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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1390/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 da:
(c.f.: ), assistito e difeso dall'Avv. Stefania OSTAN, come Parte_1 CodiceFiscale_1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f.: ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanna DRAICCHIO, Parte_2 CodiceFiscale_2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 15 luglio 2025. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 27 settembre 2018 a Cene (BG). Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale con Pt_1 addebito alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Pt_2
contestualmente richiesto la concessione di un termine per il rilascio della casa coniugale. All'udienza del 15 luglio 2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità. Pertanto, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a norme imperative di legge.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il 27 settembre 2018 a Cene (BG).;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cene (atto n. 5, Parte I, anno 2018);
3. prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi come di seguito trascritto: la signora si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà reperito un'altra Pt_2
abitazione; il signor rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda di assegnazione della casa Pt_1
coniugale;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 da:
(c.f.: ), assistito e difeso dall'Avv. Stefania OSTAN, come Parte_1 CodiceFiscale_1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f.: ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanna DRAICCHIO, Parte_2 CodiceFiscale_2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 15 luglio 2025. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 27 settembre 2018 a Cene (BG). Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale con Pt_1 addebito alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Pt_2
contestualmente richiesto la concessione di un termine per il rilascio della casa coniugale. All'udienza del 15 luglio 2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità. Pertanto, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a norme imperative di legge.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il 27 settembre 2018 a Cene (BG).;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cene (atto n. 5, Parte I, anno 2018);
3. prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi come di seguito trascritto: la signora si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà reperito un'altra Pt_2
abitazione; il signor rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda di assegnazione della casa Pt_1
coniugale;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo