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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 730 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioni del CTU coni vittoria di spese di lite da distrarre e per l'avv. CLARA CP_2
CARDAMONE in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO FEDERICO II N. 68 C/O L'AVVOCATURA
DISTRETTUALE INPS 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: Invalidità civile superiore al 33%
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
, chiedendo di accertare lo stato di invalida civile con Controparte_3
permanente riduzione della capacità lavorativa generica superiore al 33% per fruire dei benefici e degli ausili previsti ai sensi della normativa vigente (scarpe ortopediche ed altri presidi e benefici) La rimaneva contumace. Controparte_4
L' si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva e, nel merito, insistendo per il rigetto del ricorso.
Espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' è infondata e va respinta. CP_2
La legittimazione passiva dell discende infatti, dall'applicazione del DPCM CP_2
30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all' delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_2 handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel merito il CTU dott. ha accertato che “la signora di anni Per_1 Parte_1
71, risulta affetta dalle seguenti infermità prevalenti: - sindrome ansioso-depressiva; - tireopatia nodulare follicolare;
- ipertensione arteriosa in buon compenso in soggetto dislipidemico;
- artrosi della colonna in toto e delle grandi e piccole articolazioni in soggetto obeso a discreto impegno funzionale;
- ipoacusia bilaterale pantonale con acufeni;
- deficit visivo in OO”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il complesso menomativo da cui è attualmente affetta la signora è apparso tale da giustificare un invalidità permanente Parte_1
superiore al 33% a far data dalla domanda (07/06/2023)”
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' in quanto CP_2
oggetto del presente giudizio è stata la valutazione della Commissione Medica;
CP_2
Contr Spese compensate nei confronti della resistente.
Le spese di CTU sono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
-dichiara che il ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 33% con decorrenza dalla domanda amministrativa (26.9.2027.6.20233) e ha diritto a fruire dei benefici e degli ausili previsti ai sensi della normativa vigente
(scarpe ortopediche ed altri presidi e benefici)
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_2
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, Cassa Previdenza e IVA
- compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_3
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_2
Avezzano 19.9.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza