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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2967/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2967/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_1 P.IVA_1 all'atto di citazione dall'avv. ORONZO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2 resistenti contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rese negli atti di causa. Fatto e Diritto
in persona del l.r. p.t., dopo aver dedotto di Parte_1
- aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare avanti a questo Tribunale in danno di (stante il mancato pagamento del credito portato da atto di precetto su Controparte_1 decreto ingiuntivo n.279/2024 reso da questo Tribunale) avente ad oggetto il pignoramento dell'immobile sito in Parabiago -via Piazza della Vittoria, 9- (in atti meglio identificato) pervenuto in proprietà per la quota di ½ cadauno a e a per Controparte_1 Controparte_2 successione ereditaria di (deceduto l'11.5.1994); Persona_1
- della avvenuta estinzione della predetta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni dell'acquisto ereditario in capo ai resistenti non risultando l'accettazione espressa dell'eredità de qua;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che i resistenti avevano accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita, con i conseguenti ordini ai fini della trascrizione. I resistenti, sebbene ritualmente citati, restavano contumaci. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. Radicando la presente causa, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
[...]
In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata, come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato dalla ricorrente nei confronti di e Controparte_1 dedotto negli atti di causa (cfr. docc. 1 e ss. di parte ricorrente).
pagina 1 di 3 Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede dei resistenti è fondata nei confronti di e, quindi, deve essere accolta solo nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo. Sull'argomento va evidenziata la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come richiesta in ricorso, in quanto necessaria ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di procedere ad opportuna trascrizione della (di seguito) accertata accettazione tacita dell'eredità (comprensiva anche di beni immobili) nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c.: data l'impostazione su base personale dei registri immobiliari risulta essenziale, al fine di ricostruire la valida legittimazione di chi si affermi proprietario di un cespite immobiliare, verificarne la continuità dei passaggi di proprietà (fino a risalire al ventennio, termine utile per l'usucapione), seppur vada comunque precisato che la mancata pubblicità dell'acquisto di un immobile mortis causa, e, quindi, la non continuità delle trascrizioni non importa di per sé l'invalidità e la definitiva inopponibilità dei successivi trapassi, ma soltanto l'inefficacia delle trascrizioni dei relativi atti eseguite contro l'erede, inefficacia che viene eliminata, con effetto ex tunc, in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della reintegrazione della continuità delle trascrizioni. Sull'argomento è, poi, risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: trattasi di esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale viene posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr. Cass. n.13738/2005). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di in quanto comprovata dalla documentazione prodotta in atti: Controparte_1 il resistente risulta, difatti, essere nel possesso dei beni ereditari (v. doc.6 di Controparte_1 parte ricorrente) senza aver proceduto a redigere l'inventario dei beni, sicché lo stesso, avendo piena disponibilità dei cespiti ereditari, deve ritenersi erede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c., che impone l'acquisto automatico dell'eredità di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari trascorsi tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi. In ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni relitti l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in questo senso ex multis Cass. n.3696/2003, Cass. n.21436/2018).
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta nel presente processo è, invero, idonea a provare l'intervenuta
”accettazione cd. presunta” -ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c.- da parte del citato resistente dell'eredità di cui trattasi, dovendo ritenersi accertata l'accettazione "ex lege" da parte dello stesso, essendone stati verificati gli elementi costitutivi (apertura della successione, delazione ereditaria, possesso dei beni ereditari e mancata tempestiva redazione dell'inventario), di tal che può ritenersi che sia erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_1
Ritiene il Tribunale che tali atti posti in essere dal suddetto resistente non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c. di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte del resistente Controparte_1
Al contrario nessuna prova è stata fornita sull'intervenuta accettazione tacita dell'eredità de qua da parte di in quanto la documentazione prodotta in atti non è idonea Controparte_2
a suffragare gli assunti di parte ricorrente (ravvisandosi una mera denuncia di successione): ed infatti “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass. n.10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. n.4843/2019, Cass. n.1438/2020 e Cass. n.11478/2021). Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia nei confronti del solo Controparte_1
Infine, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento processuale delle parti e dell'esito della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente nei confronti di e per l'effetto, Controparte_1
- dichiara che in atti generalizzato, ha accettato l'eredità in morte di Controparte_1 [...]
