la figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Dispone che il sig. , versi un assegno di Controparte_1 mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 che determina in € 700,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della moglie a decorrere dal 1 dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2024.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Dispone che il padre, sig. , versi un Controparte_1 assegno per contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che determina in € 210,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese con versamento diretto a favore della figlia medesima a decorrere dal 1 dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2024.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole così suddivise: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LEIVI (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10