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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NC AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 25.02.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. MORATTI ALESSANDRO e dall'avv. BRONZONE FRANCESCO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GALASSI VINCENZO e P.IVA_2 presso il suo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato telematicamente in data 18.01.2022, la società conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Parte_2 Tribunale di Cassino la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1 - Accertare e dichiarare la responsabilità della società in ordine Controparte_2 ai fatti di causa di cui alla premessa e per le motivazioni tutte dedotte nella parte in diritto della stessa, condannarla al risarcimento della somma complessiva di euro 15.037,98 così quantificata: 1207,90 euro per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, 12.000,00 euro oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro, 1.711,68 euro oltre IVA per spese di CTU liquidate dal Tribunale nel procedimento di consulenza tecnica d'ufficio innanzi al codesto Tribunale (R.G. N. 3168/2020), ed euro 118,50 pari al contributo unificato per il presente procedimento;
danni e costi tutti riconducibili agli eventi sinistrosi sul macchinario Bridgeport Vmc800, per tutti i motivi enunciati nella superiore premessa, o di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritto ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti Procuratori siccome antistatari” (v. atto introduttivo e successiva memoria conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la società convenuta che:
“contestava le avversarie allegazioni, deduzioni e domande tutte e concludeva per il rigetto delle domande proposte da parte attrice e per la dichiarazione di inutilizzabilità della CTU eseguita in ATP e il rinnovo della stessa”; e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni, argomentazioni e difese supra esposte,
• Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per essere destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
• In via subordinata, ridurre a quanto di giustizia le pretese avversarie;
• In via istruttoria, dichiarare l'inutilizzabilità dell'accertamento eseguito dal CTU del 21/7/21, nel corso del procedimento di A.T.P. R.G. n. 3168/2020, disponendo, ove lo ritenga utilizzabile, il rinnovo della CTU per le motivazioni di cui sopra;
Con vittoria di spese e competenze professionali” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, all'esito dei chiarimenti resi dall'Ing. Persona_1
-CTU nel giudizio di ATP R.G. n. 3168/2020- e del disposto mutamento di rito, la causa - ritenuta matura per la decisione con la sola produzione documentale delle parti, acquisizione del fascicolo di ATP e chiarimenti del CTU, senza necessità di ulteriore attività istruttoria o rinnovo di CTU come richiesto da parte resistente (v. ordinanza istruttoria del 12.02.2025)- precisate le conclusioni, viene ora per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e rituale deposito di memorie conclusionali e di replica delle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent.
2 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato il provvedimento del 12.02.2025 laddove questo giudice ha ritenuto:
“la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o rinnovo di CTU come richiesto da parte resistente”, per cui è da considerare come esaustiva la CTU redatta nel corso del giudizio di ATP e i relativi chiarimenti resi dallo stesso CTU in questo giudizio.
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015). Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attore avendo chiarito le cause e l'importo del danno subito per i fatti in questione, ovvero:
€ 1.207,80 euro per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, 12.000,00 euro oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro” (v. documentazione prodotta dall'attore, relazione definitiva del CTU e chiarimenti trasmessi dal C.T.U. in data 03.12.2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti.
E in questi termini si ritiene di accogliere integralmente la domanda di parte attrice.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NC AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti della
[...] Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] così provvede:
3 a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la complessiva somma di
€ 1.207,80 per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, € 12.000,00 oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti;
c) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 264,00 per spese esenti ed € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
d) condanna la convenuta al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese del CTU anticipate per la procedura di A.T.P., già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 07/07/2025
Il GIUDICE
NC AL
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NC AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 25.02.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. MORATTI ALESSANDRO e dall'avv. BRONZONE FRANCESCO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GALASSI VINCENZO e P.IVA_2 presso il suo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato telematicamente in data 18.01.2022, la società conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Parte_2 Tribunale di Cassino la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1 - Accertare e dichiarare la responsabilità della società in ordine Controparte_2 ai fatti di causa di cui alla premessa e per le motivazioni tutte dedotte nella parte in diritto della stessa, condannarla al risarcimento della somma complessiva di euro 15.037,98 così quantificata: 1207,90 euro per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, 12.000,00 euro oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro, 1.711,68 euro oltre IVA per spese di CTU liquidate dal Tribunale nel procedimento di consulenza tecnica d'ufficio innanzi al codesto Tribunale (R.G. N. 3168/2020), ed euro 118,50 pari al contributo unificato per il presente procedimento;
danni e costi tutti riconducibili agli eventi sinistrosi sul macchinario Bridgeport Vmc800, per tutti i motivi enunciati nella superiore premessa, o di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritto ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti Procuratori siccome antistatari” (v. atto introduttivo e successiva memoria conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la società convenuta che:
“contestava le avversarie allegazioni, deduzioni e domande tutte e concludeva per il rigetto delle domande proposte da parte attrice e per la dichiarazione di inutilizzabilità della CTU eseguita in ATP e il rinnovo della stessa”; e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni, argomentazioni e difese supra esposte,
• Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per essere destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
• In via subordinata, ridurre a quanto di giustizia le pretese avversarie;
• In via istruttoria, dichiarare l'inutilizzabilità dell'accertamento eseguito dal CTU del 21/7/21, nel corso del procedimento di A.T.P. R.G. n. 3168/2020, disponendo, ove lo ritenga utilizzabile, il rinnovo della CTU per le motivazioni di cui sopra;
Con vittoria di spese e competenze professionali” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, all'esito dei chiarimenti resi dall'Ing. Persona_1
-CTU nel giudizio di ATP R.G. n. 3168/2020- e del disposto mutamento di rito, la causa - ritenuta matura per la decisione con la sola produzione documentale delle parti, acquisizione del fascicolo di ATP e chiarimenti del CTU, senza necessità di ulteriore attività istruttoria o rinnovo di CTU come richiesto da parte resistente (v. ordinanza istruttoria del 12.02.2025)- precisate le conclusioni, viene ora per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e rituale deposito di memorie conclusionali e di replica delle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent.
2 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato il provvedimento del 12.02.2025 laddove questo giudice ha ritenuto:
“la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o rinnovo di CTU come richiesto da parte resistente”, per cui è da considerare come esaustiva la CTU redatta nel corso del giudizio di ATP e i relativi chiarimenti resi dallo stesso CTU in questo giudizio.
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015). Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attore avendo chiarito le cause e l'importo del danno subito per i fatti in questione, ovvero:
€ 1.207,80 euro per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, 12.000,00 euro oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro” (v. documentazione prodotta dall'attore, relazione definitiva del CTU e chiarimenti trasmessi dal C.T.U. in data 03.12.2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti.
E in questi termini si ritiene di accogliere integralmente la domanda di parte attrice.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NC AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti della
[...] Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] così provvede:
3 a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la complessiva somma di
€ 1.207,80 per la riparazione del macchinario all'esito del primo sinistro, € 12.000,00 oltre IVA per i danni derivanti dal secondo sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti;
c) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 264,00 per spese esenti ed € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
d) condanna la convenuta al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese del CTU anticipate per la procedura di A.T.P., già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 07/07/2025
Il GIUDICE
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