in atti generalizzato;
Per_1
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- rigetta ogni altra domanda avanzata,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, 6.11.2025 Il Giudice
A.D'LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2967/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce Parte_1 P.IVA_1 all'atto di citazione dall'avv. ORONZO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2 resistenti contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rese negli atti di causa. Fatto e Diritto
in persona del l.r. p.t., dopo aver dedotto di Parte_1
- aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare avanti a questo Tribunale in danno di (stante il mancato pagamento del credito portato da atto di precetto su Controparte_1 decreto ingiuntivo n.279/2024 reso da questo Tribunale) avente ad oggetto il pignoramento dell'immobile sito in Parabiago -via Piazza della Vittoria, 9- (in atti meglio identificato) pervenuto in proprietà per la quota di ½ cadauno a e a per Controparte_1 Controparte_2 successione ereditaria di (deceduto l'11.5.1994); Persona_1
- della avvenuta estinzione della predetta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni dell'acquisto ereditario in capo ai resistenti non risultando l'accettazione espressa dell'eredità de qua;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che i resistenti avevano accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita, con i conseguenti ordini ai fini della trascrizione. I resistenti, sebbene ritualmente citati, restavano contumaci. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. Radicando la presente causa, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
[...]
In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata, come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato dalla ricorrente nei confronti di e Controparte_1 dedotto negli atti di causa (cfr. docc. 1 e ss. di parte ricorrente).
pagina 1 di 3 Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede dei resistenti è fondata nei confronti di e, quindi, deve essere accolta solo nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo. Sull'argomento va evidenziata la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come richiesta in ricorso, in quanto necessaria ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di procedere ad opportuna trascrizione della (di seguito) accertata accettazione tacita dell'eredità (comprensiva anche di beni immobili) nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2650 c.c.: data l'impostazione su base personale dei registri immobiliari risulta essenziale, al fine di ricostruire la valida legittimazione di chi si affermi proprietario di un cespite immobiliare, verificarne la continuità dei passaggi di proprietà (fino a risalire al ventennio, termine utile per l'usucapione), seppur vada comunque precisato che la mancata pubblicità dell'acquisto di un immobile mortis causa, e, quindi, la non continuità delle trascrizioni non importa di per sé l'invalidità e la definitiva inopponibilità dei successivi trapassi, ma soltanto l'inefficacia delle trascrizioni dei relativi atti eseguite contro l'erede, inefficacia che viene eliminata, con effetto ex tunc, in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della reintegrazione della continuità delle trascrizioni. Sull'argomento è, poi, risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: trattasi di esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale viene posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr. Cass. n.13738/2005). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di in quanto comprovata dalla documentazione prodotta in atti: Controparte_1 il resistente risulta, difatti, essere nel possesso dei beni ereditari (v. doc.6 di Controparte_1 parte ricorrente) senza aver proceduto a redigere l'inventario dei beni, sicché lo stesso, avendo piena disponibilità dei cespiti ereditari, deve ritenersi erede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c., che impone l'acquisto automatico dell'eredità di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari trascorsi tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi. In ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni relitti l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in questo senso ex multis Cass. n.3696/2003, Cass. n.21436/2018).
pagina 2 di 3 La documentazione prodotta nel presente processo è, invero, idonea a provare l'intervenuta
”accettazione cd. presunta” -ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c.- da parte del citato resistente dell'eredità di cui trattasi, dovendo ritenersi accertata l'accettazione "ex lege" da parte dello stesso, essendone stati verificati gli elementi costitutivi (apertura della successione, delazione ereditaria, possesso dei beni ereditari e mancata tempestiva redazione dell'inventario), di tal che può ritenersi che sia erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_1
Ritiene il Tribunale che tali atti posti in essere dal suddetto resistente non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c. di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte del resistente Controparte_1
Al contrario nessuna prova è stata fornita sull'intervenuta accettazione tacita dell'eredità de qua da parte di in quanto la documentazione prodotta in atti non è idonea Controparte_2
a suffragare gli assunti di parte ricorrente (ravvisandosi una mera denuncia di successione): ed infatti “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass. n.10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. n.4843/2019, Cass. n.1438/2020 e Cass. n.11478/2021). Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia nei confronti del solo Controparte_1
Infine, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento processuale delle parti e dell'esito della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente nei confronti di e per l'effetto, Controparte_1
- dichiara che in atti generalizzato, ha accettato l'eredità in morte di Controparte_1 [...]
in atti generalizzato;
Per_1
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- rigetta ogni altra domanda avanzata,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, 6.11.2025 Il Giudice
A.D'LI
pagina 3 di 3