Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 468 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL), in [...] Parte_1
11/01/1961, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 59 CASTELBUONO,
presso lo studio dell'Avv. MINUTELLA PIETRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a CASTELBUONO (PA), in [...] Controparte_1
27/09/1964, elettivamente domiciliato in Palermo via G.ppe Sciuti, n. 222,
presso lo studio dell'Avv. ANNA CAROLLO che la rappresenta e difende uni-
tamente all'avv. ABENAVOLI LILIANA per mandato in atti
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.5.2025 le parti concludevano congiuntamente, come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 30.09.2024 della sentenza non defini-
tiva n. 1392/24 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le domande
A tale proposito deve rilevarsi che con nota di deposito del 26.2.2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni del divorzio e, a parziale modifica del-
le domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le pro-
prie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto depositato in data 26.2.2025.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, dunque, posto a carico di 'obbligo di corrisponde- Parte_1
re direttamente in favore del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile quest'ultimo, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutar-
si annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese me-
diche non coperta dal SSN, scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive).
Va, parimenti, posto a carico di l'obbligo di corri- Parte_1
spondere direttamente in favore della figlia maggiorenne ma Persona_2
non del tutto economicamente autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutar-
si annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CASTELBUONO, in data 28/08/1996, da Parte_1
nato a [...], in data [...], e da
[...]
, nata a [...], in data [...], Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 26, parte
II serie A, dell'anno 1996, alle condizioni richieste dalle parti con nota di deposito congiunta del 26.2.2025;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere diretta- Parte_1
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile mente nelle mani del figlio , alle condizioni specificate Persona_1
nell'accordo del 26.2.2025, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo mantenimento dello stesso, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere diretta- Parte_1
mente nelle mani della figlia un assegno mensile di euro Persona_2
150,00 a titolo di contributo mantenimento della stessa, alle condizioni spe-
cificate nell'accordo del 26.2.2025, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie
Per_ mediche sostenute in favore dei figli e alle condizioni specifi- Per_1
cate nell'accordo del 26.2.2025, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del
50% delle spese straordinarie scolastiche;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 16/05/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile